Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4846/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 4846 dell'anno
2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall' avv. Giovanni Marfella, C.F. , presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Casal di Principe (CE) alla via I. Nievo n. 13;
- ATTRICE
E
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Petrella, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria C.F._3
Capua Vetere (CE) alla Via Vittorio Emanuele II n. 53;
- CONVENUTO
E
, P. IVA , in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Lumaca, C.F.
, con il quale elettivamente domicilia presso l'avvocatura C.F._4
dell'ente in alla via Unità Italiana n. 28; CP_3
Pag. 1 a 8
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificata, conveniva in Parte_1
giudizio il e l al fine di sentirli condannare, in Controparte_1 CP_3
solido, al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite in seguito all'evento avvenuto in data 9.6.2021, alle ore 08.30 circa, alla via Giglio in Casapesenna
(CE).
In particolare, riferiva che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, nel mentre faceva jogging, veniva aggredita da due cani randagi che la scaraventavano al suolo provocandole lesioni;
che i cani erano uno di piccola taglia di colore bianco e uno di taglia grande razza simil-pitbull di colore marrone;
che, in conseguenza dell'evento, riportava lesioni al braccio sinistro ed al ginocchio destro, perdendo copiosamente sangue;
che veniva soccorsa da un passante che si trovava in auto, il quale vedendo la scena faceva salire la nella propria Pt_1
auto e l'accompagnava presso il domicilio dell'istante; che una volta giunta a casa,
Pag. 2 a 8 veniva accompagnata dai suoi familiari al P.S. dell'Ospedale “Moscati” di Aversa dove venivano disinfettate le escoriazioni con diagnosi di “contusione escoriata gomito Sx e ginocchio Dx”; deduceva ancora che, in data 11.6.2021, l'istante trovava estrema difficoltà ad alzare il braccio sinistro e, pertanto, si faceva accompagnare dal proprio medico di fiducia, specializzato in ortopedia, il quale le diagnosticava “frattura con irregolarità corticale del trochite omerale. Tutore alla spalla e prognosi di 10 giorni” e che, in data 26.9.2021, il medico di fiducia, a seguito di visita, consigliava visita ortopedica ed esame ecografico della spalla Sx, ed ulteriori giorni di riposo. Deduceva infine che, in data 14.9.2021, veniva spedita a mezzo pec richiesta di risarcimento danni al e all Controparte_1 [...]
e che, con lettera del 21.9.2021, l' respingeva la richiesta Parte_2 Parte_2
di risarcimento danni in quanto il compito di tale Ente era limitato “a compiti di vigilanza sanitaria e interventi di profilassi e prevenzione anagrafe canina, Cont profilassi malattie infettive ecc... la non né l'autorità né il potere giuridico di sottoporre a controllo costante un dato territorio posto che questo spetta alle
Pubbliche Autorità deputate alla sicurezza delle varie reti viarie (strade comunali, provinciali, statali ecc.)”, mentre il Comune di riscontrava quanto CP_1
richiesto da parte attrice stragiudizialmente.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva accertare e dichiarare la responsabilità del e dell per l'inadempimento del servizio di Controparte_1 Parte_2
vigilanza e accalappiamento dei cani randagi e di conseguenza condannare i medesimi al risarcimento danni per le lesioni subite in seguito all'aggressione del
9.6.2021, oltre interessi legali e spese di lite.
Si costituiva in giudizio il eccependo il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva, oltre che l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda.
Si costituiva, altresì, in giudizio l eccependo la nullità della Parte_2
domanda ai sensi dell'art. 164 comma 4, in relazione all'art. 163 n. 4 c.p.c., la
Pag. 3 a 8 propria carenza di legittimazione passiva, atteso che ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione del randagismo, così come regolata in
Campania, l'ente legittimato a stare in giudizio non era l' ma il Parte_2
luogo ove si assume essersi verificato l'evento lesivo, e Controparte_1
l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda.
Depositate le memorie ex art. 183 VI co c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, ammessa e depositata la CTU medico legale, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 22.3.2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dal convenuto, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che,
Pag. 4 a 8 principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
La domanda proposta dall'attrice nei confronti degli enti convenuti è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito precisate.
Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, pur Contr sussistendo in astratto una responsabilità solidale della territorialmente competente e del (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 23/8/2011, n. 17528), CP_1
posto che entrambi i soggetti sono destinatari di obblighi specifici di prevenzione e controllo del randagismo, previsti dalla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281/91 e dalle singole leggi regionali di attuazione (nel caso di specie, la L. Reg. Campania n. 36/93, abrogata dalla L. n.
16/01), occorre, tuttavia che l'attore, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, alleghi e provi “la condotta obbligatoria esigibile dall'Ente e di converso la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria e ciò in base ai principi sulla causalità omissiva. Occorre dunque che
Pag. 5 a 8 sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, cosa non verificatasi nonostante entrambi i testi escussi abbiano dichiarato di aver visto altre volte cani randagi nella stessa zona).
Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c. principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 14/5/2018, n. 11591; Cass. civ. sez. III, 31/7/2017, n.
18954).
Orbene, nella fattispecie in esame, il Tribunale ritiene che l'attrice non abbia fornito idonea prova dello specifico comportamento colposo addebitabile agli enti convenuti.
Dall'esame delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, si evince soltanto, come poc'anzi chiarito, che nella stessa zona erano stati già avvistati cani randagi, ma nessuno dei testi sentiti è stato in grado di riferire in ordine ad eventuali segnalazioni circa la presenza dei cani medesimi alle autorità preposte.
Pertanto, alcun comportamento colposo è addebitabile agli enti convenuti, atteso che non vi è prova dell'esistenza di segnalazioni specifiche a detti soggetti e della susseguente inerzia dei medesimi nell'adoperarsi per la cattura dei cani.
A tali considerazioni, va aggiunto che il teste sig. , escusso Testimone_1
all'udienza del 23.5.2023, dichiarava “all'epoca eravamo fidanzati e quel giorno ero andato a prenderla a casa in via Venezia in;
siccome non era in CP_1
casa perché era andata a fare jogging sono andata a cercarla con la macchina;
Pag. 6 a 8 l'ho trovata in via Giglio;
ho visto che due cani la stavano aggredendo;
un cane dal pelo di colore bianco era di taglia piccola mentre l'altro era grande e di colore marrone e sembrava un pit-bull; i cani erano randagi e non portavano alcuna medaglietta;
in particolare ho visto che entrambi i cani erano in piedi con le zampe sul corpo dell'attrice che cercava di difendersi con il braccio;
ricordo che poi l'attrice cadde a terra e i cani cercavano di azzannarla;
sono sceso dall'auto e ho cominciato a gridare, sono corso verso la mia fidanzata e siamo saliti in macchina e siamo andati a casa dell'attrice; ricordo che l'attrice lamentava dolori al braccio sinistro ed al ginocchio destro e fuoriusciva sangue dal braccio;
siccome continuava a lamentare dolori, l'abbiamo accompagnata in ospedale, il fratello dell'attrice, la mamma ed io…”.
Deve rilevarsi che la descrizione dei fatti fornita dal , contrasta Tes_1
fortemente con quanto riportato nella missiva di messa in mora del 14.9.2021
(Allegata alla citazione) inviata dal legale dell'attrice.
Difatti nella detta lettera si legge: “…la sig.ra , in seguito Pt_1
all'aggressione, perdeva sangue dal braccio e dal ginocchio e veniva subito soccorsa da alcuni passanti, che la facevano salire su un'auto e
l'accompagnavano a casa. Giunta a casa veniva, immediatamente, accompagnata presso il P.O. di Aversa dal fratello e dalla madre, dove, al P.S. venivano, semplicemente, disinfettate le escoriazioni”.
Quindi, secondo il teste era lui stesso a soccorrere l'attrice ed Tes_1
accompagnarla a casa, mentre secondo quanto dichiarato al tempo dell'evento, alcuni passanti avevano accompagnato l'attrice a casa, senza menzione alcuna del fidanzato come presente ai fatti.
Orbene, deve ritenersi alla luce dei riscontrati contrasti e lacune che il teste sia inattendibile;
conforta tale valutazione anche il rapporto sussistente Tes_1
con l'attrice.
Pag. 7 a 8 Come statuito dalla Suprema Corte, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua dì elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), il venir meno anche di uno solo degli elementi di carattere oggettivo e/o soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cfr.: Cassazione civile sez. VI, 13/03/2019 n.7222; Cass.
18/04/2016, n. 7623).
La domanda attorea va, dunque, rigettata.
La peculiarità del caso concreto e le incertezze giurisprudenziali che emergono da pronunce di merito contrastanti nella materia, integrano le ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti alla luce della disciplina che regola la soccombenza come riletta alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018, mentre le spese di ctu restano a carico della parte attorea anticipante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Rigetta la domanda avanzata da parte attrice;
B) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
C) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Aversa, 4.6.2025 Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
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