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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2735/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum - Via Vittorio Emanuele N. 1 84047 Capaccio Paestum SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3569 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6263/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 9 maggio 2025, la sig.ra Ricorrente_1, (C.F. CF_Ricorrente_1), nata a [...] il Data_Nascita_1 e residente in [...] alla Indirizzo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), con studio in Battipaglia (SA) alla Indirizzo_2, ha proposto impugnazione avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 3569 del 13 febbraio 2025, notificatole a mezzo raccomandata in data
11 marzo 2025 dal Comune di Capaccio Paestum, avente ad oggetto il recupero dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'anno d'imposta 2021, per un importo complessivo di € 2.967,00, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica. La ricorrente deduceva che l'Ente impositore aveva emesso l'atto richiamando la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31 marzo 2021, escludendo l'immobile di sua proprietà, sito nel medesimo Comune di Capaccio Paestum, identificato al foglio Dati_Cat_1 del N.C. E.U., dal beneficio dell'esenzione IMU prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale, nonché negando l'esenzione per i terreni agricoli ubicati nel territorio comunale, in violazione dell'art. 1, comma 758, della Legge n. 160 del 2019, che riconosce l'esenzione per i terreni ricadenti in aree montane o di collina.
Nel proprio atto introduttivo la ricorrente lamentava, in primo luogo, il difetto assoluto di motivazione dell'avviso impugnato, in violazione degli articoli 7, comma 1, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
e 42, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 600/1973, nonché dell'art. 24 della Costituzione, poiché l'Amministrazione comunale si era limitata a un generico richiamo normativo, senza indicare i presupposti di fatto e di diritto che avevano determinato la ripresa a tassazione. L'atto, a suo dire, era dunque privo di qualsiasi riferimento ai mezzi di prova, alle risultanze catastali, o ad altri elementi istruttori tali da consentire la piena comprensione della pretesa impositiva. Inoltre, la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma
741, lett. b), della Legge n. 160/2019, sostenendo che l'immobile in questione era, a tutti gli effetti, abitazione principale, come risultante dalla certificazione anagrafica e dal certificato di stato di famiglia (all. n. 5), essendo l'unico immobile nel quale la stessa e il proprio nucleo familiare risiedevano e dimoravano abitualmente. L'esclusione del beneficio, pertanto, si poneva in contrasto con il principio sancito dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, la quale ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui negava l'esenzione IMU ai coniugi con residenze anagrafiche distinte ma effettiva dimora abituale in due immobili ubicati nello stesso Comune, ove sussista prova della coabitazione familiare di fatto. Inoltre evidenziava che l'Ente comunale aveva erroneamente escluso l'esenzione dei terreni agricoli di sua proprietà, nonostante gli stessi rientrassero nelle aree collinari individuate dall'elenco ISTAT ai sensi dell'art. 15 della
Legge n. 984/1977, per le quali la norma statale riconosce la non imponibilità. Il Comune di Capaccio Paestum, costituitosi in giudizio in data 12 maggio 2025 per il tramite dell'Avv. Difensore_2, difensore dell'Ente, contestava le deduzioni della ricorrente sostenendo la legittimità dell'avviso di accertamento, fondato su verifiche catastali e sull'assenza dei requisiti dichiarati per l'esenzione. L'Ufficio riteneva che l'immobile non potesse qualificarsi come abitazione principale ai fini IMU, non risultando conforme alle condizioni richieste dalla normativa comunale vigente. Durante il corso del giudizio, tuttavia, con comunicazione PEC del 15 settembre 2025, acquisita agli atti, l'Ufficio Tributi del Comune di Capaccio Paestum, a firma del Geom. Nominativo_1 , trasmetteva formale provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. 3569/2025, riconoscendo la fondatezza delle argomentazioni prospettate dalla ricorrente. L'Ente, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, dichiarava applicabile l'esenzione IMU per l'abitazione principale, disponendo il discarico integrale delle somme accertate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale dichiara la cessata materia del contendere. La controversia trae origine dall'impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo n. 3569 del 13 febbraio 2025, notificato alla ricorrente in data 11 marzo
2025, con il quale il Comune di Capaccio Paestum ha richiesto il pagamento dell'IMU per l'anno d'imposta
2021, per l'importo complessivo di euro 2.967,00, contestando la non spettanza dell'esenzione per abitazione principale e l'imponibilità di taluni terreni agricoli. Nel corso del giudizio, la Corte prende atto che, con comunicazione del 15 settembre 2025, l'Ufficio Tributi del Comune di Capaccio Paestum, a firma del funzionario responsabile, ha disposto l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, riconoscendo l'esenzione IMU per l'abitazione principale, in applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022. Tale provvedimento ha integralmente rimosso l'atto oggetto di impugnazione, facendo venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. L'esercizio del potere di autotutela risulta conforme alla disciplina di cui all'art.
2-quater del D.L. n. 564/1994, convertito nella L.
n. 656/1994, e al D.M. n. 37/1997, ed è intervenuto prima della decisione della Corte, determinando, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere. La Corte osserva, per completezza, che le doglianze originariamente sollevate dalla ricorrente apparivano comunque fondate.
L'avviso di accertamento risultava carente di motivazione, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, essendosi l'Amministrazione limitata a un generico richiamo a una deliberazione consiliare, senza indicare i presupposti di fatto idonei a escludere il requisito dell'abitazione principale. Parimenti, i terreni agricoli oggetto di accertamento risultano ubicati in zona collinare ricompresa negli elenchi ISTAT, con conseguente esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, già in precedenza disattesa dall'Ente.
Alla luce dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la Corte, dichiara cessata la materia del contendere. Le spese di giudizio sono integralmente compensate, avuto riguardo alla condotta collaborativa del Comune, che ha spontaneamente rimosso l'atto impositivo prima della decisione nel merito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, riunitasi in camera di consiglio, in composizione monocratica, cosi decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela;
b) compensa le spese di giudizio.
Cosi deciso in Salerno, il 19.12.2025
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Teora
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2735/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum - Via Vittorio Emanuele N. 1 84047 Capaccio Paestum SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3569 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6263/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 9 maggio 2025, la sig.ra Ricorrente_1, (C.F. CF_Ricorrente_1), nata a [...] il Data_Nascita_1 e residente in [...] alla Indirizzo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), con studio in Battipaglia (SA) alla Indirizzo_2, ha proposto impugnazione avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 3569 del 13 febbraio 2025, notificatole a mezzo raccomandata in data
11 marzo 2025 dal Comune di Capaccio Paestum, avente ad oggetto il recupero dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'anno d'imposta 2021, per un importo complessivo di € 2.967,00, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica. La ricorrente deduceva che l'Ente impositore aveva emesso l'atto richiamando la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31 marzo 2021, escludendo l'immobile di sua proprietà, sito nel medesimo Comune di Capaccio Paestum, identificato al foglio Dati_Cat_1 del N.C. E.U., dal beneficio dell'esenzione IMU prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale, nonché negando l'esenzione per i terreni agricoli ubicati nel territorio comunale, in violazione dell'art. 1, comma 758, della Legge n. 160 del 2019, che riconosce l'esenzione per i terreni ricadenti in aree montane o di collina.
Nel proprio atto introduttivo la ricorrente lamentava, in primo luogo, il difetto assoluto di motivazione dell'avviso impugnato, in violazione degli articoli 7, comma 1, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
e 42, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 600/1973, nonché dell'art. 24 della Costituzione, poiché l'Amministrazione comunale si era limitata a un generico richiamo normativo, senza indicare i presupposti di fatto e di diritto che avevano determinato la ripresa a tassazione. L'atto, a suo dire, era dunque privo di qualsiasi riferimento ai mezzi di prova, alle risultanze catastali, o ad altri elementi istruttori tali da consentire la piena comprensione della pretesa impositiva. Inoltre, la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma
741, lett. b), della Legge n. 160/2019, sostenendo che l'immobile in questione era, a tutti gli effetti, abitazione principale, come risultante dalla certificazione anagrafica e dal certificato di stato di famiglia (all. n. 5), essendo l'unico immobile nel quale la stessa e il proprio nucleo familiare risiedevano e dimoravano abitualmente. L'esclusione del beneficio, pertanto, si poneva in contrasto con il principio sancito dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, la quale ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui negava l'esenzione IMU ai coniugi con residenze anagrafiche distinte ma effettiva dimora abituale in due immobili ubicati nello stesso Comune, ove sussista prova della coabitazione familiare di fatto. Inoltre evidenziava che l'Ente comunale aveva erroneamente escluso l'esenzione dei terreni agricoli di sua proprietà, nonostante gli stessi rientrassero nelle aree collinari individuate dall'elenco ISTAT ai sensi dell'art. 15 della
Legge n. 984/1977, per le quali la norma statale riconosce la non imponibilità. Il Comune di Capaccio Paestum, costituitosi in giudizio in data 12 maggio 2025 per il tramite dell'Avv. Difensore_2, difensore dell'Ente, contestava le deduzioni della ricorrente sostenendo la legittimità dell'avviso di accertamento, fondato su verifiche catastali e sull'assenza dei requisiti dichiarati per l'esenzione. L'Ufficio riteneva che l'immobile non potesse qualificarsi come abitazione principale ai fini IMU, non risultando conforme alle condizioni richieste dalla normativa comunale vigente. Durante il corso del giudizio, tuttavia, con comunicazione PEC del 15 settembre 2025, acquisita agli atti, l'Ufficio Tributi del Comune di Capaccio Paestum, a firma del Geom. Nominativo_1 , trasmetteva formale provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. 3569/2025, riconoscendo la fondatezza delle argomentazioni prospettate dalla ricorrente. L'Ente, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, dichiarava applicabile l'esenzione IMU per l'abitazione principale, disponendo il discarico integrale delle somme accertate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale dichiara la cessata materia del contendere. La controversia trae origine dall'impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo n. 3569 del 13 febbraio 2025, notificato alla ricorrente in data 11 marzo
2025, con il quale il Comune di Capaccio Paestum ha richiesto il pagamento dell'IMU per l'anno d'imposta
2021, per l'importo complessivo di euro 2.967,00, contestando la non spettanza dell'esenzione per abitazione principale e l'imponibilità di taluni terreni agricoli. Nel corso del giudizio, la Corte prende atto che, con comunicazione del 15 settembre 2025, l'Ufficio Tributi del Comune di Capaccio Paestum, a firma del funzionario responsabile, ha disposto l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, riconoscendo l'esenzione IMU per l'abitazione principale, in applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022. Tale provvedimento ha integralmente rimosso l'atto oggetto di impugnazione, facendo venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. L'esercizio del potere di autotutela risulta conforme alla disciplina di cui all'art.
2-quater del D.L. n. 564/1994, convertito nella L.
n. 656/1994, e al D.M. n. 37/1997, ed è intervenuto prima della decisione della Corte, determinando, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere. La Corte osserva, per completezza, che le doglianze originariamente sollevate dalla ricorrente apparivano comunque fondate.
L'avviso di accertamento risultava carente di motivazione, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, essendosi l'Amministrazione limitata a un generico richiamo a una deliberazione consiliare, senza indicare i presupposti di fatto idonei a escludere il requisito dell'abitazione principale. Parimenti, i terreni agricoli oggetto di accertamento risultano ubicati in zona collinare ricompresa negli elenchi ISTAT, con conseguente esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, già in precedenza disattesa dall'Ente.
Alla luce dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la Corte, dichiara cessata la materia del contendere. Le spese di giudizio sono integralmente compensate, avuto riguardo alla condotta collaborativa del Comune, che ha spontaneamente rimosso l'atto impositivo prima della decisione nel merito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, riunitasi in camera di consiglio, in composizione monocratica, cosi decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela;
b) compensa le spese di giudizio.
Cosi deciso in Salerno, il 19.12.2025
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Teora