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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3762 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra ,all'udienza del 27 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa R.G.L. 26750 /2024
promossa da:
, Parte_1
CON l'avv.MARCO RUSSO E SARA SERAFINI
RICORRENTE
contro
Controparte_1
Con l'avv Controparte_2
resistente
Controparte_3
Con l'avv Giuseppina de Pascale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data12.7.2024 esponeva di Parte_1 aver ricevuto, in data 21.6.2024 la notifica di un atto di intimazione di pagamento N
097 20249044336647000, sulla base di 6 avvisi di addebito attinenti a omessi contributi anni dal 2015 al 2023. . In questa sede proponeva opposizione avverso CP_1 la suddetta intimazione di pagamento chiedendo che fosse dichiarata nulla, per omessa notifica degli avvisi di addebito ivi riportati;
intervenuta prescrizione dei crediti di cui è causa, illegittimità della pretesa successiva al 3.11.2016 data di cancellazione dalla posizione . CP_1
si costituiva l ed eccepiva la tardività dell'opposizione in quanto tutti gli CP_1 avvisi di addebito riportati nell'atto di intimazione impugnata erano stati regolarmente notificati , nonché il difetto di legittimazione per l'asserita intervenuta prescrizione successiva alla notifica per essere onere del concessionario. Eccepiva infine che la domanda di cancellazione era pervenuta in data 14.9.2022 ovvero in data anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento e che aveva emesso provvedimento di sgravio relativamente agli avvisi di addebito n 397 2018
0008745755000; n 397 2018 0025481008000; 397 2021000591789000; 397
20220031912585000 e N 397 2017 0005526053000 solo per la 4 Parte_2
.Concludeva pertanto chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per gli avvisi di addebito sgravati nonché per il resto il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di lite.
Si costituiva l ed eccepiva il difetto di Controparte_4 legittimazione in ordine agli avvisi di addebito;
l'infondatezza del ricorso con riguardo all'intimazione di pagamento . Previe argomentazioni in diritto concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite anche ex art 96 cpc.
All'udienza odierna, la causa documentalmente istruita, depositate le note autorizzate
è stata discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
In via preliminare va sottolineato come il presente giudizio riguarda esclusivamente gli avvisi di addebito n 397 2016 0019874051000 e il N. 397 2017 0005526053000 con esclusione della 4 RATA 2016 oggetto di sgravio, in quanto come documentato tutti gli altri avvisi addebito riportati nell'intimazione di pagamento impugnata sono stati oggetto di sgravio. ( cfr doc 4 allegato alla memoria dell'istituto)..
Con il primo motivo l'opponente eccepisce l'omessa notifica degli avvisi di addebito di cui sopra.
Tale eccezione risulta infondata.
Ed invero gli avvisi di addebito 397 2016 0019874051000 e il N. 397 2017
0005526053000 sono stati notificati a mezzo posta, come documentato dall' con CP_1 il deposito della AR debitamente firmata rispettivamente, in data 1.12.2016 e
29.9.2017 ( cfr doc 2 2 bis, 3 3 bis fascicolo .La comunicazione così realizzata è CP_1 valida in quanto gli uffici si sono avvalsi della notificazione semplificata , alla quale si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.890/82.
Per tali due avvisi di addebito la pretesa è divenuta, dunque, incontrovertibile in mancanza di opposizione nei termini.
Del pari infondata risulta la seconda eccezione sollevata dall'opponente relativa all'intervenuta prescrizione successiva alla notifica dei suddetti avvisi .
Al riguardo infatti tra la data di notifica dei suddetti avvisi, rispettivamente, giova ricordare, 1.12.2016 e 29.9.2017 e dell'intimazione di pagamento- , come pacifico, 21.6.2024 non è maturato il termine quinquennale di prescrizione, anche perché come documentato dall' in data 5.12.2019 è stato notificato, a mezzo posta con CP_5
AR firmata dal “figlio ” , anche un ulteriore atto interruttivo ovvero CP_6
l'intimazione di pagamento n 097 20199072377654000, ( doc allegato al fascicolo dell' . Né d'latro canto tra la data di notifica di quest'ultima intimazione e CP_5 quella impugnata sono decorsi i termini prescrizionali dovendo , come pacifico, considerare la sospensione Covid.
Alla luce di quanto premesso l'opposizione va rigettata .
In considerazione dell'intervenuto provvedimento di sgravio ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara non dovute le somme relative agli avvisi di addebito oggetto di sgravio e segnatamente 397 2018 0008745755000; n 397 2018 0025481008000; 397
2021000591789000; 397 20220031912585000 e N 397 2017 0005526053000 con riguardo esclusivamente alla 4 2016 Pt_2
Per il resto rigetta l'opposizione
Spese compensate.
Roma, 27.3.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra ,all'udienza del 27 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa R.G.L. 26750 /2024
promossa da:
, Parte_1
CON l'avv.MARCO RUSSO E SARA SERAFINI
RICORRENTE
contro
Controparte_1
Con l'avv Controparte_2
resistente
Controparte_3
Con l'avv Giuseppina de Pascale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data12.7.2024 esponeva di Parte_1 aver ricevuto, in data 21.6.2024 la notifica di un atto di intimazione di pagamento N
097 20249044336647000, sulla base di 6 avvisi di addebito attinenti a omessi contributi anni dal 2015 al 2023. . In questa sede proponeva opposizione avverso CP_1 la suddetta intimazione di pagamento chiedendo che fosse dichiarata nulla, per omessa notifica degli avvisi di addebito ivi riportati;
intervenuta prescrizione dei crediti di cui è causa, illegittimità della pretesa successiva al 3.11.2016 data di cancellazione dalla posizione . CP_1
si costituiva l ed eccepiva la tardività dell'opposizione in quanto tutti gli CP_1 avvisi di addebito riportati nell'atto di intimazione impugnata erano stati regolarmente notificati , nonché il difetto di legittimazione per l'asserita intervenuta prescrizione successiva alla notifica per essere onere del concessionario. Eccepiva infine che la domanda di cancellazione era pervenuta in data 14.9.2022 ovvero in data anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento e che aveva emesso provvedimento di sgravio relativamente agli avvisi di addebito n 397 2018
0008745755000; n 397 2018 0025481008000; 397 2021000591789000; 397
20220031912585000 e N 397 2017 0005526053000 solo per la 4 Parte_2
.Concludeva pertanto chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per gli avvisi di addebito sgravati nonché per il resto il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di lite.
Si costituiva l ed eccepiva il difetto di Controparte_4 legittimazione in ordine agli avvisi di addebito;
l'infondatezza del ricorso con riguardo all'intimazione di pagamento . Previe argomentazioni in diritto concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite anche ex art 96 cpc.
All'udienza odierna, la causa documentalmente istruita, depositate le note autorizzate
è stata discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
In via preliminare va sottolineato come il presente giudizio riguarda esclusivamente gli avvisi di addebito n 397 2016 0019874051000 e il N. 397 2017 0005526053000 con esclusione della 4 RATA 2016 oggetto di sgravio, in quanto come documentato tutti gli altri avvisi addebito riportati nell'intimazione di pagamento impugnata sono stati oggetto di sgravio. ( cfr doc 4 allegato alla memoria dell'istituto)..
Con il primo motivo l'opponente eccepisce l'omessa notifica degli avvisi di addebito di cui sopra.
Tale eccezione risulta infondata.
Ed invero gli avvisi di addebito 397 2016 0019874051000 e il N. 397 2017
0005526053000 sono stati notificati a mezzo posta, come documentato dall' con CP_1 il deposito della AR debitamente firmata rispettivamente, in data 1.12.2016 e
29.9.2017 ( cfr doc 2 2 bis, 3 3 bis fascicolo .La comunicazione così realizzata è CP_1 valida in quanto gli uffici si sono avvalsi della notificazione semplificata , alla quale si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.890/82.
Per tali due avvisi di addebito la pretesa è divenuta, dunque, incontrovertibile in mancanza di opposizione nei termini.
Del pari infondata risulta la seconda eccezione sollevata dall'opponente relativa all'intervenuta prescrizione successiva alla notifica dei suddetti avvisi .
Al riguardo infatti tra la data di notifica dei suddetti avvisi, rispettivamente, giova ricordare, 1.12.2016 e 29.9.2017 e dell'intimazione di pagamento- , come pacifico, 21.6.2024 non è maturato il termine quinquennale di prescrizione, anche perché come documentato dall' in data 5.12.2019 è stato notificato, a mezzo posta con CP_5
AR firmata dal “figlio ” , anche un ulteriore atto interruttivo ovvero CP_6
l'intimazione di pagamento n 097 20199072377654000, ( doc allegato al fascicolo dell' . Né d'latro canto tra la data di notifica di quest'ultima intimazione e CP_5 quella impugnata sono decorsi i termini prescrizionali dovendo , come pacifico, considerare la sospensione Covid.
Alla luce di quanto premesso l'opposizione va rigettata .
In considerazione dell'intervenuto provvedimento di sgravio ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara non dovute le somme relative agli avvisi di addebito oggetto di sgravio e segnatamente 397 2018 0008745755000; n 397 2018 0025481008000; 397
2021000591789000; 397 20220031912585000 e N 397 2017 0005526053000 con riguardo esclusivamente alla 4 2016 Pt_2
Per il resto rigetta l'opposizione
Spese compensate.
Roma, 27.3.2025
Il Giudice