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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/11/2024, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 591/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di UG
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 591/ 2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'avv. STANISCIA NICOLA (CF: Email_1 C.F._1
), e dell'Avv. TRALICCI GINA (CF: elettivamente domiciliato in C.F._2 C.F._3
Roma alla via Crescenzio n. 20, presso il difensore
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI UG (CF: ADS80015910542) domiciliato ex lege in via degli Offici n.
14 UG , presso gli Uffici dell'Avvocatura
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
avente ad
OGGETTO
pagina 1 di 5 Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c. – Riassunzione di impugnazione per revocazione della sentenza n. 490/2021 della Corte d'Appello di Perugia sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il impugnava per revocazione il decreto n. 2522/17 del 18/09/2017, con il quale la Parte_1
Corte di Appello di Perugia, accertata la non ragionevole durata del processo svoltosi davanti al Giudice di Pace di Roma, aveva condannato il al pagamento in favore di dell'equo CP_1 Parte_2
indennizzo ex L. 89/2001, liquidato nella misura di € 584,00 oltre accessori come per legge.
La Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 490/2021 del 15.07.2021, pubblicata il 26.08.2021, respingeva le domande del compensando le spese. Parte_1
ricorreva davanti alla Corte di Cassazione impugnando il solo capo relativo alla Parte_2
compensazione delle spese di lite.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27402/2023, pubblicata il 26.09.2023, accogliendo il primo motivo e dichiarando assorbito il secondo, così statuiva: “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione qui applicabile ratione temporis, come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (ex multis, Cass. n. 4696 del 2019). La Corte di Appello di Perugia deve perciò riesaminare la statuizione di compensazione delle spese uniformandosi al modello legale dettato dal vigente art. 92 c.p.c., non costituendo corretta applicazione di tale norma la motivazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “[s]tante la particolarità della materia trattata sussistono giusti motivi””.
Riassumendo il giudizio domanda il favore delle spese di lite e la liquidazione ex DM Parte_2
55/2014, tabella contenzioso ordinario, valore pari ad € 5.000,00, per il giudizio davanti alla Corte
d'Appello di Perugia RG 998/2017 in complessivi € 5.809,00, oltre iva, cpa e rimborso spese;
per giudizio davanti a Corte di Cassazione RG 27026/2021 in complessivi € 3.082,00, oltre iva, cpa e rimborso spese, oltre le spese di lite del presente giudizio.
pagina 2 di 5 Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente in Controparte_1
riassunzione, evidenziando che la contraddittorietà delle dichiarazioni della integra le ragioni Pt_2
eccezionali utili a giustificare la compensazione delle spese.
Il ricorso in riassunzione va accolto.
Preliminarmente si osserva che oggetto della riassunzione è il capo della sentenza n. 490/2021 della
Corte di Appello di Perugia che dispone delle spese di lite, restando definitivamente accertata l'assenza dei presupposti per l'azione revocatoria spiegata dal . CP_1
Sostiene il che la compensazione delle spese può essere disposta tenuto conto della assoluta CP_1
singolarità della questione trattata e del comportamento della stessa parte avversa, in quanto la revocazione era stata proposta a seguito della conoscenza dell'avviso di fissazione di udienza preliminare nel processo instaurato nei confronti degli avv. Nicola Staniscia e Gina Tralicci, per reati afferenti l'attività difensiva svolta anche nel giudizio concluso con il predetto decreto, sulla base di una procura alle liti che la aveva dichiarato alla Guardia di finanza di non aver sottoscritto per instaurare il predetto Pt_2
giudizio, di cui non aveva avuto alcuna notizia (“non ero consapevole di aver presentato un ricorso ai sensi della cosiddetta legge Pinto per lungaggine processuale, finché non mi è stato mostrato il ricorso in questione nella predetta data del 06/06/2013”). Successivamente, la ritrattava tali dichiarazioni, Pt_2
ratificando la procura;
il mutamento di versione da parte della stessa integrava le gravi ed CP_2
eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
L'argomento non è condivisibile.
La revocazione era stata chiesta ex art. 395 c.p.c. n. 1 sull'assunto che la decisione era stata frutto del dolo dei difensori nell'attestare la loro legittimazione ad agire, n. 3 in quanto non era stato possibile produrre la documentazione attestante la falsità della procura nel corso del giudizio e n. 4 dal momento che la decisione era stata frutto di errore di fatto inerente la sussistenza della procura.
La domanda è stata rigettata per mancanza del presupposto dell'esistenza di documento decisivo che provi la falsità della procura, essendo stata proposta sulla base della mera ricezione dell'avviso di fissazione di udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Perugia nei confronti degli avv.ti Nicola
Staniscia e Gina Tralicci per i reati di cui agli artt. 61 n. 2 , 81 comma 1 , 481 c.p. – 81 , 110, 56, 640 comma 2 c.p. – 110 , 81, 56, 61 n. 2 , 48 , 479, 476 comma 2 c.p.; in mancanza di un accertamento sulla falsità contestata, al momento della proposizione della domanda, secondo la Corte di Appello non era neanche possibile affermare la sussistenza degli artifici e raggiri posti in essere da parte degli avvocati
Staniscia e Tralicci;
il mutamento di versione della attiene al momento successivo Pt_2
pagina 3 di 5 dell'accertamento penale, e non rileva ai fini della causa petendi in quanto la Corte ribadisce che sul punto non vi è stato alcun accertamento, Quanto agli altri motivi di revocazione, la Corte ha affermato che la richiesta di rinvio a giudizio non concretizza documento utile all'azione di revocazione offrendo solo elementi indiziari, dunque non essendo decisivo;
né si è verificata l'ipotesi di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c perché non c'è stata alcuna svista né alcuna falsa percezione della realtà posto che la procura al momento della decisione risultava perfettamente formata e legittima.
Non si ravvisano, pertanto, eccezionali ragioni per addivenire alla compensazione delle spese di lite, ma deve essere applicato il principio della soccombenza.
Quanto ai criteri di liquidazione, il giudizio di revocazione, in cui il aveva concluso chiedendo CP_1
che venisse dichiarata infondata e inammissibile la domanda di indennizzo ex L. 89/2001, deve ritenersi di valore indeterminabile e di complessità bassa, tenuto conto dell'evidente rilievo dell'assenza dei presupposti dell'azione. Pertanto, le spese del giudizio RG 998/2017 davanti alla Corte di Appello vengono liquidate, sulla base del D.M. 55/2014 in vigore ratione temporis, in complessivi € 3.308,00, di cui € 980,00 fase di studio, € 675,00 fase introduttiva, € 1.653,00 fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%), IVA CPA come per legge. Quanto alle spese del giudizio davanti alla Corte di
Cassazione, che verteva sulla sola statuizione relativa alle spese di lite, il valore viene individuato nell'importo delle spese come sopra liquidate, pertanto applicato lo scaglione da € 1101,00 ad €
5.200,00 del D.M. 55/2014 aggiornato con DM 147/22, viene liquidato in complessivi € 939,00, di cui €
355,00 fase di studio, € 389,00 fase introduttiva, € 195,00 fase decisionale, oltre rimborso forfettario
(15), IVA e CPA come per legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014 (scaglione da
€ 1101,00 ad € 5.200,00) in complessivi € 962,00, di cui € 268,00 fase di studio, € 268,00 fase introduttiva ed € 426,00 fase decisionale, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
- in parziale riforma della sentenza di revocazione condanna il al rimborso delle spese del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Controparte_1
Perugia RG 998/2017 che si liquidano per il giudizio davanti alla in € 3.308,00 oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge, in favore del procuratore antistatario avv. Staniscia Nicola e avv. Tralicci Gina;
pagina 4 di 5 condanna il al pagamento in favore degli appellanti delle spese del giudizio di cassazione, CP_1
liquidate in € 939,00, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
-condanna il al pagamento, in favore degli atto per il presente giudizio in € 962,00 oltre CP_1
rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge.
Perugia, 15.11.2024.
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di UG
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 591/ 2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'avv. STANISCIA NICOLA (CF: Email_1 C.F._1
), e dell'Avv. TRALICCI GINA (CF: elettivamente domiciliato in C.F._2 C.F._3
Roma alla via Crescenzio n. 20, presso il difensore
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI UG (CF: ADS80015910542) domiciliato ex lege in via degli Offici n.
14 UG , presso gli Uffici dell'Avvocatura
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
avente ad
OGGETTO
pagina 1 di 5 Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c. – Riassunzione di impugnazione per revocazione della sentenza n. 490/2021 della Corte d'Appello di Perugia sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il impugnava per revocazione il decreto n. 2522/17 del 18/09/2017, con il quale la Parte_1
Corte di Appello di Perugia, accertata la non ragionevole durata del processo svoltosi davanti al Giudice di Pace di Roma, aveva condannato il al pagamento in favore di dell'equo CP_1 Parte_2
indennizzo ex L. 89/2001, liquidato nella misura di € 584,00 oltre accessori come per legge.
La Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 490/2021 del 15.07.2021, pubblicata il 26.08.2021, respingeva le domande del compensando le spese. Parte_1
ricorreva davanti alla Corte di Cassazione impugnando il solo capo relativo alla Parte_2
compensazione delle spese di lite.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27402/2023, pubblicata il 26.09.2023, accogliendo il primo motivo e dichiarando assorbito il secondo, così statuiva: “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione qui applicabile ratione temporis, come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (ex multis, Cass. n. 4696 del 2019). La Corte di Appello di Perugia deve perciò riesaminare la statuizione di compensazione delle spese uniformandosi al modello legale dettato dal vigente art. 92 c.p.c., non costituendo corretta applicazione di tale norma la motivazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “[s]tante la particolarità della materia trattata sussistono giusti motivi””.
Riassumendo il giudizio domanda il favore delle spese di lite e la liquidazione ex DM Parte_2
55/2014, tabella contenzioso ordinario, valore pari ad € 5.000,00, per il giudizio davanti alla Corte
d'Appello di Perugia RG 998/2017 in complessivi € 5.809,00, oltre iva, cpa e rimborso spese;
per giudizio davanti a Corte di Cassazione RG 27026/2021 in complessivi € 3.082,00, oltre iva, cpa e rimborso spese, oltre le spese di lite del presente giudizio.
pagina 2 di 5 Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente in Controparte_1
riassunzione, evidenziando che la contraddittorietà delle dichiarazioni della integra le ragioni Pt_2
eccezionali utili a giustificare la compensazione delle spese.
Il ricorso in riassunzione va accolto.
Preliminarmente si osserva che oggetto della riassunzione è il capo della sentenza n. 490/2021 della
Corte di Appello di Perugia che dispone delle spese di lite, restando definitivamente accertata l'assenza dei presupposti per l'azione revocatoria spiegata dal . CP_1
Sostiene il che la compensazione delle spese può essere disposta tenuto conto della assoluta CP_1
singolarità della questione trattata e del comportamento della stessa parte avversa, in quanto la revocazione era stata proposta a seguito della conoscenza dell'avviso di fissazione di udienza preliminare nel processo instaurato nei confronti degli avv. Nicola Staniscia e Gina Tralicci, per reati afferenti l'attività difensiva svolta anche nel giudizio concluso con il predetto decreto, sulla base di una procura alle liti che la aveva dichiarato alla Guardia di finanza di non aver sottoscritto per instaurare il predetto Pt_2
giudizio, di cui non aveva avuto alcuna notizia (“non ero consapevole di aver presentato un ricorso ai sensi della cosiddetta legge Pinto per lungaggine processuale, finché non mi è stato mostrato il ricorso in questione nella predetta data del 06/06/2013”). Successivamente, la ritrattava tali dichiarazioni, Pt_2
ratificando la procura;
il mutamento di versione da parte della stessa integrava le gravi ed CP_2
eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
L'argomento non è condivisibile.
La revocazione era stata chiesta ex art. 395 c.p.c. n. 1 sull'assunto che la decisione era stata frutto del dolo dei difensori nell'attestare la loro legittimazione ad agire, n. 3 in quanto non era stato possibile produrre la documentazione attestante la falsità della procura nel corso del giudizio e n. 4 dal momento che la decisione era stata frutto di errore di fatto inerente la sussistenza della procura.
La domanda è stata rigettata per mancanza del presupposto dell'esistenza di documento decisivo che provi la falsità della procura, essendo stata proposta sulla base della mera ricezione dell'avviso di fissazione di udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Perugia nei confronti degli avv.ti Nicola
Staniscia e Gina Tralicci per i reati di cui agli artt. 61 n. 2 , 81 comma 1 , 481 c.p. – 81 , 110, 56, 640 comma 2 c.p. – 110 , 81, 56, 61 n. 2 , 48 , 479, 476 comma 2 c.p.; in mancanza di un accertamento sulla falsità contestata, al momento della proposizione della domanda, secondo la Corte di Appello non era neanche possibile affermare la sussistenza degli artifici e raggiri posti in essere da parte degli avvocati
Staniscia e Tralicci;
il mutamento di versione della attiene al momento successivo Pt_2
pagina 3 di 5 dell'accertamento penale, e non rileva ai fini della causa petendi in quanto la Corte ribadisce che sul punto non vi è stato alcun accertamento, Quanto agli altri motivi di revocazione, la Corte ha affermato che la richiesta di rinvio a giudizio non concretizza documento utile all'azione di revocazione offrendo solo elementi indiziari, dunque non essendo decisivo;
né si è verificata l'ipotesi di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c perché non c'è stata alcuna svista né alcuna falsa percezione della realtà posto che la procura al momento della decisione risultava perfettamente formata e legittima.
Non si ravvisano, pertanto, eccezionali ragioni per addivenire alla compensazione delle spese di lite, ma deve essere applicato il principio della soccombenza.
Quanto ai criteri di liquidazione, il giudizio di revocazione, in cui il aveva concluso chiedendo CP_1
che venisse dichiarata infondata e inammissibile la domanda di indennizzo ex L. 89/2001, deve ritenersi di valore indeterminabile e di complessità bassa, tenuto conto dell'evidente rilievo dell'assenza dei presupposti dell'azione. Pertanto, le spese del giudizio RG 998/2017 davanti alla Corte di Appello vengono liquidate, sulla base del D.M. 55/2014 in vigore ratione temporis, in complessivi € 3.308,00, di cui € 980,00 fase di studio, € 675,00 fase introduttiva, € 1.653,00 fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%), IVA CPA come per legge. Quanto alle spese del giudizio davanti alla Corte di
Cassazione, che verteva sulla sola statuizione relativa alle spese di lite, il valore viene individuato nell'importo delle spese come sopra liquidate, pertanto applicato lo scaglione da € 1101,00 ad €
5.200,00 del D.M. 55/2014 aggiornato con DM 147/22, viene liquidato in complessivi € 939,00, di cui €
355,00 fase di studio, € 389,00 fase introduttiva, € 195,00 fase decisionale, oltre rimborso forfettario
(15), IVA e CPA come per legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014 (scaglione da
€ 1101,00 ad € 5.200,00) in complessivi € 962,00, di cui € 268,00 fase di studio, € 268,00 fase introduttiva ed € 426,00 fase decisionale, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
- in parziale riforma della sentenza di revocazione condanna il al rimborso delle spese del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Controparte_1
Perugia RG 998/2017 che si liquidano per il giudizio davanti alla in € 3.308,00 oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge, in favore del procuratore antistatario avv. Staniscia Nicola e avv. Tralicci Gina;
pagina 4 di 5 condanna il al pagamento in favore degli appellanti delle spese del giudizio di cassazione, CP_1
liquidate in € 939,00, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
-condanna il al pagamento, in favore degli atto per il presente giudizio in € 962,00 oltre CP_1
rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge.
Perugia, 15.11.2024.
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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