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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 523/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. Est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto con ricorso depositato in data 20.5.2024 da
, nato a [...] in data [...], res. Niardo Parte_1
(BS) via XI Settembre 5, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elena Mastaglia del Foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
, nata Formia (LT) in data 12.7.1975, res. Ozzano Controparte_1 dell'Emilia (BO) via Mazzini 52, rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Gatti del Foro di Brescia presso lo studio della quale ha eletto domicilio appellata
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1395/2024 del Tribunale di Brescia, depositata in data 3.4.2024, notificata in data 24.4.2024 e pronunciata nella causa iscritta al R. G. n. 15048/2018 in punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma parziale della sentenza di primo grado, IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata - limitatamente al capo che dispone il diritto della sig.ra a CP_1
1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 523/2024 R. G. percepire l'assegno divorzile - stante le conseguenze pregiudizievoli che l'applicazione comporterebbe in capo all'appellato; IN VIA PRINCIPALE: a parziale modifica della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia – Sezione Terza Civile - nr. 1395/2024, pubblicata il 3/4/2024, stante l'illegittimità della relativa statuizione, revocare l'obbligo imposto all'appellante, sig. , di provvedere al versamento a favore dell'appellata, sig.ra Parte_1
, di assegno divorzile dell'importo di € 150,00 mensili entro il 30 Controparte_1 di ogni mese e, per l'effetto, condannare la sig.ra alla restituzione di CP_1 quanto percepito a titolo di mantenimento e divorzile a decorrere dalla data di deposito del ricorso per lo scioglimento del ricorso;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: si produce fascicolo di parte nel primo grado del giudizio (doc. 2) con relativo indice e si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di causa.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA: Voglia l'On. Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - in via principale e nel merito: respingere l'appello proposto dal OR
, in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza n° 1395/2024 emessa in data 3/4/2024 dal Tribunale di Brescia, Sezione Terza Civile, nella causa R.G. 15048/2018, notificata il 24/4/2024, con vittoria delle spese e del compenso per l'attività professionale svolta oltre IVA e CPA;
- in via istruttoria: si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di parte del primo grado di giudizio (R.G. 15048/2018 del Tribunale di Brescia).
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE: Il Procuratore Generale, letti gli atti del proc. civ. n. 523/24 R.G., ritenuto che il Tribunale ha attribuito alla appellata un assegno divorzile (di euro 150 mensili) sulla base di corrette e condivisibili argomentazioni, che non appaiono adeguatamente contrastate da quanto esposto nell'atto di appello, chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 19.10.2018 chiedeva al Tribunale Parte_1 di Brescia di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
, con revoca dell'assegno di mantenimento pari a euro 150,00 mensili CP_1 previsto in sede di separazione, l'affido condiviso dei figli e con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre e con frequentazione paterna secondo un preciso calendario1, la previsione di un assegno mensile a titolo di contributo al loro mantenimento pari a euro 800,00 (euro 400,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie e l'obbligo di pagare il 50% della somma che si sarebbe ottenuta sommando le rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare e quelle Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
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dei pannelli solari, con vittoria di spese di lite. Il signor esponeva che in data Parte_1
24.4.2006 aveva contratto matrimonio con , che dalla loro unione Controparte_1 erano nati i figli (1.4.2001) e (17.7.2004) e che in data 11.5.2017 il Per_1 Per_2
Tribunale di Brescia aveva dichiarato la separazione dei coniugi in conformità all'accordo raggiunto nel corso dell'udienza tenutasi in data 20.4.20172. Parte_1 deduceva che, poiché accordarsi con la signora per vedere e tenere con sé CP_1
e era divenuto complicato, riteneva necessario regolamentare in Per_1 Per_2 modo più dettagliato il proprio diritto di visita. Deduceva, altresì, di percepire uno stipendio pari a circa euro 3.300,00 mensili, con i quali doveva far fronte al canone di locazione relativo all'appartamento in cui viveva3, alle utenze, al vitto e alle spese per raggiungere i figli. Per converso, la signora lavorava come infermiera CP_1 presso l'AUSL di Bologna e percepiva uno stipendio pari a circa euro 2.000,00 mensili. Deduceva, infine, che la sentenza di separazione aveva posto a proprio carico l'obbligo di pagare l'importo pari a euro 1.000,00 per il mutuo e per i pannelli solari e a carico della signora la restante parte: poiché, però, l'abitazione CP_1 familiare era intestata a entrambi, riteneva giusto che i relativi oneri venissero ripartiti in eguale misura tra le parti.
2. Con comparsa depositata in data 2.5.2019 si costituiva la quale Controparte_1 preliminarmente chiedeva dichiararsi la nullità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all'art. 163 C. P. C. e l'incompetenza del Tribunale di Brescia e, nel merito, nell'aderire alla domanda relativa allo scioglimento del matrimonio, chiedeva l'affido esclusivo di con collocamento presso di sé e con frequentazione Per_2 paterna libera4, la previsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a euro 1.000,00 (euro 500,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie e di un assegno mensile a titolo di contributo al suo mantenimento pari a euro 150,00. Chiedeva, altresì, stante l'inadempimento del signor nel Parte_1 rimborsare la quota relativa alle spese straordinarie, emettersi provvedimento di sequestro dei beni mobili e immobili di sua proprietà sino al raggiungimento della somma pari a euro 50.000,00. eccepiva che, sebbene il Presidente Controparte_1 del Tribunale di Brescia, nel fissare l'udienza di comparizione dei coniugi, avesse stabilito che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza le sarebbero dovuti essere notificati entro il termine previsto dall'art. 163bis C. P. C. ridotto della metà, il Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 523/2024 R. G. ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza le erano stati notificati 41 giorni prima dell'udienza presidenziale. Eccepiva, inoltre, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, in quanto competente il Tribunale di Bologna, stante l'avvenuto trasferimento della signora e dei figli a Ozzano dell'Emilia (BO) dalla CP_1 fine dell'estate 2017. Deduceva che era affetto dalla c.d. sindrome Per_2
e da numerose altre patologie, costantemente minimizzate dal padre, CP_2 che nel corso degli anni le aveva sempre delegato qualunque decisione relativa al figlio. Deduceva, altresì, che il signor non le aveva praticamente mai versato
Parte_1 la quota a lui spettante relativa alle spese straordinarie e che tale comportamento l'aveva messa in gravi difficoltà economiche. Quanto alle proprie condizioni reddituali, deduceva di lavorare come infermiera presso l'AUSL di Bologna e di percepire uno stipendio mensile pari a circa euro 1.500,00-1.600,00. Per converso, il signor lavorava come cardiologo presso l'ASST della Valcamonica e
Parte_1 svolgeva attività quale specialista presso numerosi studi medici. Deduceva, inoltre, che non versava la rata del finanziamento per i pannelli solari, dalla stessa
Parte_1 integralmente pagata e che, considerato che gli aveva recentemente restituito le chiavi dell'abitazione familiare, non avrebbe neanche più dovuto sobbarcarsi alcun
Parte_1 canone di locazione.
3. All'esito dell'udienza tenutasi in data 15.11.2019, il Presidente delegato, con ordinanza depositata in data 20.12.2019, considerato che sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale si sarebbe dovuto pronunciare il Tribunale in composizione collegiale e che nelle more del giudizio era divenuto Per_1 maggiorenne, confermava i provvedimenti relativi all'affido e al collocamento di e alle questioni economiche di cui alla separazione e disponeva che il padre Per_2 avrebbe potuto incontrare il figlio per due fine settimana al mese, da farsi coincidere con i week end in cui non avrebbe lavorato, preferibilmente con cadenza alternata, dal venerdì sera alla domenica sera e, comunque, compatibilmente con gli impegni e le volontà di nonché 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze Per_2 estive, 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Capodanno e 3 giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta.
4. Con ordinanza depositata in data 18.1.2021, ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale non era idonea a definire il giudizio, il Giudice istruttore concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, C. P. C..
5. Letta l'istanza depositata in data 19.1.2021 con la quale , a Controparte_1 parziale modifica dell'ordinanza depositata in data 18.1.2021, aveva chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, il Giudice istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni e il Tribunale con sentenza parziale depositata in data 22.4.2021 dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
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6. Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, C. P. C., ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 14.2.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 C. P. C.5.
7. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1395/2024, depositata in data 3.4.2024 e notificata in data 24.4.2024, così provvedeva: Il Tribunale ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Pone a carico di una somma a titolo di mantenimento dei figli Parte_2 pari a € 1.300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 30 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia;
2) Pone a carico di una somma a titolo di assegno divorzile in Parte_1 favore di pari ad € 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Controparte_1 secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 30 di ogni mese mediante bonifico bancario;
3) Rigetta la domanda di ordine di pagamento diretto;
4) Rigetta la domanda di sequestro dei beni;
5) Liquida le spese di lite in € 5.810 oltre accessori di legge se previsti, stabilendo la compensazione per la quota di ¾ e l'onere a carico della di rifonderle il CP_1 nella misura di ¼. Parte_1
Il Tribunale di Brescia osservava che:
- stante il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi i figli, nessuna determinazione doveva essere assunta in punto affido, collocamento e diritto di visita;
- stante il trasferimento della signora a Bologna e l'acquisto da parte del CP_1 signor della quota pari al 50% di proprietà dell' , nessuna Parte_1 CP_1 determinazione doveva essere assunta in punto assegnazione dell'abitazione familiare;
- oltre a lavorare come cardiologo presso l'ASST Valcamonica, svolgeva Parte_1
l'attività medica presso studi e ambulatori privati con uno stipendio lordo annuo pari a euro 121.929,00 per l'anno d'imposta 2021, 115.793,00 per l'anno d'imposta 2020,
100.022,00 per l'anno d'imposta 2019 e 87.824,00 per l'anno d'imposta 2018, sui quali gravavano la rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare pari a euro 1.370,00, la rata di un finanziamento pari a euro 500,00 sostenuta attraverso la trattenuta di 1/5 dello stipendio e la rata di un altro finanziamento pari a euro 412,00; a ciò doveva aggiungersi che era proprietario di tre immobili in piena Parte_1 proprietà, uno dei quali in comodato di uso gratuito, di un immobile in comproprietà per ½, di due immobili in comproprietà con - uno dei quali oggetto di CP_1 5 In sede di comparsa conclusionale, l' dichiarava di rinunciare alle eccezioni preliminari e di rito di CP_1 incompetenza territoriale e di nullità della citazione a comparire, dava atto del raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi i figli e rilevava come ogni questione relativa all'abitazione familiare dovesse ritenersi superata per effetto dell'acquisto da parte del della sua quota di proprietà. Parte_1 5 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 523/2024 R. G. trasferimento negli accordi divorzili con quest'ultima - e di due terreni in piena proprietà;
- era congruo porre a carico del signor l'obbligo di versare a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli l'importo pari a euro 1.300,00 quale risultato della rivalutazione monetaria dell'importo mensile pari a euro 1.100,00 previsto in sede di separazione;
- quanto alle spese straordinarie, a esclusione dell'atto di pignoramento presso terzi notificato nel 2019 per il mancato pagamento di alcune spese, non era stata fornita alcuna prova da parte di circa il ritardo e/o l'omissione del Controparte_1 versamento delle stesse da parte di per gli anni successivi e, pertanto, come Parte_1 da prassi, le spese straordinarie dovevano essere ripartite al 50% tra i genitori;
- quanto alla richiesta di sequestro dei beni mobili e immobili, in mancanza di prova su quale fosse stato il comportamento del signor in punto spese Parte_1 straordinarie, il pericolo richiesto dall'art. 8, co. 7, L. n. 898/1970 non sembrava sussistere, non potendosi far valere i ritardi e le omissioni del 2019, in quanto oltremodo risalenti nel tempo;
- neanche la richiesta di ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro poteva essere accolta in quanto, a norma dell'art. 473bis.37, co. 1, C. P. C., con riferimento agli assegni di mantenimento previsti in sede di separazione, non è più necessario il ricorso al giudice, potendo l'interessato procedere in via stragiudiziale;
- stante lo squilibrio economico-reddituale tra le parti6, la cura data dall CP_1 alla famiglia e in particolare ai figli7 e la durata del matrimonio (15 anni), era congruo porre a carico del l'obbligo di versare alla signora un assegno Parte_1 CP_1 divorzile pari a euro 150,00 mensili;
- stante la soccombenza dell' per quanto riguardava le domande relative CP_1 all'aumento del contributo posto a titolo di mantenimento dei figli, di ordine di pagamento diretto e di sequestro dei beni mobili e la soccombenza del per Parte_1 quanto riguardava la domanda di revoca dell'assegno in favore del coniuge, era congruo stabilire una compensazione parziale delle spese per ¾ e condannare
[...]
a rifondere le spese di lite a per la residua parte di ¼. CP_1 Parte_1
8. Avverso tale sentenza, depositata in data 3.4.2024 e notificata in data 24.4.2024, con ricorso depositato in data 20.5.2024 proponeva appello Parte_1 concludendo come indicato in epigrafe.
9. In data 10.10.2024 si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_1 con vittoria di spese di lite.
10. In data 25.10.2024 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe, Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 523/2024 R. G. chiedendo il rigetto dell'appello.
11. All'udienza del 5.11.2024 i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Nel ricorso in appello deduce: Parte_1
- i redditi relativi agli anni d'imposta 2020 e 2021 non rappresentano la reale condizione economica dell'appellante, in quanto frutto del lavoro straordinario svolto durante la pandemia da COVID 19 e dell'assunzione del ruolo di facente funzione di primario del reparto di cardiologia poi assunto dal primario effettivamente nominato;
- i redditi relativi all'attività libero-professionale non sono né prevedibili né certi;
- il suo stipendio è pari a circa euro 3.651,79 mensili;
- l'immobile ove vive è gravato da ipoteca iscritta a seguito della concessione di un mutuo pari a euro 350.000,00 che prevede, a titolo di ammortamento, l'esborso mensile della somma pari a circa euro 1.500,00;
- sempre per l'acquisto di tale immobile, ha ottenuto un finanziamento per l'importo pari a euro 120.000,00 che rimborsa attraverso la trattenuta mensile sullo stipendio percepito pari ad euro 500,00 mensili;
- oltre alla rata di mutuo (allo stato ammontante ad euro 1.500,00 mensili), alla rata per la restituzione del finanziamento (ammontante a euro 500,00 mensili), deve provvedere al versamento dell'importo pari a euro 412,86 mensili a titolo di rimborso di un finanziamento ottenuto da Bibibanca ed euro 181,24 mensili a titolo di rimborso di un altro prestito;
- a quanto sopra, deve aggiungersi il contributo al mantenimento della signora e dei figli che mensilmente deve versare, oltre alle spese per il proprio CP_1 mantenimento e per l'abitazione (vitto, utenze etc.);
- per converso, percepisce uno stipendio pari a circa euro Controparte_1
1.600,00 mensili, ha instaurato una convivenza more uxorio e per essersi occupata – grazie a congedi retribuiti - della famiglia nel corso del matrimonio non ha subito alcuna conseguenza sul piano economico – reddituale, né alcuna prova contraria è stata offerta sul punto.
13. In comparsa di costituzione deduce: Controparte_1
- di aver lavorato, nel corso del matrimonio, quale infermiera professionale a tempo indeterminato:
- dall'1.2.2006 al 31.12.2009 a tempo pieno;
- dall'1.1.2010 al 31.12.2015 con rapporto di lavoro part time;
- dall'1.1.2016 al 30.11.2016 con rapporto di lavoro part time (periodo in cui ha, peraltro, dovuto usufruire di diversi congedi e aspettative, quali il congedo assistenza handicap – dall'1.2.2006 al 23.1.2007 -, l'aspettativa senza assegni – motivi personali
- dal 18.7.2008 al 18.9.2008 -, il congedo assistenza handicap - dal 30.1.2009 al
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31.3.2009 – e il congedo assistenza handicap – dall'1.2.2011 al 15.2.2011 -, per accudire il figlio;
Per_2
- la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time ha determinato una diminuzione del suo stipendio, sia a causa della riduzione dell'orario di lavoro, sia a causa della riduzione degli straordinari per i turni di notte e nei giorni festivi;
- lavora come cardiologo presso l'ASST di Valcamonica, con uno Parte_1 stipendio lordo annuale pari nel 2021 a circa euro 121.320,29, al quale devono essere aggiunti i compensi relativi all'attività svolta in regime privatistico (attività che svolge in almeno tre studi medici della media e alta Val Camonica e che costituisce una fonte di reddito certa, considerati i lunghi tempi di attesa per una visita cardiologica con il S. S. N.) ed è proprietario di diversi immobili;
- di lavorare come infermiera presso l'AUSL e di percepire uno stipendio Parte_3 netto mensile pari a circa euro 1.600,00, non potendo svolgere, a causa di un infortunio avvenuto nell'ottobre 2016, turni notturni e festivi o straordinari;
- di non possedere alcun bene immobile, di versare l'importo mensile pari a euro 350,00 per un finanziamento richiesto per l'acquisto di un'automobile, di vivere insieme ai figli presso l'abitazione della madre e di contribuire alle spese relative alla gestione della casa e al mutuo gravante sull'immobile acquistato dalla madre dopo il trasferimento a Bologna per aiutare la figlia nella gestione dei figli che all'epoca del trasferimento necessitavano di controllo e assistenza, essendo entrambi ancora minorenni.
14. La Corte ritiene che l'appello sia infondato. È nota l'evoluzione giurisprudenziale in tema di assegno divorzile nonché gli ultimi arresti della Suprema Corte dopo il revirement della Corte di Cassazione con sentenza della prima sezione civile n. 11504 del 10.2.2017, depositata il 10.5.2017, cui ne erano seguite altre (tra cui la n.15481 del 29.5-22.6.2017 e la n. 12196/17). Dopo l'affermazione del criterio dell'autoresponsabilità e della indipendenza o autosufficienza economica in sostituzione del precedente criterio di riferimento del tenore di vita in costanza di matrimonio, le Sezioni Unite avevano ricomposto i due contrapposti orientamenti con la importante sentenza n. 18287 pubblicata l'11.7.2018, secondo cui il riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione composita, ovvero assistenziale, compensativa e perequativa ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge 898/1970, richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Ha quindi superato la scissione della valutazione dei parametri per l'an e per il quantum, nel senso che tutti i criteri indicati dalla norma costituiscono i parametri cui attenersi per decidere sia sulla attribuzione che sulla quantificazione dell'assegno. La successiva giurisprudenza di legittimità ha chiarito i principi espressi dalle Sezioni Unite, via via calandoli nei casi concreti. Così si è precisato che lo squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi opera come pre-condizione fattuale, nel senso che “il raffronto tra i redditi degli ex coniugi nella riscontrata loro sperequazione è il prerequisito perché l'accertamento del giudice si apra alla verifica degli ulteriori 8 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 523/2024 R. G. parametri su cui va calibrata debenza e consistenza dell'assegno divorzile. Ed infatti, la mera diversa consistenza della retribuzione goduta dagli ex coniugi è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile perché non è l'entità del reddito dell'altro ex coniuge a giustificare, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze dovendo, piuttosto, la sua maggiore entità e la derivata sperequazione essere esito di scelte condivise di ruoli e rinunce maturate nel corso del matrimonio quanto al coniuge che alla cessazione del vincolo matrimoniale risulti economicamente più debole.” (Cass. ordinanza 8.3.2022 n. 7596, che cita, in senso conforme, Cass. 23.1.2019 n. 1882; Cass.
9.8.2019 n. 21234; Cass.
5.5.2021 n. 11796). Ancor più efficacemente, con ordinanza n.27948 dell'1.7.2022, la Suprema Corte ha evidenziato che “… il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Sotto quest'ultimo profilo del contenuto compensativo-perequativo dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito (Cass. civ. sez. I n. 38362 del 3 dicembre 2021) che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione dell'assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di aver dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale degli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali che il coniuge richiedente l'assegno all'onere di dimostrare nel giudizio-al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale”. Ciò premesso, nel caso in esame sussiste un evidente squilibrio tra la situazione economico-reddituale delle parti, a favore dell'appellante. 9 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
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È pacifico che la signora nel corso del matrimonio si sia dedicata CP_1 maggiormente alla cura dei figli, dei quali uno portatore di bisogni speciali, e che ciò abbia avuto una evidente ripercussione negativa sul piano lavorativo, con minori guadagni. Pur non trovandosi oggi l'appellata in uno stato di bisogno (potendo peraltro contare su uno stipendio contenuto, al netto delle spese) sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile dovendosi riconoscere una componente compensativo-perequativa dell'assegno medesimo. La quantificazione operata dal Tribunale appare coerente con la motivazione che ha riconosciuto i presupposti per l'assegno. Non è chiara l'affermazione dell'appellante, molto generica e non provata, secondo cui l'appellata avrebbe intrapreso una convivenza more uxorio (non si dice con chi né si forniscono altri elementi). È certo invece che la signora risiede CP_1 unitamente ai due figli, e presso l'abitazione della madre e Per_1 Per_2 contribuisce alle spese. Infine, l'appellante, nell'evidenziare che la sua retribuzione sarebbe pari a euro 3.651,79, ammette che debbano aggiungersi a questa somma le prestazioni di libera professione “variabili e non prevedibili”. Ne consegue che l'appello va senza dubbio respinto. Per il principio di soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri dei giudizi avanti alla Corte di Appello, scaglione valore indeterminabile complessità bassa, valori medi.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto da avverso la sentenza n. 1395/2024, depositata in data 3.4.2024 Parte_1 dal Tribunale di Brescia, nel contraddittorio delle parti e su conforme parere del P.G. così provvede:
- RIGETTA l'appello;
- CONDANNA a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 9.991,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 5.11.2024
Il Presidente Maria Grazia Domanico
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Due fine settimana al mese, 20 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, 7 giorni durante le vacanze natalizie comprensivi ad anni alterni del Natale e del Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo.
2 2 “a) affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e facoltà per il padre di vederli, quando lo desideri, previo accordo con la madre;
b) assegnazione della casa familiare ad che la abiterà Controparte_1 con i figli sino a quando si trasferirà a Bologna e, in tal caso, presta sin da ora il proprio assenso a che la casa familiare venga abitata dal padre;
c) obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei due figli Parte_1 con il versamento di un assegno dell'importo di euro 1.100,00 da versare ogni mese entro il giorno 30, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della moglie con il versamento di un assegno dell'importo di euro Parte_1 150,00 da versare ogni mese entro il giorno 30, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat;
e) si impegna a pagare euro 1.000,00 per il mutuo e i pannelli solari mentre si Parte_1 Controparte_1 impegna a pagare la restante parte”. 3 Deduceva che, nonostante nel luglio 2017 l' si fosse trasferita insieme ai figli a Bologna, quest'ultima non CP_1 gli aveva mai restituito le chiavi dell'abitazione familiare. 4 Previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio.
3 6 L' svolgeva la professione di infermiera e percepiva uno stipendio netto pari a euro 1.600,00 mensili. CP_1 7 Come, infatti, affermato dall e non contestato dal nel corso del matrimonio l si era CP_1 Parte_1 CP_1 dovuta prendere lunghi periodi di congedo per assistere e per taluni anni aveva dovuto svolgere la professione Per_2 di infermiera part time, proprio per garantire un adeguato livello di cura al figlio, così permettendo al di Parte_1 esaudire le proprie legittime aspettative professionali.
6
Proc. n. 523/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. Est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto con ricorso depositato in data 20.5.2024 da
, nato a [...] in data [...], res. Niardo Parte_1
(BS) via XI Settembre 5, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elena Mastaglia del Foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
, nata Formia (LT) in data 12.7.1975, res. Ozzano Controparte_1 dell'Emilia (BO) via Mazzini 52, rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Gatti del Foro di Brescia presso lo studio della quale ha eletto domicilio appellata
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1395/2024 del Tribunale di Brescia, depositata in data 3.4.2024, notificata in data 24.4.2024 e pronunciata nella causa iscritta al R. G. n. 15048/2018 in punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma parziale della sentenza di primo grado, IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata - limitatamente al capo che dispone il diritto della sig.ra a CP_1
1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 523/2024 R. G. percepire l'assegno divorzile - stante le conseguenze pregiudizievoli che l'applicazione comporterebbe in capo all'appellato; IN VIA PRINCIPALE: a parziale modifica della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia – Sezione Terza Civile - nr. 1395/2024, pubblicata il 3/4/2024, stante l'illegittimità della relativa statuizione, revocare l'obbligo imposto all'appellante, sig. , di provvedere al versamento a favore dell'appellata, sig.ra Parte_1
, di assegno divorzile dell'importo di € 150,00 mensili entro il 30 Controparte_1 di ogni mese e, per l'effetto, condannare la sig.ra alla restituzione di CP_1 quanto percepito a titolo di mantenimento e divorzile a decorrere dalla data di deposito del ricorso per lo scioglimento del ricorso;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: si produce fascicolo di parte nel primo grado del giudizio (doc. 2) con relativo indice e si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di causa.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA: Voglia l'On. Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - in via principale e nel merito: respingere l'appello proposto dal OR
, in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza n° 1395/2024 emessa in data 3/4/2024 dal Tribunale di Brescia, Sezione Terza Civile, nella causa R.G. 15048/2018, notificata il 24/4/2024, con vittoria delle spese e del compenso per l'attività professionale svolta oltre IVA e CPA;
- in via istruttoria: si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di parte del primo grado di giudizio (R.G. 15048/2018 del Tribunale di Brescia).
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE: Il Procuratore Generale, letti gli atti del proc. civ. n. 523/24 R.G., ritenuto che il Tribunale ha attribuito alla appellata un assegno divorzile (di euro 150 mensili) sulla base di corrette e condivisibili argomentazioni, che non appaiono adeguatamente contrastate da quanto esposto nell'atto di appello, chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 19.10.2018 chiedeva al Tribunale Parte_1 di Brescia di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
, con revoca dell'assegno di mantenimento pari a euro 150,00 mensili CP_1 previsto in sede di separazione, l'affido condiviso dei figli e con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre e con frequentazione paterna secondo un preciso calendario1, la previsione di un assegno mensile a titolo di contributo al loro mantenimento pari a euro 800,00 (euro 400,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie e l'obbligo di pagare il 50% della somma che si sarebbe ottenuta sommando le rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare e quelle Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 523/2024 R. G.
dei pannelli solari, con vittoria di spese di lite. Il signor esponeva che in data Parte_1
24.4.2006 aveva contratto matrimonio con , che dalla loro unione Controparte_1 erano nati i figli (1.4.2001) e (17.7.2004) e che in data 11.5.2017 il Per_1 Per_2
Tribunale di Brescia aveva dichiarato la separazione dei coniugi in conformità all'accordo raggiunto nel corso dell'udienza tenutasi in data 20.4.20172. Parte_1 deduceva che, poiché accordarsi con la signora per vedere e tenere con sé CP_1
e era divenuto complicato, riteneva necessario regolamentare in Per_1 Per_2 modo più dettagliato il proprio diritto di visita. Deduceva, altresì, di percepire uno stipendio pari a circa euro 3.300,00 mensili, con i quali doveva far fronte al canone di locazione relativo all'appartamento in cui viveva3, alle utenze, al vitto e alle spese per raggiungere i figli. Per converso, la signora lavorava come infermiera CP_1 presso l'AUSL di Bologna e percepiva uno stipendio pari a circa euro 2.000,00 mensili. Deduceva, infine, che la sentenza di separazione aveva posto a proprio carico l'obbligo di pagare l'importo pari a euro 1.000,00 per il mutuo e per i pannelli solari e a carico della signora la restante parte: poiché, però, l'abitazione CP_1 familiare era intestata a entrambi, riteneva giusto che i relativi oneri venissero ripartiti in eguale misura tra le parti.
2. Con comparsa depositata in data 2.5.2019 si costituiva la quale Controparte_1 preliminarmente chiedeva dichiararsi la nullità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all'art. 163 C. P. C. e l'incompetenza del Tribunale di Brescia e, nel merito, nell'aderire alla domanda relativa allo scioglimento del matrimonio, chiedeva l'affido esclusivo di con collocamento presso di sé e con frequentazione Per_2 paterna libera4, la previsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a euro 1.000,00 (euro 500,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie e di un assegno mensile a titolo di contributo al suo mantenimento pari a euro 150,00. Chiedeva, altresì, stante l'inadempimento del signor nel Parte_1 rimborsare la quota relativa alle spese straordinarie, emettersi provvedimento di sequestro dei beni mobili e immobili di sua proprietà sino al raggiungimento della somma pari a euro 50.000,00. eccepiva che, sebbene il Presidente Controparte_1 del Tribunale di Brescia, nel fissare l'udienza di comparizione dei coniugi, avesse stabilito che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza le sarebbero dovuti essere notificati entro il termine previsto dall'art. 163bis C. P. C. ridotto della metà, il Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 523/2024 R. G. ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza le erano stati notificati 41 giorni prima dell'udienza presidenziale. Eccepiva, inoltre, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, in quanto competente il Tribunale di Bologna, stante l'avvenuto trasferimento della signora e dei figli a Ozzano dell'Emilia (BO) dalla CP_1 fine dell'estate 2017. Deduceva che era affetto dalla c.d. sindrome Per_2
e da numerose altre patologie, costantemente minimizzate dal padre, CP_2 che nel corso degli anni le aveva sempre delegato qualunque decisione relativa al figlio. Deduceva, altresì, che il signor non le aveva praticamente mai versato
Parte_1 la quota a lui spettante relativa alle spese straordinarie e che tale comportamento l'aveva messa in gravi difficoltà economiche. Quanto alle proprie condizioni reddituali, deduceva di lavorare come infermiera presso l'AUSL di Bologna e di percepire uno stipendio mensile pari a circa euro 1.500,00-1.600,00. Per converso, il signor lavorava come cardiologo presso l'ASST della Valcamonica e
Parte_1 svolgeva attività quale specialista presso numerosi studi medici. Deduceva, inoltre, che non versava la rata del finanziamento per i pannelli solari, dalla stessa
Parte_1 integralmente pagata e che, considerato che gli aveva recentemente restituito le chiavi dell'abitazione familiare, non avrebbe neanche più dovuto sobbarcarsi alcun
Parte_1 canone di locazione.
3. All'esito dell'udienza tenutasi in data 15.11.2019, il Presidente delegato, con ordinanza depositata in data 20.12.2019, considerato che sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale si sarebbe dovuto pronunciare il Tribunale in composizione collegiale e che nelle more del giudizio era divenuto Per_1 maggiorenne, confermava i provvedimenti relativi all'affido e al collocamento di e alle questioni economiche di cui alla separazione e disponeva che il padre Per_2 avrebbe potuto incontrare il figlio per due fine settimana al mese, da farsi coincidere con i week end in cui non avrebbe lavorato, preferibilmente con cadenza alternata, dal venerdì sera alla domenica sera e, comunque, compatibilmente con gli impegni e le volontà di nonché 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze Per_2 estive, 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Capodanno e 3 giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta.
4. Con ordinanza depositata in data 18.1.2021, ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale non era idonea a definire il giudizio, il Giudice istruttore concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, C. P. C..
5. Letta l'istanza depositata in data 19.1.2021 con la quale , a Controparte_1 parziale modifica dell'ordinanza depositata in data 18.1.2021, aveva chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, il Giudice istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni e il Tribunale con sentenza parziale depositata in data 22.4.2021 dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
4 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 523/2024 R. G.
6. Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, C. P. C., ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 14.2.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 C. P. C.5.
7. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1395/2024, depositata in data 3.4.2024 e notificata in data 24.4.2024, così provvedeva: Il Tribunale ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Pone a carico di una somma a titolo di mantenimento dei figli Parte_2 pari a € 1.300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 30 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia;
2) Pone a carico di una somma a titolo di assegno divorzile in Parte_1 favore di pari ad € 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Controparte_1 secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 30 di ogni mese mediante bonifico bancario;
3) Rigetta la domanda di ordine di pagamento diretto;
4) Rigetta la domanda di sequestro dei beni;
5) Liquida le spese di lite in € 5.810 oltre accessori di legge se previsti, stabilendo la compensazione per la quota di ¾ e l'onere a carico della di rifonderle il CP_1 nella misura di ¼. Parte_1
Il Tribunale di Brescia osservava che:
- stante il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi i figli, nessuna determinazione doveva essere assunta in punto affido, collocamento e diritto di visita;
- stante il trasferimento della signora a Bologna e l'acquisto da parte del CP_1 signor della quota pari al 50% di proprietà dell' , nessuna Parte_1 CP_1 determinazione doveva essere assunta in punto assegnazione dell'abitazione familiare;
- oltre a lavorare come cardiologo presso l'ASST Valcamonica, svolgeva Parte_1
l'attività medica presso studi e ambulatori privati con uno stipendio lordo annuo pari a euro 121.929,00 per l'anno d'imposta 2021, 115.793,00 per l'anno d'imposta 2020,
100.022,00 per l'anno d'imposta 2019 e 87.824,00 per l'anno d'imposta 2018, sui quali gravavano la rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare pari a euro 1.370,00, la rata di un finanziamento pari a euro 500,00 sostenuta attraverso la trattenuta di 1/5 dello stipendio e la rata di un altro finanziamento pari a euro 412,00; a ciò doveva aggiungersi che era proprietario di tre immobili in piena Parte_1 proprietà, uno dei quali in comodato di uso gratuito, di un immobile in comproprietà per ½, di due immobili in comproprietà con - uno dei quali oggetto di CP_1 5 In sede di comparsa conclusionale, l' dichiarava di rinunciare alle eccezioni preliminari e di rito di CP_1 incompetenza territoriale e di nullità della citazione a comparire, dava atto del raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi i figli e rilevava come ogni questione relativa all'abitazione familiare dovesse ritenersi superata per effetto dell'acquisto da parte del della sua quota di proprietà. Parte_1 5 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 523/2024 R. G. trasferimento negli accordi divorzili con quest'ultima - e di due terreni in piena proprietà;
- era congruo porre a carico del signor l'obbligo di versare a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli l'importo pari a euro 1.300,00 quale risultato della rivalutazione monetaria dell'importo mensile pari a euro 1.100,00 previsto in sede di separazione;
- quanto alle spese straordinarie, a esclusione dell'atto di pignoramento presso terzi notificato nel 2019 per il mancato pagamento di alcune spese, non era stata fornita alcuna prova da parte di circa il ritardo e/o l'omissione del Controparte_1 versamento delle stesse da parte di per gli anni successivi e, pertanto, come Parte_1 da prassi, le spese straordinarie dovevano essere ripartite al 50% tra i genitori;
- quanto alla richiesta di sequestro dei beni mobili e immobili, in mancanza di prova su quale fosse stato il comportamento del signor in punto spese Parte_1 straordinarie, il pericolo richiesto dall'art. 8, co. 7, L. n. 898/1970 non sembrava sussistere, non potendosi far valere i ritardi e le omissioni del 2019, in quanto oltremodo risalenti nel tempo;
- neanche la richiesta di ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro poteva essere accolta in quanto, a norma dell'art. 473bis.37, co. 1, C. P. C., con riferimento agli assegni di mantenimento previsti in sede di separazione, non è più necessario il ricorso al giudice, potendo l'interessato procedere in via stragiudiziale;
- stante lo squilibrio economico-reddituale tra le parti6, la cura data dall CP_1 alla famiglia e in particolare ai figli7 e la durata del matrimonio (15 anni), era congruo porre a carico del l'obbligo di versare alla signora un assegno Parte_1 CP_1 divorzile pari a euro 150,00 mensili;
- stante la soccombenza dell' per quanto riguardava le domande relative CP_1 all'aumento del contributo posto a titolo di mantenimento dei figli, di ordine di pagamento diretto e di sequestro dei beni mobili e la soccombenza del per Parte_1 quanto riguardava la domanda di revoca dell'assegno in favore del coniuge, era congruo stabilire una compensazione parziale delle spese per ¾ e condannare
[...]
a rifondere le spese di lite a per la residua parte di ¼. CP_1 Parte_1
8. Avverso tale sentenza, depositata in data 3.4.2024 e notificata in data 24.4.2024, con ricorso depositato in data 20.5.2024 proponeva appello Parte_1 concludendo come indicato in epigrafe.
9. In data 10.10.2024 si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_1 con vittoria di spese di lite.
10. In data 25.10.2024 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe, Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 523/2024 R. G. chiedendo il rigetto dell'appello.
11. All'udienza del 5.11.2024 i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Nel ricorso in appello deduce: Parte_1
- i redditi relativi agli anni d'imposta 2020 e 2021 non rappresentano la reale condizione economica dell'appellante, in quanto frutto del lavoro straordinario svolto durante la pandemia da COVID 19 e dell'assunzione del ruolo di facente funzione di primario del reparto di cardiologia poi assunto dal primario effettivamente nominato;
- i redditi relativi all'attività libero-professionale non sono né prevedibili né certi;
- il suo stipendio è pari a circa euro 3.651,79 mensili;
- l'immobile ove vive è gravato da ipoteca iscritta a seguito della concessione di un mutuo pari a euro 350.000,00 che prevede, a titolo di ammortamento, l'esborso mensile della somma pari a circa euro 1.500,00;
- sempre per l'acquisto di tale immobile, ha ottenuto un finanziamento per l'importo pari a euro 120.000,00 che rimborsa attraverso la trattenuta mensile sullo stipendio percepito pari ad euro 500,00 mensili;
- oltre alla rata di mutuo (allo stato ammontante ad euro 1.500,00 mensili), alla rata per la restituzione del finanziamento (ammontante a euro 500,00 mensili), deve provvedere al versamento dell'importo pari a euro 412,86 mensili a titolo di rimborso di un finanziamento ottenuto da Bibibanca ed euro 181,24 mensili a titolo di rimborso di un altro prestito;
- a quanto sopra, deve aggiungersi il contributo al mantenimento della signora e dei figli che mensilmente deve versare, oltre alle spese per il proprio CP_1 mantenimento e per l'abitazione (vitto, utenze etc.);
- per converso, percepisce uno stipendio pari a circa euro Controparte_1
1.600,00 mensili, ha instaurato una convivenza more uxorio e per essersi occupata – grazie a congedi retribuiti - della famiglia nel corso del matrimonio non ha subito alcuna conseguenza sul piano economico – reddituale, né alcuna prova contraria è stata offerta sul punto.
13. In comparsa di costituzione deduce: Controparte_1
- di aver lavorato, nel corso del matrimonio, quale infermiera professionale a tempo indeterminato:
- dall'1.2.2006 al 31.12.2009 a tempo pieno;
- dall'1.1.2010 al 31.12.2015 con rapporto di lavoro part time;
- dall'1.1.2016 al 30.11.2016 con rapporto di lavoro part time (periodo in cui ha, peraltro, dovuto usufruire di diversi congedi e aspettative, quali il congedo assistenza handicap – dall'1.2.2006 al 23.1.2007 -, l'aspettativa senza assegni – motivi personali
- dal 18.7.2008 al 18.9.2008 -, il congedo assistenza handicap - dal 30.1.2009 al
7 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 523/2024 R. G.
31.3.2009 – e il congedo assistenza handicap – dall'1.2.2011 al 15.2.2011 -, per accudire il figlio;
Per_2
- la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time ha determinato una diminuzione del suo stipendio, sia a causa della riduzione dell'orario di lavoro, sia a causa della riduzione degli straordinari per i turni di notte e nei giorni festivi;
- lavora come cardiologo presso l'ASST di Valcamonica, con uno Parte_1 stipendio lordo annuale pari nel 2021 a circa euro 121.320,29, al quale devono essere aggiunti i compensi relativi all'attività svolta in regime privatistico (attività che svolge in almeno tre studi medici della media e alta Val Camonica e che costituisce una fonte di reddito certa, considerati i lunghi tempi di attesa per una visita cardiologica con il S. S. N.) ed è proprietario di diversi immobili;
- di lavorare come infermiera presso l'AUSL e di percepire uno stipendio Parte_3 netto mensile pari a circa euro 1.600,00, non potendo svolgere, a causa di un infortunio avvenuto nell'ottobre 2016, turni notturni e festivi o straordinari;
- di non possedere alcun bene immobile, di versare l'importo mensile pari a euro 350,00 per un finanziamento richiesto per l'acquisto di un'automobile, di vivere insieme ai figli presso l'abitazione della madre e di contribuire alle spese relative alla gestione della casa e al mutuo gravante sull'immobile acquistato dalla madre dopo il trasferimento a Bologna per aiutare la figlia nella gestione dei figli che all'epoca del trasferimento necessitavano di controllo e assistenza, essendo entrambi ancora minorenni.
14. La Corte ritiene che l'appello sia infondato. È nota l'evoluzione giurisprudenziale in tema di assegno divorzile nonché gli ultimi arresti della Suprema Corte dopo il revirement della Corte di Cassazione con sentenza della prima sezione civile n. 11504 del 10.2.2017, depositata il 10.5.2017, cui ne erano seguite altre (tra cui la n.15481 del 29.5-22.6.2017 e la n. 12196/17). Dopo l'affermazione del criterio dell'autoresponsabilità e della indipendenza o autosufficienza economica in sostituzione del precedente criterio di riferimento del tenore di vita in costanza di matrimonio, le Sezioni Unite avevano ricomposto i due contrapposti orientamenti con la importante sentenza n. 18287 pubblicata l'11.7.2018, secondo cui il riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione composita, ovvero assistenziale, compensativa e perequativa ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge 898/1970, richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Ha quindi superato la scissione della valutazione dei parametri per l'an e per il quantum, nel senso che tutti i criteri indicati dalla norma costituiscono i parametri cui attenersi per decidere sia sulla attribuzione che sulla quantificazione dell'assegno. La successiva giurisprudenza di legittimità ha chiarito i principi espressi dalle Sezioni Unite, via via calandoli nei casi concreti. Così si è precisato che lo squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi opera come pre-condizione fattuale, nel senso che “il raffronto tra i redditi degli ex coniugi nella riscontrata loro sperequazione è il prerequisito perché l'accertamento del giudice si apra alla verifica degli ulteriori 8 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 523/2024 R. G. parametri su cui va calibrata debenza e consistenza dell'assegno divorzile. Ed infatti, la mera diversa consistenza della retribuzione goduta dagli ex coniugi è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile perché non è l'entità del reddito dell'altro ex coniuge a giustificare, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze dovendo, piuttosto, la sua maggiore entità e la derivata sperequazione essere esito di scelte condivise di ruoli e rinunce maturate nel corso del matrimonio quanto al coniuge che alla cessazione del vincolo matrimoniale risulti economicamente più debole.” (Cass. ordinanza 8.3.2022 n. 7596, che cita, in senso conforme, Cass. 23.1.2019 n. 1882; Cass.
9.8.2019 n. 21234; Cass.
5.5.2021 n. 11796). Ancor più efficacemente, con ordinanza n.27948 dell'1.7.2022, la Suprema Corte ha evidenziato che “… il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Sotto quest'ultimo profilo del contenuto compensativo-perequativo dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito (Cass. civ. sez. I n. 38362 del 3 dicembre 2021) che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione dell'assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di aver dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale degli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali che il coniuge richiedente l'assegno all'onere di dimostrare nel giudizio-al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale”. Ciò premesso, nel caso in esame sussiste un evidente squilibrio tra la situazione economico-reddituale delle parti, a favore dell'appellante. 9 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 523/2024 R. G.
È pacifico che la signora nel corso del matrimonio si sia dedicata CP_1 maggiormente alla cura dei figli, dei quali uno portatore di bisogni speciali, e che ciò abbia avuto una evidente ripercussione negativa sul piano lavorativo, con minori guadagni. Pur non trovandosi oggi l'appellata in uno stato di bisogno (potendo peraltro contare su uno stipendio contenuto, al netto delle spese) sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile dovendosi riconoscere una componente compensativo-perequativa dell'assegno medesimo. La quantificazione operata dal Tribunale appare coerente con la motivazione che ha riconosciuto i presupposti per l'assegno. Non è chiara l'affermazione dell'appellante, molto generica e non provata, secondo cui l'appellata avrebbe intrapreso una convivenza more uxorio (non si dice con chi né si forniscono altri elementi). È certo invece che la signora risiede CP_1 unitamente ai due figli, e presso l'abitazione della madre e Per_1 Per_2 contribuisce alle spese. Infine, l'appellante, nell'evidenziare che la sua retribuzione sarebbe pari a euro 3.651,79, ammette che debbano aggiungersi a questa somma le prestazioni di libera professione “variabili e non prevedibili”. Ne consegue che l'appello va senza dubbio respinto. Per il principio di soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri dei giudizi avanti alla Corte di Appello, scaglione valore indeterminabile complessità bassa, valori medi.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto da avverso la sentenza n. 1395/2024, depositata in data 3.4.2024 Parte_1 dal Tribunale di Brescia, nel contraddittorio delle parti e su conforme parere del P.G. così provvede:
- RIGETTA l'appello;
- CONDANNA a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 9.991,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 5.11.2024
Il Presidente Maria Grazia Domanico
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Due fine settimana al mese, 20 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, 7 giorni durante le vacanze natalizie comprensivi ad anni alterni del Natale e del Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo.
2 2 “a) affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e facoltà per il padre di vederli, quando lo desideri, previo accordo con la madre;
b) assegnazione della casa familiare ad che la abiterà Controparte_1 con i figli sino a quando si trasferirà a Bologna e, in tal caso, presta sin da ora il proprio assenso a che la casa familiare venga abitata dal padre;
c) obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei due figli Parte_1 con il versamento di un assegno dell'importo di euro 1.100,00 da versare ogni mese entro il giorno 30, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della moglie con il versamento di un assegno dell'importo di euro Parte_1 150,00 da versare ogni mese entro il giorno 30, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat;
e) si impegna a pagare euro 1.000,00 per il mutuo e i pannelli solari mentre si Parte_1 Controparte_1 impegna a pagare la restante parte”. 3 Deduceva che, nonostante nel luglio 2017 l' si fosse trasferita insieme ai figli a Bologna, quest'ultima non CP_1 gli aveva mai restituito le chiavi dell'abitazione familiare. 4 Previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio.
3 6 L' svolgeva la professione di infermiera e percepiva uno stipendio netto pari a euro 1.600,00 mensili. CP_1 7 Come, infatti, affermato dall e non contestato dal nel corso del matrimonio l si era CP_1 Parte_1 CP_1 dovuta prendere lunghi periodi di congedo per assistere e per taluni anni aveva dovuto svolgere la professione Per_2 di infermiera part time, proprio per garantire un adeguato livello di cura al figlio, così permettendo al di Parte_1 esaudire le proprie legittime aspettative professionali.
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