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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8621/2025 RG, introdotta da
(MA (RM), 01/09/1975), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DI SALVIO REALE ANTONIO;
(MA (RM), 14/04/1973), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DI SALVIO REALE ANTONIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 18/12/2011 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile rispetto reciproco;
2. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con residenza prevalente presso la madre. Le decisioni più importanti nell'interesse degli stessi, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori,
tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come e quando vuole, provvedendo ad accompagnarli regolarmente a scuola tutte le mattine e passando con gli stessi, compatibilmente con i loro impegni scolastici e di vita, tutto il tempo necessario. Per ciò che riguarda le festività Natalizie e Pasquali si seguirà il principio dell'alternanza annuale previo accordo tra i genitori, e, comunque,
nel pieno rispetto delle turnazioni della OR per ciò che infine CP_1
riguarda le vacanze estive il padre trascorrerà con e un periodo Per_1 Per_2
di giorni 30, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno;
4. La OR imarrà a vivere all'interno della casa familiare sita in CP_1
Roma alla Via Montallegro 38, di cui i ricorrenti sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno, ed il signor se ne Parte_1
allontanerà, asportando tutti i suoi beni ed effetti personali, entro 4 mesi dalla data di omologa della separazione;
5. Il signor continuerà a versare, quale 50% di sua spettanza, la Pt_1
somma di €400,00 mensili per la rata di mutuo gravante sull'immobile di Via
Montallegro 38;
6. Il signor si dichiara disponibile a rinunciare alla Parte_1
propria quota dell'assegno unico per i figli, ammontante nella sua totalità ad
€420,00 mensili, affinché lo stesso venga percepito nella sua totalità dalla
OR , ad integrazione dello stesso, verserà l'ulteriore somma CP_1
di €100,00 mensili a titolo di compartecipazione al mantenimento dei minori oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per gli stessi;
7. Le parti, economicamente autosufficienti, dichiarano infine di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altro e di aver appianato, con la sottoscrizione del presente atto, ogni eventuale reciproca pendenza.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8621/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
MA (RM), 01/09/1975) e MA
[...] Controparte_1
(RM), 14/04/1973) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 18/12/2011, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 262, Parte II, Serie A00, Anno 2011, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8621/2025 RG, introdotta da
(MA (RM), 01/09/1975), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DI SALVIO REALE ANTONIO;
(MA (RM), 14/04/1973), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DI SALVIO REALE ANTONIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 18/12/2011 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile rispetto reciproco;
2. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con residenza prevalente presso la madre. Le decisioni più importanti nell'interesse degli stessi, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori,
tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come e quando vuole, provvedendo ad accompagnarli regolarmente a scuola tutte le mattine e passando con gli stessi, compatibilmente con i loro impegni scolastici e di vita, tutto il tempo necessario. Per ciò che riguarda le festività Natalizie e Pasquali si seguirà il principio dell'alternanza annuale previo accordo tra i genitori, e, comunque,
nel pieno rispetto delle turnazioni della OR per ciò che infine CP_1
riguarda le vacanze estive il padre trascorrerà con e un periodo Per_1 Per_2
di giorni 30, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno;
4. La OR imarrà a vivere all'interno della casa familiare sita in CP_1
Roma alla Via Montallegro 38, di cui i ricorrenti sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno, ed il signor se ne Parte_1
allontanerà, asportando tutti i suoi beni ed effetti personali, entro 4 mesi dalla data di omologa della separazione;
5. Il signor continuerà a versare, quale 50% di sua spettanza, la Pt_1
somma di €400,00 mensili per la rata di mutuo gravante sull'immobile di Via
Montallegro 38;
6. Il signor si dichiara disponibile a rinunciare alla Parte_1
propria quota dell'assegno unico per i figli, ammontante nella sua totalità ad
€420,00 mensili, affinché lo stesso venga percepito nella sua totalità dalla
OR , ad integrazione dello stesso, verserà l'ulteriore somma CP_1
di €100,00 mensili a titolo di compartecipazione al mantenimento dei minori oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per gli stessi;
7. Le parti, economicamente autosufficienti, dichiarano infine di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altro e di aver appianato, con la sottoscrizione del presente atto, ogni eventuale reciproca pendenza.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8621/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
MA (RM), 01/09/1975) e MA
[...] Controparte_1
(RM), 14/04/1973) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 18/12/2011, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 262, Parte II, Serie A00, Anno 2011, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi