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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 416/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 770/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1721/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501BV00121 ADD. REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501BV00121 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2360/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di appello Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 1721/2024 della CGT di primo grado di Agrigento, emessa a seguito di impugnativa dell'accertamento relativo all'anno 2016, con cui l'Ufficio ha ritenuto esistente una società di fatto (SDF) tra Lo Nominativo_2 e Ricorrente_1, contestando:
· omessa dichiarazione dei redditi,
· abuso del regime del margine IVA,
· omessa fatturazione per € 62.300,
· errata applicazione del regime dei beni usati,
· mancata presentazione dei modelli INTRA,
· conseguente attribuzione di reddito di partecipazione ai soci (50% ciascuno)
L'appellante sostiene la violazione del litisconsorzio necessario in quanto i ricorsi della ditta individuale, della SDF e dei soci sono stati decisi da sezioni diverse della CGT, non nello stesso contesto. L'appellante sostiene che la giurisprudenza richiede identità di sezione, difesa comune e connessione, pertanto la sentenza sarebbe nulla.
Inoltre. l'appellante afferma la nullità dell'avviso perché il PVC è stato notificato alla ditta individuale e non alla SDF. Infatti il PVC è stato redatto per Società_1 (ditta individuale), ma non è stato mai notificato alla presunta SDF. L'Agenzia ha attribuito una nuova partita IVA alla SDF, generando automaticamente violazioni (omessa dichiarazione, registri non tenuti), ma tali obblighi non esistevano perché la SDF non era operativa.
Inoltre nega la sussistenza della società di fatto. Secondo l'appellante:
· Non vi sono conferimenti, né fondo comune, né partecipazione congiunta agli utili/perdite,
· L'attività di Ricorrente_1 è mera collaborazione familiare,
· Nessuna movimentazione bancaria comune,
· Tutti i pagamenti avvenivano sui conti della ditta individuale,
· L'Ufficio non ha svolto alcuna indagine patrimoniale.
Infine deduce vizi di motivazione della sentenza di primo grado
La CGT: · avrebbe trascurato i motivi di ricorso,
· si sarebbe limitata a confermare la tesi dell'Ufficio,
· avrebbe dato una motivazione solo apparente.
Con proprie controdeduzioni L'Ufficio rileva quanto segue:
A. Nessuna violazione del litisconsorzio. I ricorsi sono stati comunque decisi in modo coerente e coordinato,
i difensori erano gli stessi, gli esiti sono stati sempre sfavorevoli ai contribuenti negli anni 2015–2017, la mancata riunione è imputabile alla parte che non l'ha mai richiesta.
Nominativo_3 della società di fatto
L'Ufficio produce molti elementi:
· Società_1 figura come responsabile operativo,
· gestiva fornitori, email, PEC, contatti commerciali,
· aveva delega bancaria senza limiti,
· nel PVC ha dichiarato di gestire gli acquisti e le vendite,
· la denominazione stessa “Società_1” riflette la presenza di entrambi,
· comportamenti esteriori univoci.
Nominativo_4 della sentenza adeguata
L'Ufficio sostiene che il giudice di primo grado ha fondato la decisione su prove documentali, e l'esistenza della SDF è stata già confermata anche per altre annualità (già giudicate in appello),
Nominativo_5 delle presunzioni.
L'esistenza di una SDF può essere provata anche per presunzioni, ttraverso comportamenti esteriori, senza necessità di un contratto scritto.
***
Entrambe le parti confermano che il nodo centrale è l'esistenza o meno della SDF e la legittimità dell'imputazione di reddito di partecipazione.
La causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. – Richiamo al precedente conforme della CGT di II grado della Sicilia (sent. 19/02/2025). Il Collegio ritiene di dover evidenziare, quale elemento rilevante per l'interpretazione giuridica della presente controversia, che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. 19, con sentenza del 19 febbraio
2025, n. RGA 1199/2024, ha già esaminato e respinto un appello proposto dal medesimo contribuente Ricorrente_1, relativo ad accertamento fondato su fatti perfettamente sovrapponibili a quelli oggetto del presente giudizio.
In tale precedente, relativo alla annualità 2015, la Corte ha affermato che l'Agenzia delle Entrate aveva fornito piena prova dell'esistenza della società di fatto Lo Nominativo_2–Società_1, valorizzando i seguenti elementi:
· la gestione esclusiva della ditta e dei rapporti con i fornitori e clienti da parte del Società_1;
· l'utilizzo da parte sua della corrispondenza commerciale, PEC e conti riferibili all'attività;
· l'apparenza esterna del vincolo societario e l'esteriorizzazione del ruolo di amministratore di fatto;
·la totale assenza di un rapporto di subordinazione o collaborazione tipico del lavoro dipendente.
Tali passaggi emergono nelle pagine 2 e 3 della sentenza allegata dall'Ufficio, nelle quali si riportano dettagliatamente le risultanze del PVC del 20/06/2017 e le ragioni per cui l'Agenzia ha potuto configurare una società di fatto ai sensi dell'art. 2247 c.c., richiamando ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione
(nn. 29437/2008, 6175/2010, 4415/91, 27775/2005, ecc.). [
Il Collegio condivide integralmente le argomentazioni ivi sviluppate, che risultano perfettamente applicabili al caso di specie.
2. – Identità della fattispecie e coerenza interpretativa. La vicenda oggi sottoposta al giudizio del Collegio presenta elementi di identità sostanziale con quella già scrutinata dalla CGT di II grado nella citata sentenza del 19/02/2025:
· stesso contribuente (Ricorrente_1);
· identico presupposto accertativo (esistenza di società di fatto Lo Nominativo_2–Società_1);
· medesime risultanze istruttorie (PVC del 20.06.2017, utilizzo dei canali aziendali, operazioni di mercato, conti correnti, e-mail, PEC);
· identica sequenza logica nella ricostruzione del reddito d'impresa e della ripartizione della quota di partecipazione.
Pertanto, in applicazione dei principi di uniformità interpretativa, coerenza delle decisioni in casi analoghi e ragionevolezza e certezza del diritto, il Collegio non ravvisa elementi che possano giustificare una decisione difforme rispetto al precedente conforme.
3. – Infondati i motivi del ricorrente/appellante. Le deduzioni non apportano alcun elemento nuovo o idoneo a superare le risultanze probatorie già vagliate dalla giurisprudenza di secondo grado:
· nessuna prova contraria è stata offerta sulla gestione dell'attività;
· nessun elemento idoneo a dimostrare l'assenza di affectio societatis;
· nessuna dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o meramente familiare;
· nessuna confutazione delle risultanze documentali relative a fatture, conti e corrispondenza.
Gli argomenti difensivi, quindi, risultano generici e privi di reale forza espansiva, come già rilevato nella sentenza di II grado del 2025. Ne consegue la conferma dell'atto impugnato e il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E.
1.800,00. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 770/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1721/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501BV00121 ADD. REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501BV00121 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2360/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di appello Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 1721/2024 della CGT di primo grado di Agrigento, emessa a seguito di impugnativa dell'accertamento relativo all'anno 2016, con cui l'Ufficio ha ritenuto esistente una società di fatto (SDF) tra Lo Nominativo_2 e Ricorrente_1, contestando:
· omessa dichiarazione dei redditi,
· abuso del regime del margine IVA,
· omessa fatturazione per € 62.300,
· errata applicazione del regime dei beni usati,
· mancata presentazione dei modelli INTRA,
· conseguente attribuzione di reddito di partecipazione ai soci (50% ciascuno)
L'appellante sostiene la violazione del litisconsorzio necessario in quanto i ricorsi della ditta individuale, della SDF e dei soci sono stati decisi da sezioni diverse della CGT, non nello stesso contesto. L'appellante sostiene che la giurisprudenza richiede identità di sezione, difesa comune e connessione, pertanto la sentenza sarebbe nulla.
Inoltre. l'appellante afferma la nullità dell'avviso perché il PVC è stato notificato alla ditta individuale e non alla SDF. Infatti il PVC è stato redatto per Società_1 (ditta individuale), ma non è stato mai notificato alla presunta SDF. L'Agenzia ha attribuito una nuova partita IVA alla SDF, generando automaticamente violazioni (omessa dichiarazione, registri non tenuti), ma tali obblighi non esistevano perché la SDF non era operativa.
Inoltre nega la sussistenza della società di fatto. Secondo l'appellante:
· Non vi sono conferimenti, né fondo comune, né partecipazione congiunta agli utili/perdite,
· L'attività di Ricorrente_1 è mera collaborazione familiare,
· Nessuna movimentazione bancaria comune,
· Tutti i pagamenti avvenivano sui conti della ditta individuale,
· L'Ufficio non ha svolto alcuna indagine patrimoniale.
Infine deduce vizi di motivazione della sentenza di primo grado
La CGT: · avrebbe trascurato i motivi di ricorso,
· si sarebbe limitata a confermare la tesi dell'Ufficio,
· avrebbe dato una motivazione solo apparente.
Con proprie controdeduzioni L'Ufficio rileva quanto segue:
A. Nessuna violazione del litisconsorzio. I ricorsi sono stati comunque decisi in modo coerente e coordinato,
i difensori erano gli stessi, gli esiti sono stati sempre sfavorevoli ai contribuenti negli anni 2015–2017, la mancata riunione è imputabile alla parte che non l'ha mai richiesta.
Nominativo_3 della società di fatto
L'Ufficio produce molti elementi:
· Società_1 figura come responsabile operativo,
· gestiva fornitori, email, PEC, contatti commerciali,
· aveva delega bancaria senza limiti,
· nel PVC ha dichiarato di gestire gli acquisti e le vendite,
· la denominazione stessa “Società_1” riflette la presenza di entrambi,
· comportamenti esteriori univoci.
Nominativo_4 della sentenza adeguata
L'Ufficio sostiene che il giudice di primo grado ha fondato la decisione su prove documentali, e l'esistenza della SDF è stata già confermata anche per altre annualità (già giudicate in appello),
Nominativo_5 delle presunzioni.
L'esistenza di una SDF può essere provata anche per presunzioni, ttraverso comportamenti esteriori, senza necessità di un contratto scritto.
***
Entrambe le parti confermano che il nodo centrale è l'esistenza o meno della SDF e la legittimità dell'imputazione di reddito di partecipazione.
La causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. – Richiamo al precedente conforme della CGT di II grado della Sicilia (sent. 19/02/2025). Il Collegio ritiene di dover evidenziare, quale elemento rilevante per l'interpretazione giuridica della presente controversia, che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. 19, con sentenza del 19 febbraio
2025, n. RGA 1199/2024, ha già esaminato e respinto un appello proposto dal medesimo contribuente Ricorrente_1, relativo ad accertamento fondato su fatti perfettamente sovrapponibili a quelli oggetto del presente giudizio.
In tale precedente, relativo alla annualità 2015, la Corte ha affermato che l'Agenzia delle Entrate aveva fornito piena prova dell'esistenza della società di fatto Lo Nominativo_2–Società_1, valorizzando i seguenti elementi:
· la gestione esclusiva della ditta e dei rapporti con i fornitori e clienti da parte del Società_1;
· l'utilizzo da parte sua della corrispondenza commerciale, PEC e conti riferibili all'attività;
· l'apparenza esterna del vincolo societario e l'esteriorizzazione del ruolo di amministratore di fatto;
·la totale assenza di un rapporto di subordinazione o collaborazione tipico del lavoro dipendente.
Tali passaggi emergono nelle pagine 2 e 3 della sentenza allegata dall'Ufficio, nelle quali si riportano dettagliatamente le risultanze del PVC del 20/06/2017 e le ragioni per cui l'Agenzia ha potuto configurare una società di fatto ai sensi dell'art. 2247 c.c., richiamando ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione
(nn. 29437/2008, 6175/2010, 4415/91, 27775/2005, ecc.). [
Il Collegio condivide integralmente le argomentazioni ivi sviluppate, che risultano perfettamente applicabili al caso di specie.
2. – Identità della fattispecie e coerenza interpretativa. La vicenda oggi sottoposta al giudizio del Collegio presenta elementi di identità sostanziale con quella già scrutinata dalla CGT di II grado nella citata sentenza del 19/02/2025:
· stesso contribuente (Ricorrente_1);
· identico presupposto accertativo (esistenza di società di fatto Lo Nominativo_2–Società_1);
· medesime risultanze istruttorie (PVC del 20.06.2017, utilizzo dei canali aziendali, operazioni di mercato, conti correnti, e-mail, PEC);
· identica sequenza logica nella ricostruzione del reddito d'impresa e della ripartizione della quota di partecipazione.
Pertanto, in applicazione dei principi di uniformità interpretativa, coerenza delle decisioni in casi analoghi e ragionevolezza e certezza del diritto, il Collegio non ravvisa elementi che possano giustificare una decisione difforme rispetto al precedente conforme.
3. – Infondati i motivi del ricorrente/appellante. Le deduzioni non apportano alcun elemento nuovo o idoneo a superare le risultanze probatorie già vagliate dalla giurisprudenza di secondo grado:
· nessuna prova contraria è stata offerta sulla gestione dell'attività;
· nessun elemento idoneo a dimostrare l'assenza di affectio societatis;
· nessuna dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o meramente familiare;
· nessuna confutazione delle risultanze documentali relative a fatture, conti e corrispondenza.
Gli argomenti difensivi, quindi, risultano generici e privi di reale forza espansiva, come già rilevato nella sentenza di II grado del 2025. Ne consegue la conferma dell'atto impugnato e il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E.
1.800,00. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente