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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2887/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della Giudice LL ND ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile RG n. 2887/2023 promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Marco Giontella e dall'avv. Edoardo Giontella
- attore in opposizione c o n t r o
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calisi
e
Controparte_2
(C.F.
[...] P.IVA_2
CORTE D'APPELLO DI MILANO- Controparte_3
(C.F. Controparte_4 P.IVA_3
Rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
- convenuti
In punto a: opposizione a cartella esattoriale ex artt. 615 e 617 c.p.c..
C O N C L U S I O N I
Per l'attore: “Piaccia all'Eccellentissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e previ i necessari accertamenti e declaratorie,
pagina 1 di 15 ritenuta la propria competenza e accertato preliminarmente che il CP_3 procedente non vanta il diritto di credito nei confronti dell'Opponente per
l'ammontare indicato nella cartella di pagamento: in via principale, nel merito, in accoglimento dell'Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia della cartella n.
02020220014813004000 (sub 1 con l'Opposizione) notificata all'Ing. in Pt_1 data 13.02.2023, per carenza assoluta di motivazione;
in accoglimento dell'Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., dichiarare, previo accertamento del difetto di prova del quantum delle spese processuali dovute dall'Ing. in conseguenza del giudizio penale conclusosi con la Sentenza Pt_1 della Corte di Appello di Milano n. 3830 del 2012 (sub 5 con l'Opposizione),
l'insussistenza del diritto del - Corte di Appello di Milano Controparte_3
- a procedere all'esecuzione forzata per gli importi iscritti a ruolo indicati nella cartella di pagamento n. 02020220014813004000 (sub 1 con l'Opposizione) notificata all'Ing. e, per gli effetti, dichiarare la Pt_1 nullità/illegittimità/inefficacia/invalidità della cartella e del relativo ruolo n.
2022/002473; accertare che il pagamento delle spese del giudizio penale qui in discussione, intimato con la cartella n. 02020220014813004000 (sub 1 con
l'Opposizione), è stato già eseguito dall'Ing. in data 06.12.2019 (distinta Pt_1 sub 4 con l'Opposizione) in ottemperanza all'illegittima cartella di pagamento n.
02020190018900914000 (sub 2 con l'Opposizione) integralmente annullata da codesto On. Le Tribunale (Sentenza prodotta sub 3 con l'Opposizione), il cui importo non è, tuttavia, mai stato allo stesso restituito e, conseguentemente, dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia dell'opposta cartella n.
02020220014813004000 (sub 1), dichiarando, per gli effetti, l'inibitoria a procedere all'esecuzione; in via riconvenzionale, condannare il Controparte_3
– Corte d'Appello di Milano, in solido con gli altri convenuti, alla
[...] restituzione a favore dell'Ing. Consorte dell'importo indebitamente percepito pari ad Euro 341.503,47 da esso già corrisposto in data 06.12.2019 (distinta di
pagina 2 di 15 pagamento sub 4 con l'Opposizione) in ottemperanza all'illegittima cartella di pagamento n. 02020190018900914000 (sub 2 con l'Opposizione) integralmente annullata da codesto On. Le Tribunale (Sentenza sub 3 con l'Opposizione), con condanna altresì delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento degli interessi come per legge, anche ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., maturati
e maturandi dal pagamento sino alla data dell'effettivo soddisfo;
in ogni caso, con condanna dei convenuti per lite temeraria ex art. 96, comma 1 e/o 3, c.p.c., al pagamento a favore dell'Ing. Consorte dell'importo di Euro 150.000,00, ovvero dell'importo che codesto On. Le Tribunale adito riterrà di ragione (motivo 3 dell'Opposizione); con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge, dal cui pagamento non possono essere esonerate parti convenute”.
Per “Piaccia On.le Tribunale di Bologna in composizione Controparte_1 monocratica, contrariis rejectis e previe le declaratorie meglio viste: A) Nel merito, respingere le domande avversarie siccome inammissibili ed in ogni caso infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e comunque non provate e di conseguenza confermare la partita di credito n. 000863/2022 da cui è scaturita la cartella di pagamento n. 020.2022.0014813004.000 ed ogni atto presupposto, per i motivi sopra esposti;
B) con vittoria di spese e competenze di causa, da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali”.
Per , Agente della Riscossione- Controparte_2 CP_2
e Corte d'Appello di Milano - Ufficio recupero
[...] Controparte_3 crediti: “Dichiarare il difetto di competenza del Giudice civile a conoscere della opposizione ex adverso proposta sia agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. che all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., per essere devoluta la cognizione delle medesime opposizioni alla competenza funzionale inderogabile del Giudice dell'esecuzione penale;
in subordine, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva sia del che di in ordine alla Controparte_3 Controparte_5 opposizione ex adverso proposta all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nella parte in cui è
pagina 3 di 15 riferita alla determinazione quantitativa del credito vantato dall'Amministrazione della Giustizia ed ai relativi criteri, nonché del in ordine Controparte_3 alla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., dichiarare inammissibile la proposta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per difetto di concreto interesse ex art. 100 c.p.c.; ed in ogni caso respingersi l'opposizione ex adverso proposta sia agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. che all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto nel merito infondata, nonché dichiararsi inammissibile ovvero respingersi la domanda di restituzione delle somme pagate dall'opponente in relazione alla cartella di pagamento n. 020 2019 00189009 14 00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso Parte_1 la cartella di pagamento n. 020 2022 00148130 04000, notificata in data 13.02.2023 dall' su incarico del – Controparte_6 Controparte_3
Corte d'Appello di Milano (da adesso anche solo ), con la CP_3 Controparte_3 quale gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 525.123,66.
Parte attrice rilevava che il credito – riguardante il ruolo n. 2022/002473 emesso da a titolo di “spese processuali” relative alla Controparte_1 condanna pronunciata dalla Corte di Appello Penale di Milano con Sentenza n.
3830/2012 – era stato già oggetto di una cartella di pagamento n. 020 2019
00189009 14 000 per l'importo di euro 338.116,43, annullata dal Tribunale di
Bologna con Sentenza n. 2907/2021. Gli importi ingiunti, in ogni caso, erano già stati pagati in via cautelativa in data 06.12.2019 al fine di evitare azioni esecutive da parte dell'Amministrazione.
Con l'odierna opposizione contestava la legittimità della Parte_1 cartella per essere riferita alle spese del medesimo processo penale ed eccepiva, in primo luogo, il difetto di motivazione dell'atto con conseguente violazione del diritto di difesa. Pur non escludendo la legittimità di una motivazione per relationem ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990, eccepiva che nel caso di specie il richiamo alla pagina 4 di 15 sentenza penale era incompleto e insufficiente, poiché la decisione del giudice penale non conteneva alcuna traccia, né nel dispositivo, né nella motivazione, della quantificazione della pretesa.
In secondo luogo, eccepiva l'assenza di prova della quantificazione del credito ex art. 615 c.p.c.. La sentenza n. 3830/2012 della Corte d'Appello di Milano rinviava, per quanto riguarda le spese, alla decisione di primo grado (n. 6605/2011 del Tribunale Penale di Milano), con la quale genericamente si indicava la condanna al pagamento in solido delle spese processuali degli imputati condannati (tra cui
, sicché in entrambi i provvedimenti le spese processuali non venivano Pt_1 quantificate. Si doveva quindi escludere che l'Ente creditore avesse assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., poiché non era stata offerta alcuna prova che l'importo di cui era stato intimato il pagamento con la cartella corrispondesse alle spese effettivamente sostenute per l'accertamento dei reati oggetto di condanna come richiesto dall'art. 535 c.p.p.. Nel caso di specie, era stato Parte_1 condannato per soli tre (capi B, C e D) dei quattordici reati oggetto del procedimento penale, sicché spettava al creditore dimostrare come la somma richiesta riguardasse le fattispecie criminose delle quali l'opponente era stato ritenuto responsabile.
Parte attrice chiedeva, pertanto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo. Nel merito, dichiararsi la nullità/inefficacia/illegittimità della cartella opposta;
in via riconvenzionale, di condannare le controparti alla restituzione dell'importo di euro 341.503,47 corrisposto in via cautelativa in data
6.12.2019 sulla base della cartella poi annullata dal Tribunale di Bologna;
di condannare i convenuti per lite temeraria ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. per euro
150.000,00 o l'importo ritenuto ragionevole. si è costituita in giudizio, eccependo, innanzitutto, Controparte_1 il difetto di giurisdizione del giudice civile in favore di quello penale. Nel merito, negava la sussistenza del difetto di motivazionale contestato da parte attrice, poiché
pagina 5 di 15 la cartella riportava tutti gli elementi utili a rendere facilmente identificabili le ragioni della pretesa del . Controparte_3
Nel caso in esame, inoltre, la cartella di pagamento impugnata non era una duplicazione di quella annullata – oggetto del giudizio di impugnazione presso la
Corte d'Appello – avendo riguardo a un credito ulteriore fondato su documentazione comunicata ad tra il novembre 2021 e il gennaio 2022. Nel foglio notizie CP_1 oggetto della prima cartella, infatti, erano state comprese solo le prime tre rate del compenso spettante al custode giudiziario, mentre la seconda cartella riportava ulteriori compensi, oltre che l'ulteriore somma dipendente dal ricalcolo delle quote precedentemente richieste con la partita di credito n. 001107/2019 (le spese processuali erano state originariamente richieste in misura inferiore, in quanto suddivise per nove condannati anziché per otto come indicato nella sentenza penale).
Si opponeva, pertanto, all'istanza di sospensione e chiedeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese.
Si costituivano anche e Controparte_6 Controparte_3
(da ora in poi, per brevità, denominati enti creditori) rilevando, in primo
[...] luogo, l'incompetenza del giudice civile a conoscere la causa, per essere devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale, essendo posta in dubbio la portata decisoria del titolo di condanna penale posto a fondamento della cartella di pagamento opposta. In subordine, eccepivano l'inammissibilità della domanda nei confronti del per difetto di legittimazione passiva, non Controparte_3 potendo lo stesso rispondere di eventuali ragioni di irregolarità formale della cartella emessa da . CP_1
I convenuti deducevano altresì l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di concreto interesse ex art. 100 c.p.c., poiché l'attore non aveva dimostrato, avendo pienamente conoscenza della pronuncia penale, il pregiudizio derivante dall'inidoneità formale della cartella esattoriale opposta. L'attore, in particolare, aveva potuto svolgere tutte le difese ritenute opportune e non aveva indicato quali ulteriori deduzioni di merito avrebbe svolto nell'ipotesi in cui i dati e i pagina 6 di 15 provvedimenti, di cui lamentava l'assenza nella cartella, fossero stati nella stessa inseriti.
Con specifico riguardo all'asserita assenza della motivazione, i convenuti consideravano sufficiente la motivazione per relationem contenuta nella cartella di pagamento, potendo l'interessato, legittimato alla cognizione degli atti di giudizio e alla consultazione del fascicolo penale, conoscere tutti i provvedimenti e gli atti ivi inseriti. Ribadivano inoltre il carattere fidefaciente ex art. 2700 c.c. dei fascicoli spese di giustizia-fogli notizie quali atti pubblici in funzione di prova piena del credito per spese processuali penali deliberate e sostenute dell'Amministrazione, la natura di spese comuni a tutti gli imputati e per tutti i reati agli stessi contestati delle spese processuali in esame, come provate dal foglio notizie, oltre alla previsione ex lege del criterio di imputazione di tali spese tra tutti i condannati.
Contestavano inoltre che la cartella fosse una duplicazione della precedente, avendo la stessa ad oggetto i compensi liquidati al custode giudiziale di titoli azionari sequestrati nel corso del procedimento penale, i cui fogli notizie erano stati notificati dopo la prima cartella, e la loro corretta imputazione in via solidale agli otto condannati.
In ordine al quantum, i convenuti eccepivano di aver assolto gli oneri probatori in base alle sentenze di condanna, dei documenti e dei fogli notizia contenuti nel fascicolo penale.
Conclusivamente, si opponevano alle richieste attoree e, con riguardo alla domanda riconvenzionale, ne eccepivano l'infondatezza, per plurime ragioni: il pagamento era oggetto di acquiescenza, l'attore aveva ottenuto la riabilitazione per effetto del suddetto pagamento;
la decisione sull'opposizione alla cartella non era ancora definitiva.
Accolta parzialmente l'istanza di sospensione, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, a seguito di discussione orale ex art. 281 quiquies c.p.c..
pagina 7 di 15 In via preliminare, va respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dalle parti convenute secondo le quali a decidere della presente controversia sarebbe competente il giudice penale.
Al riguardo va osservato che parte attrice non ha contestato nel presente giudizio la condanna al pagamento alle spese processuali di cui alla sentenza penale pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, ma si è limitato a rilevare il difetto di motivazione della predetta cartella e la quantificazione del credito. Tali questioni, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sono state correttamente poste innanzi al giudice civile in sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (cfr. (Cass. Pen., Sez. Unite, 29/09/2011 n. 491 secondo la quale “la domanda del condannato che, senza mettere in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sé della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, contesti la correttezza della loro quantificazione quale operata dall'ufficio addetto a tale compito, sotto il profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizione predetta, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.”).
Rientrano quindi nelle attribuzioni del giudice civile tutte le questioni concernenti l'ammontare delle spese incluse nella notula redatta dall'ufficio del campione penale (Cass. Pen., Sez. I, n. 50974 del 29/10/2019).
Appare poi necessario qualificare l'opposizione alla cartella di pagamento dell'odierno ricorrente sulla base dei motivi di doglianza sopra richiamati. Come ribadito da pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità “il criterio distintivo fra
l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di
pagina 8 di 15 vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni) (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
Sentenza n. 8112 del 06/04/2006).
Per tali ragioni, il motivo di doglianza relativo all'assenza di prova del quantum del credito e del conseguente diritto a procedere ad esecuzione forzata va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., essendo in discussione il diritto del creditore ad azionare esecutivamente il credito, mentre il difetto di motivazione della cartella deve essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c. (cfr. “in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del
1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art.
29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973”
Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 21080 del 19/10/2015).
Nel caso di specie, l'opposizione, notificata ai convenuti in data 20.02.2023, risulta tempestiva anche rispetto al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., in quanto effettuata nei venti giorni dalla notifica della cartella avvenuta in data
13.02.2023.
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dagli entri creditori, poiché le opposizioni alla cartella esattoriale vanno proposte nei confronti dell'ente impositore in caso di contestazioni circa l'esistenza o l'ammontare del credito e contro il concessionario per far valere i vizi dell'atto o del procedimento esecutivo (cfr. Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 6450 del
06/05/2002; Cass. Civ. Ordinanza n. 2480 del 4.2.2020, nonché – con specifico pagina 9 di 15 riguardo alla riscossione delle spese di giustizia penale - Cass. Civ., Sez. III,
Sentenza n. 560 del 09/01/2025).
Nel caso in esame, il ricorrente ha proposto l'opposizione avverso alla cartella di pagamento per far valere vizi dell'atto e, in particolare, il difetto di motivazione, nonché per contestare l'ammontare della pretesa. Risultano, pertanto, legittimati passivamente sia l'ente creditore ( ), sia il concessionario Controparte_3 che si è occupato di predisporre la cartella esattoriale ed che ha provveduto CP_1 alla iscrizione a ruolo.
Nel merito, va anzitutto esaminata la doglianza attorea riguardante l'asserito vizio di motivazione della cartella opposta.
E' pacifico – oltre che documentato – che la cartella esattoriale opposta attiene alle spese di giustizia relative ad un procedimento penale concluso con decisione della Corte d'Appello di Milano (cfr. documento n. 5 dell'atto di citazione in opposizione), che – con riferimento a – ha rideterminato la pena Parte_1 inflitta in primo grado (cfr. documento n. 8 di parte attrice), confermando nel resto l'impugnata sentenza. Il Tribunale di Milano di primo grado aveva condannato gli imputati, tra cui lo stesso al pagamento in solido tra loro delle spese Pt_1 processuali.
La citata cartella riporta i seguenti riferimenti: “Ruolo N. 2022/002473 Atti giudiziari anno 2012 Atti giudiziari Partita·OEGRM01
2012002202200862001SR201203133830 PROVVEDIMENTO NUMERO 3830 DI
TIPO: SENTENZA, EMESSO IN DATA 13/03/2012 UFFICIO RECUPERO
CREDITI-RIFERIMENTO PARTITA DI CREDITO NUM: 000863/2022”.
Ciò premesso, va osservato che il recupero delle spese di giustizia prevede ex art. 227 ter dPR 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) che: “entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge
pagina 10 di 15 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della Controparte_1 riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo
32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica
l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602”.
La formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento, dunque, non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, “posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo”
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019).
La cartella esattoriale, pertanto, è il primo atto con cui il condannato viene a conoscenza dell'importo da pagare per le spese di giustizia oggetto di condanna generica nella decisione del giudice penale.
Ne deriva che – trattandosi del primo atto contenente la quantificazione delle spese – la cartella esattoriale deve contenere specifica motivazione riguardo alla loro determinazione.
Nello stesso senso si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione, chiarendo che “quello dell'obbligo di motivazione degli atti tributari e, più in generale, degli atti amministrativi costituisce un principio cardine dell'ordinamento, espressione di molteplici valori ancorati alla Carta costituzionale
(artt. 3, 24, 97, 111, 113 Cost.), completando altresì -insieme al diritto all'informazione e alla partecipazione al procedimento amministrativo- il coacervo di garanzie che si impongono all'interno del principio del c.d. giusto procedimento.
Si tratta di un canone che, quindi, non può non riguardare anche la motivazione della cartella di pagamento, come confermato da Corte cost., 21 aprile 2000, n.117.
Con la pronunzia appena ricordata la Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza
pagina 11 di 15 della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n.602/1973, rispetto ad un asserito difetto di previsione legislativa dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento, evidenziando che l'obbligo di motivazione trova un generale referente normativo nell'art. 3 della legge n.241/1990, ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (…) È infatti per il tramite della cartella che il contribuente deve essere in grado di apprezzare il contenuto della richiesta avanzata dall'agente della riscossione in modo da evitare, in caso di sua illegittimità, la successiva procedura esecutiva”. Ed ancora “al fondo della necessità che nell'atto tributario vi sia l'indicazione dei
«presupposti di fatto» e delle «ragioni giuridiche» che lo giustificano, vi è
l'esigenza di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire
l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'"an" ed il
"quantum” debeatur. Ne consegue che tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa” (Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n.
22281 del 14/07/2022).
A fronte di tali considerazioni, nell'ipotesi in cui - come in quella in esame – la pretesa non è stata previamente manifestata – si deve ritenere che la cartella abbia
“natura di atto impositivo in senso sostanziale e richiede, quanto all'individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la ripresa, una motivazione completa, dovendo l'agente esternare gli elementi essenziali della pretesa che consentano al contribuente di verificarne la legittimità e di impugnarla, anche per contestare il merito della stessa -cfr. Cass., 24 ottobre 2019, n.27271-.
Tale motivazione deve dunque assumere i caratteri della congruità, sufficienza ed intelligibilità (Cass., 3 maggio 2018, n.10481; Cass., 19 aprile 2017, n.9799).” (cfr.
Sezioni Unite, 22281/2022 citata).
Il mero richiamo alla sentenza penale di condanna alle spese processuali non può, quindi, integrare una motivazione adeguata, non consentendo di verificare i pagina 12 di 15 criteri seguiti per compiere il calcolo delle spese di cui si domanda il rimborso, né per giustificarne l'ammontare.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, va altresì escluso che l'interessato avrebbe potuto comunque conoscere tali elementi mediante l'esame delle note di trasmissione e dei fogli notizia presenti nel fascicolo penale. Al riguardo appare infatti condivisibile quanto recentemente affermato dalla Suprema
Corte in fattispecie analoga in cui si è chiarito che “la cartella di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione - che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio - non è assolto mediante il richiamo per relationem della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (segnatamente, i cosiddetti "fogli notizie" redatti dalla Procura della Repubblica ed attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 560 del
09/01/2025).
L'obbligo motivazionale non può quindi ritenersi assolto mediante la produzione, in corso di causa, dei fogli notizia integrativi e delle liquidazioni dei compensi del custode giudiziale, non potendosi ritenere che l'esternazione di una compiuta motivazione possa sopperire all'originaria omissione che ha compromesso il diritto di difesa dell'interessato (cfr. Cass. Civ., 560/2025 citata).
La circostanza che l'esame dei fogli notizia non sia di per sé sufficiente ad integrare la motivazione trova del resto specifico riscontro nel caso in esame nelle deduzioni degli stessi convenuti che, nel chiarire giudizio le ragioni della pretesa posta a base della seconda cartella, hanno evidenziato che la somma di euro
525.123,66 era stata così determinata: euro 486.440,00 derivante dalla liquidazione del custode giudiziale, importo erroneamente non indicato nella prima cartella;
euro pagina 13 di 15 42.188,20 frutto di un errore della prima cartella, in cui le spese processuali erano state suddivise tra nove condannati, anziché – come corretto – per otto.
È evidente, dunque, che il mero richiamo alla sentenza penale non poteva certamente consentire all'interessato di apprezzare le ragioni del parziale ricalcolo rispetto al primo atto impositivo e, pertanto, l'insufficiente motivazione non è risultata rispettosa del diritto di difesa di cui all'art. 24 Costituzione.
Si deve dunque ritenere che la cartella esattoriale opposta sia viziata da un difetto assoluto di motivazione.
Può peraltro rilevarsi che anche il secondo motivo di impugnazione relativo all'ammontare del credito può ritenersi fondato.
La documentazione in atti (cartella impugnata, sentenza penale, documentazione relativa alle spese di giustizia) non consente di apprezzare i criteri seguiti per determinare la pretesa. L'attore è stato condannato solo per una parte delle fattispecie penali che gli sono state contestate e, pertanto, non può rispondere delle spese processuali relative ai reati ai quali è stato ritenuto estraneo. L'obbligo solidale al pagamento delle spese processuali, infatti, discende “soltanto dalla condanna per concorso nel medesimo reato o per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata e non già dall'unicità del processo per mera connessione soggettiva o probatoria o per altre ragioni di opportunità processuale” (cfr. Cass.
Pen., Sentenza n.17410 del 28.03.2019).
Non va poi trascurato che, come dedotto dagli stessi convenuti, l'emissione di una seconda cartella esattoriale è dipesa in parte dall'omessa quantificazione delle spese contenute nella prima cartella. Parte convenuta, pertanto, avrebbe dovuto specificamente dimostrare la coerenza dell'importo richiesto con le spese effettivamente riferibili a Parte_1
L'opposizione può quindi essere accolta e, conseguentemente, la cartella esattoriale opposta va annullata.
Va invece respinta la domanda attorea di restituzione della somma di euro
341.503,47 corrisposta da in data 06.12.2019 in adempimento Parte_1
pagina 14 di 15 della cartella n. 020 2019 00189009 14 000, trattandosi di domanda già proposta da nel giudizio di impugnazione pendente innanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Bologna (cfr. allegato 21 alla comparsa di risposta di Controparte_3
e ) e, pertanto, inammissibile in questa
[...] Controparte_6 sede.
La dubbiezza della lite, oggetto di decisioni non sempre univoche da parte della giurisprudenza, e la parziale soccombenza giustificano la compensazione integrale delle spese processuali.
Non risulta conseguentemente accoglibile la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c..
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, pronunciando definitivamente nel giudizio promosso da nei confronti di , Parte_1 Controparte_6 [...]
e , ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1 Controparte_3 disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla Parte_1 la cartella di pagamento n. 02020220014813004000;
2. rigetta la domanda proposta da di condanna delle Parte_1 controparti alla restituzione dell'importo di € 341.503,47;
3. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Bologna, 24 ottobre 2025
La Giudice
LL ND
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della Giudice LL ND ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile RG n. 2887/2023 promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Marco Giontella e dall'avv. Edoardo Giontella
- attore in opposizione c o n t r o
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calisi
e
Controparte_2
(C.F.
[...] P.IVA_2
CORTE D'APPELLO DI MILANO- Controparte_3
(C.F. Controparte_4 P.IVA_3
Rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
- convenuti
In punto a: opposizione a cartella esattoriale ex artt. 615 e 617 c.p.c..
C O N C L U S I O N I
Per l'attore: “Piaccia all'Eccellentissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e previ i necessari accertamenti e declaratorie,
pagina 1 di 15 ritenuta la propria competenza e accertato preliminarmente che il CP_3 procedente non vanta il diritto di credito nei confronti dell'Opponente per
l'ammontare indicato nella cartella di pagamento: in via principale, nel merito, in accoglimento dell'Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia della cartella n.
02020220014813004000 (sub 1 con l'Opposizione) notificata all'Ing. in Pt_1 data 13.02.2023, per carenza assoluta di motivazione;
in accoglimento dell'Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., dichiarare, previo accertamento del difetto di prova del quantum delle spese processuali dovute dall'Ing. in conseguenza del giudizio penale conclusosi con la Sentenza Pt_1 della Corte di Appello di Milano n. 3830 del 2012 (sub 5 con l'Opposizione),
l'insussistenza del diritto del - Corte di Appello di Milano Controparte_3
- a procedere all'esecuzione forzata per gli importi iscritti a ruolo indicati nella cartella di pagamento n. 02020220014813004000 (sub 1 con l'Opposizione) notificata all'Ing. e, per gli effetti, dichiarare la Pt_1 nullità/illegittimità/inefficacia/invalidità della cartella e del relativo ruolo n.
2022/002473; accertare che il pagamento delle spese del giudizio penale qui in discussione, intimato con la cartella n. 02020220014813004000 (sub 1 con
l'Opposizione), è stato già eseguito dall'Ing. in data 06.12.2019 (distinta Pt_1 sub 4 con l'Opposizione) in ottemperanza all'illegittima cartella di pagamento n.
02020190018900914000 (sub 2 con l'Opposizione) integralmente annullata da codesto On. Le Tribunale (Sentenza prodotta sub 3 con l'Opposizione), il cui importo non è, tuttavia, mai stato allo stesso restituito e, conseguentemente, dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia dell'opposta cartella n.
02020220014813004000 (sub 1), dichiarando, per gli effetti, l'inibitoria a procedere all'esecuzione; in via riconvenzionale, condannare il Controparte_3
– Corte d'Appello di Milano, in solido con gli altri convenuti, alla
[...] restituzione a favore dell'Ing. Consorte dell'importo indebitamente percepito pari ad Euro 341.503,47 da esso già corrisposto in data 06.12.2019 (distinta di
pagina 2 di 15 pagamento sub 4 con l'Opposizione) in ottemperanza all'illegittima cartella di pagamento n. 02020190018900914000 (sub 2 con l'Opposizione) integralmente annullata da codesto On. Le Tribunale (Sentenza sub 3 con l'Opposizione), con condanna altresì delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento degli interessi come per legge, anche ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., maturati
e maturandi dal pagamento sino alla data dell'effettivo soddisfo;
in ogni caso, con condanna dei convenuti per lite temeraria ex art. 96, comma 1 e/o 3, c.p.c., al pagamento a favore dell'Ing. Consorte dell'importo di Euro 150.000,00, ovvero dell'importo che codesto On. Le Tribunale adito riterrà di ragione (motivo 3 dell'Opposizione); con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge, dal cui pagamento non possono essere esonerate parti convenute”.
Per “Piaccia On.le Tribunale di Bologna in composizione Controparte_1 monocratica, contrariis rejectis e previe le declaratorie meglio viste: A) Nel merito, respingere le domande avversarie siccome inammissibili ed in ogni caso infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e comunque non provate e di conseguenza confermare la partita di credito n. 000863/2022 da cui è scaturita la cartella di pagamento n. 020.2022.0014813004.000 ed ogni atto presupposto, per i motivi sopra esposti;
B) con vittoria di spese e competenze di causa, da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali”.
Per , Agente della Riscossione- Controparte_2 CP_2
e Corte d'Appello di Milano - Ufficio recupero
[...] Controparte_3 crediti: “Dichiarare il difetto di competenza del Giudice civile a conoscere della opposizione ex adverso proposta sia agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. che all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., per essere devoluta la cognizione delle medesime opposizioni alla competenza funzionale inderogabile del Giudice dell'esecuzione penale;
in subordine, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva sia del che di in ordine alla Controparte_3 Controparte_5 opposizione ex adverso proposta all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nella parte in cui è
pagina 3 di 15 riferita alla determinazione quantitativa del credito vantato dall'Amministrazione della Giustizia ed ai relativi criteri, nonché del in ordine Controparte_3 alla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., dichiarare inammissibile la proposta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per difetto di concreto interesse ex art. 100 c.p.c.; ed in ogni caso respingersi l'opposizione ex adverso proposta sia agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. che all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto nel merito infondata, nonché dichiararsi inammissibile ovvero respingersi la domanda di restituzione delle somme pagate dall'opponente in relazione alla cartella di pagamento n. 020 2019 00189009 14 00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso Parte_1 la cartella di pagamento n. 020 2022 00148130 04000, notificata in data 13.02.2023 dall' su incarico del – Controparte_6 Controparte_3
Corte d'Appello di Milano (da adesso anche solo ), con la CP_3 Controparte_3 quale gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 525.123,66.
Parte attrice rilevava che il credito – riguardante il ruolo n. 2022/002473 emesso da a titolo di “spese processuali” relative alla Controparte_1 condanna pronunciata dalla Corte di Appello Penale di Milano con Sentenza n.
3830/2012 – era stato già oggetto di una cartella di pagamento n. 020 2019
00189009 14 000 per l'importo di euro 338.116,43, annullata dal Tribunale di
Bologna con Sentenza n. 2907/2021. Gli importi ingiunti, in ogni caso, erano già stati pagati in via cautelativa in data 06.12.2019 al fine di evitare azioni esecutive da parte dell'Amministrazione.
Con l'odierna opposizione contestava la legittimità della Parte_1 cartella per essere riferita alle spese del medesimo processo penale ed eccepiva, in primo luogo, il difetto di motivazione dell'atto con conseguente violazione del diritto di difesa. Pur non escludendo la legittimità di una motivazione per relationem ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990, eccepiva che nel caso di specie il richiamo alla pagina 4 di 15 sentenza penale era incompleto e insufficiente, poiché la decisione del giudice penale non conteneva alcuna traccia, né nel dispositivo, né nella motivazione, della quantificazione della pretesa.
In secondo luogo, eccepiva l'assenza di prova della quantificazione del credito ex art. 615 c.p.c.. La sentenza n. 3830/2012 della Corte d'Appello di Milano rinviava, per quanto riguarda le spese, alla decisione di primo grado (n. 6605/2011 del Tribunale Penale di Milano), con la quale genericamente si indicava la condanna al pagamento in solido delle spese processuali degli imputati condannati (tra cui
, sicché in entrambi i provvedimenti le spese processuali non venivano Pt_1 quantificate. Si doveva quindi escludere che l'Ente creditore avesse assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., poiché non era stata offerta alcuna prova che l'importo di cui era stato intimato il pagamento con la cartella corrispondesse alle spese effettivamente sostenute per l'accertamento dei reati oggetto di condanna come richiesto dall'art. 535 c.p.p.. Nel caso di specie, era stato Parte_1 condannato per soli tre (capi B, C e D) dei quattordici reati oggetto del procedimento penale, sicché spettava al creditore dimostrare come la somma richiesta riguardasse le fattispecie criminose delle quali l'opponente era stato ritenuto responsabile.
Parte attrice chiedeva, pertanto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo. Nel merito, dichiararsi la nullità/inefficacia/illegittimità della cartella opposta;
in via riconvenzionale, di condannare le controparti alla restituzione dell'importo di euro 341.503,47 corrisposto in via cautelativa in data
6.12.2019 sulla base della cartella poi annullata dal Tribunale di Bologna;
di condannare i convenuti per lite temeraria ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. per euro
150.000,00 o l'importo ritenuto ragionevole. si è costituita in giudizio, eccependo, innanzitutto, Controparte_1 il difetto di giurisdizione del giudice civile in favore di quello penale. Nel merito, negava la sussistenza del difetto di motivazionale contestato da parte attrice, poiché
pagina 5 di 15 la cartella riportava tutti gli elementi utili a rendere facilmente identificabili le ragioni della pretesa del . Controparte_3
Nel caso in esame, inoltre, la cartella di pagamento impugnata non era una duplicazione di quella annullata – oggetto del giudizio di impugnazione presso la
Corte d'Appello – avendo riguardo a un credito ulteriore fondato su documentazione comunicata ad tra il novembre 2021 e il gennaio 2022. Nel foglio notizie CP_1 oggetto della prima cartella, infatti, erano state comprese solo le prime tre rate del compenso spettante al custode giudiziario, mentre la seconda cartella riportava ulteriori compensi, oltre che l'ulteriore somma dipendente dal ricalcolo delle quote precedentemente richieste con la partita di credito n. 001107/2019 (le spese processuali erano state originariamente richieste in misura inferiore, in quanto suddivise per nove condannati anziché per otto come indicato nella sentenza penale).
Si opponeva, pertanto, all'istanza di sospensione e chiedeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese.
Si costituivano anche e Controparte_6 Controparte_3
(da ora in poi, per brevità, denominati enti creditori) rilevando, in primo
[...] luogo, l'incompetenza del giudice civile a conoscere la causa, per essere devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale, essendo posta in dubbio la portata decisoria del titolo di condanna penale posto a fondamento della cartella di pagamento opposta. In subordine, eccepivano l'inammissibilità della domanda nei confronti del per difetto di legittimazione passiva, non Controparte_3 potendo lo stesso rispondere di eventuali ragioni di irregolarità formale della cartella emessa da . CP_1
I convenuti deducevano altresì l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di concreto interesse ex art. 100 c.p.c., poiché l'attore non aveva dimostrato, avendo pienamente conoscenza della pronuncia penale, il pregiudizio derivante dall'inidoneità formale della cartella esattoriale opposta. L'attore, in particolare, aveva potuto svolgere tutte le difese ritenute opportune e non aveva indicato quali ulteriori deduzioni di merito avrebbe svolto nell'ipotesi in cui i dati e i pagina 6 di 15 provvedimenti, di cui lamentava l'assenza nella cartella, fossero stati nella stessa inseriti.
Con specifico riguardo all'asserita assenza della motivazione, i convenuti consideravano sufficiente la motivazione per relationem contenuta nella cartella di pagamento, potendo l'interessato, legittimato alla cognizione degli atti di giudizio e alla consultazione del fascicolo penale, conoscere tutti i provvedimenti e gli atti ivi inseriti. Ribadivano inoltre il carattere fidefaciente ex art. 2700 c.c. dei fascicoli spese di giustizia-fogli notizie quali atti pubblici in funzione di prova piena del credito per spese processuali penali deliberate e sostenute dell'Amministrazione, la natura di spese comuni a tutti gli imputati e per tutti i reati agli stessi contestati delle spese processuali in esame, come provate dal foglio notizie, oltre alla previsione ex lege del criterio di imputazione di tali spese tra tutti i condannati.
Contestavano inoltre che la cartella fosse una duplicazione della precedente, avendo la stessa ad oggetto i compensi liquidati al custode giudiziale di titoli azionari sequestrati nel corso del procedimento penale, i cui fogli notizie erano stati notificati dopo la prima cartella, e la loro corretta imputazione in via solidale agli otto condannati.
In ordine al quantum, i convenuti eccepivano di aver assolto gli oneri probatori in base alle sentenze di condanna, dei documenti e dei fogli notizia contenuti nel fascicolo penale.
Conclusivamente, si opponevano alle richieste attoree e, con riguardo alla domanda riconvenzionale, ne eccepivano l'infondatezza, per plurime ragioni: il pagamento era oggetto di acquiescenza, l'attore aveva ottenuto la riabilitazione per effetto del suddetto pagamento;
la decisione sull'opposizione alla cartella non era ancora definitiva.
Accolta parzialmente l'istanza di sospensione, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, a seguito di discussione orale ex art. 281 quiquies c.p.c..
pagina 7 di 15 In via preliminare, va respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dalle parti convenute secondo le quali a decidere della presente controversia sarebbe competente il giudice penale.
Al riguardo va osservato che parte attrice non ha contestato nel presente giudizio la condanna al pagamento alle spese processuali di cui alla sentenza penale pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, ma si è limitato a rilevare il difetto di motivazione della predetta cartella e la quantificazione del credito. Tali questioni, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sono state correttamente poste innanzi al giudice civile in sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (cfr. (Cass. Pen., Sez. Unite, 29/09/2011 n. 491 secondo la quale “la domanda del condannato che, senza mettere in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sé della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, contesti la correttezza della loro quantificazione quale operata dall'ufficio addetto a tale compito, sotto il profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizione predetta, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.”).
Rientrano quindi nelle attribuzioni del giudice civile tutte le questioni concernenti l'ammontare delle spese incluse nella notula redatta dall'ufficio del campione penale (Cass. Pen., Sez. I, n. 50974 del 29/10/2019).
Appare poi necessario qualificare l'opposizione alla cartella di pagamento dell'odierno ricorrente sulla base dei motivi di doglianza sopra richiamati. Come ribadito da pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità “il criterio distintivo fra
l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di
pagina 8 di 15 vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni) (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
Sentenza n. 8112 del 06/04/2006).
Per tali ragioni, il motivo di doglianza relativo all'assenza di prova del quantum del credito e del conseguente diritto a procedere ad esecuzione forzata va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., essendo in discussione il diritto del creditore ad azionare esecutivamente il credito, mentre il difetto di motivazione della cartella deve essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c. (cfr. “in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del
1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art.
29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973”
Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 21080 del 19/10/2015).
Nel caso di specie, l'opposizione, notificata ai convenuti in data 20.02.2023, risulta tempestiva anche rispetto al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., in quanto effettuata nei venti giorni dalla notifica della cartella avvenuta in data
13.02.2023.
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dagli entri creditori, poiché le opposizioni alla cartella esattoriale vanno proposte nei confronti dell'ente impositore in caso di contestazioni circa l'esistenza o l'ammontare del credito e contro il concessionario per far valere i vizi dell'atto o del procedimento esecutivo (cfr. Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 6450 del
06/05/2002; Cass. Civ. Ordinanza n. 2480 del 4.2.2020, nonché – con specifico pagina 9 di 15 riguardo alla riscossione delle spese di giustizia penale - Cass. Civ., Sez. III,
Sentenza n. 560 del 09/01/2025).
Nel caso in esame, il ricorrente ha proposto l'opposizione avverso alla cartella di pagamento per far valere vizi dell'atto e, in particolare, il difetto di motivazione, nonché per contestare l'ammontare della pretesa. Risultano, pertanto, legittimati passivamente sia l'ente creditore ( ), sia il concessionario Controparte_3 che si è occupato di predisporre la cartella esattoriale ed che ha provveduto CP_1 alla iscrizione a ruolo.
Nel merito, va anzitutto esaminata la doglianza attorea riguardante l'asserito vizio di motivazione della cartella opposta.
E' pacifico – oltre che documentato – che la cartella esattoriale opposta attiene alle spese di giustizia relative ad un procedimento penale concluso con decisione della Corte d'Appello di Milano (cfr. documento n. 5 dell'atto di citazione in opposizione), che – con riferimento a – ha rideterminato la pena Parte_1 inflitta in primo grado (cfr. documento n. 8 di parte attrice), confermando nel resto l'impugnata sentenza. Il Tribunale di Milano di primo grado aveva condannato gli imputati, tra cui lo stesso al pagamento in solido tra loro delle spese Pt_1 processuali.
La citata cartella riporta i seguenti riferimenti: “Ruolo N. 2022/002473 Atti giudiziari anno 2012 Atti giudiziari Partita·OEGRM01
2012002202200862001SR201203133830 PROVVEDIMENTO NUMERO 3830 DI
TIPO: SENTENZA, EMESSO IN DATA 13/03/2012 UFFICIO RECUPERO
CREDITI-RIFERIMENTO PARTITA DI CREDITO NUM: 000863/2022”.
Ciò premesso, va osservato che il recupero delle spese di giustizia prevede ex art. 227 ter dPR 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) che: “entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge
pagina 10 di 15 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della Controparte_1 riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo
32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica
l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602”.
La formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento, dunque, non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, “posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo”
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019).
La cartella esattoriale, pertanto, è il primo atto con cui il condannato viene a conoscenza dell'importo da pagare per le spese di giustizia oggetto di condanna generica nella decisione del giudice penale.
Ne deriva che – trattandosi del primo atto contenente la quantificazione delle spese – la cartella esattoriale deve contenere specifica motivazione riguardo alla loro determinazione.
Nello stesso senso si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione, chiarendo che “quello dell'obbligo di motivazione degli atti tributari e, più in generale, degli atti amministrativi costituisce un principio cardine dell'ordinamento, espressione di molteplici valori ancorati alla Carta costituzionale
(artt. 3, 24, 97, 111, 113 Cost.), completando altresì -insieme al diritto all'informazione e alla partecipazione al procedimento amministrativo- il coacervo di garanzie che si impongono all'interno del principio del c.d. giusto procedimento.
Si tratta di un canone che, quindi, non può non riguardare anche la motivazione della cartella di pagamento, come confermato da Corte cost., 21 aprile 2000, n.117.
Con la pronunzia appena ricordata la Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza
pagina 11 di 15 della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n.602/1973, rispetto ad un asserito difetto di previsione legislativa dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento, evidenziando che l'obbligo di motivazione trova un generale referente normativo nell'art. 3 della legge n.241/1990, ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (…) È infatti per il tramite della cartella che il contribuente deve essere in grado di apprezzare il contenuto della richiesta avanzata dall'agente della riscossione in modo da evitare, in caso di sua illegittimità, la successiva procedura esecutiva”. Ed ancora “al fondo della necessità che nell'atto tributario vi sia l'indicazione dei
«presupposti di fatto» e delle «ragioni giuridiche» che lo giustificano, vi è
l'esigenza di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire
l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'"an" ed il
"quantum” debeatur. Ne consegue che tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa” (Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n.
22281 del 14/07/2022).
A fronte di tali considerazioni, nell'ipotesi in cui - come in quella in esame – la pretesa non è stata previamente manifestata – si deve ritenere che la cartella abbia
“natura di atto impositivo in senso sostanziale e richiede, quanto all'individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la ripresa, una motivazione completa, dovendo l'agente esternare gli elementi essenziali della pretesa che consentano al contribuente di verificarne la legittimità e di impugnarla, anche per contestare il merito della stessa -cfr. Cass., 24 ottobre 2019, n.27271-.
Tale motivazione deve dunque assumere i caratteri della congruità, sufficienza ed intelligibilità (Cass., 3 maggio 2018, n.10481; Cass., 19 aprile 2017, n.9799).” (cfr.
Sezioni Unite, 22281/2022 citata).
Il mero richiamo alla sentenza penale di condanna alle spese processuali non può, quindi, integrare una motivazione adeguata, non consentendo di verificare i pagina 12 di 15 criteri seguiti per compiere il calcolo delle spese di cui si domanda il rimborso, né per giustificarne l'ammontare.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, va altresì escluso che l'interessato avrebbe potuto comunque conoscere tali elementi mediante l'esame delle note di trasmissione e dei fogli notizia presenti nel fascicolo penale. Al riguardo appare infatti condivisibile quanto recentemente affermato dalla Suprema
Corte in fattispecie analoga in cui si è chiarito che “la cartella di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione - che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio - non è assolto mediante il richiamo per relationem della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (segnatamente, i cosiddetti "fogli notizie" redatti dalla Procura della Repubblica ed attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 560 del
09/01/2025).
L'obbligo motivazionale non può quindi ritenersi assolto mediante la produzione, in corso di causa, dei fogli notizia integrativi e delle liquidazioni dei compensi del custode giudiziale, non potendosi ritenere che l'esternazione di una compiuta motivazione possa sopperire all'originaria omissione che ha compromesso il diritto di difesa dell'interessato (cfr. Cass. Civ., 560/2025 citata).
La circostanza che l'esame dei fogli notizia non sia di per sé sufficiente ad integrare la motivazione trova del resto specifico riscontro nel caso in esame nelle deduzioni degli stessi convenuti che, nel chiarire giudizio le ragioni della pretesa posta a base della seconda cartella, hanno evidenziato che la somma di euro
525.123,66 era stata così determinata: euro 486.440,00 derivante dalla liquidazione del custode giudiziale, importo erroneamente non indicato nella prima cartella;
euro pagina 13 di 15 42.188,20 frutto di un errore della prima cartella, in cui le spese processuali erano state suddivise tra nove condannati, anziché – come corretto – per otto.
È evidente, dunque, che il mero richiamo alla sentenza penale non poteva certamente consentire all'interessato di apprezzare le ragioni del parziale ricalcolo rispetto al primo atto impositivo e, pertanto, l'insufficiente motivazione non è risultata rispettosa del diritto di difesa di cui all'art. 24 Costituzione.
Si deve dunque ritenere che la cartella esattoriale opposta sia viziata da un difetto assoluto di motivazione.
Può peraltro rilevarsi che anche il secondo motivo di impugnazione relativo all'ammontare del credito può ritenersi fondato.
La documentazione in atti (cartella impugnata, sentenza penale, documentazione relativa alle spese di giustizia) non consente di apprezzare i criteri seguiti per determinare la pretesa. L'attore è stato condannato solo per una parte delle fattispecie penali che gli sono state contestate e, pertanto, non può rispondere delle spese processuali relative ai reati ai quali è stato ritenuto estraneo. L'obbligo solidale al pagamento delle spese processuali, infatti, discende “soltanto dalla condanna per concorso nel medesimo reato o per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata e non già dall'unicità del processo per mera connessione soggettiva o probatoria o per altre ragioni di opportunità processuale” (cfr. Cass.
Pen., Sentenza n.17410 del 28.03.2019).
Non va poi trascurato che, come dedotto dagli stessi convenuti, l'emissione di una seconda cartella esattoriale è dipesa in parte dall'omessa quantificazione delle spese contenute nella prima cartella. Parte convenuta, pertanto, avrebbe dovuto specificamente dimostrare la coerenza dell'importo richiesto con le spese effettivamente riferibili a Parte_1
L'opposizione può quindi essere accolta e, conseguentemente, la cartella esattoriale opposta va annullata.
Va invece respinta la domanda attorea di restituzione della somma di euro
341.503,47 corrisposta da in data 06.12.2019 in adempimento Parte_1
pagina 14 di 15 della cartella n. 020 2019 00189009 14 000, trattandosi di domanda già proposta da nel giudizio di impugnazione pendente innanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Bologna (cfr. allegato 21 alla comparsa di risposta di Controparte_3
e ) e, pertanto, inammissibile in questa
[...] Controparte_6 sede.
La dubbiezza della lite, oggetto di decisioni non sempre univoche da parte della giurisprudenza, e la parziale soccombenza giustificano la compensazione integrale delle spese processuali.
Non risulta conseguentemente accoglibile la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c..
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, pronunciando definitivamente nel giudizio promosso da nei confronti di , Parte_1 Controparte_6 [...]
e , ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1 Controparte_3 disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla Parte_1 la cartella di pagamento n. 02020220014813004000;
2. rigetta la domanda proposta da di condanna delle Parte_1 controparti alla restituzione dell'importo di € 341.503,47;
3. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Bologna, 24 ottobre 2025
La Giudice
LL ND
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