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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8210 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 29242/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29242 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data 26.5.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA con sede in Bologna alla via Stalingrado 45, Parte_1
c.f. e p. Iva in persona del Suo Procuratore ad negotia dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dallo Studio legale associato Argenio (p. CP_1 iva ), in persona del l.r.p.t. Avv. Giuseppe Argenio (c.f. P.IVA_2
e con questi elettivamente domiciliata in Avellino C.F._1 alla via Fioretti n. 10 giusta procura in atti;
APPELLANTE -
E
nato a [...], il [...], residente in [...]Controparte_2
(Na), alla Via Salicelle, Is. XIII Sc. A2, C.F.: rapp.to C.F._2
e difeso dall'Avv. Giacomo Giordano, C.F.: , presso C.F._3 il cui studio domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola G1, giusta procura in atti;
APPELLATO –
NONCHE'
(c.f. , residente in [...] C.F._4
Vicinale Bolino, località Ponticelli;
APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4583/2021 resa dal Giudice di Pace di
Barra depositata in data 25.10.2021;
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del
23.5.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva innanzi all'Ufficio del Controparte_2
Giudice di Pace di Barra, la ed Controparte_4 CP_3 deducendo: - che il giorno 1° giugno 2017 alle ore 22.30 circa, mentre si accingeva ad attraversare viale Carlo III in S. Marco Evangelista (CE) sulle apposite strisce pedonali, nei pressi dell'Hotel Vanvitelli, riportava lesioni personali in seguito all'investimento da parte di un'autovettura Mercedes
Classe B tg. CX997AJ, di proprietà di e assicurata per la r.c.a. CP_3 con la il cui conducente non si avvedeva della Parte_1 presenza di esso attore e lo investiva al fianco destro altezza bacino facendolo rovinare al suolo in avanti;
- che, a seguito del sinistro, riportava lesioni personali per le quali veniva accompagnato al P.S. del presidio ospedaliero di
Maddaloni ove gli veniva diagnosticata “sospetta lesione spalla destra e spalla sinistra”.
Tanto premesso, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni per le lesioni patite con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto Parte_1 della domanda stante la sua infondatezza, vinte le spese. restava invece contumace. CP_3
Escusso il teste ed espletata CTU, il Giudice di Pace con la sentenza n.
4583/2021 depositata in data 25.10.2021 accoglieva la domanda attorea e
- 2 -
condannava la ed al risarcimento dei Parte_1 CP_3 danni in favore di e al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1 chiedendone l'integrale riforma con condanna dell'appellato alla ripetizione degli importi dalla stessa già liquidati, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio eccependo la tardività Controparte_2
dell'appello essendo decorso il termine di impugnazione della sentenza passata in cosa giudicata, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e la sua infondatezza, chiedendone il rigetto. non si è costituito, restando contumace. CP_3
Acquisita la documentazione inerente al giudizio di I grado, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del
26.5.2025.
L'appello va dichiarato inammissibile.
Invero, l'impugnazione della sentenza è tardiva in quanto avvenuta oltre il termine perentorio massimo di sei mesi stabilito dall'art. 327 c.p.c. ai sensi del quale “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Orbene, nel caso che ci occupa, la sentenza di primo grado non è stata notificata dalla parte vittoriosa alla parte soccombente, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione di 30 giorni.
Nel rispetto del termine ordinario di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, parte appellante provvedeva, pertanto, a notificare l'atto di citazione in appello al in data 26.11.21 e all' , quale responsabile CP_2 CP_3 civile, in data 6.12.21.
Nondimeno, con ordinanza del 6.2.23, veniva dichiarata la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, I comma, c.p.c. per avere, parte appellante,
- 3 -
erroneamente indicato, quale sede di Tribunale innanzi al quale gli appellati venivano invitati a comparire, il Tribunale di Avellino, anziché quello di
Napoli, assegnando termine entro il 20.2.23 per la rinnovazione dell'atto di appello.
Orbene, la provvedeva a rinotificare l'atto di appello Parte_1 al in data 22.2.23, oltre il termine assegnato dal giudice, così CP_2 incorrendo nella decadenza dall'impugnazione.
A nulla valga richiamare il rispetto del termine assegnato dal giudice ai fini della rinnovazione della citazione nei confronti dell' , perché citato CP_3 nella veste di litisconsorte necessario, quale responsabile civile obbligato in solido con la Parte_1
La sentenza impugnata va, pertanto, considerata come passata in giudicato e l'appello proposto va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri introdotti dal DM 10 marzo 2014 n. 55 (giudizi innanzi al
Tribunale, valore compreso tra 5.201,00 e 26.000,00) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002,
n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Barra n. 4583/2021:
- dichiara la contumacia di CP_3
- 4 -
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di che si liquidano in € 2.540,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed
IVA come per legge con attribuzione al difensore;
- nulla per spese nei confronti di CP_3
- dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 22.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Ferone
- 5 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29242 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data 26.5.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA con sede in Bologna alla via Stalingrado 45, Parte_1
c.f. e p. Iva in persona del Suo Procuratore ad negotia dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dallo Studio legale associato Argenio (p. CP_1 iva ), in persona del l.r.p.t. Avv. Giuseppe Argenio (c.f. P.IVA_2
e con questi elettivamente domiciliata in Avellino C.F._1 alla via Fioretti n. 10 giusta procura in atti;
APPELLANTE -
E
nato a [...], il [...], residente in [...]Controparte_2
(Na), alla Via Salicelle, Is. XIII Sc. A2, C.F.: rapp.to C.F._2
e difeso dall'Avv. Giacomo Giordano, C.F.: , presso C.F._3 il cui studio domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola G1, giusta procura in atti;
APPELLATO –
NONCHE'
(c.f. , residente in [...] C.F._4
Vicinale Bolino, località Ponticelli;
APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4583/2021 resa dal Giudice di Pace di
Barra depositata in data 25.10.2021;
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del
23.5.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva innanzi all'Ufficio del Controparte_2
Giudice di Pace di Barra, la ed Controparte_4 CP_3 deducendo: - che il giorno 1° giugno 2017 alle ore 22.30 circa, mentre si accingeva ad attraversare viale Carlo III in S. Marco Evangelista (CE) sulle apposite strisce pedonali, nei pressi dell'Hotel Vanvitelli, riportava lesioni personali in seguito all'investimento da parte di un'autovettura Mercedes
Classe B tg. CX997AJ, di proprietà di e assicurata per la r.c.a. CP_3 con la il cui conducente non si avvedeva della Parte_1 presenza di esso attore e lo investiva al fianco destro altezza bacino facendolo rovinare al suolo in avanti;
- che, a seguito del sinistro, riportava lesioni personali per le quali veniva accompagnato al P.S. del presidio ospedaliero di
Maddaloni ove gli veniva diagnosticata “sospetta lesione spalla destra e spalla sinistra”.
Tanto premesso, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni per le lesioni patite con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto Parte_1 della domanda stante la sua infondatezza, vinte le spese. restava invece contumace. CP_3
Escusso il teste ed espletata CTU, il Giudice di Pace con la sentenza n.
4583/2021 depositata in data 25.10.2021 accoglieva la domanda attorea e
- 2 -
condannava la ed al risarcimento dei Parte_1 CP_3 danni in favore di e al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1 chiedendone l'integrale riforma con condanna dell'appellato alla ripetizione degli importi dalla stessa già liquidati, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio eccependo la tardività Controparte_2
dell'appello essendo decorso il termine di impugnazione della sentenza passata in cosa giudicata, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e la sua infondatezza, chiedendone il rigetto. non si è costituito, restando contumace. CP_3
Acquisita la documentazione inerente al giudizio di I grado, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del
26.5.2025.
L'appello va dichiarato inammissibile.
Invero, l'impugnazione della sentenza è tardiva in quanto avvenuta oltre il termine perentorio massimo di sei mesi stabilito dall'art. 327 c.p.c. ai sensi del quale “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Orbene, nel caso che ci occupa, la sentenza di primo grado non è stata notificata dalla parte vittoriosa alla parte soccombente, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione di 30 giorni.
Nel rispetto del termine ordinario di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, parte appellante provvedeva, pertanto, a notificare l'atto di citazione in appello al in data 26.11.21 e all' , quale responsabile CP_2 CP_3 civile, in data 6.12.21.
Nondimeno, con ordinanza del 6.2.23, veniva dichiarata la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, I comma, c.p.c. per avere, parte appellante,
- 3 -
erroneamente indicato, quale sede di Tribunale innanzi al quale gli appellati venivano invitati a comparire, il Tribunale di Avellino, anziché quello di
Napoli, assegnando termine entro il 20.2.23 per la rinnovazione dell'atto di appello.
Orbene, la provvedeva a rinotificare l'atto di appello Parte_1 al in data 22.2.23, oltre il termine assegnato dal giudice, così CP_2 incorrendo nella decadenza dall'impugnazione.
A nulla valga richiamare il rispetto del termine assegnato dal giudice ai fini della rinnovazione della citazione nei confronti dell' , perché citato CP_3 nella veste di litisconsorte necessario, quale responsabile civile obbligato in solido con la Parte_1
La sentenza impugnata va, pertanto, considerata come passata in giudicato e l'appello proposto va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri introdotti dal DM 10 marzo 2014 n. 55 (giudizi innanzi al
Tribunale, valore compreso tra 5.201,00 e 26.000,00) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002,
n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Barra n. 4583/2021:
- dichiara la contumacia di CP_3
- 4 -
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di che si liquidano in € 2.540,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed
IVA come per legge con attribuzione al difensore;
- nulla per spese nei confronti di CP_3
- dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 22.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Ferone
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