Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/05/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 4699 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/08/1968, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Parolin e Lucia Lago
e
AT MAURIZIO, C.F. , nato a [...] il C.F._2
23/03/1963, rappresento e difeso dall' avvocato Devis Giovanni TO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di competenza di procedere all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio,
1
2) Autorizzare formalmente i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) Assegnare la casa coniugale sita in Cassola, via San Daniele n.1 alla sig.ra che vi Pt_1
continuerà ad abitare con il figlio finché lo stesso non sarà economicamente Per_1
autosufficiente e secondo le condizioni di cui al successivo punto 8;
4) Il sig. TO corrisponderà € 200 a titolo di contributo al mantenimento del figlio non ancora autosufficiente economicamente, entro il giorno 15 di ogni mese, contribuendo altresì al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza;
5) I coniugi continueranno a pagare al 50% la rata del mutuo sino all'estinzione del mutuo stesso;
6) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto non sono previsti assegni di mantenimento in favore dei coniugi;
7) La signora corrisponderà al sig. TO, alla firma del presente ricorso, a titolo di Pt_1
contributo per le spese per il trasferimento nella nuova abitazione, che si quantificano in euro 10.000,00 (diecimila,00). La signora corrisponderà ulteriori 10.000,00 entro il Pt_1
giorno 15.01.25. Il sig. TO si impegna a trasferirsi entro il 30.09.2025 o prima nel caso l'abitazione fosse disponibile anticipatamente. Tale somma sarà poi, all'esito della vendita della casa coniugale, restituita alla signora imputandola al ricavato della vendita o Pt_1
alla divisione.
8) La signora ed il sig. TO si impegnano a non vendere e a non chiedere la Pt_1
divisione giudiziale della loro comproprietà sino al 1/03/2030. Dal 1.03.2030 la casa verrà
messa in vendita e il ricavato verrà diviso restituendo alla signora i 20.000€ che la Pt_1
stessa ha anticipato al marito. Qualora la signora decidesse di acquistare la quota del Pt_1
marito, le parti si impegnano a far valutare la casa coniugale da un perito terzo, dall'importo andranno sempre sottratti i 20.000€ anticipati alla firma del ricorso per separazione.
9) Spese legali compensate tra le parti;
2 10) Ogni altro rapporto economico intercorrente fra gli odierni ricorrenti è già stato definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e, pertanto, gli stessi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in MO EL PA (VI) in data 29.08.1992, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di TO IO l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 200,00, nonché di sostenere al
50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cassola (VI),
3 via San Daniele n.1, in favore di quale genitore convivente con il figlio Parte_1 Per_1
maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, finché lo stesso non sarà
economicamente autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e AT Parte_1
MAURIZIO, uniti in matrimonio in MO EL PA (VI) in data 29.08.1992 con atto trascritto al n. 2, parte II, serie A, anno 1992, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO EL
PA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
4 c) con separata ordinanza viene fissata l'udienza ai fini del divorzio, trascorso il termine di legge.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27.05.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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