Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/05/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione
Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 6786 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: risarcimento danni (lesioni) da circolazione stradale e vertente
Tra
, rapp.ta e difesa, giusta procura a margine Parte_1 dell'atto di citazione, dall'Avv. Raimondo presso il cui studio sito in Torre del Greco alla Via V. Veneto n. 11 elettivamente domicilia -attrice-
E
, in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Fernando
Chianese, presso il quale domicilia, con studio in Napoli, alla Via
Carlo Poerio n° 86 -convenuta- nonché
in persona del l.r.p.t. Controparte_2 con sede legale in Napoli al C.so Garibaldi n.387;
-convenuto contumace-
Conclusioni delle parti:
1
Motivi della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
In secondo luogo, va dichiarata la contumacia dell' CP_2 che, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è
[...] costituito.
Inoltre, va dichiarata anche la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n.
15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002;
28096/09 -12715/98; 1862/96).
Inoltre, ed ancora in rito, va anche dichiarata la proponibilità delle rispettive domande formulate dall'attrice in presenza di richiesta ex artt. 144 e 148 CdA mediante raccomandate aa.rr. del 07.11.2019 inviata alla , nonché all' Controparte_1 [...]
Controparte_2
Infine, con riferimento all'eccepita improponibilità della domanda per non essersi la sottoposta a visita medica presso il Pt_1 medico fiduciario dell'assicuratrice, mette conto evidenziare che l'eccipiente non ha comprovato di aver Controparte_1 effettivamente convocato l'istante per procedere a tale
2 incombente cosicché la relativa eccezione, nei termini in cui è stata proposta, non può che essere disattesa.
Nel merito, la domanda è fondata e pertanto va accolta nei limiti che seguono: deve infatti, in diritto, dapprima evidenziarsi che nonostante l'attrice non qualifichi l'azione esercitata e non fornisca nella esposizione delle ragioni poste a fondamento della domanda alcun elemento utile a tal fine, ritiene questo giudice che la circostanza che la abbia esercitato l'azione diretta Pt_1 ex articolo 144 del decreto legislativo n. 209 del 2005 nei confronti dell'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava quale terza trasportata, allegando la responsabilità del conducente del mezzo assicurato e chiedendo la condanna in solido del proprietario del veicolo assicurato e dell'assicuratore, costituisca indice significativo della natura extracontrattuale della responsabilità allegata a fondamento della pretesa azionata e dell'azione esercitata;
nel trasposto contrattuale, oneroso o gratuito, il trasportato che abbia subito un danno a causa di un sinistro verificatosi nel corso del viaggio può agire in giudizio nei confronti del vettore con l'azione contrattuale ai sensi dell'articolo 1681 c.c. oppure con l'azione extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2054 c.c.; mentre se la domanda risarcitoria è proposta soltanto nei confronti del vettore occorre procedere ad una esatta qualificazione dell'azione esercitata soprattutto ai fini della individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (che nel caso di azione contrattuale è sottoposto al termine annuale anche per i danni alla persona), non residuano dubbi sulla qualificazione dell'azione se il trasportato agisce non soltanto nei confronti del vettore, ma anche nei confronti dell'assicuratore con l'azione diretta, in quanto in tal caso egli fa valere la responsabilità del proprietario del veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 2054 c.c.
3 Qualificata l'azione esercitata come azione di natura extracontrattuale, al fine di individuare il parametro normativo applicabile nel caso che ci occupa occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento condivisibile da cui non vi sono ragioni per discostarsi ritiene che in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, possa essere utilizzata, ai fini dell'accertamento della responsabilità del sinistro, la presunzione relativa di responsabilità di cui al primo comma dell'articolo 2054 c.c. sul presupposto che i primi due commi dell'articolo 2054 c.c. esprimano principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che dalla circolazione dei veicoli comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, indipendentemente dal titolo del trasporto, di cortesia oppure contrattuale (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11270 del 2014 e Corte di cassazione n. 1873 del
2006).
Pertanto, individuato il riferimento normativo nell'articolo 2054
c.c., che al primo comma prevede una presunzione relativa di responsabilità a carico del conducente del veicolo superabile soltanto con la prova liberatoria (il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno), occorre verificare se la danneggiata abbia dimostrato il verificarsi dell'incidente e il danno ad esso riconducibile e se il conducente del veicolo abbia fornito la prova liberatoria.
In punto di fatto, il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione per accertare la verificazione del fatto dannoso e per individuare la dedotta responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autobus sul quale l'attrice viaggiava è rappresentato dalle deposizioni rese dai testi escussi nel corso
4 del giudizio e dalla c.t.u. medico-legale espletata durante l'istruttoria.
In particolare, il teste escusso Testimone_1 all'udienza del 28.11.2023, della cui attendibilità non vi sono ragioni per dubitare, stante l'assenza di vincoli di parentela con l'attrice, ha riferito di avere assistito al fatto, in quanto si Contr trovava a bordo dell'autobus della linea dell' in compagnia dell'attrice e di avere constatato che, a seguito di una brusca frenata, la signora cadeva al centro del corridoio in Pt_1 avanti, lamentando così dolori al collo, alla spalla e alla testa e che inoltre sanguinava dalla bocca. Riferiva altresì che anche un'altra persona al centro del corridoio cadeva e che l'autista chiamava l'ambulanza a seguito del sinistro, ma la stessa non arrivava.
Ciò posto, la prova liberatoria che esonera il conducente del veicolo dalla presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'articolo 2054 primo comma c.c. consiste nella dimostrazione di avere osservato tutte le norme di comune prudenza e tutte le norme specifiche imposte agli utenti della strada e, quindi, nella prova dell'assenza di ogni possibile addebito.
Nel caso che ci occupa non risulta acquisita al processo la prova che il conducente dell'autobus tenesse una condotta di guida conforme alle comuni regole di prudenza, che avrebbero imposto particolare cautela proprio in considerazione della presenza sull'autobus di passeggeri, anche in piedi, ed alle regole specifiche imposte agli utenti della strada e, in particolare, alla norma che prescrive di limitare la velocità nei centri abitati.
Pertanto, non essendo stata fornita la prova liberatoria che avrebbe consentito al conducente del veicolo di superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico dal primo comma dell'articolo 2054 c.c., la responsabilità del sinistro per
5 cui è causa deve essere attribuita in via esclusiva in capo al conducente dell'autobus.
Ne conseguono il riconoscimento della responsabilità risarcitoria del proprietario del veicolo in attuazione della norma dettata dall'articolo 2054 terzo comma c.c., che configura in capo allo stesso una responsabilità solidale con il conducente, responsabilità cui lo stesso può sottrarsi soltanto se fornisce la
“prova liberatoria”, dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Configurandosi, poi, a carico dell'assicuratore una responsabilità solidale, anche è chiamata a rispondere Controparte_1 del danno cagionato dal veicolo danneggiante.
Passando alla valutazione dei danni, occorre in prima battuta esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attrice in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente valutata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Ciò chiarito, va rilevato che l'accertamento medico-legale della concreta incidenza delle lesioni patite dall'istante in termini di pregiudizio dell'integrità psicofisica è stato adeguatamente compiuto, mediante valutazioni correttamente argomentate ed immuni da errori di tipo metodologico, dal consulente tecnico d'ufficio all' uopo nominato.
6 Il predetto consulente, dott. , ha Persona_1 accertato, sulla base della documentazione clinica prodotta e delle risultanze degli esami effettuati - con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici - che sono soddisfatti tutti i criteri previsti dalla medicina legale per il riconoscimento del nesso di causalità fra l'incidente e le lesioni lamentate dall'attrice e che, per effetto dell'incidente del 3.7.2019, l'attrice risulta affetta da: “Esiti di trauma facciale con cicatrice da ferita lacera contusa al labbro superiore, rottura parziale dell'incisivo superiore di sinistra e perdita del premolare superiore di destra. Periartrite post traumatica spalla destra da lesione del sovraspinato, neuropatia secondaria del nervo ulnare, disturbo da stress post traumatico”.
Tali lesioni hanno determinato, secondo quanto condivisibilmente ritenuto dall'ausiliario, postumi risarcibili, in termini di danno biologico, nella misura dell'11%.
L' inabilità temporanea derivante dal fatto lesivo in questione è stata inoltre correttamente quantificata dal ctu nella misura di
10 giorni a titolo di inabilità temporanea totale, 10 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale nella misura del 75%, 30 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale nella misura del 50%, 30 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale nella misura del
25%.
Circa la quantificazione del danno, secondo il più recente insegnamento delle Sezioni Unite ( Cass. SU 11 novembre 2008,
n. 26972), occorre procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico-fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Secondo il richiamato indirizzo della Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la
7 congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per
“personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella.
Atteso che vanno equitativamente applicate le ultime tabelle di
Milano per macropermanenti da circolazione stradale (cfr. ad es.
Cass. 8468/20, con richiami), ne discende che, possono liquidarsi euro 24.798,00 per danno biologico, euro 1.150,00 per
ITT ed euro 3.450,00 per ITP, per un totale di euro totale
29.398,00 con equitativa personalizzazione max sino ad euro
41.301,00 in considerazione della giovane età della persona infortunata, cui aggiungere poi euro 3.303,15 per spese mediche ritenute compatibili anche dal CTU (Le spese sostenute per i controlli clinici e le terapie, sono state congrue), sì da pervenirsi, dunque, ad un totale finale di euro 44.604,15, oltre interessi legali dalla presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, in favore del procuratore dichiaratisi antistatario.
Infine, le spese di consulenza tecnica d' ufficio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a
8 carico della e dell' Controparte_4 [...]
in solido tra loro. Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II
Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- accoglie la domanda attrice;
- condanna al pagamento, l' in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore e la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 in solido tra loro, al pagamento in favore di , della Parte_1 somma di euro 44.604,15, a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi legali dalla presente pronuncia;
- condanna l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t, e la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice , che liquida in Parte_1 euro 518,00 a titolo di esborsi, ed in euro 7.616,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Raimondo Nappo dichiaratosi anticipatario.
- pone definitivamente le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto, a carico dell' Controparte_2
e della in solido tra loro.
[...] Controparte_1
Torre Annunziata, lì 13.5.2025
Il Giudice Onorario di Pace
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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