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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 21/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1309/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1309/2021
Oggi 21/01/2025, alle ore 10.30, innanzi al giudice deSInato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. BERETTA ANNALISA Parte_1
Per l'avv. BERETTA ANNALISA CP_1
Per l'avv. I. Morandi, in sost. dell'avv. BENEDETTA MUSCO Controparte_2
CARBONARO
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 21/01/2025
Il giudice
Daniele Moro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1309/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Massimo Cerniglia, Beretta Annalisa, Paolo Libero Maria Invernizzi e Alessandro Caponi, domiciliata in Cremona, via Verdi n. 14 presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Massimo CP_1 C.F._2
Cerniglia, Beretta Annalisa, Paolo Libero Maria Invernizzi e Alessandro Caponi, domiciliata in Cremona, via Verdi n. 14 presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Zitiello Luca e Controparte_2 P.IVA_1
Benedetta Musco Carbonaro, domiciliata presso il difensore con indirizzo telematico
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “A) In via principale, ai sensi degli artt. 1325, 1418 e ss., 1427 e ss.,
1439 e 1440 Codice Civile, degli artt. 21 e 23 TUF, D.Lgs. n. 58/1998, degli artt. 27-56, 78
Reg. n. 16190/2007, accertare e dichiarare la natura “finanziaria” dell'acquisto CP_3
di diamanti da investimento per cui è causa, nonché conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, invalidità ed inopponibilità a parte attrice del relativo contratto “quadro” di negoziazione e del conseguente acquisto dei diamanti da investimento per cui è causa;
per l'effetto condannare il alla restituzione e/o CP_2 ripetizione delle somme destinate all'investimento in diamanti per cui è causa, in forza dei contratti e dei fatti dedotti nel presente atto e, pertanto, nello specifico: - in favore della SI.ra € 112.459,27; - in favore della SI.ra € Parte_1 CP_1
41.201,24, in ragione del sostanziale azzeramento del valore dei diamanti per cui è causa in quanto del tutto invendibili, o, in via subordinata, di quella somma che dovesse risultare dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto dell'investimento in causa, sopra dedotto, ed il valore residuo del diamante, quantificato sulla base dell'indice “Rapaport” o accertato anche in corso di causa con apposita CTU, o, in alternativa, il ricavo realizzato con la vendita dello stesso diamante, ed in ogni caso con condanna di controparte a quella somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari ai rendimenti dei titoli di Stato, in base al c.d. “rendistato”, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c. dal giorno dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo. B) In via subordinata, 1) nell'ipotesi e nei limiti in cui si ritengano validi ed opponibili all'odierna parte attrice il contratto “quadro” di negoziazione ed il conseguente acquisto di diamanti in causa, così come 2) nell'ipotesi in cui non si ritenga sussistente la natura “finanziaria” dell'investimento in diamanti per cui è causa, 3) accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1228, 1710 e ss., 1175, 1176, co. 2, 1338,
1374, 1375 e 1440 Codice civile, dell'art. 21 TUF, D.Lgs. n. 58/1998, degli artt. 27-56
Reg. n. 16190/2007, degli artt.
5-27quater del Codice del Consumo, D.Lgs. n. CP_3
206/2005, nonché in forza di ogni altra disposizione di legge e/o regolamento invocata in narrativa, anche in ragione dell'accertata “pratica commerciale scorretta”, la responsabilità, nonché il grave inadempimento del , odierno convenuto, in CP_2
relazione agli acquisti dei diamanti da investimento per cui è causa e per l'effetto, 4) condannare il al risarcimento del danno in favore dell'odierna parte attrice CP_2
per responsabilità contrattuale ex artt. 1218, 1223, 1226 e 2056 c.c., nella misura precisata all'antecedente punto A-3) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa. C) In via ulteriormente subordinata e, comunque, autonoma 1) accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali ascrivibili al CP_2
per le violazioni ed i fatti tutti contestati nel presente atto, anche ex artt. 1174, 1175,
[...] 1176, co. 2, 1218, 1228, 1337, 1338, 1374, 1375, 1440, 1710 e ss., 1856, 2043 e 2049
Codice Civile, nonché ex artt. 21 e 23 del TUF, D.Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56, 78 del Reg.
n. 16190/2007, artt.
5-27quater del Codice del Consumo, D.Lgs. n. 206/2005, CP_3
nonché in forza di ogni altra disposizione di legge e/o regolamento invocata in narrativa;
2) conseguentemente e, comunque, condannare il a risarcire l'odierna parte CP_2 attrice dei danni subiti in misura pari alle somme destinate all'investimento in diamanti per cui è causa, in forza dei contratti e dei fatti dedotti nel presente atto e, pertanto, nello specifico: - in favore della SI.ra € 112.459,27; - in favore della SI.ra Parte_1
€ 41.201,24, in ragione del sostanziale azzeramento del valore dei diamanti CP_1
per cui è causa in quanto del tutto invendibili, o, in via subordinata, di quella somma che dovesse risultare dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto dell'investimento in causa, sopra dedotto, ed il valore residuo del diamante, quantificato sulla base dell'indice
“Rapaport” o accertato anche in corso di causa con apposita CTU, o, in alternativa, il ricavo realizzato con la vendita dello stesso diamante, ed, in ogni caso, con condanna a quella somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna dell'istituto convenuto a risarcire la stessa parte attrice degli ulteriori danni tutti, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt.
2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo ex artt. 1224 e 1284
c.c. D) In via di ultimo subordine accertare e dichiarare che il comportamento dell'istituto di credito oggi convenuto ha integrato, in ogni caso, un illecito civile e, per l'effetto, condannare il medesimo punto C-2) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa. E) In ogni caso, 1) accertare e dichiarare che il ha commesso il reato di truffa ex art. 640 CP_2
Codice Penale, anche nella forma aggravata e continuata, con riferimento alle circostanze dedotte e contestate con il presente atto e, per l'effetto, 2) condannare ex art. 2059 c.c.
l'odierno istituto di credito convenuto a risarcire ciascuna delle attrici in misura pari al
30% (leggasi trenta percento) delle somme indicate all'antecedente punto C-2) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, con condanna di controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, nonché al pagamento di un ulteriore importo a titolo di c.d. “danno punitivo”, anche ex art. 96 c.p.c., come meglio precisato e rivendicato al punto I) della parte in diritto dell'atto di citazione”.
Per parte convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Banca in ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dalle attrici per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale promossa dalla
Sig.ra con riferimento agli acquisti del 6 ottobre 2010, 21 giugno 2011, 4 ottobre Pt_1
2011, 6 luglio 2012, 23 maggio 2014; - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale promossa dalla Sig.ra con riferimento agli acquisti del 26 gennaio 2011 e dell'8 CP_1
aprile 2011; in via principale: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate dalle attrici in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
in via subordinata: - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo alle attrici ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore delle medesime nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore di parte CP_4 attrice, ridurre l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
in via istruttoria: - disporre l'integrazione e/o la rinnovazione della CTU, per le ragioni esposte nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'8 marzo 2023; - rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie. In ogni caso: - dichiarare tenuta e condannare controparte al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le SI.re e convenivano in giudizio Parte_1 CP_1 CP_2 al fine di ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate.
[...]
Le attrici deducevano:
- che “Gruppo Banco BPM, in forza di un contratto stipulato con la società ID (acronimo di “Intermarket Diamond Business s.p.a.”), si è attivamente prodigato nel collocare un ingente ammontare di “diamanti da investimento” forniti e, soprattutto, “prezzati” dalla stessa ID, sfruttando appieno la propria rete di filiali, spinta dalle laute commissioni riconosciute dall'accordo con quest'ultima”;
- di avere “destinato una parte consistente dei propri risparmi all'acquisto di diamanti da investimento offerti da controparte, nella assoluta convinzione che la banca convenuta, come suo dovere, avesse verificato le informazioni fornite da ID, garantendone veridicità, completezza e correttezza, mentre in realtà dalle circolari interne del risulta CP_2
che la stessa non abbia minimamente analizzato e verificato tali informazioni, acriticamente e negligentemente “passate” alla clientela”;
- di avere “manifestato l'intendimento di investire i propri risparmi in un prodotto finanziario sicuro ed a rischio minimo, che garantisse quanto più possibile la conservazione e salvaguardia delle somme investite”;
- di avere “effettuato l'acquisto di “diamanti da investimento”, offerti e collocati dall'istituto controparte, nelle date e per gli importi riportati in appresso: - per la SI.ra
: a) acquisto di quattro diamanti in data 6/10/2010, per un controvalore Parte_1
complessivo pari ad € 30.917,50; b) acquisto di un diamante in data 21/6/2011, per un controvalore complessivo pari ad € 21.518,40; c) acquisto di un diamante in data
4/10/2011, per un controvalore complessivo pari ad € 22.887,50; d) acquisto di due diamanti in data 23/7/2012, per un controvalore complessivo pari ad € 14.088,84; e) acquisto di un diamante in data 17/6/2014, per un controvalore complessivo pari ad €
10.811,73; f) acquisto di un diamante in data 15/9/2015, per un controvalore complessivo pari ad € 12.235,30, per un importo complessivamente investito in diamanti dell'ID pari ad € 112.459,27; - per la SI.ra : g) acquisto di un diamante in data CP_1
26/1/2011, per un controvalore complessivo pari ad € 20.594,64; h) acquisto di due diamanti in data 8/4/2011, per un controvalore complessivo pari ad € 20.606,60, per un importo complessivamente investito in diamanti dell'ID pari ad € 41.201,24”; - che “deve escludersi che la banca convenuta si sia comportata come un semplice
“segnalatore” per conto dell'ID, avendo piuttosto svolto un determinante ruolo di promotore e fautore dell'offerta e collocamento “a tappeto” dei diamanti di investimento”;
- che “il personale della banca convenuta, in persona dei preposti all'ufficio titoli della filiale, tra gli altri SI.ri e , nell'ambito del consueto rapporto di Parte_2 Parte_3 consulenza per l'investimento in prodotti finanziari, non solo ha omesso di informare le clienti su rischi e caratteristiche peculiari dell'investimento nei “diamanti” commercializzati da ID, ma ne ha persino elogiato la convenienza e sicurezza”;
- che , già solo in ragione del suo ruolo di istituto di credito e del dovere di CP_2 tutela del risparmio, così come dell'obbligo di diligenza professionale imposto ex art. 1176
c.c., avrebbe dovuto almeno segnalare l'inadeguatezza dell'investimento in “diamanti” poiché lo stesso: a) non corrispondeva agli obiettivi di investimento di ciascuna delle attrici, atteso che le stesse avevano manifestato una propensione al rischio bassa…b) non era di natura tale per cui le clienti, odierne attrici, fossero in grado di sopportare finanziariamente qualsiasi rischio connesso all'investimento de quo, in quanto lo stesso rappresentava una percentuale eccessiva dei risparmi depositati presso l'istituto convenuto…c) non era di natura tale per cui le SI.re e possedessero la Pt_1 CP_1
necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi insiti nell'operazione d'investimento…d) superava il limite prudenziale di percentuale di investimento, fissato al
5-10% del portafoglio titoli nelle stesse circolari interne del ”; CP_2
- che “i diamanti da investimento, per come specificatamente strutturati e commercializzati da ed ID, integrano senz'altro la fattispecie di “prodotto finanziario” CP_2 delineata dal TUF”;
- la “violazione degli artt. 23 tuf e 37 reg. consob n. 16190/2007 – omessa stipula in forma scritta del contratto “quadro” di negoziazione…violazione degli artt. 21 tuf e 39 reg. consob n. 16190/2007 – omessa rilevazione e valutazione del profilo di investimento – omessa verifica della conoscenza del prodotto “diamante da investimento”…violazione degli artt. 21 e 94 tuf, 14 reg. consob n. 11971/1999 e 31, co. 3, reg. consob n. 16190/2007
– negligente, scorretta, non chiara e fuorviante informativa sul prodotto “diamante da investimento”…violazione dell'art. 39, co. 6, reg. consob n. 16190/2007 – prestazione del servizio di consulenza senza le necessarie informazioni…violazione dell'art. 40 reg. consob n. 16190/2007 – negligente e scorretta raccomandazione di acquistare il prodotto
“diamante da investimento”…violazione dei principi generali dettati dall'art. 21 tuf…violazione dei canoni di buona fede, correttezza e diligenza”;
- la “nullità del contratto, come conseguenza automatica alla violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette”;
- che “l'Ill.mo Giudice, sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite, costituite dal
Provvedimento dell'Antitrust, nonché in forza di quanto verrà acquisito in corso di causa, può accertare e riconoscere la responsabilità penale del per la commissione CP_2
del reato di truffa, anche nella forma aggravata e continuata, condannandola ex art. 2059
c.c. al risarcimento del conseguente danno morale, determinabile, anche in via equitativa, in misura pari al 30% del prezzo impiegato per l'acquisto dei diamanti da parte dei singoli risparmiatori”;
- la “nullità del contratto “quadro” di negoziazione per l'omessa, valida forma scritta, richiesta ad substantiam in forza del combinato disposto degli artt. 1325, 1418, co. 2, c.c. e
23 del TUF, D.Lgs. n. 58 del 1998. A ciò consegue la nullità dei contratti di acquisto di diamanti per cui è causa, la loro illiceità e contrarietà a norme imperative ex art. 1418 o, in via ulteriormente subordinata, il risarcimento di ogni danno, anche in via autonoma, stante il gravissimo inadempimento commesso dalla banca controparte, che ha fornito un servizio finanziario senza la preventiva stipula in forma scritta del necessario antecedente contratto “quadro”, imposta dalla norma imperativa dettata ex art. 23 TUF, men che meno con il contenuto necessario imposto dall'art. 37 del Reg. n. 16190/2007”; CP_3
- la nullità del contratto “poiché contrario all'eSIenza di trasparenza e correttezza nello svolgimento dei servizi finanziari, che è eSIenza di ordine pubblico, preordinata alla tutela dei beni primari del risparmio e dell'integrità dei mercati”;
- che “quanto fatto, detto o omesso ad opera del personale della banca convenuta ha fraudolentemente artato la volontà della clientela, tra cui le odierne attrici, affinché concludesse un contratto di acquisto, che di certo non avrebbe concluso qualora fosse stata informata del reale valore dei diamanti offerti…A tutto ciò non può che conseguire l'accertamento del dolo incidente ex art. 1440 c.c., imputabile al , che pertanto CP_2
dovrà esser condannato il risarcimento del danno per aver, se non altro, convinto la clientela, tramite artifizi, raggiri, reticenze ed omissioni, ad acquistare dei diamanti da investimento ad un prezzo ben superiore a quello risultante dai listini notoriamente applicati ed a condizioni ben più limitanti e gravose”;
- che “la violazione delle norme tutte sopra individuate comporti, quanto meno, il risarcimento del danno, in quanto nei contratti a prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, buona fede e diligenza ex artt. 1175 e 1338 c.c. si estendono ai c.d. obblighi di protezione ed informazione che integrano l'obbligazione principale a carico delle parti”;
- che “ci troviamo senz'altro in una situazione conforme ai presupposti notoriamente necessari per il riconoscimento dei c.d. “punitive damages” di matrice nordamericana”;
- che devono essere riconosciuti “gli interessi legali ex art. 1284 c.c., al tasso del I comma sino alla litispendenza e successivamente al tasso del IV comma, nonché, a titolo di lucro cessante, il tasso del c.d. “rendistato” medio pubblicato dalla Banca d'Italia e rilevato al momento dell'acquisto in causa…Il lucro cessante viene ipotizzato nella misura di cui sopra, in quanto, se l'odierna parte attrice fosse stata effettivamente indirizzata da CP_2
all'investimento in un prodotto “rifugio”, è ben probabile, se non certo, che avrebbe
[...] acquistato titoli di Stato in luogo dei diamanti da investimento”.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la Controparte_2 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, in via subordinata, l'accertamento della “sussistenza del concorso di colpa in capo alle attrici ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dei medesimi nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
La convenuta deduceva:
- di non avere svolto alcuna attività promozionale in favore della società Intermarket
Diamond Business, essendosi limitata a segnalare ai clienti la possibilità di acquistare diamanti da un operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, a fornire agli stessi la documentazione pubblicitaria e contrattuale finalizzata alla stipulazione del contratto e a trasmettere la proposta negoziale alla controparte;
- che “la è carente di legittimazione passiva in ordine alla domanda di risarcimento CP_4
del danno a titolo di responsabilità precontrattuale e contrattuale, nonché per quanto attiene alle pretese restitutorie discendenti dalle domande di nullità e annullamento, atteso che i contratti di compravendita di diamanti ex adverso contestati sono stati pacificamente conclusi dalle attrici con ID”;
- che “la minusvalenza verificatasi nel patrimonio delle attrici è al momento meramente potenziale, in quanto le gemme non risultano essere state vendute, con l'ovvia conseguenza che ad oggi la perdita lamentata non si è né realizzata né cristallizzata”;
- “l'intervenuta prescrizione delle domande formulate dalla SI.ra per quel che Pt_1
riguarda gli acquisti del 6 ottobre 2010, 21 giugno 2011, 4 ottobre 2011, 6 luglio 2012, 23 maggio 2014, di risarcimento del supposto danno per responsabilità extracontrattuale e precontrattuale…l'intervenuta prescrizione delle domande formulate dalla SI.ra er quel che riguarda entrambi gli acquisti del 26 gennaio 2011 e 8 aprile 2011, CP_1
relative al risarcimento del supposto danno per responsabilità extracontrattuale e precontrattuale…Ciò SInifica che è ampiamente decorso il termine prescrizionale quinquennale cui è soggetta l'azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ex art. 2947 c.c. Del pari, la predetta eccezione riguarda anche il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità precontrattuale, posto che la prevalente giurisprudenza la riconduce nell'alveo della responsabilità extracontrattuale”;
- di avere “svolto in favore delle parti attrici il ruolo di mero segnalatore”;
- di non “avere alcuna responsabilità (neppure sotto forma di culpa in vigilando, non avendo essa alcun potere di controllo) in merito a quanto ID ha pubblicato sui giornali economici, né tantomeno alle modalità grafiche con cui ID ha effettuato tali pubblicazioni”;
- che “tutti i rimedi, tanto invalidatori quanto risarcitori per responsabilità precontrattuale, potrebbero essere esperiti unicamente nei confronti della controparte contrattuale del cliente, vale a dire ID”;
- che “i diamanti non sono strumenti finanziari”;
- che “nessuna condotta illecita può essere ascritta alla Banca, ma, quand'anche si dovessero ritenere sussistenti pretese condotte censurabili da parte dell'Istituto di credito, ciò non dovrebbe portare all'automatica condanna al risarcimento del danno, in quanto può legittimamente presumersi che le clienti avrebbero comunque acquistato i diamanti anche ove fossero stati debitamente informati circa le loro caratteristiche. In ogni caso, in applicazione del principio generale, vigente nel nostro ordinamento, espresso in una disposizione specifica (art. 1227 c.c.), dovrà essere valutato che qualora il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a provocare il danno, la responsabilità del danneggiante è conseguentemente esclusa o quantomeno diminuita, proprio in relazione alla gravità della colpa ed all'entità delle conseguenze che dal fatto colposo del danneggiato sono derivate…è evidente che nel caso di specie si sia in presenza di un contegno palesemente imprudente e negligente delle clienti. Se infatti essi avessero utilizzato l'ordinaria diligenza, gli stessi avrebbero avuto senz'altro contezza di quelle circostanze in relazione alle quali vengono oggi sollevate contestazioni. Ci riferiamo, tra l'altro, al fatto che le quotazioni richiamate da ID non erano ricavate da un mercato regolamentato o, ancora, che non vi era alcuna garanzia di liquidare i diamanti in tempi ragionevoli”.
Le domande attoree sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che parte attrice ha stipulato esclusivamente plurimi contratti di vendita con la società Intermarket Diamond Business. Sebbene CP_2
abbia posto in essere una condotta causalmente rilevante ai fini del perfezionamento
[...]
dei predetti negozi nei termini di cui si dirà, essa non è parte degli stessi, sicché sono infondate tutte le pretese attoree basate sulla tesi dell'esistenza di un rapporto contrattuale plurilaterale ovvero di un contratto bilaterale a parte soggettivamente complessa. La stipulazione di plurimi contratti di vendita è dimostrata dall'esame dei documenti prodotti.
Infatti, parte attrice ha sottoscritto “proposte di acquisto”, le clausole contrattuali sono indicate nel paragrafo denominato “condizioni di compravendita” o “condizioni generali di vendita” e nelle clausole chiamate “incarico di vendita su mandato” e “disinvestimento” si legge rispettivamente: “il proponente è consapevole che ID non assume alcun obbligo di riacquistare i diamanti” e “la società non riacquista i diamanti”. In estrema sintesi, i negozi conclusi dalle SI.re e hanno determinato il Parte_1 CP_1 trasferimento della proprietà dei beni mobili “diamanti” e il conseguente diritto delle acquirenti di disporre e di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo. La pattuizione secondo cui “ID si obbliga a far sì che la sua controllata assuma un Controparte_5 mandato dal proponente per ricollocare i diamanti in tempi reali di mercato” non muta la natura giuridica dei negozi conclusi, in quanto il ricollocamento dei beni presuppone logicamente l'intervenuto trasferimento del diritto reale. L'esistenza di un rapporto contrattuale tra parte attrice e la società Intermarket Diamond Business nei termini sopraccitati esclude l'applicabilità delle disposizioni normative dettate in tema di “prodotti finanziari”, poiché gli investimenti di natura finanziaria sono negozi caratterizzati dal conferimento di denaro in funzione del conseguimento di un profitto non legato al compimento di prestazioni dell'investitore, salvo quella della dazione della massa monetaria. Nel caso di specie, considerata l'irrilevanza delle motivazioni che hanno indotto le SI.re e alla stipulazione dei contratti di vendita, in Parte_1 CP_1
quanto non incidenti sulla causa negoziale, si sottolinea che: a) le predette potevano godere liberamente dei beni acquistati nei limiti di cui all'art. 832 c.c.; b) la convenuta e la società
ID non avevano assunto alcuna obbligazione avente ad oggetto il riacquisto dei diamanti;
c) l'eventuale ricollocazione delle cose sul mercato era rimessa alla volontà delle proprietarie;
d) le parti non avevano previsto alcun margine di guadagno/perdita in relazione all'operazione economica posta in essere. La stipulazione di un contratto di deposito avente ad oggetto i beni acquistati e la possibilità di rivendere gli stessi anche per mezzo di una società controllata dalla Intermarket Diamond Business sono circostanze irrilevanti ai fini della qualificazione giuridica del rapporto negoziale e sono astrattamente inidonee a incidere sul diritto delle acquirenti di disporre e di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo. Alla stregua di quanto sopra esposto, devono essere rigettate tutte le pretese attoree presupponenti l'applicazione delle disposizioni normative dettate in tema di
“prodotti finanziari”.
Ciò detto, è evidente che la condotta posta in essere dalla società abbia CP_2
contribuito alla stipulazione dei contratti di vendita oggetto del presente giudizio, in quanto le attrici hanno appreso della possibilità di concludere i negozi all'interno della filiale dell'Istituto di credito, la proposta contrattuale è stata formulata alla presenza e con l'ausilio di un dipendente della banca, che ha curato anche l'invio dell'offerta alla
Intermarket Diamond Business s.p.a. e i beni mobili potevano essere consegnati presso la filiale di cui in precedenza. È necessario, quindi, comprendere se abbia Controparte_2
una qualsivoglia responsabilità in merito al contenuto dei contratti stipulati da parte attrice ovvero abbia posto in essere una condotta difforme rispetto a quella rispondente ai canoni professionali di diligenza, prudenza e perizia propri di un agente modello. Ritiene questo giudice che: a) la natura giuridica dei negozi conclusi, l'inesistenza di un'obbligazione di riacquisto dei diamanti, il diritto di parte attrice di disporre liberamente dei beni acquistati, il prezzo del compenso da corrispondere alla società ID nell'ipotesi in cui le acquirenti avessero voluto alienare i beni avvalendosi delle prestazioni della predetta persona giuridica e la mancanza di una garanzia circa l'esistenza di un profitto realizzabile siano evincibili dalla lettura del contratto. Le SI.re e non possono, quindi, Parte_1 CP_1 imputare ad altri l'omessa conoscenza di circostanze conoscibili con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza;
b) la brochure realizzata da Intermarket Diamond Business s.p.a. altro non sia che un documento di natura pubblicitaria e, come tale, deve essere valutato da questo Tribunale e doveva essere valutato da parte attrice. Da ciò consegue, da un lato, che l'effettuata rappresentazione del prodotto pubblicizzato in termini maggiormente favorevoli agli interessi del venditore non integra di per sé un'ipotesi di “dolus malus” e, dall'altro, che una condotta diligente delle acquirenti avrebbe imposto alle stesse di fondare il proprio convincimento circa la convenienza dell'affare sul contenuto delle esplicitate clausole contrattuali e non sulle indicazioni pubblicitarie;
c) sia imputabile a una duplice condotta consistente nella mancata Controparte_2 segnalazione alle acquirenti della rilevante difformità del prezzo d'acquisto del diamante rispetto al valore di mercato del bene e nell'omessa informazione circa la natura del prezzo pubblicizzato dalla società ID. Premesso che il provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato costituisce una prova privilegiata in relazione alla sussistenza del fatto accertato, in merito al primo aspetto si sottolinea che l'Autorità amministrativa indipendente ha rilevato che “il prezzo di vendita stabilito da ID è riferibile solo in parte minoritaria al valore della pietra essendo composto da numerose altre voci di costo
(assicurazione, certificazione, trasporto e costi doganali) e non da ultimo dai rilevanti margini della società stessa, nonché dalle commissioni dovute alle banche per l'attività di intermediazione svolta”. In relazione al secondo aspetto l'Autorità ha accertato che “la quotazione del diamante ID pubblicata periodicamente sul Sole 24 Ore non è un parametro tratto da rilevazioni di mercato e poi pubblicato a cura di ID: è soltanto il prezzo fissato autonomamente da ID secondo le proprie convenienze commerciali, aumentato progressivamente nel tempo sulla base di parametri definiti discrezionalmente dalla società. La fonte delle “quotazione” dei diamanti è dunque la stessa ID e la pubblicazione delle cd. quotazioni a cura di ID equivale alla pubblicazione a pagamento del proprio listino prezzi”. È irrilevante comprendere se avesse Controparte_2 consapevolezza o meno delle predette circostanze, in quanto, nell'ipotesi di effettiva conoscenza dei fatti sussisterebbe una responsabilità di natura dolosa, in caso contrario, sarebbe integrata una fattispecie colposa. Sul punto è opportuno precisare che una condotta conforme agli eSIibili canoni di diligenza avrebbe imposto all'istituto di credito di assumere informazioni circa le componenti utilizzate da Intermarket Diamond Business
s.p.a. al fine della determinazione del prezzo dei beni oggetto dei contratti di vendita e di comprendere se i valori monetari indicati sul giornale “il Sole 24 Ore” fossero parametrati a quotazioni di mercato. Tali informazioni, una volta acquisite, dovevano essere trasmesse alle acquirenti. aveva certamente le risorse economiche e gli strumenti Controparte_2 necessari all'acquisizione delle predette cognizioni e, in qualità di operatore qualificato e in ragione della fiducia riposta dalla collettività nell'attività svolta, ha generato nelle attrici il legittimo affidamento circa la correttezza del prezzo d'acquisto dei diamanti e l'esistenza di rilevazioni oggettive di mercato. Tale duplice condotta imputabile determina la sussistenza di una responsabilità “da contatto sociale” in capo all'istituto di credito. In sostanza l'istituto di credito, non avendo trasmesso le informazioni sopraccitate, ha violato le regole di condotta finalizzate alla tutela dei terzi, provocando il perfezionamento dei negozi di vendita a condizioni differenti rispetto a quelle che sarebbero state concluse da un compratore informato.
Orbene, considerato che i diamanti sono di proprietà di parte attrice, che sono irrilevanti le motivazioni poste a fondamento del perfezionamento dei negozi di vendita, che sono infondate le altre doglianze attoree nei termini precedentemente esposti, l'unico pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta effettuata da Controparte_2
consiste nella differenza tra il prezzo pagato dalle SI.re e Parte_1 CP_1
per l'acquisto dei beni e quello che avrebbero corrisposto per l'acquisto delle
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medesime cose a prezzi di mercato. Si precisa che è irrilevante comprendere se i diamanti abbiano o meno le qualità indicate nei contratti o se siano stati consegnati i relativi certificati gemmologici, poiché l'istituto di credito non era parte del negozio e non era tenuto a verificare il corretto adempimento delle obbligazioni originate da un accordo stipulato da soggetti terzi. È altresì irrilevante accertare l'attuale prezzo di vendita dei beni acquistati, in quanto, nell'ipotesi in cui gli stessi avessero un valore maggiore rispetto alla data di perfezionamento dei negozi, il danno subito dalle attrici sarebbe comunque sussistente e della medesima entità. Infatti, in tale circostanza, le attrici avrebbero subito un danno consistente nel conseguimento di un'utilità economicamente inferiore rispetto a quella che avrebbero ottenuto nel caso in cui avessero comprato i diamanti sulla base del prezzo di mercato.
Premesso che la stima di beni non scambiati su mercati regolamentati è per natura soggetta a un margine di discrezionalità, la determinazione del prezzo medio di vendita al dettaglio di diamanti aventi le stesse caratteristiche di quelle indicate nei negozi conclusi da parte attrice è stata effettuata mediante consulenza tecnica d'ufficio, dalle cui conclusioni non si ha ragione di dissentire, poiché il procedimento algebrico utilizzato dall'ausiliario del giudice è caratterizzato da coerenza.
Dai calcoli compiuti nei termini descritti, emerge che il prezzo medio di vendita al dettaglio di diamanti aventi le stesse caratteristiche di quelle indicate nei negozi conclusi dalla SI.ra era pari a euro 51.050,09 (euro 2.740,69 + euro 2.784,90 + euro Parte_1
2.480,88 + euro 2.480,88 + euro 12.001,68 + 13.513,78 + 3.054,53 + 2.896,53 + euro
3.933,89 + 5.162,33) e quello relativo al negozio concluso dalla SI.ra era CP_1
pari a euro 17.223,60 (euro 10.068,71 + euro 2.656,06 + euro 4.498,83)
Rilevato che la SI.ra ha pagato il prezzo di euro 112.459,27 Parte_1
(euro 30.917,50 + euro 21.518,40 + euro 22.887,50 + euro 14.088,84 + euro 10.811,73 + euro 12.235,30) al fine di comprare delle pietre che, se correttamente informata da
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avrebbe acquistato per l'importo di euro 51.050,09, la convenuta deve essere CP_2
condannata a corrispondere alla predetta la somma risarcitoria di euro 61,409,18 (euro
112.459,27 – euro 51.050,09), oltre interessi, nella misura del tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, nei seguenti termini:
- sulla somma di euro 20.430,15 (euro 30.917,50 – euro 2.740,69 – euro 2.784,90 – euro
2.480,88 – euro 2.480,88) relativo all'acquisto del 6.10.2010 dalla data dell'intervenuto pagamento (8.10.2010) alla data di pubblicazione della sentenza;
- sulla somma di euro 9.516,72 (euro 21.518,40 – euro 12.001,68) relativo all'acquisto del
21.6.2011 dalla data dell'intervenuto pagamento (20.7.2011) alla data di pubblicazione della sentenza;
- sulla somma di euro 9.373,72 (euro 22.887,50 – euro 13.513,78) relativo all'acquisto del
4.10.2011 dalla data dell'intervenuto pagamento (28.10.2011) alla data di pubblicazione della sentenza;
- sulla somma di euro 8.137,78 (euro 14.088,84 – euro 3.054,53 – euro 2.896,53) relativo all'acquisto del 23.7.2012 dalla data dell'intervenuto pagamento (31.7.2012) alla data di pubblicazione della sentenza;
- sulla somma di euro 6.877,84 (euro 10.811,73 – euro 3.933,89) relativo all'acquisto del
17.6.2014 dalla data dell'intervenuto pagamento (25.6.2014) alla data di pubblicazione della sentenza;
- sulla somma di euro 7.072,97 (euro 12.235,30 – euro 5.162,33) relativo all'acquisto del
15.9.2015 dalla data dell'intervenuto pagamento (25.9.2015) alla data di pubblicazione della sentenza.
Rilevato che la SI.ra ha pagato il prezzo di euro 41.201,24 (euro CP_1
20.594,64 + euro 20.606,60) al fine di comprare delle pietre che, se correttamente informata da avrebbe acquistato per l'importo di euro 17.223,60, la Controparte_2
convenuta deve essere condannata a corrispondere alla predetta la somma risarcitoria di euro 23.977,64 (euro 41.201,24 – euro 17.223,60), oltre interessi, nella misura del tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, nei seguenti termini:
- sulla somma di euro 10.525,93 (euro 20.594,64 –euro 10.068,71) relativo all'acquisto del
26.1.2011 dalla data dell'intervenuto pagamento (1.2.2011) alla data di pubblicazione della sentenza;
- sulla somma di euro 13.451,71 (euro 20.606,60 – euro 2.656,06 – euro 4.498,83) relativo all'acquisto dell'8.4.2011 dalla data dell'intervenuto pagamento (22.4.2011) alla data di pubblicazione della sentenza.
Sulle somme risarcitorie di cui in precedenza sono dovuti interessi corrispettivi, nella misura del tasso legale, dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, in considerazione del fatto che la liquidazione giudiziale modifica la natura del debito, passando da debito di valore a debito di valuta (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sent. n. 8507 del 14/4/2011 secondo cui “con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta”).
Non può essere accolta la richiesta attorea avente ad oggetto la corresponsione degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., in quanto la disposizione normativa richiamata presuppone che le parti abbiano avuto la possibilità di stipulare un accordo in merito al tasso d'interesse e che tale accordo non sussista. Nel caso di specie, la natura della controversia è logicamente incompatibile con la possibilità dell'accordo.
Deve essere rigettata la domanda attorea relativa al lucro cessante, in quanto la condanna della convenuta a corrispondere gli interessi, nella misura del tasso legale sulla somma risarcitoria rivalutata anno per anno, è idonea a ristorare il nocumento derivante dal mancato tempestivo godimento della massa monetaria. Si precisa che tale condanna si basa sull'esistenza di un pregiudizio da ritardo;
pregiudizio ristorato, alla luce del principio generale di equità, attraverso il ricorso alla categoria giuridica degli interessi compensativi, che costituiscono un criterio di commisurazione del danno da posticipato conseguimento di una somma. La richiesta relativa al “lucro cessante” è diretta a ottenere la condanna della convenuta alla corresponsione di una somma risarcitoria legata al mancato conseguimento di un profitto. Sinteticamente gli attori asseriscono che se avessero goduto tempestivamente della massa monetaria avrebbero acquistato titoli di Stato e chiedono che sia “riconosciuto il tasso del c.d. “rendistato” medio pubblicato dalla Banca d'Italia” oltre “interessi legali ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c. dal giorno dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo”. Le richieste effettuate sono tra loro incompatibili, posto che entrambe le pretese hanno ad oggetto il ristoro del medesimo pregiudizio, e cioè le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato tempestivo godimento della somma risarcitoria. Si sottolinea inoltre che, non solo non vi è alcuna prova circa la volontà delle SI.re e Parte_1 CP_1
di acquistare titoli dello Stato, ma tale intenzione appare inconciliabile con i fatti di
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causa. Infatti alla data di stipulazione dei negozi di vendita le attrici avrebbero potuto acquistare titoli di Stato, con margini di profitto molto bassi, ma hanno preferito comprare diamanti con sperati margini di guadagno più SInificativi.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è infondata, poiché la violazione degli obblighi di protezione e di informazione è fonte di una responsabilità da
“contatto sociale qualificato”, inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, con conseguente applicabilità del termine decennale ex art. 2946 c.c., e il termine di prescrizione è stato interrotto in data 1.7.2020 dalla comunicazione dell'istanza di mediazione.
Non sussiste alcun concorso del fatto colposo del creditore ex 1227 c.c., in quanto il ruolo attivo dell'Istituto Bancario nello svolgimento delle trattative è idoneo a generare nel soggetto non qualificato un legittimo affidamento circa la correttezza delle informazioni presenti nelle clausole contrattuali e a escludere la necessità di effettuare controlli che dovevano essere già stati compiuti.
Non deve essere esaminata la doglianza relativa all'asserita commissione, o meglio concorso nella commissione, del reato di cui all'art. 640 c.p., in quanto l'accertamento è finalizzato all'ottenimento di una somma risarcitoria a titolo di danno morale e non vi è alcuna allegazione in merito alla sussistenza del pregiudizio di cui si chiede il ristoro. La giuridica possibilità di pretendere il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059
c.c. è questione differente rispetto all'esistenza del nocumento, sicché l'eventuale accertamento incidentale del reato ipotizzato dalle attrici non attribuirebbe alle stesse alcuna utilità in mancanza della prova del danno. Nella presente fattispecie non è dato comprendere quale sia il turbamento psicologo o il patema d'animo subito;
conseguentemente l'accertamento richiesto deve ritenersi inutile e, in applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, la domanda è assorbita.
È, invece, manifestamente infondata la richiesta attorea relativa alla condanna di parte convenuta alla corresponsione di un determinato importo a titolo di “punitive damages”, e cioè al pagamento di una massa monetaria legata alla causazione di un nocumento “non solo individuale…ma diffuso, sociale e collettivo, che non può di certo esser punito con la sola reintegrazione del patrimonio”. Invero, la domanda, non solo è priva di uno specifico supporto normativo di riferimento, ma è anche incompatibile con l'idea stessa di risarcimento, posto che la riparazione del pregiudizio si realizza mediante la reintegrazione del patrimonio del danneggiato, in modo da riportare quest'ultimo nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della condotta illecita. La condanna di parte convenuta al pagamento dell'importo preteso determinerebbe l'ingiustificato arricchimento delle attrici, in palese antitesi con i principi dettati dall'ordinamento giuridico in tema di risarcimento del danno.
Le spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica esperita, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia. È opportuno precisare che, tenuto conto degli importi legati agli interessi maturati sull'importo risarcitorio, la proposta conciliativa formulata dal precedente giudice istruttore in data 4.4.2022 – proposta non accettata dalle attrici – non era economicamente più favorevole rispetto a quanto riconosciuto con la presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna a corrispondere alla SI.ra la somma di Controparte_2 Parte_1
euro 61,409,18, oltre interessi e rivalutazione come precisati in parte motivazionale;
- condanna a corrispondere alla SI.ra la somma di euro Controparte_2 CP_1
23.977,64, oltre interessi e rivalutazione come precisati in parte motivazionale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che Controparte_2
si liquidano in euro 834,80 per spese esenti, in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di il compenso e le spese del CTU, come Controparte_2
liquidati con provvedimento datato 18.12.2024.
Cremona, 21/01/2025
Il giudice
Daniele Moro