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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3339/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, lette le note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione alla udienza del
20 maggio 2025, celebratasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.; viste le conclusioni rassegnate dalla parti costituite;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 3339/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso giusta procura depositata telematicamente Parte_1
in allegato al ricorso dall' Avv. Fabrizio Moccia, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Cimitile (Na) alla Via Gramsci n. 9;
-attore contro
(C.F. ), res.te come in atti CP_1 C.F._1
-convenuta contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo;
si richiamano, sul punto,
pagina 1 di 5 gli atti e verbali di causa, rilevando che lo scrivente magistrato è subentrato nella trattazione del presente procedimento a far fata dal 10.5.2018, data di assunzione delle funzioni presso il Tribunale.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 14.000,00 a titolo
[...]
di indennità per occupazione sine titulo dell' immobile sito in Marigliano (Na), alla Via
S. Francesco n. 43, meglio descritto in atti, illegittimamente occupato dal febbraio 2019 al giugno 2021.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: che l' immobile era stato originariamente concesso in locazione dalla madre, , alla resistente in Persona_1
forza di contratto di locazione stipulato in data 1.1.2011; che il predetto contratto si era risolto alla data del 31.12.2018 in forza di provvedimento del Tribunale di Nola di convalida di sfratto per finita locazione reso in data 2.7.2019, nel giudizio intentato dal ricorrente, subentrato nelle more nella proprietà dell' immobile;
che, ciò nonostante, la resistente aveva continuato ad occupare illegittimamente l' immobile sino alla data del
3.6.2021, rendendosi morosa nel pagamento del canone e di qualsivoglia corrispettivo a partire dal febbraio del 2019.
Non si è costituita in giudizio la resistente nonostante la regolarità della notifica e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
In assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata alla udienza del 20 maggio 2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Ed infatti, l' attore ha fornito la prova su di sé incombente ex art. 2697 c.c. dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre la convenuta, rimasta contumace, non ha fornito la prova della ricorrenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
In particolare, è da rilevare che l' attore ha fornito la prova documentale di essere pagina 2 di 5 subentrato alla defunta madre, in forza di testamento (in atti), nella titolarità dell' immobile originariamente concesso in locazione alla resistente;
ha fornito la CP_1
prova documentale della intervenuta risoluzione del rapporto di locazione, producendo in giudizio ordinanza di convalida emessa dal Tribunale di Nola in data 2.7.2019, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti del rapporto di locazione alla data del
31.12.2018; ha, inoltre, fornito la prova documentale della perdurante occupazione dell' immobile da parte della resistente fino al 3 giugno 2021, producendo in giudizio il verbale redatto dall' Ufficiale Giudiziario con il quale si dà atto, in pari data, della consegna delle chiavi dell' immobile da parte della resistente in favore del CP_1
ricorrente , il quale riacquista il possesso dell' immobile. Pt_1
Il ricorrente ha, poi, allegato che i pagamenti dell' importo pattuito a titolo di canone si sono interrotti nel gennaio del 2019.
A fronte del puntuale assolvimento dell' onere probatorio da parte dell' attore, avrebbe costituito onere della parte convenuta fornire la prova dell' intervento di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della avversa pretesa, prova che non è stata fornita.
Pertanto, può ritenersi provata la occupazione sine titulo dell' immobile da parte della resistente per un arco temporale di 28 mesi (da febbraio 2019, incluso, al maggio 2021, incluso).
Quanto alla determinazione della indennità di occupazione sine titulo, vanno richiamati i principi di diritto espressi di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(sentenza n.. 33645 del 2022), le quali hanno affermato che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; quanto alla quantificazione del pregiudizio, le Sezioni Unite hanno affermato che, “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel
pagina 3 di 5 suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Ciò posto, nella fattispecie il predetto danno può dirsi provato in via presuntiva, tenuto conto, in particolare, che il proprietario aveva effettivamente locato il predetto immobile, ricavandone, così, un' utilità economica;
in ordine alla quantificazione, può farsi riferimento al valore locatizio del bene indicato nel contratto di locazione, pari ad euro 450,00 mensili (senza l' aggiornamento indicato in contratto, non essendo lo stesso quantificato in maniera espressa), tenuto conto, in particolare, della tipologia di immobile, del luogo in cui si trova, nonché della possibilità di locare il bene ad un canone di mercato.
Tale somma va corrisposta per ogni mese a far data dal 1 febbraio 2019 e sino al 31 maggio 2019, per un totale di euro 12.600,00 (450,00 x 28) oltre interessi al tasso di mora legale dalla data della notifica dell' atto di citazione e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M.
55/2014 per la bassa complessità della controversia, ed avuto riguardo alla attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in CP_1
favore di , della somma di euro 12.600,00 oltre interessi nella Parte_1
misura indicata in motivazione;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1
lite del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 290,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 4 di 5 Nola, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, lette le note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione alla udienza del
20 maggio 2025, celebratasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.; viste le conclusioni rassegnate dalla parti costituite;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 3339/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso giusta procura depositata telematicamente Parte_1
in allegato al ricorso dall' Avv. Fabrizio Moccia, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Cimitile (Na) alla Via Gramsci n. 9;
-attore contro
(C.F. ), res.te come in atti CP_1 C.F._1
-convenuta contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo;
si richiamano, sul punto,
pagina 1 di 5 gli atti e verbali di causa, rilevando che lo scrivente magistrato è subentrato nella trattazione del presente procedimento a far fata dal 10.5.2018, data di assunzione delle funzioni presso il Tribunale.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 14.000,00 a titolo
[...]
di indennità per occupazione sine titulo dell' immobile sito in Marigliano (Na), alla Via
S. Francesco n. 43, meglio descritto in atti, illegittimamente occupato dal febbraio 2019 al giugno 2021.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: che l' immobile era stato originariamente concesso in locazione dalla madre, , alla resistente in Persona_1
forza di contratto di locazione stipulato in data 1.1.2011; che il predetto contratto si era risolto alla data del 31.12.2018 in forza di provvedimento del Tribunale di Nola di convalida di sfratto per finita locazione reso in data 2.7.2019, nel giudizio intentato dal ricorrente, subentrato nelle more nella proprietà dell' immobile;
che, ciò nonostante, la resistente aveva continuato ad occupare illegittimamente l' immobile sino alla data del
3.6.2021, rendendosi morosa nel pagamento del canone e di qualsivoglia corrispettivo a partire dal febbraio del 2019.
Non si è costituita in giudizio la resistente nonostante la regolarità della notifica e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
In assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata alla udienza del 20 maggio 2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Ed infatti, l' attore ha fornito la prova su di sé incombente ex art. 2697 c.c. dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre la convenuta, rimasta contumace, non ha fornito la prova della ricorrenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
In particolare, è da rilevare che l' attore ha fornito la prova documentale di essere pagina 2 di 5 subentrato alla defunta madre, in forza di testamento (in atti), nella titolarità dell' immobile originariamente concesso in locazione alla resistente;
ha fornito la CP_1
prova documentale della intervenuta risoluzione del rapporto di locazione, producendo in giudizio ordinanza di convalida emessa dal Tribunale di Nola in data 2.7.2019, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti del rapporto di locazione alla data del
31.12.2018; ha, inoltre, fornito la prova documentale della perdurante occupazione dell' immobile da parte della resistente fino al 3 giugno 2021, producendo in giudizio il verbale redatto dall' Ufficiale Giudiziario con il quale si dà atto, in pari data, della consegna delle chiavi dell' immobile da parte della resistente in favore del CP_1
ricorrente , il quale riacquista il possesso dell' immobile. Pt_1
Il ricorrente ha, poi, allegato che i pagamenti dell' importo pattuito a titolo di canone si sono interrotti nel gennaio del 2019.
A fronte del puntuale assolvimento dell' onere probatorio da parte dell' attore, avrebbe costituito onere della parte convenuta fornire la prova dell' intervento di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della avversa pretesa, prova che non è stata fornita.
Pertanto, può ritenersi provata la occupazione sine titulo dell' immobile da parte della resistente per un arco temporale di 28 mesi (da febbraio 2019, incluso, al maggio 2021, incluso).
Quanto alla determinazione della indennità di occupazione sine titulo, vanno richiamati i principi di diritto espressi di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(sentenza n.. 33645 del 2022), le quali hanno affermato che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; quanto alla quantificazione del pregiudizio, le Sezioni Unite hanno affermato che, “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel
pagina 3 di 5 suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Ciò posto, nella fattispecie il predetto danno può dirsi provato in via presuntiva, tenuto conto, in particolare, che il proprietario aveva effettivamente locato il predetto immobile, ricavandone, così, un' utilità economica;
in ordine alla quantificazione, può farsi riferimento al valore locatizio del bene indicato nel contratto di locazione, pari ad euro 450,00 mensili (senza l' aggiornamento indicato in contratto, non essendo lo stesso quantificato in maniera espressa), tenuto conto, in particolare, della tipologia di immobile, del luogo in cui si trova, nonché della possibilità di locare il bene ad un canone di mercato.
Tale somma va corrisposta per ogni mese a far data dal 1 febbraio 2019 e sino al 31 maggio 2019, per un totale di euro 12.600,00 (450,00 x 28) oltre interessi al tasso di mora legale dalla data della notifica dell' atto di citazione e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M.
55/2014 per la bassa complessità della controversia, ed avuto riguardo alla attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in CP_1
favore di , della somma di euro 12.600,00 oltre interessi nella Parte_1
misura indicata in motivazione;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1
lite del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 290,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 4 di 5 Nola, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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