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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1411/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1411/2021 promossa da:
Parte_1
ATTORE
Contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo IG. Giudice adito, contrariis rejectis,
NEL MERITO
– accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia, la risoluzione del rapporto contrattuale sorto tra l'attrice sig.ra e la società Parte_1 Controparte_2
[...
cioè del contratto di compravendita batterie di accumulo e servizi di installazione e manutenzione connessi, per i motivi in fatto e diritto evidenziati nell'atto di citazione e, conseguentemente, condannare la società al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_2 somma di €. 42.289,33=, o alla maggiore o minore somma che risulterà essere dovuta, quale costo pagato per l'intero negozio giuridico, cioè sia per l'acquisto del bene, che per la fornitura del servizio, che per il costo del finanziamento, il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi legali dal momento del pagamento sino all'effettivo rimborso
pagina 1 di 11 – in subordine condannare la società convenuta al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale (ex art. 1218 c.c.), qualora si ritenga l'inadempimento non sufficientemente grave da comportare la risoluzione dei contratti ex art. 1453 c.c., o, in ulteriore subordine, al risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c., per le illecite condotte poste in essere dai convenuti, e conseguentemente condannare la società convenuta, al pagamento in favore dell'attrice della somma di somma di €. 29.900,00=, o alla maggiore o minore somma che risulterà essere dovuta, a titolo di rimborso per il prezzo pagato per la compravendita nonché al pagamento della somma di €
12.389,33=, per il costo del finanziamento, alla maggiore o minore somma che risulterà essere dovuta, il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi legali dal momento del pagamento del prezzo sino all'effettivo rimborso;
– con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, nonché rifusione delle spese di mediazione pari ad €. 48,80=, spese di avvio”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare in punto di rito fissare nuova udienza nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. per consentire nel presente giudizio la chiamata in causa dei terzi con Controparte_3
sede in Ravenna, Via Cura, 18, P. IVA e del IG. nato a [...] P.IVA_1 Controparte_4
il 07.05.1971 e residente in [...], a norma dell'art. 269 c.p.c., visto che
l'attrice più volte fa riferimento a comportamenti di tali soggetti in fase di trattative, di cui l'odierna convenuta non si assume la paternità e dunque non può esserne ritenuta responsabile. Si ritiene dunque necessario chiamare in causa questi soggetti terzi per accertare loro eventuali responsabilità̀ che non si ravvisano nel comportamento dell'odierna convenuta, integrando il contraddittorio al riguardo;
in via preliminare accertare e/o dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all'odierna convenuta per ogni doglianza relativa al contratto di finanziamento n. 038698878 del 01.08.2018 stipulato fra e per tutti i motivi di cui alla narrativa Parte_1 Controparte_5
della comparsa di costituzione e risposta nonché delle memorie della convenuta ex art. 183, co.6, nn.
1, 2 e 3 c.p.c.; in via principale respingere le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur, per tutti i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta nonché delle memorie della convenuta ex art.
183, co.6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; in via istruttoria:
pagina 2 di 11 Con riferimento alle deduzioni istruttorie, parte convenuta, richiamandosi alla propria memoria ex art.
183, comma 6, n. 2 c.p.c., ribadisce e dichiara che qualora, nonostante quanto già evidenziato in merito al riconoscimento tacito della sottoscrizione di parte attrice dei documenti 1 e 2 prodotti da parte convenuta (contratto principale) e 6 prodotto da parte attrice (modulo di delega a CP
, si procedesse alla denegata ipotesi di disconoscimento, intende avvalersi dei predetti
[...]
documenti e chiede, pertanto, che si proceda alla verificazione di tali documenti ex art. 216 c.p.c., indicando come scritture di comparazione la firma sotto al mandato in calce all'atto di citazione, nonché le firme contenute nei documenti allegati all'atto di citazione nn. 5 (contratto di finanziamento)
14 (verbale di querela), 15 (PEC di , 18 (verbale di mediazione), e la firma Parte_2 nell'allegato di parte convenuta n. 8 (carta di identità di ). Come mezzo di prova, Parte_1
nella denegata ipotesi che si proceda al già contestato disconoscimento di firme, si propone e si richiede una CTU su tali documenti.
Inoltre parte convenuta, riportandosi alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. insiste, sul fatto che due dei tre soggetti indicati da controparte come testimoni sono inammissibili in quanto si tratta di persone aventi un interesse nella presente causa che determina la loro incompatibilità con la posizione di testimone. Infatti il IG. compagno della IG.ra , Controparte_6 Parte_1
come risulta dal verbale prodotto (all. 21, comunque già prodotto da controparte in allegato all'atto di citazione al numero 18), ha partecipato all'incontro di mediazione del 13.07.2020 innanzi all'Organismo di Conciliazione presso il Tribunale di Forlì, e, quindi, non può ora assumere la veste di testimone;
il IG. , intestatario di uno degli impianti oggetto della presente causa, è CP_7
evidentemente soggetto avente nella presente causa un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio e, quindi, essendo parte potenziale, è incompatibile ex art. 246 c.p.c. con la posizione di testimone.
Si insiste, altresì, sulla inammissibilità e/o irrilevanza dei capitoli di prova formulati da parte attrice.
La scrivente difesa si oppone all'ammissione della prova testimoniale richiesta dall'attrice in quanto i seguenti capitoli di prova formulati risultano essere inammissibili e/o irrilevanti per i seguenti motivi:
- i capitoli sub 1) e 2) sono irrilevanti;
- i capitoli sub 7), 8), 9), 18), 20), 22), 23) e 24) sono inammissibili perché il fatto dedotto deve essere provato documentalmente;
inoltre, per quanto riguarda il capitolo 20), esso verte fra l'altro su circostanze non veritiere in quanto documentalmente si dimostra che, per quanto riguarda il GSE, la posizione degli impianti era ben nota, come attestano la ricevuta del GSE all'allegato 9 e la comunicazione di installazione di sistema di accumulo firmata dal responsabile del GSE e destinata a
, nella quale viene anche esplicitato a scopo informativo l'algoritmo utilizzato per Parte_1
pagina 3 di 11 l'erogazione di eventuali incentivi (all. 10). Per quanto riguarda il capitolo 22), inoltre, esso è inammissibile perché la questione deve essere provata documentalmente, visto che si entra anche in ambito tecnico.
- il capitolo sub 15) è inammissibile perché l'asserita falsità della firma non può essere provata per testimonianza ma deve essere oggetto di specifico disconoscimento, che a questo punto, come già esplicitato nei precedenti scritti difensivi, non si ritiene più esperibile (Si dà conto del fatto che alcuni dei capitoli fra quelli citati, ovvero il 15), il 22), il 23) e il 24) sono già comunque stati dichiarati non ammessi, insieme ad altri ivi citati, nell'Ordinanza del 21.11.2022).
Si ribadisce inoltre l'inammissibilità e/o inutilizzabilità della seguente produzione documentale di parte attrice la quale, unitamente alla seconda memoria ex art 183, co.6, c.p.c., ha depositato copia della denuncia querela sporta dall'Ing. nei confronti del IG. (doc. 20 di CP_2 Controparte_4
parte attrice) nonché copia di un rapporto dei Carabinieri depositato in Procura in data 27 marzo
2019, contenuta nel fascicolo penale di cui al Proc. Pen. 964/2019 – 21 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì (doc. 19 di parte attrice).
Si rileva, anzitutto, come si tratti evidentemente di copie fotografiche e non copie fotostatiche rilasciate dalla cancelleria della Procura e/o Tribunale, ma soprattutto non viene specificato in quale fase si trovi il procedimento penale all'interno del quale l'atto d'indagine è stato depositato. Come è ben noto, infatti, tutti gli atti d'indagine sino alla chiusura delle indagini preliminari sono coperti dal segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. ed è vietato qualsiasi tipo di pubblicazione anche del loro contenuto.
Ma anche un atto non più coperto dal segreto non può essere pubblicato fino alle scadenze fissate dalla legge: il divieto di pubblicazione è fissato fino allo svolgimento dell'udienza preliminare, e se questa invece non si tiene, fino alla chiusura della fase delle indagini preliminari, ex art. 114 c.p.p., comma 2; se si svolge il dibattimento gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. non possono essere pubblicati se non dopo la sentenza di secondo grado, ex art. 114 c.p.p., comma 3.
In mancanza della specificazione di cui sopra, pertanto, si chiede che la predetta produzione documentale venga dichiarata inammissibile e/o inutilizzabile nel presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese legali e compensi professionali del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio ing. (d'ora, per brevità, Parte_1 Controparte_2 Controparte_2 solamente “ ) rassegnando le conclusioni sopra riportate. Controparte_2
A sostegno, l'attrice esponeva che:
- Nel giugno 2018 si recava, presso la residenza dell'attrice, tale agente Controparte_4
pagina 4 di 11 rappresentante per conto della convenuta, qualificandosi come manager di Enel Energia, proponendo l'acquisto di un accumulatore che, sfruttando il preesistente impianto fotovoltaico, avrebbe migliorato le prestazioni energetiche sia dell'abitazione in proprietà della che di quella adiacente in Pt_1
proprietà del di lei padre;
CP_7
- Secondo la prospettazione del l'operazione sarebbe stata gestita direttamente e gratuitamente CP_4 da Enel Distribuzione e l'installazione avrebbe concesso ai proprietari l'accesso ai benefici erogati dal
GSE: in particolare, in quella sede, illustrava che i risparmi fiscali, quelli in bolletta e i CP_4 contributi erogati a rimborso dal GSE avrebbero reso l'operazione a costo zero ammortizzando l'investimento iniziale;
- In data 24 luglio 2018, prima ancora della sottoscrizione di alcun contratto o dell'elaborazione di uno studio di fattibilità, il scriveva a mezzo mail alla “Le invio la richiesta al Gas, in attesa CP_4 Pt_1
esito per poi firmare il contratto l'intestatario della pratica è suo Babbo ma poiché ha superato i 75 anni lei farà da garante” allegando due file: il primo consisteva in un documento, intestato ad Enel e recante titolo “Check Up e Progetto Energetico” – genericamente compilato con i dati energetici del fotovoltaico esistente e un'analisi finanziaria – ; il secondo era, invece, intestato al GSE e denominato
“Comunicazione di inizio installazione sistemi di accumulo”, parzialmente compilato con i dati del padre della (docc. da 1 a 3 di parte attrice); Pt_1
- L'attrice, al riguardo, evidenziava che, in spregio alla normativa relativa alla contrattazione fuori dai locali commerciali, il non aveva assolto agli obblighi informativi e formali su di esso CP_4
incombenti;
- La proseguiva esponendo che, in data 1° agosto 2018, tornava presso l'abitazione Pt_1 CP_4 della ribadendole la gratuità dell'operazione e chiedendole di apporre la firma in calce ad Pt_1
alcuni documenti (tra i quali non vi era il contratto di fornitura ed installazione);
- In data 29 agosto 2019, quindi, venivano installati 2 sistemi di accumulo (rispettivamente presso la proprietà dell'attrice e del di lei padre) venduti dalla convenuta e dal valore di euro 29.900,00 come da fattura n. 130/2018 emessa dalla in pari data (doc. 4 di parte attrice); Controparte_2
- Sennonché in data 4 gennaio 2019 la riceveva un sollecito telefonico di pagamento da parte Pt_1 dell'ufficio recupero crediti di che le segnalava l'insoluto di due rate di un finanziamento CP asseritamente richiesto dall'attrice;
- In tal modo apprendeva che in data 1° agosto 2018 il le aveva fatto sottoscrivere la richiesta CP_4 di un finanziamento collegata alla fornitura e all'installazione dell'impianto energetico per l'importo di euro 29.900,00, da versarsi in favore della convenuta, con rimborso in n. 120 rate di euro 350,50 ciascuna, TAEG 7,31%, per un costo che ammontava complessivamente ad euro 42.289,33 (doc. 5 di pagina 5 di 11 parte attrice);
- Recatasi presso la filiale, inoltre, la verificava che la richiesta recava peraltro dati errati e una Pt_1
firma da essa non apposta;
- Successivamente, dunque, otteneva la copia del contratto;
rilevava dunque, per la prima volta, la sussistenza di un collegamento negoziale tra il finanziamento e la vendita (doc. 6 di parte attrice);
- Medio tempore, al fine di evitare segnalazioni di morosità, la adempiva al pagamento delle Pt_1
rate e alla correzione dei dati errati;
- In data 17 gennaio 2019, Enel Energia effettuava l'attivazione degli impianti, preordinati all'ottenimento del risparmio energetico e all'erogazione dei benefici da parte del GSE i quali, tuttavia, neppure dopo il pagamento della fattura n. 119676 emessa in data 9 aprile 2019 dal GSE, si verificavano (docc. 7 e 8 e docc. 10 e 11 di parte attrice);
- In realtà, esponeva l'attrice, sul sito del GSE risultava a suo nome esclusivamente una posizione con decorrenza dal 6 luglio 2010 connessa al preesistente impianto fotovoltaico (doc. 9 di parte attrice);
- In data 5 marzo 2019, dunque, la a mezzo mail chiedeva chiarimenti alla Pt_1 Controparte_2
in merito al risparmio energetico e al finanziamento acceso a sua insaputa (doc. 12 di parte attrice);
- L'attrice aggiungeva che, resasi conto degli artifizi e dei raggiri perpetrati ai suoi danni, in data 29 luglio 2019 sporgeva formale denuncia-querela nei confronti della convenuta per il reato di truffa e falsità in atti (doc. 14 di parte attrice);
- Nel mese di agosto 2019, tramite l'Associazione Federconsumatori di Forlì, comunicava di voler recedere ai sensi dell'art. 53 del cod. del consumo;
- A fronte del rigetto della richiesta da parte della convenuta, in data 20 novembre 2019 la Pt_1
provvedeva – invano – a diffidare formalmente e la società finanziaria a tal fine Controparte_2 evidenziando l'invalidità dei contratti oltre all'inadempimento del venditore e reiterando l'esercizio del diritto di recesso;
- Neppure la procedura di mediazione si concludeva con esito positivo, per il che adiva il suintestato
Tribunale chiedendo l'accertamento dell'inefficacia del rapporto contrattuale a tal fine deducendo la violazione degli obblighi informativi e di forma da parte del venditore, invero prescritti dalla disciplina consumeristica;
la validità del recesso esercitato dalla la nullità del contratto sia per mancanza Pt_1 dei requisiti essenziali dell'accordo, che per indeterminatezza dell'oggetto; l'annullabilità per vizi del consenso, nella specie dell'errore e del dolo;
e, in ultimo, l'inadempimento del contratto da parte della convenuta.
Si costituiva domandando, in via preliminare e a fronte delle allegazioni attoree, di Controparte_2
essere autorizzata alla chiamata in causa di e di In via Controparte_3 Controparte_4
pagina 6 di 11 principale, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
A tal fine, la convenuta eccepiva:
- L'assenza di prove in relazione alla circostanza che si fosse presentato all'attrice quale CP_4
manager di Enel Energia per conto di in realtà quest'ultima aveva concluso con Controparte_2
di cui era legale rappresentante, esclusivamente un contratto di Controparte_3 CP_4 procacciamento d'affari volto a promuovere i prodotti forniti dall'incaricante, la quale mai aveva autorizzato l'incaricato a qualificarsi come manager di Enel Energia;
- Eccepiva la propria estraneità rispetto ai fatti allegati dall'attrice in merito alla gratuità dell'operazione, in parte privi di dimostrazione documentale, in altra parte non riferibili ad
[...]
CP_2
- Contestava l'asserita mancanza di un contratto tra a tal fine Parte_3
producendo in questa sede una mail inviata dalla in data 1° agosto 2018 Controparte_3
recante in allegato, oltre al contratto sottoscritto, il documento d'identità, la tessera sanitaria e la dichiarazione dei redditi dell'attrice, nonché i documenti di (docc. 1 e 2 di parte CP_7
convenuta);
- Avendo dunque ottenuto conferma dalla circa il buon esito delle trattative e Parte_4
atteso che il 1° agosto 2018 effettivamente si recava presso la facendo sottoscrivere il CP_4 Pt_1
contratto di vendita – che in alcuna clausola prospettava l'installazione a costo zero dell'impianto – e la richiesta di finanziamento, la convenuta non faceva altro che prendere atto del perfezionamento del contratto, avviandone l'esecuzione, come ammesso anche da controparte laddove confermava l'avvenuta installazione degli accumulatori in data 29 agosto 2018 e nella misura in cui produceva sia i verbali del 17 gennaio 2019, sia la fattura del GSE che attestava il compimento della relativa pratica;
- A confutazione della ricostruzione attorea, inoltre, produceva sub docc. 3 e 4 le Controparte_2 certificazioni di conformità rilasciate in favore della e l'attivazione degli impianti;
Pt_1
- Evidenziava la contraddittorietà delle avverse allegazioni allorquando l'attrice dapprima affermava di essere stata indotta alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento e di poi dichiarava di non riconoscere la firma apposta in calce al relativo contratto, le cui doglianze sono comunque estranee alla posizione della convenuta;
- Smentiva l'asserito mancato risparmio in bolletta sulla base dei conteggi effettuati dalla stessa attrice prendendo in riferimento lo stesso periodo dell'anno: euro 346,69 prima dell'allacciamento, a fronte di euro 331,38 dopo l'allacciamento delle batterie di accumulo;
- Eccepiva che la mediante l' avesse chiesto Pt_1 Controparte_8
l'annullamento (e non il recesso) dal contratto e che, dunque, la richiesta non poteva trovare pagina 7 di 11 accoglimento (doc. 7 di parte convenuta);
- Respingeva, in ultimo, le avverse domande a tal fine eccependo, anzitutto, la validità del contratto scritto trasmesso con mail dal debitamente firmato e completo delle clausole informative;
in CP_4
secondo luogo, la tardività del recesso, esercitato per la prima volta con pec del 20 novembre 2019; in terzo luogo, la validità del regolamento contrattuale;
nonché l'intervenuto adempimento come già sopra descritto;
l'assenza di prova del danno patito dalla e, in ultimo, la carenza di legittimazione in Pt_1
relazione alle doglianze relative al contratto di finanziamento stipulato con Controparte_5
In sede di prima udienza dell'8 novembre 2021, la difesa di parte attrice disconosceva, ex art. 2719 cod. civ., la conformità all'originale dei documenti nn. 1 e 2 ex adverso prodotti.
Contestualmente, il Giudice rigettava l'istanza di chiamata in causa dei terzi, avanzata dalla convenuta, ritenendo la sussistenza di autonomi rapporti e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante di Controparte_2
nonché prova per testi e conferimento incarico al CTU ing. sul quesito “Dica il
[...] Persona_1
CTU se, a fronte dell'allacciamento delle batterie di accumulo a e a , Parte_1 CP_7 sussista un risparmio nel consumo dell'energia elettrica, eventualmente quantificandolo. Utilizzi i documenti prodotti in atti e, solo dietro consenso dei difensori, documenti non prodotti. Tenti la conciliazione ed indichi ogni circostanza utile”.
L'elaborato peritale veniva depositato dal CTU ing. in data 21 luglio 2023 Per_1
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 9 dicembre 2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni che di seguito si esporranno. adiva il suintestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento dell'invalidità – o Parte_1 comunque dell'inefficacia a seguito del fruttuoso esercizio del diritto di recesso – del contratto concluso con avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un impianto di Controparte_2
accumulo di energia elettrica.
In subordine, chiedeva l'accertamento del grave inadempimento della convenuta e conseguentemente la risoluzione del contratto.
In ogni caso, domandava la condanna di al rimborso del prezzo pagato, rectius del Controparte_2 costo del finanziamento collegato all'acquisto delle batterie d'accumulo, oltre rivalutazione e interessi dalla data dei pagamenti sino all'effettivo saldo.
pagina 8 di 11 Essendo questo l'oggetto della presente pronuncia, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ. in tema di distribuzione delle incombenze probatorie, è opportuno preliminarmente chiarire che spetta ad fornire la prova in giudizio in ordine alle cause di invalidità o di inefficacia Parte_1
da essa invocate;
viceversa, su incombe la prova dei fatti e delle circostanze sulla Controparte_2
base dei quali fonda le relative eccezioni di inefficacia, di estinzione e di modificazione delle pretese attoree.
Ebbene, nel caso di specie, la fondatezza della domanda attorea di accertamento della nullità del contratto per mancanza degli elementi essenziali riveste carattere assorbente, a fronte delle rispettive allegazioni, eccezioni e – soprattutto – sulla base della documentazione versata in atti (su cui subito si dirà).
In particolar modo ciò è rispettoso di quanto ritenuto relativamente al principio della c.d. ragione più liquida, che impone al Giudice di eseguire “… l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé, a sorreggere la decisione”, (SS.UU. sentenze nn. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014).
Esso, infatti, risulta attuativo degli immanenti obiettivi di speditezza e concentrazione delle decisioni.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, in maniera assolutamente condivisibile, ha chiarito che detto principio risulta applicabile anche al rapporto tra questioni di merito e questioni pregiudiziali e/o preliminari di rito (Cass. Civ. sent. n. 5804/17).
Non a caso essa ha affermato che è consentito al Giudice “… sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e conseguentemente basare la pronuncia sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alle altre prospettate, senza che queste ultime debbano essere esaminare preventivamente” (tra molte, Cass.
Civ. sent. n. 9370/18, n. 2909/17, n. 2853/17, n. 2977/16, SS.UU. n. 23542/15, SS.UU. n. 9936/14,
Cass. Civ. n. 12202/14, n. 15106/13, SS.UU. 6826/10).
Nel merito, la difesa della convenuta si è basata principalmente sulla contestazione Controparte_2 della esistenza delle cause d'invalidità del rapporto contrattuale, a tal fine producendo in giudizio, tra gli altri documenti, il contratto asseritamente sottoscritto dalla in data 1° agosto 2018 ed Pt_1
inoltratole in pari data con mail del CP_4
Tuttavia, a fronte del disconoscimento della conformità all'originale dei documenti nn. 1 e 2 di parte convenuta, espressamente operato dall'attrice in sede di prima udienza (si veda verbale dell'8 novembre 2021), dapprima dichiarava l'intenzione di volersene comunque Controparte_2
avvalere, proponendo istanza di verificazione, e di poi non depositava i documenti in originale entro il termine perentorio di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
È proprio in virtù di quanto appena evidenziato che, in sede di ammissione prove, la scrivente riteneva pagina 9 di 11 inammissibile la CTU grafologica chiesta dalla convenuta e che, in questa sede, deve essere dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti citati.
Non trovano accoglimento le contestazioni di in ordine al disconoscimento ex art. Controparte_2
2719 cod. civ. operato dall'attrice, atteso che è costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità ad estendere l'ambito di applicazione della disposizione citata anche alle copie fotostatiche (fra tante, Cass. Civ. ordinanza n. 3540/2019).
Venendo all'eccepita invalidità, si osserva quanto segue.
Posto che può validamente sorgere, pur in forma verbale, un rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura e l'installazione dei beni citati, essendo piuttosto prevista la forma scritta ad probationem al solo fine di rendere il contratto opponibile ai terzi, la convenuta non ha comunque dimostrato in questa sede che la abbia prestato validamente il proprio consenso alla fornitura e all'installazione Pt_1 dell'impianto di accumulo dal valore di euro 29.900,00.
A fronte della dichiarata inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla convenuta, infatti, il corredo probatorio documentale relativo alla genesi del rapporto contrattuale è costituito dal solo “Check UP e
Progetto Energetico”, datato 27 giugno 2018 (doc. 2 di parte attrice).
È appena il caso di evidenziare che non formulava alcun capitolo di prova da Controparte_2
sottoporre a prova testimoniale.
Ebbene, dalla lettura del documento testé citato, privo di sottoscrizione, appare evidente l'assenza di qualsivoglia riferimento idoneo a delineare la reale portata dell'instaurando rapporto contrattuale: manca, infatti, sia una descrizione del bene oggetto dell'affare, che la pattuizione relativa al prezzo e/o al valore dell'impianto di accumulo, invero neppure menzionato.
In altre parole, trattasi, tutt'al più, di un atto propedeutico all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, atteso che le parti non erano approdate nemmeno a mere puntuazioni in merito agli elementi costitutivi del regolamento.
L'assenza di tali essenziali e imprescindibili elementi ha, conseguentemente, determinato l'impossibilità di ritenere soddisfatta l'esigenza di consapevolezza rispetto al perimetro e al contenuto dei rispettivi assumendi obblighi, rendendo geneticamente invalido il processo di formazione del consenso.
Da qui discende la declaratoria di nullità del rapporto contrattuale alla luce delle suesposte emergenze documentali e – soprattutto – della mancata dimostrazione, da parte di che Controparte_2
in data 1° agosto 2018, abbia validamente prestato consenso ad acquistare un Parte_1
impianto di accumulo obbligandosi al pagamento di euro 29.900,00.
Poiché l'accertata e dichiarata nullità attiene alla fase genetica del contratto, essa ha effetto retroattivo.
pagina 10 di 11 In conseguenza di ciò, merita accoglimento la domanda attorea di restituzione delle somme che parte attrice è indebitamente chiamata a versare sulla base del rapporto contrattuale invalidamente sorto tra di euro 41.569,85 (i.e. pari alla differenza tra il costo complessivo Parte_3 Controparte_2 dell'affare di 42.289,33, e la somma di euro 719,48 equivalente al risparmio totale ottenuto dall'installazione dell'impianto (pag. 51 della CTU), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato, complessivamente liquidate sulla base del quantum riconosciuto all'esito del giudizio.
Spese di CTU definitivamente poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda attorea;
2) Accerta e dichiara la nullità del contratto concluso tra e Impianti Solari Ing. Parte_1
come indicato in parte motiva;
Controparte_1
3) Per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall'attrice alla convenuta a tale titolo, con effetto retroattivo e conseguente obbligo restitutorio di quanto corrisposto;
4) Quale ulteriore effetto e conseguenza, dichiara tenuta e condanna Controparte_2 al pagamento, in favore dell'attrice, della somma complessiva di euro Controparte_1
41.569,85, il tutto oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
5) Dichiara tenuta e condanna Ing. al pagamento, in favore Controparte_2 Controparte_1 dell'attrice, della somma di euro 7.616,00 a titolo di compensi, oltre ad euro 2.645,74 per spese come da nota spese, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
6) Spese di CTU definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Forlì, 18 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1411/2021 promossa da:
Parte_1
ATTORE
Contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo IG. Giudice adito, contrariis rejectis,
NEL MERITO
– accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia, la risoluzione del rapporto contrattuale sorto tra l'attrice sig.ra e la società Parte_1 Controparte_2
[...
cioè del contratto di compravendita batterie di accumulo e servizi di installazione e manutenzione connessi, per i motivi in fatto e diritto evidenziati nell'atto di citazione e, conseguentemente, condannare la società al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_2 somma di €. 42.289,33=, o alla maggiore o minore somma che risulterà essere dovuta, quale costo pagato per l'intero negozio giuridico, cioè sia per l'acquisto del bene, che per la fornitura del servizio, che per il costo del finanziamento, il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi legali dal momento del pagamento sino all'effettivo rimborso
pagina 1 di 11 – in subordine condannare la società convenuta al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale (ex art. 1218 c.c.), qualora si ritenga l'inadempimento non sufficientemente grave da comportare la risoluzione dei contratti ex art. 1453 c.c., o, in ulteriore subordine, al risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c., per le illecite condotte poste in essere dai convenuti, e conseguentemente condannare la società convenuta, al pagamento in favore dell'attrice della somma di somma di €. 29.900,00=, o alla maggiore o minore somma che risulterà essere dovuta, a titolo di rimborso per il prezzo pagato per la compravendita nonché al pagamento della somma di €
12.389,33=, per il costo del finanziamento, alla maggiore o minore somma che risulterà essere dovuta, il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi legali dal momento del pagamento del prezzo sino all'effettivo rimborso;
– con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, nonché rifusione delle spese di mediazione pari ad €. 48,80=, spese di avvio”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare in punto di rito fissare nuova udienza nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. per consentire nel presente giudizio la chiamata in causa dei terzi con Controparte_3
sede in Ravenna, Via Cura, 18, P. IVA e del IG. nato a [...] P.IVA_1 Controparte_4
il 07.05.1971 e residente in [...], a norma dell'art. 269 c.p.c., visto che
l'attrice più volte fa riferimento a comportamenti di tali soggetti in fase di trattative, di cui l'odierna convenuta non si assume la paternità e dunque non può esserne ritenuta responsabile. Si ritiene dunque necessario chiamare in causa questi soggetti terzi per accertare loro eventuali responsabilità̀ che non si ravvisano nel comportamento dell'odierna convenuta, integrando il contraddittorio al riguardo;
in via preliminare accertare e/o dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all'odierna convenuta per ogni doglianza relativa al contratto di finanziamento n. 038698878 del 01.08.2018 stipulato fra e per tutti i motivi di cui alla narrativa Parte_1 Controparte_5
della comparsa di costituzione e risposta nonché delle memorie della convenuta ex art. 183, co.6, nn.
1, 2 e 3 c.p.c.; in via principale respingere le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur, per tutti i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta nonché delle memorie della convenuta ex art.
183, co.6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; in via istruttoria:
pagina 2 di 11 Con riferimento alle deduzioni istruttorie, parte convenuta, richiamandosi alla propria memoria ex art.
183, comma 6, n. 2 c.p.c., ribadisce e dichiara che qualora, nonostante quanto già evidenziato in merito al riconoscimento tacito della sottoscrizione di parte attrice dei documenti 1 e 2 prodotti da parte convenuta (contratto principale) e 6 prodotto da parte attrice (modulo di delega a CP
, si procedesse alla denegata ipotesi di disconoscimento, intende avvalersi dei predetti
[...]
documenti e chiede, pertanto, che si proceda alla verificazione di tali documenti ex art. 216 c.p.c., indicando come scritture di comparazione la firma sotto al mandato in calce all'atto di citazione, nonché le firme contenute nei documenti allegati all'atto di citazione nn. 5 (contratto di finanziamento)
14 (verbale di querela), 15 (PEC di , 18 (verbale di mediazione), e la firma Parte_2 nell'allegato di parte convenuta n. 8 (carta di identità di ). Come mezzo di prova, Parte_1
nella denegata ipotesi che si proceda al già contestato disconoscimento di firme, si propone e si richiede una CTU su tali documenti.
Inoltre parte convenuta, riportandosi alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. insiste, sul fatto che due dei tre soggetti indicati da controparte come testimoni sono inammissibili in quanto si tratta di persone aventi un interesse nella presente causa che determina la loro incompatibilità con la posizione di testimone. Infatti il IG. compagno della IG.ra , Controparte_6 Parte_1
come risulta dal verbale prodotto (all. 21, comunque già prodotto da controparte in allegato all'atto di citazione al numero 18), ha partecipato all'incontro di mediazione del 13.07.2020 innanzi all'Organismo di Conciliazione presso il Tribunale di Forlì, e, quindi, non può ora assumere la veste di testimone;
il IG. , intestatario di uno degli impianti oggetto della presente causa, è CP_7
evidentemente soggetto avente nella presente causa un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio e, quindi, essendo parte potenziale, è incompatibile ex art. 246 c.p.c. con la posizione di testimone.
Si insiste, altresì, sulla inammissibilità e/o irrilevanza dei capitoli di prova formulati da parte attrice.
La scrivente difesa si oppone all'ammissione della prova testimoniale richiesta dall'attrice in quanto i seguenti capitoli di prova formulati risultano essere inammissibili e/o irrilevanti per i seguenti motivi:
- i capitoli sub 1) e 2) sono irrilevanti;
- i capitoli sub 7), 8), 9), 18), 20), 22), 23) e 24) sono inammissibili perché il fatto dedotto deve essere provato documentalmente;
inoltre, per quanto riguarda il capitolo 20), esso verte fra l'altro su circostanze non veritiere in quanto documentalmente si dimostra che, per quanto riguarda il GSE, la posizione degli impianti era ben nota, come attestano la ricevuta del GSE all'allegato 9 e la comunicazione di installazione di sistema di accumulo firmata dal responsabile del GSE e destinata a
, nella quale viene anche esplicitato a scopo informativo l'algoritmo utilizzato per Parte_1
pagina 3 di 11 l'erogazione di eventuali incentivi (all. 10). Per quanto riguarda il capitolo 22), inoltre, esso è inammissibile perché la questione deve essere provata documentalmente, visto che si entra anche in ambito tecnico.
- il capitolo sub 15) è inammissibile perché l'asserita falsità della firma non può essere provata per testimonianza ma deve essere oggetto di specifico disconoscimento, che a questo punto, come già esplicitato nei precedenti scritti difensivi, non si ritiene più esperibile (Si dà conto del fatto che alcuni dei capitoli fra quelli citati, ovvero il 15), il 22), il 23) e il 24) sono già comunque stati dichiarati non ammessi, insieme ad altri ivi citati, nell'Ordinanza del 21.11.2022).
Si ribadisce inoltre l'inammissibilità e/o inutilizzabilità della seguente produzione documentale di parte attrice la quale, unitamente alla seconda memoria ex art 183, co.6, c.p.c., ha depositato copia della denuncia querela sporta dall'Ing. nei confronti del IG. (doc. 20 di CP_2 Controparte_4
parte attrice) nonché copia di un rapporto dei Carabinieri depositato in Procura in data 27 marzo
2019, contenuta nel fascicolo penale di cui al Proc. Pen. 964/2019 – 21 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì (doc. 19 di parte attrice).
Si rileva, anzitutto, come si tratti evidentemente di copie fotografiche e non copie fotostatiche rilasciate dalla cancelleria della Procura e/o Tribunale, ma soprattutto non viene specificato in quale fase si trovi il procedimento penale all'interno del quale l'atto d'indagine è stato depositato. Come è ben noto, infatti, tutti gli atti d'indagine sino alla chiusura delle indagini preliminari sono coperti dal segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. ed è vietato qualsiasi tipo di pubblicazione anche del loro contenuto.
Ma anche un atto non più coperto dal segreto non può essere pubblicato fino alle scadenze fissate dalla legge: il divieto di pubblicazione è fissato fino allo svolgimento dell'udienza preliminare, e se questa invece non si tiene, fino alla chiusura della fase delle indagini preliminari, ex art. 114 c.p.p., comma 2; se si svolge il dibattimento gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. non possono essere pubblicati se non dopo la sentenza di secondo grado, ex art. 114 c.p.p., comma 3.
In mancanza della specificazione di cui sopra, pertanto, si chiede che la predetta produzione documentale venga dichiarata inammissibile e/o inutilizzabile nel presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese legali e compensi professionali del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio ing. (d'ora, per brevità, Parte_1 Controparte_2 Controparte_2 solamente “ ) rassegnando le conclusioni sopra riportate. Controparte_2
A sostegno, l'attrice esponeva che:
- Nel giugno 2018 si recava, presso la residenza dell'attrice, tale agente Controparte_4
pagina 4 di 11 rappresentante per conto della convenuta, qualificandosi come manager di Enel Energia, proponendo l'acquisto di un accumulatore che, sfruttando il preesistente impianto fotovoltaico, avrebbe migliorato le prestazioni energetiche sia dell'abitazione in proprietà della che di quella adiacente in Pt_1
proprietà del di lei padre;
CP_7
- Secondo la prospettazione del l'operazione sarebbe stata gestita direttamente e gratuitamente CP_4 da Enel Distribuzione e l'installazione avrebbe concesso ai proprietari l'accesso ai benefici erogati dal
GSE: in particolare, in quella sede, illustrava che i risparmi fiscali, quelli in bolletta e i CP_4 contributi erogati a rimborso dal GSE avrebbero reso l'operazione a costo zero ammortizzando l'investimento iniziale;
- In data 24 luglio 2018, prima ancora della sottoscrizione di alcun contratto o dell'elaborazione di uno studio di fattibilità, il scriveva a mezzo mail alla “Le invio la richiesta al Gas, in attesa CP_4 Pt_1
esito per poi firmare il contratto l'intestatario della pratica è suo Babbo ma poiché ha superato i 75 anni lei farà da garante” allegando due file: il primo consisteva in un documento, intestato ad Enel e recante titolo “Check Up e Progetto Energetico” – genericamente compilato con i dati energetici del fotovoltaico esistente e un'analisi finanziaria – ; il secondo era, invece, intestato al GSE e denominato
“Comunicazione di inizio installazione sistemi di accumulo”, parzialmente compilato con i dati del padre della (docc. da 1 a 3 di parte attrice); Pt_1
- L'attrice, al riguardo, evidenziava che, in spregio alla normativa relativa alla contrattazione fuori dai locali commerciali, il non aveva assolto agli obblighi informativi e formali su di esso CP_4
incombenti;
- La proseguiva esponendo che, in data 1° agosto 2018, tornava presso l'abitazione Pt_1 CP_4 della ribadendole la gratuità dell'operazione e chiedendole di apporre la firma in calce ad Pt_1
alcuni documenti (tra i quali non vi era il contratto di fornitura ed installazione);
- In data 29 agosto 2019, quindi, venivano installati 2 sistemi di accumulo (rispettivamente presso la proprietà dell'attrice e del di lei padre) venduti dalla convenuta e dal valore di euro 29.900,00 come da fattura n. 130/2018 emessa dalla in pari data (doc. 4 di parte attrice); Controparte_2
- Sennonché in data 4 gennaio 2019 la riceveva un sollecito telefonico di pagamento da parte Pt_1 dell'ufficio recupero crediti di che le segnalava l'insoluto di due rate di un finanziamento CP asseritamente richiesto dall'attrice;
- In tal modo apprendeva che in data 1° agosto 2018 il le aveva fatto sottoscrivere la richiesta CP_4 di un finanziamento collegata alla fornitura e all'installazione dell'impianto energetico per l'importo di euro 29.900,00, da versarsi in favore della convenuta, con rimborso in n. 120 rate di euro 350,50 ciascuna, TAEG 7,31%, per un costo che ammontava complessivamente ad euro 42.289,33 (doc. 5 di pagina 5 di 11 parte attrice);
- Recatasi presso la filiale, inoltre, la verificava che la richiesta recava peraltro dati errati e una Pt_1
firma da essa non apposta;
- Successivamente, dunque, otteneva la copia del contratto;
rilevava dunque, per la prima volta, la sussistenza di un collegamento negoziale tra il finanziamento e la vendita (doc. 6 di parte attrice);
- Medio tempore, al fine di evitare segnalazioni di morosità, la adempiva al pagamento delle Pt_1
rate e alla correzione dei dati errati;
- In data 17 gennaio 2019, Enel Energia effettuava l'attivazione degli impianti, preordinati all'ottenimento del risparmio energetico e all'erogazione dei benefici da parte del GSE i quali, tuttavia, neppure dopo il pagamento della fattura n. 119676 emessa in data 9 aprile 2019 dal GSE, si verificavano (docc. 7 e 8 e docc. 10 e 11 di parte attrice);
- In realtà, esponeva l'attrice, sul sito del GSE risultava a suo nome esclusivamente una posizione con decorrenza dal 6 luglio 2010 connessa al preesistente impianto fotovoltaico (doc. 9 di parte attrice);
- In data 5 marzo 2019, dunque, la a mezzo mail chiedeva chiarimenti alla Pt_1 Controparte_2
in merito al risparmio energetico e al finanziamento acceso a sua insaputa (doc. 12 di parte attrice);
- L'attrice aggiungeva che, resasi conto degli artifizi e dei raggiri perpetrati ai suoi danni, in data 29 luglio 2019 sporgeva formale denuncia-querela nei confronti della convenuta per il reato di truffa e falsità in atti (doc. 14 di parte attrice);
- Nel mese di agosto 2019, tramite l'Associazione Federconsumatori di Forlì, comunicava di voler recedere ai sensi dell'art. 53 del cod. del consumo;
- A fronte del rigetto della richiesta da parte della convenuta, in data 20 novembre 2019 la Pt_1
provvedeva – invano – a diffidare formalmente e la società finanziaria a tal fine Controparte_2 evidenziando l'invalidità dei contratti oltre all'inadempimento del venditore e reiterando l'esercizio del diritto di recesso;
- Neppure la procedura di mediazione si concludeva con esito positivo, per il che adiva il suintestato
Tribunale chiedendo l'accertamento dell'inefficacia del rapporto contrattuale a tal fine deducendo la violazione degli obblighi informativi e di forma da parte del venditore, invero prescritti dalla disciplina consumeristica;
la validità del recesso esercitato dalla la nullità del contratto sia per mancanza Pt_1 dei requisiti essenziali dell'accordo, che per indeterminatezza dell'oggetto; l'annullabilità per vizi del consenso, nella specie dell'errore e del dolo;
e, in ultimo, l'inadempimento del contratto da parte della convenuta.
Si costituiva domandando, in via preliminare e a fronte delle allegazioni attoree, di Controparte_2
essere autorizzata alla chiamata in causa di e di In via Controparte_3 Controparte_4
pagina 6 di 11 principale, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
A tal fine, la convenuta eccepiva:
- L'assenza di prove in relazione alla circostanza che si fosse presentato all'attrice quale CP_4
manager di Enel Energia per conto di in realtà quest'ultima aveva concluso con Controparte_2
di cui era legale rappresentante, esclusivamente un contratto di Controparte_3 CP_4 procacciamento d'affari volto a promuovere i prodotti forniti dall'incaricante, la quale mai aveva autorizzato l'incaricato a qualificarsi come manager di Enel Energia;
- Eccepiva la propria estraneità rispetto ai fatti allegati dall'attrice in merito alla gratuità dell'operazione, in parte privi di dimostrazione documentale, in altra parte non riferibili ad
[...]
CP_2
- Contestava l'asserita mancanza di un contratto tra a tal fine Parte_3
producendo in questa sede una mail inviata dalla in data 1° agosto 2018 Controparte_3
recante in allegato, oltre al contratto sottoscritto, il documento d'identità, la tessera sanitaria e la dichiarazione dei redditi dell'attrice, nonché i documenti di (docc. 1 e 2 di parte CP_7
convenuta);
- Avendo dunque ottenuto conferma dalla circa il buon esito delle trattative e Parte_4
atteso che il 1° agosto 2018 effettivamente si recava presso la facendo sottoscrivere il CP_4 Pt_1
contratto di vendita – che in alcuna clausola prospettava l'installazione a costo zero dell'impianto – e la richiesta di finanziamento, la convenuta non faceva altro che prendere atto del perfezionamento del contratto, avviandone l'esecuzione, come ammesso anche da controparte laddove confermava l'avvenuta installazione degli accumulatori in data 29 agosto 2018 e nella misura in cui produceva sia i verbali del 17 gennaio 2019, sia la fattura del GSE che attestava il compimento della relativa pratica;
- A confutazione della ricostruzione attorea, inoltre, produceva sub docc. 3 e 4 le Controparte_2 certificazioni di conformità rilasciate in favore della e l'attivazione degli impianti;
Pt_1
- Evidenziava la contraddittorietà delle avverse allegazioni allorquando l'attrice dapprima affermava di essere stata indotta alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento e di poi dichiarava di non riconoscere la firma apposta in calce al relativo contratto, le cui doglianze sono comunque estranee alla posizione della convenuta;
- Smentiva l'asserito mancato risparmio in bolletta sulla base dei conteggi effettuati dalla stessa attrice prendendo in riferimento lo stesso periodo dell'anno: euro 346,69 prima dell'allacciamento, a fronte di euro 331,38 dopo l'allacciamento delle batterie di accumulo;
- Eccepiva che la mediante l' avesse chiesto Pt_1 Controparte_8
l'annullamento (e non il recesso) dal contratto e che, dunque, la richiesta non poteva trovare pagina 7 di 11 accoglimento (doc. 7 di parte convenuta);
- Respingeva, in ultimo, le avverse domande a tal fine eccependo, anzitutto, la validità del contratto scritto trasmesso con mail dal debitamente firmato e completo delle clausole informative;
in CP_4
secondo luogo, la tardività del recesso, esercitato per la prima volta con pec del 20 novembre 2019; in terzo luogo, la validità del regolamento contrattuale;
nonché l'intervenuto adempimento come già sopra descritto;
l'assenza di prova del danno patito dalla e, in ultimo, la carenza di legittimazione in Pt_1
relazione alle doglianze relative al contratto di finanziamento stipulato con Controparte_5
In sede di prima udienza dell'8 novembre 2021, la difesa di parte attrice disconosceva, ex art. 2719 cod. civ., la conformità all'originale dei documenti nn. 1 e 2 ex adverso prodotti.
Contestualmente, il Giudice rigettava l'istanza di chiamata in causa dei terzi, avanzata dalla convenuta, ritenendo la sussistenza di autonomi rapporti e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante di Controparte_2
nonché prova per testi e conferimento incarico al CTU ing. sul quesito “Dica il
[...] Persona_1
CTU se, a fronte dell'allacciamento delle batterie di accumulo a e a , Parte_1 CP_7 sussista un risparmio nel consumo dell'energia elettrica, eventualmente quantificandolo. Utilizzi i documenti prodotti in atti e, solo dietro consenso dei difensori, documenti non prodotti. Tenti la conciliazione ed indichi ogni circostanza utile”.
L'elaborato peritale veniva depositato dal CTU ing. in data 21 luglio 2023 Per_1
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 9 dicembre 2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni che di seguito si esporranno. adiva il suintestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento dell'invalidità – o Parte_1 comunque dell'inefficacia a seguito del fruttuoso esercizio del diritto di recesso – del contratto concluso con avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un impianto di Controparte_2
accumulo di energia elettrica.
In subordine, chiedeva l'accertamento del grave inadempimento della convenuta e conseguentemente la risoluzione del contratto.
In ogni caso, domandava la condanna di al rimborso del prezzo pagato, rectius del Controparte_2 costo del finanziamento collegato all'acquisto delle batterie d'accumulo, oltre rivalutazione e interessi dalla data dei pagamenti sino all'effettivo saldo.
pagina 8 di 11 Essendo questo l'oggetto della presente pronuncia, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ. in tema di distribuzione delle incombenze probatorie, è opportuno preliminarmente chiarire che spetta ad fornire la prova in giudizio in ordine alle cause di invalidità o di inefficacia Parte_1
da essa invocate;
viceversa, su incombe la prova dei fatti e delle circostanze sulla Controparte_2
base dei quali fonda le relative eccezioni di inefficacia, di estinzione e di modificazione delle pretese attoree.
Ebbene, nel caso di specie, la fondatezza della domanda attorea di accertamento della nullità del contratto per mancanza degli elementi essenziali riveste carattere assorbente, a fronte delle rispettive allegazioni, eccezioni e – soprattutto – sulla base della documentazione versata in atti (su cui subito si dirà).
In particolar modo ciò è rispettoso di quanto ritenuto relativamente al principio della c.d. ragione più liquida, che impone al Giudice di eseguire “… l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé, a sorreggere la decisione”, (SS.UU. sentenze nn. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014).
Esso, infatti, risulta attuativo degli immanenti obiettivi di speditezza e concentrazione delle decisioni.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, in maniera assolutamente condivisibile, ha chiarito che detto principio risulta applicabile anche al rapporto tra questioni di merito e questioni pregiudiziali e/o preliminari di rito (Cass. Civ. sent. n. 5804/17).
Non a caso essa ha affermato che è consentito al Giudice “… sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e conseguentemente basare la pronuncia sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alle altre prospettate, senza che queste ultime debbano essere esaminare preventivamente” (tra molte, Cass.
Civ. sent. n. 9370/18, n. 2909/17, n. 2853/17, n. 2977/16, SS.UU. n. 23542/15, SS.UU. n. 9936/14,
Cass. Civ. n. 12202/14, n. 15106/13, SS.UU. 6826/10).
Nel merito, la difesa della convenuta si è basata principalmente sulla contestazione Controparte_2 della esistenza delle cause d'invalidità del rapporto contrattuale, a tal fine producendo in giudizio, tra gli altri documenti, il contratto asseritamente sottoscritto dalla in data 1° agosto 2018 ed Pt_1
inoltratole in pari data con mail del CP_4
Tuttavia, a fronte del disconoscimento della conformità all'originale dei documenti nn. 1 e 2 di parte convenuta, espressamente operato dall'attrice in sede di prima udienza (si veda verbale dell'8 novembre 2021), dapprima dichiarava l'intenzione di volersene comunque Controparte_2
avvalere, proponendo istanza di verificazione, e di poi non depositava i documenti in originale entro il termine perentorio di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
È proprio in virtù di quanto appena evidenziato che, in sede di ammissione prove, la scrivente riteneva pagina 9 di 11 inammissibile la CTU grafologica chiesta dalla convenuta e che, in questa sede, deve essere dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti citati.
Non trovano accoglimento le contestazioni di in ordine al disconoscimento ex art. Controparte_2
2719 cod. civ. operato dall'attrice, atteso che è costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità ad estendere l'ambito di applicazione della disposizione citata anche alle copie fotostatiche (fra tante, Cass. Civ. ordinanza n. 3540/2019).
Venendo all'eccepita invalidità, si osserva quanto segue.
Posto che può validamente sorgere, pur in forma verbale, un rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura e l'installazione dei beni citati, essendo piuttosto prevista la forma scritta ad probationem al solo fine di rendere il contratto opponibile ai terzi, la convenuta non ha comunque dimostrato in questa sede che la abbia prestato validamente il proprio consenso alla fornitura e all'installazione Pt_1 dell'impianto di accumulo dal valore di euro 29.900,00.
A fronte della dichiarata inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla convenuta, infatti, il corredo probatorio documentale relativo alla genesi del rapporto contrattuale è costituito dal solo “Check UP e
Progetto Energetico”, datato 27 giugno 2018 (doc. 2 di parte attrice).
È appena il caso di evidenziare che non formulava alcun capitolo di prova da Controparte_2
sottoporre a prova testimoniale.
Ebbene, dalla lettura del documento testé citato, privo di sottoscrizione, appare evidente l'assenza di qualsivoglia riferimento idoneo a delineare la reale portata dell'instaurando rapporto contrattuale: manca, infatti, sia una descrizione del bene oggetto dell'affare, che la pattuizione relativa al prezzo e/o al valore dell'impianto di accumulo, invero neppure menzionato.
In altre parole, trattasi, tutt'al più, di un atto propedeutico all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, atteso che le parti non erano approdate nemmeno a mere puntuazioni in merito agli elementi costitutivi del regolamento.
L'assenza di tali essenziali e imprescindibili elementi ha, conseguentemente, determinato l'impossibilità di ritenere soddisfatta l'esigenza di consapevolezza rispetto al perimetro e al contenuto dei rispettivi assumendi obblighi, rendendo geneticamente invalido il processo di formazione del consenso.
Da qui discende la declaratoria di nullità del rapporto contrattuale alla luce delle suesposte emergenze documentali e – soprattutto – della mancata dimostrazione, da parte di che Controparte_2
in data 1° agosto 2018, abbia validamente prestato consenso ad acquistare un Parte_1
impianto di accumulo obbligandosi al pagamento di euro 29.900,00.
Poiché l'accertata e dichiarata nullità attiene alla fase genetica del contratto, essa ha effetto retroattivo.
pagina 10 di 11 In conseguenza di ciò, merita accoglimento la domanda attorea di restituzione delle somme che parte attrice è indebitamente chiamata a versare sulla base del rapporto contrattuale invalidamente sorto tra di euro 41.569,85 (i.e. pari alla differenza tra il costo complessivo Parte_3 Controparte_2 dell'affare di 42.289,33, e la somma di euro 719,48 equivalente al risparmio totale ottenuto dall'installazione dell'impianto (pag. 51 della CTU), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato, complessivamente liquidate sulla base del quantum riconosciuto all'esito del giudizio.
Spese di CTU definitivamente poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda attorea;
2) Accerta e dichiara la nullità del contratto concluso tra e Impianti Solari Ing. Parte_1
come indicato in parte motiva;
Controparte_1
3) Per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall'attrice alla convenuta a tale titolo, con effetto retroattivo e conseguente obbligo restitutorio di quanto corrisposto;
4) Quale ulteriore effetto e conseguenza, dichiara tenuta e condanna Controparte_2 al pagamento, in favore dell'attrice, della somma complessiva di euro Controparte_1
41.569,85, il tutto oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
5) Dichiara tenuta e condanna Ing. al pagamento, in favore Controparte_2 Controparte_1 dell'attrice, della somma di euro 7.616,00 a titolo di compensi, oltre ad euro 2.645,74 per spese come da nota spese, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
6) Spese di CTU definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Forlì, 18 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
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