TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/08/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.
Antonio Giovanni Provazza, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (CF ), in proprio e n.q. di rappresentante legale p.t. del Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Nadya Rita Vetere;
CP_1
attore
CONTRO
(CF , rappresentato e difeso dagli avv.ti TR C.F._2
Gisberto Spadafora e Ferdinando Palumbo;
convenuto
E
, (CF ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._3 dall'avv. Luca Le Pera;
convenuto
NONCHE' CONTRO
; Controparte_4
convenuto-contumace
OGGETTO: risarcimento del danno da diffamazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore in epigrafe indicato, in proprio e nella qualità di rappresentante del CP_1
conveniva in giudizio e TR Controparte_3 CP
in ragione della condotta diffamatoria perpetrata nei suoi confronti, nonché nei
[...]
riguardi del dallo stesso presieduto, allorquando i convenuti pubblicavano CP_1 posts e commenti tramite il social network “Facebook” contenenti espressioni offensive e di contestazione delle attività del chiedeva, pertanto, accertata l'illiceità della CP_1
1 condotta dei convenuti, il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della lesione dell'onore e della reputazione personale e del CP_1
Si costituivano in giudizio e , contestando TR Controparte_3
gli assunti attorei e chiedendo il rigetto della domanda.
, ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. Controparte_4
All'udienza del 22.10.2022 le parti costituite davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria del giudizio e, pertanto, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il giudizio proseguiva con l'istruttoria in relazione alla domanda nei confronti di CP
, il quale, regolarmente citato per rendere l'interrogatorio formale, non compariva.
[...]
Espletata la prova orale richiesta da parte attrice, all'udienza del 7.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle sole comparse conclusionali.
****************
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di , il quale, Controparte_4
regolarmente citato in giudizio, ha disatteso il dialogo processuale.
Deve, altresì, prendersi atto dell'accordo stragiudiziale intercorso tra le parti costituite e rappresentato al verbale d'udienza del 22.10.2022, in conseguenza del quale le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, pertanto, deve disporsi in conformità, avendo le stesse definito ogni profilo controverso.
Le valutazioni che seguono, pertanto, saranno circoscritte alle sole condotte asseritamente lesive poste in essere da . Controparte_4
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, va osservato che affinché il reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p., di natura istantanea, sia integrato, è necessario che la comunicazione che si assume diffamatoria possieda un'oggettiva idoneità a ledere l'altrui reputazione e che essa sia rivolta a una pluralità di destinatari (circostanza che può dirsi in re ipsa nel caso di impiego del mezzo della stampa o, come nella specie, di altri mezzi di pubblicità), in assenza dell'offeso, postulando diversamente dalla fattispecie di ingiuria, la mancata diretta percezione dell'espressione diffamatoria. La norma incriminatrice è posta a presidio di un bene giuridico di rilievo costituzionale, il quale rinviene il proprio fondamento nell'art. 2 della Costituzione, ma anche nell'art. 8 della Cedu: è opinione consolidata, infatti, che l'incriminazione sia finalizzata a proteggere il bene della reputazione, inteso quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito
2 accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera (cfr. Cass. n. 3247/1995; Cass. n. 21128/2018).
Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che il bene della reputazione non afferisce esclusivamente ai singoli, ma anche - come nella specie - a entità collettive, dotate o meno di personalità giuridica, difatti “non solo una persona fisica, ma anche una entità giuridica o di fatto, una fondazione, un'associazione, tra cui un sodalizio di natura religiosa, può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato, essendo concettualmente identificabile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa” (Cass. n. 12744/1998).
Tali coordinate interpretative valgono allo stesso modo per le espressioni offensive pronunciate in uno spazio fisico virtuale, qual è il profilo di un social network. In tema di pubblicazione di un contenuto diffamatorio su Facebook, la Corte di legittimità ha riconosciuto che tale condotta integra pienamente, da un lato, gli estremi della comunicazione con più persone (stante l'elevatissima diffusività del mezzo impiegato per la veicolazione dell'offesa) e, dall'altro, quello dell'uso di un altro mezzo di pubblicità, con conseguente configurazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 595, co. 3 c.p. (Cass. n. 13979/2021).
Parte attrice lamenta che il convenuto ha pubblicato alcuni commenti denigratori CP
riguardanti il attribuendo allo stesso l'appellativo di “politico” e di “setta” CP_1
( più che più che un movimento politico, mi sembra una setta!”; Persona_1
“Sig. Sindaco. architettato dalla nuova SETTA PSEUDO POLITICA RELIGIOSA”).
Sotto tale profilo, vengono in rilievo le copie degli screenshot ritraenti i commenti incriminati pubblicati dal profilo del (sulla piena utilizzabilità della fotografia anche CP
sottoforma di screenshot alla stregua di documento, Cass. Pen. n. 12062/2021).
Innanzitutto, deve ritenersi dimostrata la riconducibilità dei citati commenti alla persona del
Quest'ultimo, chiamato a rendere l'interrogatorio formale, disertava CP ingiustificatamente l'udienza fissata per l'espletamento dello stesso, in tal modo non intendendo smentire la provenienza delle espressioni asseritamente offensive dalla propria pagina Facebook. Tale condotta processuale, valutata unitamente alle risultanze emerse dall'espletata prova orale, ove i testi escussi hanno tutti confermato la paternità delle dichiarazioni in capo al consentono di ritenere accertata la riconducibilità dei CP
commenti oggetto di causa al convenuto.
Invero, i commenti suddetti venivano pubblicati all'interno di una più ampia conversazione originata da un post pubblicato sulla bacheca del profilo Facebook del in risposta CP_2
ad un commento dello stesso riportante un video del CP_2 Controparte_5
3
[...] ritraente , nonché il manifesto del dovendosi Parte_1 Controparte_5
dunque ritenere la riferibilità degli stessi alla parte attrice.
Non appare in dubbio che i detti commenti fossero diretti proprio al CP_1
considerato che anche quello riportante la frase “Sig. Sindaco. architettato dalla nuova SETTA
PSEUDO POLITICA RELIGIOSA! Ancora oggi non la mandano giù!”, appare riferito proprio al e sia stato anche in tal senso percepito, circostanza confermata dai testi CP_1
e , i quali, peraltro, riferivano di essere venute a Testimone_1 Testimone_2
conoscenza dei commenti in questione poiché notiziate da altri aderenti al nonché CP_1
da persone terze.
Fermo quanto sinora argomentato, occorre valutare l'effettiva portata diffamatoria delle affermazioni in contestazione.
Sul punto, va osservato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa
(fattispecie assimilabile al caso in esame come anzidetto), deve essere tenuta ben ferma e presente la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari (cfr. Cass. n. 17172/07, in senso conforme Cass.
n. 28411/08; Cass. n. 25/09).
Con particolare riguardo all'impiego del termine “setta”, deve osservarsi che si tratta di un termine che generalmente assume una connotazione offensiva, considerato che costituisce fatto notorio la circostanza secondo cui il detto termine nel linguaggio comune viene generalmente utilizzato in un'accezione negativa, come del resto si ricava dall'intera frase preceduta da una espressione che, nel gergo delle comunicazioni tramite i social, deve intendersi come una risata ( ), con ciò manifestando un intento denigratorio. Persona_1
L' espressione utilizzata dal si è tradotte in una gratuita ed immotivata offesa alla CP
sfera personale del soggetto passivo.
Sul punto, infatti, deve osservarsi che il diritto di critica è un diritto fondamentale, direttamente collegato al diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero che spetta a tutti cittadini e la critica essendo espressione di una valutazione personale, non necessariamente deve essere obiettiva e può anche essere molto aspra ed essere rappresentata in modo
4 suggestivo anche per catturare l'attenzione di chi ascolta. Tuttavia essa, deve sempre essere espressa in modo continente, non deve trasformarsi in un puro attacco personale cd, infine, deve poggiare su un dato fattuale vero" (Cass. 47037/2011).
D'altronde la pubblicazione dei commenti mediante l'utilizzo della piattaforma Facebook, su un profilo pubblico accessibile a chiunque (e non solo ad un gruppo ristretto di contatti), esprime la volontarietà di raggiungere quante più persone possibili e di far conoscere l'idea e l'opinione manifestata a chiunque, col fine palese di colpire in modo ancora più lesivo l'attore.
Diversamente, analogo contenuto diffamatorio non si ricava dall'appellativo di “politico”.
Infatti, nonostante sia emerso dalle dichiarazioni dei testi che il sia di CP_1
ispirazione cattolica e persegue finalità di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico culturale della città di Cosenza, tale appellativo incide, semmai, sull'identità personale del soggetto e non ha, pertanto, contenuto lesivo rispetto al diritto azionato, non incidendo, infatti, sull'onore e reputazione del soggetto in tal modo indentificato.
Non si coglie nemmeno un contenuto diffamatorio dall'espressione “Perché NOI, non amiamo debiti”, trattandosi di commento intervenuto (secondo anche la prospettazione di parte attrice), dopo che era stata notificata l'istanza di mediazione obbligatoria (quale condizione di procedibilità della presente domanda), in cui si avanzava una richiesta risarcitoria di €
200.000,00, e il commento censurato interveniva in una conversazione tra altri soggetti, di cui uno si dichiarava disponibile a mettere a disposizione una parte considerevole di tale importo
(“199.990,00”) e il replicava che si sarebbe fatto prestare il resto (“1€ e 23 CP
centesimi”).
In un tale contesto, il “NOI, non amiamo debiti” appare riferito ai soggetti raggiunti dalla istanza di mediazione e non emerge sul piano oggettivo e letterale che tale espressione sia stata proferita per alludere a presunti debiti dell'associazione, a nulla rilevando quanto riferito dai testi nell'avere attribuito alla suddetta espressione tale ultimo significato, tanto da rendere necessario fornire spiegazioni in ordine alla trasparenza del movimento, circostanza peraltro nemmeno oggetto di allegazioni iniziale, dovendosi ritenere tale commento, semmai, frutto di una equivoca interpretazione.
Dalla produzione documentale offerta non ha trovato riscontro oggettivo la lamentata attribuzione al della realizzazione di una trasmissione televisiva trasmessa dalla CP_1
Cont che avrebbe esteso la diffusione delle espressioni offensive a livello nazionale, atteso che non si rinvengono in atti commenti contenenti riferimenti a tale specifica circostanza.
Considerato, infine, che l'appellativo di “setta” non può che essere riferita alla associazione nel sul complesso, non si rinviene una lesione specifica all'onore e alla reputazione del suo
5 rappresentante, nemmeno dall'unico commento a lui espressamente diretto, ovvero “ama criticare, ama essere distruttivo” , apparso sempre come commento su faceebook, in quanto tali parole, seppur aventi una connotazione critica verso l'operato del , non hanno portata Pt_1
intrinsecamente offensiva.
Passando ora alla quantificazione del danno correlato al solo fatto ritenuto illecito, si osserva quanto segue.
Sul piano delle conseguenze non vi è dubbio circa il fatto che l'appellativo di “setta” sia stato effettivamente percepito da più persone, come peraltro comprovato dai commenti di risposta pubblicati da utenti terzi, nonché dall'eco che ha accompagnato la pubblicazione dei post, la quale ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi in ordine alle riferite conseguenze negative propagatesi dalle allusioni contenute all'interno dei commenti, i quali avevano generato un clima di ambiguità attorno al ed ai suoi componenti. CP_1
Ciò detto deve ritenersi che, nonostante le espressioni ritenute lesive siano intervenute in contesto potenzialmente idoneo a raggiunge un ampio pubblico, come è il social network
Facebook, alla luce del fatto che il danno deve circoscriversi alla sola espressione ritenuta lesiva (setta), contenuta in due post e che le ulteriori conseguenze riferite dai testi si inseriscono in un contesto più ampio, generato da una serie di commenti manifestati anche da altri soggetti, in origine convenuti, si ritiene che la lesione sia da qualificarsi tenue e che il danno vada liquidato in misura pari ad euro 1.000,00 (utilizzando i parametri di natura giurisprudenziale elaborati dall'osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano).
Trattandosi di debito di valore, devono riconoscersi gli interessi legali, da calcolarsi su detta somma, devalutata alla data della istanza di mediazione, e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez.
Un. 1712/95.
Dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo spettano poi gli interessi legali sulla sorte capitale.
La tenuità del danno si ritiene ristorato sul piano patrimoniale, non rendendosi necessarie le ulteriore misure richieste.
La definizione consensuale del giudizio tra parte attrice e i convenuti e TR
, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite;
nei Controparte_3
confronti di , le spese di lite seguono il principio della soccombenza e Controparte_4
sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione determinato sulla base della decisione, applicati i valori medi.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dei convenuti e TR
; Controparte_3
- accoglie la domanda formulata da in persona del legale rappresentante, nei CP_1
confronti di e condanna quest'ultimo al risarcimento dei danni non Controparte_4 patrimoniali subiti dall'attore che liquida in € 1.000,00 all'attualità, oltre interessi legali come in motivazione;
- rigetta la domanda di in proprio;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 660,00 Controparte_4
per onorari, 570,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'Avv. Nadya Rita Vetere che si dichiara antistatario;
- compensa le spese tra le altri parti processuali.
Cosenza, 5/08/2025
Il Giudice
dott. Antonio Giovanni Provazza
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.
Antonio Giovanni Provazza, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (CF ), in proprio e n.q. di rappresentante legale p.t. del Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Nadya Rita Vetere;
CP_1
attore
CONTRO
(CF , rappresentato e difeso dagli avv.ti TR C.F._2
Gisberto Spadafora e Ferdinando Palumbo;
convenuto
E
, (CF ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._3 dall'avv. Luca Le Pera;
convenuto
NONCHE' CONTRO
; Controparte_4
convenuto-contumace
OGGETTO: risarcimento del danno da diffamazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore in epigrafe indicato, in proprio e nella qualità di rappresentante del CP_1
conveniva in giudizio e TR Controparte_3 CP
in ragione della condotta diffamatoria perpetrata nei suoi confronti, nonché nei
[...]
riguardi del dallo stesso presieduto, allorquando i convenuti pubblicavano CP_1 posts e commenti tramite il social network “Facebook” contenenti espressioni offensive e di contestazione delle attività del chiedeva, pertanto, accertata l'illiceità della CP_1
1 condotta dei convenuti, il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della lesione dell'onore e della reputazione personale e del CP_1
Si costituivano in giudizio e , contestando TR Controparte_3
gli assunti attorei e chiedendo il rigetto della domanda.
, ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. Controparte_4
All'udienza del 22.10.2022 le parti costituite davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria del giudizio e, pertanto, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il giudizio proseguiva con l'istruttoria in relazione alla domanda nei confronti di CP
, il quale, regolarmente citato per rendere l'interrogatorio formale, non compariva.
[...]
Espletata la prova orale richiesta da parte attrice, all'udienza del 7.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle sole comparse conclusionali.
****************
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di , il quale, Controparte_4
regolarmente citato in giudizio, ha disatteso il dialogo processuale.
Deve, altresì, prendersi atto dell'accordo stragiudiziale intercorso tra le parti costituite e rappresentato al verbale d'udienza del 22.10.2022, in conseguenza del quale le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, pertanto, deve disporsi in conformità, avendo le stesse definito ogni profilo controverso.
Le valutazioni che seguono, pertanto, saranno circoscritte alle sole condotte asseritamente lesive poste in essere da . Controparte_4
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, va osservato che affinché il reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p., di natura istantanea, sia integrato, è necessario che la comunicazione che si assume diffamatoria possieda un'oggettiva idoneità a ledere l'altrui reputazione e che essa sia rivolta a una pluralità di destinatari (circostanza che può dirsi in re ipsa nel caso di impiego del mezzo della stampa o, come nella specie, di altri mezzi di pubblicità), in assenza dell'offeso, postulando diversamente dalla fattispecie di ingiuria, la mancata diretta percezione dell'espressione diffamatoria. La norma incriminatrice è posta a presidio di un bene giuridico di rilievo costituzionale, il quale rinviene il proprio fondamento nell'art. 2 della Costituzione, ma anche nell'art. 8 della Cedu: è opinione consolidata, infatti, che l'incriminazione sia finalizzata a proteggere il bene della reputazione, inteso quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito
2 accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera (cfr. Cass. n. 3247/1995; Cass. n. 21128/2018).
Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che il bene della reputazione non afferisce esclusivamente ai singoli, ma anche - come nella specie - a entità collettive, dotate o meno di personalità giuridica, difatti “non solo una persona fisica, ma anche una entità giuridica o di fatto, una fondazione, un'associazione, tra cui un sodalizio di natura religiosa, può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato, essendo concettualmente identificabile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa” (Cass. n. 12744/1998).
Tali coordinate interpretative valgono allo stesso modo per le espressioni offensive pronunciate in uno spazio fisico virtuale, qual è il profilo di un social network. In tema di pubblicazione di un contenuto diffamatorio su Facebook, la Corte di legittimità ha riconosciuto che tale condotta integra pienamente, da un lato, gli estremi della comunicazione con più persone (stante l'elevatissima diffusività del mezzo impiegato per la veicolazione dell'offesa) e, dall'altro, quello dell'uso di un altro mezzo di pubblicità, con conseguente configurazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 595, co. 3 c.p. (Cass. n. 13979/2021).
Parte attrice lamenta che il convenuto ha pubblicato alcuni commenti denigratori CP
riguardanti il attribuendo allo stesso l'appellativo di “politico” e di “setta” CP_1
( più che più che un movimento politico, mi sembra una setta!”; Persona_1
“Sig. Sindaco. architettato dalla nuova SETTA PSEUDO POLITICA RELIGIOSA”).
Sotto tale profilo, vengono in rilievo le copie degli screenshot ritraenti i commenti incriminati pubblicati dal profilo del (sulla piena utilizzabilità della fotografia anche CP
sottoforma di screenshot alla stregua di documento, Cass. Pen. n. 12062/2021).
Innanzitutto, deve ritenersi dimostrata la riconducibilità dei citati commenti alla persona del
Quest'ultimo, chiamato a rendere l'interrogatorio formale, disertava CP ingiustificatamente l'udienza fissata per l'espletamento dello stesso, in tal modo non intendendo smentire la provenienza delle espressioni asseritamente offensive dalla propria pagina Facebook. Tale condotta processuale, valutata unitamente alle risultanze emerse dall'espletata prova orale, ove i testi escussi hanno tutti confermato la paternità delle dichiarazioni in capo al consentono di ritenere accertata la riconducibilità dei CP
commenti oggetto di causa al convenuto.
Invero, i commenti suddetti venivano pubblicati all'interno di una più ampia conversazione originata da un post pubblicato sulla bacheca del profilo Facebook del in risposta CP_2
ad un commento dello stesso riportante un video del CP_2 Controparte_5
3
[...] ritraente , nonché il manifesto del dovendosi Parte_1 Controparte_5
dunque ritenere la riferibilità degli stessi alla parte attrice.
Non appare in dubbio che i detti commenti fossero diretti proprio al CP_1
considerato che anche quello riportante la frase “Sig. Sindaco. architettato dalla nuova SETTA
PSEUDO POLITICA RELIGIOSA! Ancora oggi non la mandano giù!”, appare riferito proprio al e sia stato anche in tal senso percepito, circostanza confermata dai testi CP_1
e , i quali, peraltro, riferivano di essere venute a Testimone_1 Testimone_2
conoscenza dei commenti in questione poiché notiziate da altri aderenti al nonché CP_1
da persone terze.
Fermo quanto sinora argomentato, occorre valutare l'effettiva portata diffamatoria delle affermazioni in contestazione.
Sul punto, va osservato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa
(fattispecie assimilabile al caso in esame come anzidetto), deve essere tenuta ben ferma e presente la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari (cfr. Cass. n. 17172/07, in senso conforme Cass.
n. 28411/08; Cass. n. 25/09).
Con particolare riguardo all'impiego del termine “setta”, deve osservarsi che si tratta di un termine che generalmente assume una connotazione offensiva, considerato che costituisce fatto notorio la circostanza secondo cui il detto termine nel linguaggio comune viene generalmente utilizzato in un'accezione negativa, come del resto si ricava dall'intera frase preceduta da una espressione che, nel gergo delle comunicazioni tramite i social, deve intendersi come una risata ( ), con ciò manifestando un intento denigratorio. Persona_1
L' espressione utilizzata dal si è tradotte in una gratuita ed immotivata offesa alla CP
sfera personale del soggetto passivo.
Sul punto, infatti, deve osservarsi che il diritto di critica è un diritto fondamentale, direttamente collegato al diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero che spetta a tutti cittadini e la critica essendo espressione di una valutazione personale, non necessariamente deve essere obiettiva e può anche essere molto aspra ed essere rappresentata in modo
4 suggestivo anche per catturare l'attenzione di chi ascolta. Tuttavia essa, deve sempre essere espressa in modo continente, non deve trasformarsi in un puro attacco personale cd, infine, deve poggiare su un dato fattuale vero" (Cass. 47037/2011).
D'altronde la pubblicazione dei commenti mediante l'utilizzo della piattaforma Facebook, su un profilo pubblico accessibile a chiunque (e non solo ad un gruppo ristretto di contatti), esprime la volontarietà di raggiungere quante più persone possibili e di far conoscere l'idea e l'opinione manifestata a chiunque, col fine palese di colpire in modo ancora più lesivo l'attore.
Diversamente, analogo contenuto diffamatorio non si ricava dall'appellativo di “politico”.
Infatti, nonostante sia emerso dalle dichiarazioni dei testi che il sia di CP_1
ispirazione cattolica e persegue finalità di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico culturale della città di Cosenza, tale appellativo incide, semmai, sull'identità personale del soggetto e non ha, pertanto, contenuto lesivo rispetto al diritto azionato, non incidendo, infatti, sull'onore e reputazione del soggetto in tal modo indentificato.
Non si coglie nemmeno un contenuto diffamatorio dall'espressione “Perché NOI, non amiamo debiti”, trattandosi di commento intervenuto (secondo anche la prospettazione di parte attrice), dopo che era stata notificata l'istanza di mediazione obbligatoria (quale condizione di procedibilità della presente domanda), in cui si avanzava una richiesta risarcitoria di €
200.000,00, e il commento censurato interveniva in una conversazione tra altri soggetti, di cui uno si dichiarava disponibile a mettere a disposizione una parte considerevole di tale importo
(“199.990,00”) e il replicava che si sarebbe fatto prestare il resto (“1€ e 23 CP
centesimi”).
In un tale contesto, il “NOI, non amiamo debiti” appare riferito ai soggetti raggiunti dalla istanza di mediazione e non emerge sul piano oggettivo e letterale che tale espressione sia stata proferita per alludere a presunti debiti dell'associazione, a nulla rilevando quanto riferito dai testi nell'avere attribuito alla suddetta espressione tale ultimo significato, tanto da rendere necessario fornire spiegazioni in ordine alla trasparenza del movimento, circostanza peraltro nemmeno oggetto di allegazioni iniziale, dovendosi ritenere tale commento, semmai, frutto di una equivoca interpretazione.
Dalla produzione documentale offerta non ha trovato riscontro oggettivo la lamentata attribuzione al della realizzazione di una trasmissione televisiva trasmessa dalla CP_1
Cont che avrebbe esteso la diffusione delle espressioni offensive a livello nazionale, atteso che non si rinvengono in atti commenti contenenti riferimenti a tale specifica circostanza.
Considerato, infine, che l'appellativo di “setta” non può che essere riferita alla associazione nel sul complesso, non si rinviene una lesione specifica all'onore e alla reputazione del suo
5 rappresentante, nemmeno dall'unico commento a lui espressamente diretto, ovvero “ama criticare, ama essere distruttivo” , apparso sempre come commento su faceebook, in quanto tali parole, seppur aventi una connotazione critica verso l'operato del , non hanno portata Pt_1
intrinsecamente offensiva.
Passando ora alla quantificazione del danno correlato al solo fatto ritenuto illecito, si osserva quanto segue.
Sul piano delle conseguenze non vi è dubbio circa il fatto che l'appellativo di “setta” sia stato effettivamente percepito da più persone, come peraltro comprovato dai commenti di risposta pubblicati da utenti terzi, nonché dall'eco che ha accompagnato la pubblicazione dei post, la quale ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi in ordine alle riferite conseguenze negative propagatesi dalle allusioni contenute all'interno dei commenti, i quali avevano generato un clima di ambiguità attorno al ed ai suoi componenti. CP_1
Ciò detto deve ritenersi che, nonostante le espressioni ritenute lesive siano intervenute in contesto potenzialmente idoneo a raggiunge un ampio pubblico, come è il social network
Facebook, alla luce del fatto che il danno deve circoscriversi alla sola espressione ritenuta lesiva (setta), contenuta in due post e che le ulteriori conseguenze riferite dai testi si inseriscono in un contesto più ampio, generato da una serie di commenti manifestati anche da altri soggetti, in origine convenuti, si ritiene che la lesione sia da qualificarsi tenue e che il danno vada liquidato in misura pari ad euro 1.000,00 (utilizzando i parametri di natura giurisprudenziale elaborati dall'osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano).
Trattandosi di debito di valore, devono riconoscersi gli interessi legali, da calcolarsi su detta somma, devalutata alla data della istanza di mediazione, e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez.
Un. 1712/95.
Dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo spettano poi gli interessi legali sulla sorte capitale.
La tenuità del danno si ritiene ristorato sul piano patrimoniale, non rendendosi necessarie le ulteriore misure richieste.
La definizione consensuale del giudizio tra parte attrice e i convenuti e TR
, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite;
nei Controparte_3
confronti di , le spese di lite seguono il principio della soccombenza e Controparte_4
sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione determinato sulla base della decisione, applicati i valori medi.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dei convenuti e TR
; Controparte_3
- accoglie la domanda formulata da in persona del legale rappresentante, nei CP_1
confronti di e condanna quest'ultimo al risarcimento dei danni non Controparte_4 patrimoniali subiti dall'attore che liquida in € 1.000,00 all'attualità, oltre interessi legali come in motivazione;
- rigetta la domanda di in proprio;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 660,00 Controparte_4
per onorari, 570,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'Avv. Nadya Rita Vetere che si dichiara antistatario;
- compensa le spese tra le altri parti processuali.
Cosenza, 5/08/2025
Il Giudice
dott. Antonio Giovanni Provazza
7