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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/12/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
DO RE presidente
ET NI giudice rel.
Tiziana Caradonio giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 345/2025 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata in [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Vinci Luciano Natale contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, con l'avvocato Rago Giuseppe C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: scioglimento del matrimonio
FATTO E DIRITTO visto il ricorso per la declaratoria di scioglimento del matrimonio depositato il
13/3/2025 da nei confronti di nonché la comparsa di Parte_1 Controparte_1 costituzione del resistente depositata il 6/5/2025; visto il verbale di udienza del 25/9/2025 nel quale le parti hanno dichiarato di intendere consensualizzare il divorzio e chiesto un rinvio per il deposito di una convenzione divorzile condivisa;
verificata con il deposito telematico di rispettive note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la volontà dei coniugi, i quali hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale alle condizioni di cui all'accordo del 20/10/2025, depositato telematicamente il 26/11/2025; ritenuta sussistente la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio celebrato in Marocco, sia in applicazione dell'art. 3 del
Regolamento CE n. 2201/2003, secondo cui “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi”, essendo entrambi i coniugi residenti in Italia al momento della proposizione della domanda, sia in forza dell'art. 32 della legge n. 218/1995, secondo cui
“In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”, essendo il cittadino italiano;
CP_1 ritenuta applicabile la legge italiana, scelta dai coniugi di comune accordo, sulla base dell'art. 5) del Regolamento UE n. 1259/2010 (richiamato dall'art. 31 della legge n.
21/1995); ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la separazione giudiziale dichiarata dall'intestato Tribunale con sentenza n.
529/2024 pubblicata in data 18/6/2024;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. in sede;
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti sono conformi a legge, non contrastando con princìpi di ordine pubblico o con norme imperative, e soddisfano le esigenze del figlio minore , con conseguente manifesta superfluità Persona_1 del suo ascolto (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante l'età (nato il [...]) nonché le previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e la previsione di cui al n. 8) dell'intervenuto accordo, le spese debbano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] il 5/2/2020 in Casablanca (Marocco) alle condizioni indicate e sottoscritte CP_1 dalle parti nella convenzione divorzile del 20/10/2025, depositato telematicamente il
26/11/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Policoro di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020,
Parte II, serie C, numero 1;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
17/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
ET NI DO RE