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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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- 1. Antiriciclaggio: quando l’adeguata verifica può essere semplificata?Ewelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 11 dicembre 2025
Con la sentenza n. 7051/2025, la Corte d'Appello di Roma è intervenuta per chiarire la portata degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio contenuta nel d.lgs. 231/2007. Come noto, infatti, i soggetti obbligati sono tenuti a valutare il rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo considerando vari fattori: la tipologia dei clienti, l'area geografica in cui operano, i canali utilizzati e i prodotti o servizi offerti. Tale valutazione è richiesta sia quando si instaura un rapporto continuativo, sia quando il cliente dispone un'operazione occasionale che comporti il trasferimento o la movimentazione di mezzi di pagamento pari o …
Leggi di più… - 2. Adeguata verifica semplificata con elementi per cui il rischio di riciclaggio è bassoAccesso limitatoAntonio Nicotra · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7051 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dott. Giovanna Gianì consigliere dott. Elena Gelato consigliere rel.
all'udienza del 26 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2292/2023 pendente
TRA
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Bruno CP_1 C.F._1
per delega in atti appellato
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, previa fissazione dell'udienza di
discussione del presente ricorso, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata in parte qua, con definitivo rigetto del ricorso di primo grado del dott. Ferma nel resto. Con vittoria CP_1
di spese del doppio grado di giudizio”;
Per l'appellato: “il Notaio Dott. così come in epigrafe rappresentato, assistito e difeso, chiede che CP_1
Codesta Spett. Le Corte di Appello, cosi provveda:
A)rigetti l'appello proposto in quanto infondato ed in fatto che in diritto;
B)condanni l'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
C)condanni, altresì, l'appellante al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in favore dell'appellato nella misura in cui riterrà
congrua ed opportuna”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma in data 5 aprile 2023, n. 5616/23, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dal Notaio avverso la sanzione amministrativa di euro 2.000,00 irrogata in CP_1
suo danno per l'incompleta redazione del modulo di adeguata verifica della clientela in occasione della stipula dell'atto di compravendita immobiliare del 6.11.2017, intercorso fra e Controparte_2
ed avete ad oggetto un fabbricato e un terreno agricolo in Crotone. CP_3
L'appellante ha lamentato come il primo Giudice fosse incorso nel vizio di violazione di legge, non avendo adeguatamente valutato la portata degli obblighi facenti capo all'incolpato ai sensi dell'art. 18
del d.lgs. n. 231/2007 (e delle Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela” approvate dal
Consiglio del Notariato nel 2014), in forza dei quali il notaio era tenuto a “ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione e mantenere un controllo costante nel corso della prestazione” e ad acquisire notizie sull'”attività lavorativa e alle relazioni d'affari svolte dal cliente”, funzionale a verificare la compatibilità e la coerenza dell'operazione rispetto alle sue capacità reddituali, richiesta dall'art. 19, lett. d), d.lgs. 231/2007.
Tali verifiche erano state omesse o comunque erano del tutto insufficienti, pure volendo accedere alla tesi prospettata dal primo Giudice circa la natura “semplificata” della verifica della clientela nel caso di specie, posto che il Notaio si era limitato a svolgere controlli di carattere meramente formale, CP_1
inidonei ad intercettare eventuali ipotesi di riciclaggio.
In dettaglio, l'appellante ha evidenziato come dal modulo di adeguata verifica relativo all'atto di compravendita di cui al Rep. n. 873 del 6.11.2017 (atto di compravendita di un fabbricato, un garage e un terreno agricolo in Crotone al prezzo di € 250.000,00, tra la venditrice e Controparte_2
l'acquirente non risultasse l'esecuzione di alcun approfondimento sulla capacità CP_3
reddituale dell'acquirente, che sarebbe divenuta titolare di azienda agricola solo successivamente al compimento dell'atto.
Contr Inoltre il ha evidenziato come il Notaio avesse erroneamente indicato nell'atto, quale mezzo di pagamento di parte del prezzo, un bonifico bancario dell'importo di € 20.000,00 con addebito sul c/c intrattenuto dall'acquirente presso Banca Mediolanum, mentre nel fascicolo era presente la certificazione di un bonifico di € 20.000,00 effettuato a favore della venditrice e addebitato su un c/c della medesima Banca ma il cui titolare era il signor suocero dell'acquirente; le Persona_1
motivazioni alla base di tale pagamento non si evincevano dal modulo di adeguata verifica della clientela, né l'errore (che in quanto di particolare gravità non poteva essere “derubricato” dal primo
Giudice quale “frutto di un lapsus”) era stato poi emendato, non risultando essere intervenuta la rettifica del rogito.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appellante, ritenendo del tutto corretta l'irrogazione della sanzione, ha richiesto, in riforma della pronuncia di primo grado, la conferma dell'ordinanza di ingiunzione ex lege 689/81 oggetto dell'opposizione.
Il Notaio si è costituito resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con condanna CP_1
della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria.
La causa è stata decisa, a seguito di discussione orale, mediante pronuncia della sentenza all'udienza del 26 novembre 2025.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
A tal fine giova richiamare la motivazione resa dal primo Giudice che si è così espresso:
“Fermo il principio secondo cui l'atto di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento della sanzione non è rivolto avverso il provvedimento, bensì avverso le risultanze del rapporto dei verbalizzanti, con la conseguente cognizione piena del giudice e insussistenza dei vizi di motivazione o del vizio scaturente dalla mancata audizione dell'interessato che ne
abbia fatto richiesta (Cass. 1786/2010), appare fondata la censura avente ad oggetto l'insussistenza nel merito della violazione contestata.
I verbalizzanti, infatti, hanno evidenziato, con riferimento all'atto di compravendita esaminato, l'insufficienza dell' indagine eseguita dal notaio in ordine alle capacità reddituali dell'acquirente, nonché l'omessa indicazione nel modulo della provenienza della caparra (costituente parte del prezzo) da liquidità fornite da un terzo (il suocero dell'acquirente).
Ora è certo, sulla base delle stesse linee guida del Notariato in tema di normativa antiriciclaggio, che, allorquando emergano elementi di attenuazione del rischio che riducano a zero l'esito della valutazione di quest'ultimo, l'adeguata
verifica da svolgere debba essere sicuramente di tipo semplificato (AVS).
Il notaio ha correttamente concentrato le sue attenzioni sui due elementi di anomalia/rischio che la natura CP_1
dell'operazione gli imponevano di valutare: e cioè sulla persona del cliente/esecutore e sui mezzi/modi di pagamento (il valore dell'operazione non era tale di per sé da suggerire approfondimenti).
Nella fattispecie sussistevano chiari elementi di attenuazione del rischio, fino a provocarne l'azzeramento, in quanto
l'acquirente era un coltivatore diretto (conosciuto personalmente dal notaio) che si accingeva ad acquistare un compendio agricolo anche per conseguire la qualifica di AP (imprenditore agricolo professionale) e i fondi necessari all'acquisto
provenivano in gran parte da una contestuale operazione di mutuo contratto dalla VO e da suo marito (quest'ultimo diretto fornitore, unitamente al suo genitore, dei residui fondi necessari a saldare il prezzo della compravendita).
Non sussisteva alcun indicatore di anomalìa riguardo alle modalità di pagamento del prezzo, giacché, nella fattispecie,
i terzi estranei al rapporto negoziale erano entrambi (marito e suocero) riconducibili “al gruppo di appartenenza del
cliente”.
Si imponeva, pertanto, lo svolgimento di un'adeguata verifica semplificata.
Quest'ultima impone al professionista alcune semplici operazioni di controllo che risultano essere state fatte dal notaio:
e cioè l'identificazione del cliente, la raccolta di una dichiarazione scritta in ordine alla sua qualifica di PEP (persona
politicamente esposta), la valutazione della situazione al fine di cogliere, oggettivamente o soggettivamente, eventuali profili di anomalia, incoerenza, incongruenza o stranezza.
Quest'ultima valutazione è stata correttamente eseguita dal notaio in senso negativo, nessun valore dovendosi attribuire alla circostanza (frutto di un “lapsus”) dell' errata indicazione, nell'atto di compravendita, della provenienza della
CP_ somma versata come caparra (il conto di addebito era intestato al suocero e non alla ”. Le suddette considerazioni sono condivise da questa Corte, non ritenendosi in contrario dirimenti le censure formulate da parte appellante.
Cont Come desumibile dalla narrativa che precede, il oltre ad aver contestato la possibilità di qualificare l'operazione come soggetta a verifiche semplificate della clientela, ha in sintesi lamentato le seguenti omissioni: il mancato svolgimento di puntuali approfondimenti circa lo scopo e la natura della prestazione;
il mancato accertamento della congruenza dell'operazione programmata con il profilo economico del cliente e l'origine della provvista impiegata, non superabili in ragione della personale conoscenza della famiglia dell'acquirente; l'erronea indicazione, nell'atto di compravendita, del soggetto da cui proveniva il pagamento della caparra di euro 20.000,00, che costituiva parte del prezzo.
Le suddette censure non consentono di addivenire alla riforma della pronuncia di primo grado.
In primo luogo deve ritenersi che, come ritenuto dal Tribunale, effettivamente sussistessero i presupposti per una verifica “semplificata” della cliente.
L'art. 23 del d.lgs. 231/2007 prevede che “in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati poss(a)no applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo
dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18”; tale valutazione, oltre che in ragione degli elementi elencati dai successivi commi dell'art. 23, è effettuata sulla base dei parametri elencati dall'art. 17, il cui terzo comma prevede che “i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, proporzionalità desunta, tra gli altri elementi: dalla natura giuridica del cliente, dal comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione, dell'area geografica di residenza o sede, dalla tipologia dell'operazione ed il suo “ammontare”, dalla frequenza delle operazioni e dalla loro “ragionevolezza”, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità.
Ebbene, in applicazione di tali parametri deve ritenersi che sussistessero i presupposti per l'adozione di una verifica semplificata, considerate: la natura giuridica delle parti coinvolte, che erano persone fisiche;
la loro residenza in area geografica coincidente con quella in cui operava il notaio;
l'unicità ed occasionalità della prestazione;
la tipologia dell'operazione, consistita nell'acquisto di un immobile da adibire a prima casa e di un circostante modesto appezzamento agricolo (di estensione tale da consentire il riconoscimento dei benefici per la “piccola proprietà contadina”), da destinare allo svolgimento dell'attività di impresa agricola da parte dell'acquirente; dal non elevato valore dell'operazione, pari a complessivi 250.000,00 euro, il cui versamento non poteva ritenersi irragionevole, in rapporto alle risorse economiche nella disponibilità dell'acquirente e del suo nucleo familiare (come si dirà infra).
Né del resto l'odierno appellante ha anche solo allegato le ragioni in forza delle quali l'operazione in oggetto potesse ritenersi sospetta, in quanto caratterizzata da profili di rischio di riciclaggio o terrorismo.
In tale contesto il professionista era tenuto a procedere:
- alla identificazione del cliente ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), ciò che ha incontestabilmente fatto;
- ad acquisire la dichiarazione scritta in ordine all'assenza della sua qualifica di persona politicamente esposta (cd. PEP); tale dichiarazione, contrariamente a quanto ventilato nell'atto di appello, è presente nel modulo di adeguata verifica in atti, tanto che nessun appunto sull'argomento era contenuto nel verbale di accertamento dell'illecito (si rimanda al doc. 8 del fascicolo di parte appellata, nel quale il modulo è prodotto in allegato all'atto di compravendita rogato)
- ad acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura dell'atto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c),
“per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali”.
La stesa previsione di legge prevede dunque che nei casi (quali quello di specie) in cui non siano ravvisabili elementi di rischio, così da potersi procedere alla verifica semplificata della clientela, non
è previsto l'obbligo di acquisire specifiche e dettagliate informazioni relative alla situazione economico- patrimoniale del cliente;
e ciò senza considerare che l'ultimo inciso della richiamata disposizione sembra prevedere la necessità di esecuzione di tali verifiche, nel caso di operazioni occasionali qual era quella in oggetto, nel solo caso di “elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”.
Dato il descritto quadro normativo, le attività svolte dal notaio appaiono adeguate, posto che: CP_1
-la natura dell'operazione non presentava profili di incertezza, essendo insita nell'acquisto di un immobile e di un antistante terreno agricolo;
la stessa, trattandosi appunto di un'unica operazione,
coincideva in altri termini con il negozio giuridico oggetto dell'incarico;
- lo scopo perseguito dal cliente, nel dare corso al suddetto acquisto, era quello di acquisire i requisiti per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
il dato è indicato nello stesso modulo di adeguata verifica, nel cui ambito l'acquirente sinteticamente indicava di procedere all'acquisto per finalità di “investimento”;
- la verifica dell'adeguatezza patrimoniale, nei limiti in cui la stessa era esigibile nel caso di specie, è stata svolta dal Notaio, se si considera:
i)che la gran parte del corrispettivo, come già evidenziato dal Tribunale, proveniva da un mutuo bancario (contratto anche dal marito dell'acquirente), dal che discendeva, per definizione,
l'impossibilità di postulare alcun rischio di riciclaggio;
ii)altra parte del corrispettivo, come si dirà, era stata fornita dal suocero dell'acquirente;
iii) la residua provvista utilizzata per l'acquisto, come evidenziato dal , era coerente con le CP_1
disponibilità del nucleo familiare, personalmente conosciuto dal notaio, e segnatamente con l'attività professionale svolta dal marito dell'acquirente e la correlata capacità economica.
Sul punto, considerate le difese svolte dall'appellante (peraltro riferibili alla diversa ipotesi di violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette) si rileva come lo stesso art. 19, lett. d), del d.lgs. 231/07 preveda che la valutazione di adeguatezza delle operazioni effettuate dall'obbligato
(qui, della prestazione occasionale risoltasi nell'assistenza alla stipula di una compravendita) sia volta a “verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi”.
La conoscenza del cliente da parte del professionista, con riguardo alla fattispecie, di cui qui si discute, degli obblighi di adeguata verifica della clientela, è dunque espressamente richiamata dallo stesso testo di legge quale fonte tramite la quale verificare il profilo di rischio del cliente e, (solo) se necessario,
eseguire approfondimenti relativi all'origine dei fondi.
L'addebito di insufficiente verifica del cliente deve quindi essere disatteso.
Analogamente è a dirsi quanto al secondo profilo in forza del quale è stata irrogata la sanzione, che correttamente è stato ritenuto dal primo Giudice frutto di un mero lapsus.
Cont Si è detto come il abbia contestato l'erronea indicazione della provenienza di parte del prezzo
(euro 20.000,00 già versati a titolo di caparra) dal conto corrente personale dell'acquirente acceso presso Mediolanum, quando invece la somma proveniva dal conto corrente del suocero dell'acquirente, acceso sempre presso la suddetta banca Mediolanum.
Ebbene, se si considera che all'atto di compravendita è stata allegata, unitamente al modulo di verifica della clientela, la documentazione bancaria attestane la provenienza dei fondi utilizzati per la compravendita, e per quanto qui interessi la copia del bonifico effettuata dal signor Persona_1
(suocero dell'acquirente) in favore della venditrice, non si può che rilevare come si sia effettivamente trattato di un mero errore materiale in cui è incorso il Notaio, come tale del tutto inidoneo a consentire di ritenere che il professionista sia incorso in una violazione dei doveri allo stesso imposti in forza della normativa antiriciclaggio.
Né in contrario soccorrono le considerazioni svolte dall'appellante circa la “gravità” della falsa attestazione, contenuta in un atto pubblico e successivamente non oggetto di correzione, posto che in questa sede non si disquisisce di eventuali vizi (rectius refusi) dell'atto notarile, bensì della violazione degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio in tema di adeguata verifica della clientela.
Le “motivazioni” sottese all'apporto del terzo, di cui l'appellante evidenzia la mancata verifica, non necessitavano infine di approfondimento, considerato il rapporto di affinità tra il disponente e la beneficiaria dell'apporto economico.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
La pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarre in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, segue la soccombenza. Deve infine essere esclusa la sussistenza dei presupposti per la richiesta condanna del Parte_1
appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettando l'elemento soggettivo della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio n. 2292/2023 R.g., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Bruno, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il giorno 26 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto