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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/08/2025, n. 29856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29856 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE ALDO ACETO Sent. n. sez. 239/2025 UP - 07/02/2025 R.G.N. 34016/2024 - Relatore - ha pronunciato la seguente esaminati i motivi del ricorso;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 29856 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 07/02/2025 2.3. Con il terzo motivo lamenta mancanza di motivazione sul punto dell’asserito mutamento di atteggiamento dell’imputato durante il ricovero in Pronto Soccorso, elemento valorizzato dal primo giudice e negletto dalla Corte territoriale, che, pur avendo optato per una motivazione per relationem, ha l’obbligo di confrontarsi con le doglianze difensive.
1. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è pertanto manifestamente infondato oltre che generico, non deducendo in alcun modo il ricorrente il vizio che affliggerebbe il residuo percorso logico della sentenza impugnata, se non in chiave meramente assertiva. Ciò, in altri termini, comporta che il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. 6. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. Il Presidente ALDO ACETO
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 29856 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 07/02/2025 2.3. Con il terzo motivo lamenta mancanza di motivazione sul punto dell’asserito mutamento di atteggiamento dell’imputato durante il ricovero in Pronto Soccorso, elemento valorizzato dal primo giudice e negletto dalla Corte territoriale, che, pur avendo optato per una motivazione per relationem, ha l’obbligo di confrontarsi con le doglianze difensive.
1. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è pertanto manifestamente infondato oltre che generico, non deducendo in alcun modo il ricorrente il vizio che affliggerebbe il residuo percorso logico della sentenza impugnata, se non in chiave meramente assertiva. Ciò, in altri termini, comporta che il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. 6. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. Il Presidente ALDO ACETO