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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/04/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale, dott. Carmelo Mazzeo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 77/2017 Reg. Gen. e vertente tra
- , nato a [...] il nove febbraio 1956, Parte_1
C.F.: , e , nata a [...], il quindici C.F._1 Parte_2
luglio 1964, C.F.: , elettivamente domiciliati in Messina, via CodiceFiscale_2
N. Fabrizi, 71, presso lo studio dell'Avv. Maria Claudia Giordano, rappresentati e difesi dall'Avv. Caterina Blando, giusta procura in atti;
– attori –
E
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Giardini Naxos, viale Jannuzzo, 14, C.F.: , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in San Gregorio di Catania, via Catania, 57, presso lo studio
1
dell'Avv. Carmelo Spampinato dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- , nato a [...], il ventisette aprile 1973, C.F.: Parte_3
, elettivamente domiciliato in Catania, via G. Vagliasindi, 9, C.F._3
presso lo studio dell'Avv. Luisa Trovato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- nato a [...], il ventuno agosto 1956, C.F.: CP_2
, e , nata a [...], il C.F._4 Parte_4
nove febbraio 1953, C.F.: , elettivamente domiciliati in C.F._5
Catania, via Orto Limoni, 5, presso lo studio dell'Avv. Valerio Virgillito che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuti –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Messina, il , e Controparte_1 Parte_3 CP_2 [...]
esponendo: Parte_4
- di essere proprietari di una unità immobiliare facente parte del Controparte_1
sito in Giardini Naxos, via Jannuzzo, 14;
[...]
- che il loro immobile, appena ristrutturato e adibito a residenza per anziani, in data 8
ottobre 2014, veniva danneggiato nella zona di ingresso da infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal frontalino del sovrastante balcone di proprietà del
; CP_1 Parte_3
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- che il tetto dell'immobile condominiale è sprovvisto di grondaia per la raccolta delle acque meteoriche, le quali defluiscono a cascata per tutta la facciata dell'edificio,
convogliando nei balconi e nelle terrazze sovrastanti l'immobile di proprietà degli attori, provocandone dei danni a causa del ristagno dell'acqua;
- che, a causa del temporale dell'otto ottobre 2014, più in particolare, sono stati danneggiati il controsoffitto in cartongesso, le pareti e gli stucchi della zona di ingresso posti al piano terra dell'immobile di proprietà degli attori;
- che gli attori stabilivano, con l'amministratore dell'epoca, di provvedere prontamente alla riparazione dei danni subiti all'immobile, anticipando con animo di rivalsa verso il Condominio le somme necessarie per il ripristino;
- che, in data 4 novembre 2014, sempre a causa di eventi meteorici e dell'assenza di impianti di scolo delle acque pluvie, sia nell'edificio condominiale che nelle terrazze private, l'immobile attoreo subiva ulteriori danni da infiltrazioni, che provenivano dalla terrazza di proprietà dei germani e sovrastante CP_2 Parte_4
l'immobile degli attori;
- che, a causa di questo nuovo fenomeno infiltrativo, venivano danneggiati i controsoffitti in cartongesso e due pareti adiacenti l'ingresso e prospicenti la piazzetta condominiali;
- che tali danni venivano immediatamente segnalati all'amministratore di condominio;
- che l'amministratore riferiva agli attori che non vi erano i fondi per far fronte ai lavori di ripristino della struttura;
- che, pertanto, l'amministratore concordava con gli attori che le somme anticipate da questi ultimi per gli interventi manutentivi sull'immobile sarebbero state restituite dal
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Condominio, dopo averle riportate in appositi bilanci straordinari e poste all'approvazione dei condomini;
- che si erano resi necessari, altresì, dei lavori di risanamento sul muro di contenimento del , posto sul lato destro, adiacente la proprietà degli attori, per evitare CP_1
imminenti distacchi delle pareti ammalorate e pericoli di crollo;
- che gli interventi sul muro di contenimento erano stati autorizzati verbalmente dall'amministratore, che aveva accertato lo stato di pericolo e di necessità;
- che gli attori, dopo aver provveduto a proprie spese all'eliminazione del pericolo derivante dal degrado in cui versava il muro di contenimento e i danni da infiltrazione subiti dal loro immobile, quantificavano le somme spese per le riparazioni effettuate e lo comunicavano all'amministratore, richiedendone la restituzione;
- che le spese sostenute per le riparazioni sul muro comune dovevano ritenersi urgenti,
ai sensi dell'art. 1134 c.c.
Tutto ciò premesso, gli attori chiedevano di accertare che i danni verificatisi all'immobile de quo fossero stati cagionati dalla mancata regimentazione delle acque meteoriche, per assenza di strutture di scolo sia nel terrazzo che nei CP_3
terrazzi di proprietà esclusiva degli altri convenuti. Per l'effetto, chiedevano la condanna dei convenuti alla realizzazione delle opere necessarie per l'eliminazione dei fenomeni infiltrativi.
Domandavano, altresì, che venisse accertato lo stato di necessità ed urgenza sotteso alle opere di risanamento del muro di contenimento dell'edificio . CP_3
Chiedevano, quindi, la condanna dei convenuti al pagamento delle somme sborsate dagli attori per i lavori eseguiti sull'immobile, che quantificavano, o di altra
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somma maggiore o minore da determinare nel corso del giudizio, anche in seguito ad ulteriori interventi necessari per l'eliminazione dei danni cagionati.
Si costituiva il in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, il quale chiedeva il rigetto delle domande, con condanna degli attori ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Evidenziava che nessun amministratore né l'assemblea avevano mai dato l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori che scongiurassero il pericolo paventato nell'atto di citazione.
Osservava, in proposito che, ove l'amministratore avesse autorizzato delle opere su parti comuni, avrebbe dovuto riferirlo alla prima assemblea utile, ai sensi dell' art. 1135 cc 2' comma, ma ciò non era avvenuto, per cui ribadiva che l'esposizione dei fatti, da parte degli attori, era generica, lacunosa e destituita di fondamento probatorio.
Si costituiva pure il , il quale chiedeva di essere estromesso dal Parte_3
giudizio per il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, con la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituivano, altresì, e i quali chiedevano di CP_2 Parte_4
dichiarare improcedibili le domande svolte nei loro confronti per difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedevano il rigetto delle domande attoree.
Con memoria depositata il 3 aprile 2018, gli attori evidenziavano che, in data 13
aprile 2017, era stato sottoscritto con il un verbale di Controparte_1
conciliazione stragiudiziale, sulla scorta del quale il convenuto offriva di CP_1
corrispondere la somma di euro 34.541,14, da porsi in compensazione con la somma di euro 38.661,15 dovuta dagli attori per oneri condominiali ordinari e straordinari,
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restando ancora dovuta dagli attori la somma di euro 4.120,00, che veniva successivamente saldata con due assegni bancari prodotti in atti.
Gli attori rilevavano, quindi, che suddetta transazione faceva cessare la materia del contendere, anche nei confronti degli altri condomini, avendo provveduto il a ristorare tutti i danni con l'accordo di cui sopra. CP_1
Sul punto, il , con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., eccepiva CP_1
la nullità del verbale di conciliazione stragiudiziale e della documentazione depositata dagli attori, in quanto sottoscritti da che non rivestiva la qualità Parte_5
di amministratore del Condominio al tempo della sottoscrizione del verbale di conciliazione.
All'udienza dell'undici aprile 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge
29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 56.
L'eccezione sollevata dai convenuti in merito al loro difetto di CP_2
legittimazione passiva è infondata.
Più esattamente, i germani ritengono di non poter essere destinatari delle CP_2
domande spiegate dagli attori nei loro confronti in quanto, al momento dell'introduzione del presente giudizio, non erano più proprietari della unità abitativa ricadente nel alienata con atto del 4 aprile 2016. Controparte_1
Ebbene, in tema di danni causati a seguito di infiltrazioni di acqua, si applica la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., che prevede la responsabilità del custode che ha la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo. Nella
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specie, il custode è il proprietario, cui sono riconducibili i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati di cui conserva la custodia (arg.
Cass. 21788/2015).
Posto che, al momento in cui si è verificato il danno lamentato dagli attori, i erano proprietari dell'unita abitativa ricadente nel complesso condominiale CP_2
convenuto, in quanto avevano la disponibilità materiale e giuridica del bene, deve ritenersi, pertanto, che essi siano legittimati passivamente nell'azione esercitata dagli attori.
Ciò posto, occorre accertare se sia ascrivibile in capo ai convenuti una responsabilità per danni da infiltrazione verificatisi nell'immobile dell'attore.
Innanzitutto, deve precisarsi che non si può tener conto dell'accordo transattivo stipulato tra gli odierni attori e il convenuto, poiché invalido. CP_1
Invero, la sentenza del Tribunale di Messina dell'otto gennaio 2018, prodotta dal convenuto, dà atto che, con la delibera dell'11 settembre 2016, CP_1
l'assemblea condominiale ha revocato la nomina dell'amministratore Parte_5
e ha nominato, quale nuova amministratrice del Condominio Holiday Naxos,
[...]
NA ND.
Ne discende, quindi, che, al momento della stipula dell'accordo transattivo del
13 aprile 2017, il non era più l'amministratore del convenuto Parte_5 CP_1
e, pertanto, non era legittimato ad agire in rappresentanza dei condomini.
Ferma restando l'invalidità della superiore proposta transattiva, deve comunque evidenziarsi che nessuna delle altre parti convenute aveva inteso profittare del suddetto accordo.
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Ciò detto, la responsabilità per i danni cagionati all'immobile a seguito di infiltrazioni d'acqua deve essere sussunta -come anticipato- nel disposto di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per danno da cose in custodia.
Sul punto, giova premettere che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della
Corte di Cassazione, ormai consolidatosi (Cass. S.U. 20943/2022), la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda, non su un comportamento od un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente, il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie sopracitata.
Il predetto inquadramento normativo e giurisprudenziale comporta peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: il danneggiato, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia perché egli dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito (fra le tante, Cass.
20427/2008).
Ebbene, nel caso in esame, le parti attrici non hanno dimostrato che il danno subito al proprio immobile fosse riconducibile alle parti comuni del Condominio od alle parti esclusive dell'edificio.
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Infatti, la consulenza tecnica depositata da parte attrice è insufficiente al fine di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il lamentato danno e la cosa e neppure può
costituire un principio di prova, anche perché priva di data.
Sul punto, la giurisprudenza consolidata ha stabilito che la perizia depositata unilateralmente da una parte non possiede intrinseca efficacia probatoria diretta in relazione ai fatti che il consulente dichiara di aver accertato, in quanto l'ordinamento giuridico non prevede la possibilità di precostituire fuori del giudizio un mezzo di prova di tale natura. Di conseguenza, la perizia può essere considerata solamente come un indizio, equiparabile a qualsiasi altro documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (da ultimo,
Cass. 5667/2025).
Ebbene, la consulenza di parte indica, quale causa delle infiltrazioni nell'immobile degli attori, la mancanza di grondaie e pluviali nell'intero terrazzo condominiale, affermando che le acque meteoriche ricadono sul tetto del CP_1
e si convogliano successivamente nei balconi e nelle terrazze private che sovrastano l'immobile.
Il consulente di parte, quindi, sembra escludere, innanzitutto, che i danni da infiltrazione possano derivare dalle parti esclusive di proprietà dei convenuti e CP_2
. Parte_3
Tuttavia, la sola consulenza di parte non può assurgere a prova del danno subito in assenza di ulteriori elementi probatori da valutare unitamente a questa.
Ed infatti, a corredo della perizia di parte non vi è alcuna documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi e dimostri, anche sotto il profilo indiziario,
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l'inesistenza delle grondaie del tetto soprattutto a fronte delle CP_3
contestazioni del convenuto, secondo cui il sistema di convogliamento, CP_1
presente sia sulle coperture sia sui balconi protetti da parapetto in calcestruzzo, è del tipo a compluvio di superficie, con pluviali incassati all'interno di intercapedini verticali, sfocianti sul piazzale a cielo libero.
Peraltro, la consulenza prodotta in atti appare oltremodo generica, in quanto si limita ad indicare la causa delle infiltrazioni, senza descrivere lo stato dei luoghi, ma solo i danni subiti all'immobile attoreo, e senza neppure indicare i lavori necessari che dovrebbero essere eseguiti sull'edificio condominiale per evitare che si verifichino ulteriori fenomeni infiltrativi.
Ne consegue che non può essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di valutare la consistenza del danno ed accertarne la derivazione causale, che sarebbe meramente esplorativa, anche in considerazione del mutato stato dei luoghi derivante dalle opere eseguite dagli stessi attori e del tempo trascorso (oltre dieci anni)
dal verificarsi degli asseriti eventi pregiudizievoli.
In particolare, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, posto che il consulente è ausiliario del giudice nella valutazione di elementi probatori o nella soluzione di questioni tecniche che richiedono il possesso di specifiche conoscenze. Di conseguenza, la c.t.u. non può essere utilizzata per aggirare l'onere probatorio incombente sulle parti e, per tale via, esonerare le stesse dal dimostrare quanto assumono. La consulenza, in ragione di ciò, va legittimamente negata ove la parte -come nel caso di specie- la richieda per supplire a carenze
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probatorie, o per compiere un'indagine meramente esplorativa alla ricerca di elementi,
fatti o circostanze non provati (Cass. 1624/2024).
Peraltro, si ribadisce che il mutamento dello stato dei luoghi, a seguito degli interventi ripristinatori eseguiti sull'immobile de quo, e l'assenza di documentazione fotografica renderebbero inutile ed improduttiva una consulenza tecnica d'ufficio, che non potrebbe accertare lo stato dei luoghi prima e dopo gli interventi manutentivi.
Pertanto, la domanda attorea volta ad ottenere la ripetizione delle spese sostenute per l'eliminazione dei danni da infiltrazione sull'immobile per cui è causa deve essere rigettata.
Non può essere, poi, accolta la domanda di rimborso delle spese ai sensi dell'art. 1134 c.c.
Più esattamente, gli attori riferiscono di aver eseguito delle opere urgenti di risanamento del muro di contenimento lato destro del loro immobile, per evitare il rischio del distacco di parti ammalorate e il pericolo di crollo.
Sul punto, l'art. 1134 c.c. stabilisce che il condominio che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
In particolare, la giurisprudenza ha previsto che il , nel caso in cui, CP_1
in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri,
ex art. 1134 c.c., l'urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé,
a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità
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di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (Cass.
18759/2016).
Secondo la giurisprudenza, quindi, l'urgenza ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa (Cass. 9280/2018).
Nella specie, gli attori, nonostante le specifiche contestazioni dei convenuti, non hanno dimostrato né offerto di dimostrare l'esistenza del presupposto dell'urgenza delle spese affrontate per l'esecuzione dei lavori sul muro di contenimento, al fine di ottenerne il rimborso.
Peraltro, gli attori hanno riferito di aver segnalato più volte all'amministratore i danni subiti all'immobile e la necessità di effettuare dei lavori di risanamento del muro di contenimento. Inoltre, gli attori hanno precisato di essere stati autorizzati dall'amministratore verbalmente all'esecuzione dei lavori sulla parte comune (il muro di contenimento).
Ebbene, questi elementi e circostanze comprovano l'insussistenza del presupposto dell'urgenza delle spese, mancando quelle condizioni di necessità tali da impedire di avvertire tempestivamente l'amministratore o l'assemblea che, infatti,
secondo la prospettazione attorea, furono previamente avvertiti.
Ne consegue, quindi, che non possono essere rimborsate le spese per i lavori ugualmente eseguiti sul muro di contenimento.
Devono essere, infine, rigettate le domande spiegate dal convenuto CP_1
e dal , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla luce del fatto che non è stata provata la Parte_3
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mala fede o colpa grave da imputare agli attori, i quali si sono semplicemente limitati ad agire a tutela di un proprio preteso diritto (Cass. 3464/2017).
Le spese seguono la soccombenza degli attori nel rapporto processuale col convenuto e si liquidano nel dispositivo. CP_1
In considerazione della particolarità della controversia e del limitato coinvolgimento degli altri convenuti, deve essere disposta la compensazione delle spese nel rapporto tra costoro e gli attori.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande attoree.
Condanna e al pagamento, in solido, delle Parte_1 Parte_2
spese processuali in favore del così come rappresentato, Controparte_1
che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15%.
Compensa le spese nel rapporto tra gli attori e gli altri convenuti.
Messina, 23 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Valentina Mondello, Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo, presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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