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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/11/2024, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 12/11/2024 , ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1602/2023 promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BONINA CARMELA , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- resistente contumace-
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DI RITTO
Con ricorso depositato il 19/05/2023 parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, per 102 giornate lavorative negli anni 2019, alle dipendenze della ditta “CALT SOC. COOP.”.
Lamentava che l' con nota datata 19/12/22, aveva proceduto alla cancellazione dello CP_1
stesso dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l' anno suindicato.
Rilevava che l' aveva immotivatamente cancellato le giornate agricole riferibili agli anni CP_1
dedotti in ricorso ed inutile era stato il successivo ricorso amministrativo;
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' ad CP_1
effettuare la suddetta reiscrizione;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L' restava contumace. CP_1
All'udienza odierna a seguito del deposito di note ex art.127 ter, la causa veniva decisa con la presente sentenza. La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate lavorative nell'anno 2019, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta CALT.
Esaminando il merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte CP_1 in un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la ditta CALT al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo dell'11/7/2022, a firma dagli ispettori , e . Persona_1 Persona_2 Persona_3
In esito a tale attività ispettiva, si è provveduto all'annullamenti dei rapporti di lavoro e delle relative giornate, denunciati dall'azienda e risultati fittizi, tra cui quello dell'odierna parte ricorrente.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" ( Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze della Ditta CALT. Parte_1
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n.
21239/2019).
Su richiesta istruttoria della ricorrente, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni le cui dichiarazioni hanno confermato gli assunti di parte attrice (esistenza di una prestazione lavorativa, mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione).
Tali dichiarazioni vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n. 176/2017)
Il teste escusso anch'essa dipendente della Ditta Calt, ha dichiarato di Testimone_1 avere cause contro l;
tale circostanza potrebbe indurre a suppore che, proprio in relazione alla CP_1
questione riguardante la validità dei rapporti lavorativi in agricoltura denunciati dalla ditta in oggetto, il teste potrebbe avere interesse di fatto ad una decisione dell'odierna controversia in senso favorevole all'odierno ricorrente.
Per quanto riguarda invece l'attendibilità dell'altro teste escusso, , si rileva Testimone_2
che lo stesso ha dichiarato di aver lavorato per la medesima Ditta oggetto di causa, svolgendo mansioni di operaio specializzato nella potatura e cura delle piante;
ritendo prevalente l'attività non agricola, all'esito degli accertamenti ispettivi l ha provveduto alla sua cancellazione dagli CP_1 elenchi agricoli e alla reiscrizione nel settore terziario per le medesime giornate: “Nello specifico preciso che per le annualità in cui ho lavorato con la Calt sono stato cancellato dagli elenchi agricoli
e per le medesime giornate sono stato riscritto al terziario. Io di fatto quale operaio specializzato mi occupavo della potatura e poi della cura delle varie piante.”
Dalle superiori dichiarazioni emerge senza alcun dubbio la presenza del teste sui Tes_2
luoghi di lavoro, e la sua cancellazione dagli elenchi agricoli deriva esclusivamente da una diversa qualificazione della attività lavorativa espletata, tant'è vero che lo stesso è stato reiscritto nel settore terziario.
Per tale ragione, si ritiene che le dichiarazioni rese siano dotate dalla necessaria attendibilità idonea a fondare il convincimento giudiziale.
Nel merito delle dichiarazioni rese, si ritiene che le stesse abbiano dato prova della sussistenza di un genuino rapporto lavorativo espletato dalla ricorrente.
Il teste ha riferito di aver lavorato insieme alla parte ricorrente presso la ditta CALT, Tes_2 nell'anno 2019; ha indicato il numero delle giornate per cui lo stesso era stato assunto, e ha confermato che la ricorrente ha osservato l'orario di lavoro prestabilito ed ha svolto le mansioni a lui assegnate dal datore di lavoro, individuando con precisione i terreni ove veniva svolta l'attività di lavoro: “Con riguardo al ricorrente posso dire che lo stesso ha lavorato per la stessa ditta la Calt ma non come operaio specializzato. Lui raccoglieva la legna, i frutti e puliva i terreni. I terreni si trovavano in varie frazioni di Rocca. E' vero che nell'anno 2019 vi era sempre il ricorrente al lavoro con me. Io ho lavorato per 151 giornate annue, mentre per il ricorrente non posso specificare. Posso dire che lo stesso veniva al lavoro successivamente a me. Anche se non ho contato le sue giornate so che lo stesso era stato assunto per 102 giornate annue ed effettivamente lo vedevo al lavoro per più mesi. Ci dava gli ordini il sig. . Dal lunedì al venerdì per circa sei ore e trenta al Parte_2
giorno. Paga 60,00 euro al giorno per me in quanto operaio specializzato. Il ricorrente lo vedevo in fila che aspettava la paga presso l'Ufficio dell'Azienda sito in Torrenova.”.
Di contro l' , preferendo il silenzio della contumacia, non ha fornito specifici elementi CP_1
riguardo alla fittizietà del rapporto lavorativo invece affermato dalla parte ricorrente.
Dalle superiori emergenze istruttorie, non può che trarsi la conclusione secondo cui parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente per gli anni indicati in ricorso, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta CALT SOC.
COOP., avendo dimostrato in giudizio l'effettiva esistenza e la concreta manifestazione verso l'esterno dei poteri tipici datoriali (potere gerarchico, di controllo, disciplinare), per gli anni e le giornate richieste in ricorso.
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta, con condanna dell' a reiscrivere il sig. presso gli elenchi dei lavoratori CP_1 Parte_1
agricoli per 102 giornate annue nell'anno 2019.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 147/2022, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2023/1602 vertente tra
, contro in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa Parte_1 CP_1
e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell;
CP_1
- Dichiara che - ha lavorato alle dipendenze della ditta CALT SOC. Parte_1
COOP per 102 giornate annue nell'anno 2019.
- Condanna l' a reiscrivere presso gli elenchi dei lavoratori CP_1 Parte_1
agricoli per 102 giornate annue nell'anno 2019;
- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro €1.312,00, oltre CP_1
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 12/11/2024.
Il Giudice Pietro Paolo Arena