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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/10/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro - Prima Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 5278 del Ruolo Generale dell'anno 2016, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Calfa (C.F. con C.F._1 studio in Catanzaro, via Poerio n. 86, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello;
Appellante
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso in primo grado dall'Avv. Maria CP_1
PP AM, (C.F.) con studio in Catanzaro, Via Purificato n. 1, presso la stessa elettivamente domiciliato;
NONCHE'
, C.F. ; P. IVA ), in persona del CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Maggiore dell'Avvocatura Capitolina, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio , rep. 100189 del Persona_1
24.06.2016, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di
Giove n. 21
Appellato nonche'
Conclusioni delle parti: come in atti.
Con atto di citazione in appello, in persona del l. r. Parte_1 pro tempore, impugnava la sentenza n. 1160/2016 del giudice di pace di Catanzaro, pubblicata il 12.7.2016, non notificata, la quale, all'esito dell'istruttoria, nel contraddittorio con la controparte, accoglieva la domanda proposta dal e per CP_1
l'effetto dichiarava l'inesistenza della pretesa relativa alla cartella di pagamento con conseguente annullamento del preavviso di fermo amministrativo del bene mobile registrato, con condanna in solido dei convenuti al pagamento delle spese di lite, sebbene sceglieva la contumacia. CP_2
Quanto ai motivi dell'atto di gravame, in particolare, eccepiva la violazione Parte_1 dell'art.22 L.689/1981 sull'assunto che in mancanza della notifica del verbale la parte avrebbe dovuto impugnare la cartella notificatole nel termine previsto dall'art.22 della legge sopra richiamata e non viceversa con lo strumento dell'art.615 cpc. Ne derivava quindi, l'inammissibilità della opposizione per mancato rispetto dei termini di legge.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva in via preliminare il rigetto dell'appello per CP_1 violazione dell'art.342 bis cpc stante l'infondatezza del gravame, nel merito riteneva corretto lo strumento di impugnazione scelto in quanto precisava che la giurisprudenza aveva stabilito che in caso di opposizione a cartella basata sulla mancata notifica dell'atto presupposto la stessa non va qualificata come recuperatoria della legge n.
689/1981, ex art. 22, ma come opposizione all'esecuzione per inesistenza del titolo, per cui non era configurabile il termine indicato”.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello, vinte le spese di giudizio con attribuzione al difensore antistatario. pag. 2/8 Si costituiva altresì quale ente impositore, la quale in via preliminare CP_2 eccepiva l'inammissibilità della domanda nei confronti di per carenza di CP_2 legittimazione passiva e nel merito chiedeva la riforma della sentenza di primo grado per erronea applicazione della legge 26 dpr 602/1973, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
In seguito alla pima udienza, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata innumerevoli volte per la precisazione delle conclusioni;
assegnata a questo giudice il 23.04.2024, con ordinanza del 14.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
***
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, l' appello non può essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, mette conto evidenziare l'applicabilità alla fattispecie dell' art. 339
c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, quale risultante dalla modificazione di cui all' art. 1 del D.lgs n. 40 del 2006, applicabile ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto ed ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati dopo la data di entrata in vigore di tale decreto.
Tanto precisato, rilevanti, per la decisione della controversia, sono i principi, consolidati, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema d'impugnazione delle sentenze del giudice di pace, non appellabili, ma ricorribili per Cassazione, in base al previgente combinato disposto dell'art. 339 c.p.c., comma 3, e dell'art. 113 c.p.c., comma 2, per le cause il cui valore non eccede millecento euro.
In generale, la Corte ha affermato, che sono assoggettate al regime impugnatorio di cui all' art. 339, 3° comma, c.p.c., tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore previsto (dall'art. 113 c.p.c.), a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, solamente, il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza (es. Cass. 18 gennaio 2005, n. 899).
pag. 3/8 Nel caso di specie, dall' esame dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado emerge che l'attore aveva domandato l'annullamento di una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento di una cartella per un valore di euro 1.039,00.
Orbene, alla stregua del citato art. 339, comma 3°, del c.p.c., come modificato dal D.L.
n. 40 del 2006, art. 1, “ le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell' articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o per violazione dei principi regolatori della materia.”.
Peraltro, “in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto.” ( Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3005 del 11/02/2014).
Occorre, difatti, evidenziare che la sentenza gravata è stata pronunciata secondo la c.d.
«equità necessaria», ai sensi dell'art. 113, comma 2, cod. proc. civ., considerato che il valore della medesima, desumibile dalla domanda, ex art. 10 cod. proc. civ., è inferiore ad € 1.100,00; si afferma che, ad eccezione delle cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., le sentenze del giudice di pace rese in cause con valore pari o inferiore a tale limite sono da considerarsi sempre secondo equità (Cass. 3715/2015).
Precisamente, la Corte di cassazione ha chiarito (ex multis Sez. 2, Ordinanza n. 769 del
19/01/2021) che le sentenze rese dal giudice di pace in cause che, come quella di specie, sono di valore non eccedente i 1.100,00 euro (salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c.) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2°, cod. proc. civ., con la conseguenza che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3°, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 40 del 2006, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass. n. 5287 del 2012, la quale, in pag. 4/8 applicazione del principio esposto, ha escluso la deducibilità in appello della violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova contro la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, trattandosi di regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un error in iudicando).
Più nel dettaglio, e in considerazione dell'unica violazione dedotta con l'atto di appello
- con il quale si censura la violazione dell'art. 22 L.689/1981 - è possibile affermare che non sono state censurate norme sul procedimento, costituzionali, comunitarie e nemmeno è stata dedotta la violazione dei principi informatori della materia.
Orbene, in primo luogo deve evidenziarsi che non vi è stata violazione dei principi del procedimento nella parte in cui il giudice di pace ha qualificato la fattispecie come opposizione all'esecuzione e non come opposizione ex art 22 l 689/1981, in quanto tali doglianze, non involgono la violazione di norme sul procedimento o i principi informatori della materia, ma attengono al merito della controversia, avendo il giudice di prime cure riqualificato l'atto come opposizione all'esecuzione per mancanza di titolo esecutivo. Non può pertanto dirsi che il denunciato errore possa risolversi nella violazione di una norma processuale, né nella violazione dei principi informatori.
In merito a quest'ultimo profilo, è pertinente il richiamo alla precisazione operata dalla
Suprema Corte.
Ebbene, la Corte di cassazione ha affermato che in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale del giudice nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta da questi operata, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia.
Invero, il concetto di equità preso in considerazione dall'art. 113, 2° comma cod. proc. civ., cui fa riferimento il 3°comma dell'art. 339 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 40/06, attiene alla equità c.d. "necessaria" sostitutiva della stretta legalità; con il ricorso ad essa, il giudice di pace, nel decidere la intera controversia, non è tenuto all'osservanza delle regole di diritto positivo, potendo rifarsi integralmente all'equità, in relazione alla quale egli ha soltanto l'obbligo di enunciare un percorso argomentativo comprensibile.
pag. 5/8 Precisamente, il dovere di osservare i «principi informatori della materia», imposto al giudice di pace dall'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d'incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004) nella decisione secondo equità delle cause di valore non superiore a
1.100 euro, diversamente da quello di osservare i «principi regolatori della materia», già imposto al giudice conciliatore dalla medesima disposizione (nel testo novellato dall'art. 9 della legge 30 luglio 1984, n. 399, ed anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374), non comporta la necessità di individuare la regola equitativa applicabile al caso concreto desumendola dalle norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, ma quella di aver cura, nell'individuazione della predetta regola, che essa non contrasti con i principi, preesistenti alle norme in concreto oggettivamente dettate, ai quali il legislatore si è ispirato nel porre quella disciplina. Tali principi debbono essere puntualmente individuati nel ricorso per cassazione (o nell'atto di appello) avverso le sentenze in questione, non potendo l'impugnazione risolversi in una critica alla regula iuris concretamente applicata, la quale può ben rientrare nell'equità formativa (o sostitutiva) del giudice di pace, ancorché si ponga in contrasto con una norma giuridica particolare, né consistere in una mera censura al percorso motivazionale adottato nella sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V, 21/02/2007, n.
4055).
Conseguentemente, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve, con chiarezza, indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione
(Cass. 284/2007; Cass. 8466/2010).
In altri termini, l'appellante, nel rispetto dell'art. ex art. 342 cod. proc. civ., come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, è tenuto ad indicare a pena di inammissibilità i motivi specifici dell'impugnazione individuando esattamente il limite violato dal giudice di pace nel decidere secondo equità e specificando i principi regolatori che riteneva violati nel caso di specie (cfr. Cass. 11 febbraio 2014, n. 3005; v. anche Tribunale pag. 6/8 Napoli sez. V, 21/09/2021, n.7598; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18064 del 06/06/2022 ); solo a queste condizioni, infatti, il giudice di appello è tenuto ad emettere una pronuncia stricto iure.
Ne consegue che l'appellante non può limitarsi ad eccepire la violazione di specifiche norme giuridiche, ma è tenuto a dimostrare la loro riconducibilità a quelle che regolamentano (limitandolo) il giudizio di equità (cfr. Cass. 3005/2014, che a sua volta richiama Cass. 284/2007 e Cass. 8466/2010).
È imposta, dunque, dapprima l'individuazione del limite violato dal giudice di pace, così da permettere al tribunale (sotto il profilo rescindente della pronunzia che si chiede) la verifica della fondatezza dell'appello, previa individuazione dei principi regolatori della materia (ovvero delle norme sul procedimento ovvero di quelle costituzionali e/o comunitarie); di conseguenza (quanto al profilo rescissorio) sarà possibile per il giudice dell'appello - nel caso di accoglimento del gravame - adottare una decisione di stretta legalità, sostitutiva della precedente emessa in via equitativa, concretizzantesi nell'applicazione dei principi che si assumono violati.
Va, quindi, ribadito che i principi regolatori della materia che consentono l'appello in tali giudizi non corrispondono alle singole norme regolatrici della specifica materia, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa (Cassazione civile sez. I, 07/05/2019, n.12017).
Alla luce di tali principi, appare evidente come, nessuna violazione dei principi informatori sia stata dedotta da parte appellante.
La mera violazione di legge censurata nel motivo di appello, determina, pertanto,
l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 339, comma 2, cod. proc. civ., con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, quanto ai compensi, come segue secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014, come successivamente modificato, in relazione al valore della causa (scaglione fino a € 1.100,00) e nei valori medi, ad eccezione della fase decisionale, meramente riassuntiva, liquidata ai minimi, e quella istruttoria, del tutto assente e, pertanto, non dovuta. pag. 7/8 Nulla può essere disposto in ordine alle spese di lite relative al giudizio di primo grado, richieste dall'appellato nella propria comparsa, stante la conferma della CP_2 sentenza impugnata ed in assenza di apposito appello incidentale;
invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019).
Da ultimo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dell'obbligo, per l'appellante principale, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così dispone:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascun appellato, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 362,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfetario del 15% sull'importo tale ultimo importo,
c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge;
3) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Catanzaro, 23 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Fortunata Esposito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro - Prima Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 5278 del Ruolo Generale dell'anno 2016, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Calfa (C.F. con C.F._1 studio in Catanzaro, via Poerio n. 86, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello;
Appellante
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso in primo grado dall'Avv. Maria CP_1
PP AM, (C.F.) con studio in Catanzaro, Via Purificato n. 1, presso la stessa elettivamente domiciliato;
NONCHE'
, C.F. ; P. IVA ), in persona del CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Maggiore dell'Avvocatura Capitolina, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio , rep. 100189 del Persona_1
24.06.2016, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di
Giove n. 21
Appellato nonche'
Conclusioni delle parti: come in atti.
Con atto di citazione in appello, in persona del l. r. Parte_1 pro tempore, impugnava la sentenza n. 1160/2016 del giudice di pace di Catanzaro, pubblicata il 12.7.2016, non notificata, la quale, all'esito dell'istruttoria, nel contraddittorio con la controparte, accoglieva la domanda proposta dal e per CP_1
l'effetto dichiarava l'inesistenza della pretesa relativa alla cartella di pagamento con conseguente annullamento del preavviso di fermo amministrativo del bene mobile registrato, con condanna in solido dei convenuti al pagamento delle spese di lite, sebbene sceglieva la contumacia. CP_2
Quanto ai motivi dell'atto di gravame, in particolare, eccepiva la violazione Parte_1 dell'art.22 L.689/1981 sull'assunto che in mancanza della notifica del verbale la parte avrebbe dovuto impugnare la cartella notificatole nel termine previsto dall'art.22 della legge sopra richiamata e non viceversa con lo strumento dell'art.615 cpc. Ne derivava quindi, l'inammissibilità della opposizione per mancato rispetto dei termini di legge.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva in via preliminare il rigetto dell'appello per CP_1 violazione dell'art.342 bis cpc stante l'infondatezza del gravame, nel merito riteneva corretto lo strumento di impugnazione scelto in quanto precisava che la giurisprudenza aveva stabilito che in caso di opposizione a cartella basata sulla mancata notifica dell'atto presupposto la stessa non va qualificata come recuperatoria della legge n.
689/1981, ex art. 22, ma come opposizione all'esecuzione per inesistenza del titolo, per cui non era configurabile il termine indicato”.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello, vinte le spese di giudizio con attribuzione al difensore antistatario. pag. 2/8 Si costituiva altresì quale ente impositore, la quale in via preliminare CP_2 eccepiva l'inammissibilità della domanda nei confronti di per carenza di CP_2 legittimazione passiva e nel merito chiedeva la riforma della sentenza di primo grado per erronea applicazione della legge 26 dpr 602/1973, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
In seguito alla pima udienza, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata innumerevoli volte per la precisazione delle conclusioni;
assegnata a questo giudice il 23.04.2024, con ordinanza del 14.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
***
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, l' appello non può essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, mette conto evidenziare l'applicabilità alla fattispecie dell' art. 339
c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, quale risultante dalla modificazione di cui all' art. 1 del D.lgs n. 40 del 2006, applicabile ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto ed ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati dopo la data di entrata in vigore di tale decreto.
Tanto precisato, rilevanti, per la decisione della controversia, sono i principi, consolidati, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema d'impugnazione delle sentenze del giudice di pace, non appellabili, ma ricorribili per Cassazione, in base al previgente combinato disposto dell'art. 339 c.p.c., comma 3, e dell'art. 113 c.p.c., comma 2, per le cause il cui valore non eccede millecento euro.
In generale, la Corte ha affermato, che sono assoggettate al regime impugnatorio di cui all' art. 339, 3° comma, c.p.c., tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore previsto (dall'art. 113 c.p.c.), a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, solamente, il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza (es. Cass. 18 gennaio 2005, n. 899).
pag. 3/8 Nel caso di specie, dall' esame dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado emerge che l'attore aveva domandato l'annullamento di una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento di una cartella per un valore di euro 1.039,00.
Orbene, alla stregua del citato art. 339, comma 3°, del c.p.c., come modificato dal D.L.
n. 40 del 2006, art. 1, “ le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell' articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o per violazione dei principi regolatori della materia.”.
Peraltro, “in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto.” ( Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3005 del 11/02/2014).
Occorre, difatti, evidenziare che la sentenza gravata è stata pronunciata secondo la c.d.
«equità necessaria», ai sensi dell'art. 113, comma 2, cod. proc. civ., considerato che il valore della medesima, desumibile dalla domanda, ex art. 10 cod. proc. civ., è inferiore ad € 1.100,00; si afferma che, ad eccezione delle cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., le sentenze del giudice di pace rese in cause con valore pari o inferiore a tale limite sono da considerarsi sempre secondo equità (Cass. 3715/2015).
Precisamente, la Corte di cassazione ha chiarito (ex multis Sez. 2, Ordinanza n. 769 del
19/01/2021) che le sentenze rese dal giudice di pace in cause che, come quella di specie, sono di valore non eccedente i 1.100,00 euro (salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c.) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2°, cod. proc. civ., con la conseguenza che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3°, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 40 del 2006, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass. n. 5287 del 2012, la quale, in pag. 4/8 applicazione del principio esposto, ha escluso la deducibilità in appello della violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova contro la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, trattandosi di regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un error in iudicando).
Più nel dettaglio, e in considerazione dell'unica violazione dedotta con l'atto di appello
- con il quale si censura la violazione dell'art. 22 L.689/1981 - è possibile affermare che non sono state censurate norme sul procedimento, costituzionali, comunitarie e nemmeno è stata dedotta la violazione dei principi informatori della materia.
Orbene, in primo luogo deve evidenziarsi che non vi è stata violazione dei principi del procedimento nella parte in cui il giudice di pace ha qualificato la fattispecie come opposizione all'esecuzione e non come opposizione ex art 22 l 689/1981, in quanto tali doglianze, non involgono la violazione di norme sul procedimento o i principi informatori della materia, ma attengono al merito della controversia, avendo il giudice di prime cure riqualificato l'atto come opposizione all'esecuzione per mancanza di titolo esecutivo. Non può pertanto dirsi che il denunciato errore possa risolversi nella violazione di una norma processuale, né nella violazione dei principi informatori.
In merito a quest'ultimo profilo, è pertinente il richiamo alla precisazione operata dalla
Suprema Corte.
Ebbene, la Corte di cassazione ha affermato che in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale del giudice nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta da questi operata, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia.
Invero, il concetto di equità preso in considerazione dall'art. 113, 2° comma cod. proc. civ., cui fa riferimento il 3°comma dell'art. 339 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 40/06, attiene alla equità c.d. "necessaria" sostitutiva della stretta legalità; con il ricorso ad essa, il giudice di pace, nel decidere la intera controversia, non è tenuto all'osservanza delle regole di diritto positivo, potendo rifarsi integralmente all'equità, in relazione alla quale egli ha soltanto l'obbligo di enunciare un percorso argomentativo comprensibile.
pag. 5/8 Precisamente, il dovere di osservare i «principi informatori della materia», imposto al giudice di pace dall'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d'incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004) nella decisione secondo equità delle cause di valore non superiore a
1.100 euro, diversamente da quello di osservare i «principi regolatori della materia», già imposto al giudice conciliatore dalla medesima disposizione (nel testo novellato dall'art. 9 della legge 30 luglio 1984, n. 399, ed anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374), non comporta la necessità di individuare la regola equitativa applicabile al caso concreto desumendola dalle norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, ma quella di aver cura, nell'individuazione della predetta regola, che essa non contrasti con i principi, preesistenti alle norme in concreto oggettivamente dettate, ai quali il legislatore si è ispirato nel porre quella disciplina. Tali principi debbono essere puntualmente individuati nel ricorso per cassazione (o nell'atto di appello) avverso le sentenze in questione, non potendo l'impugnazione risolversi in una critica alla regula iuris concretamente applicata, la quale può ben rientrare nell'equità formativa (o sostitutiva) del giudice di pace, ancorché si ponga in contrasto con una norma giuridica particolare, né consistere in una mera censura al percorso motivazionale adottato nella sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V, 21/02/2007, n.
4055).
Conseguentemente, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve, con chiarezza, indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione
(Cass. 284/2007; Cass. 8466/2010).
In altri termini, l'appellante, nel rispetto dell'art. ex art. 342 cod. proc. civ., come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, è tenuto ad indicare a pena di inammissibilità i motivi specifici dell'impugnazione individuando esattamente il limite violato dal giudice di pace nel decidere secondo equità e specificando i principi regolatori che riteneva violati nel caso di specie (cfr. Cass. 11 febbraio 2014, n. 3005; v. anche Tribunale pag. 6/8 Napoli sez. V, 21/09/2021, n.7598; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18064 del 06/06/2022 ); solo a queste condizioni, infatti, il giudice di appello è tenuto ad emettere una pronuncia stricto iure.
Ne consegue che l'appellante non può limitarsi ad eccepire la violazione di specifiche norme giuridiche, ma è tenuto a dimostrare la loro riconducibilità a quelle che regolamentano (limitandolo) il giudizio di equità (cfr. Cass. 3005/2014, che a sua volta richiama Cass. 284/2007 e Cass. 8466/2010).
È imposta, dunque, dapprima l'individuazione del limite violato dal giudice di pace, così da permettere al tribunale (sotto il profilo rescindente della pronunzia che si chiede) la verifica della fondatezza dell'appello, previa individuazione dei principi regolatori della materia (ovvero delle norme sul procedimento ovvero di quelle costituzionali e/o comunitarie); di conseguenza (quanto al profilo rescissorio) sarà possibile per il giudice dell'appello - nel caso di accoglimento del gravame - adottare una decisione di stretta legalità, sostitutiva della precedente emessa in via equitativa, concretizzantesi nell'applicazione dei principi che si assumono violati.
Va, quindi, ribadito che i principi regolatori della materia che consentono l'appello in tali giudizi non corrispondono alle singole norme regolatrici della specifica materia, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa (Cassazione civile sez. I, 07/05/2019, n.12017).
Alla luce di tali principi, appare evidente come, nessuna violazione dei principi informatori sia stata dedotta da parte appellante.
La mera violazione di legge censurata nel motivo di appello, determina, pertanto,
l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 339, comma 2, cod. proc. civ., con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, quanto ai compensi, come segue secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014, come successivamente modificato, in relazione al valore della causa (scaglione fino a € 1.100,00) e nei valori medi, ad eccezione della fase decisionale, meramente riassuntiva, liquidata ai minimi, e quella istruttoria, del tutto assente e, pertanto, non dovuta. pag. 7/8 Nulla può essere disposto in ordine alle spese di lite relative al giudizio di primo grado, richieste dall'appellato nella propria comparsa, stante la conferma della CP_2 sentenza impugnata ed in assenza di apposito appello incidentale;
invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019).
Da ultimo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dell'obbligo, per l'appellante principale, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così dispone:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascun appellato, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 362,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfetario del 15% sull'importo tale ultimo importo,
c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge;
3) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Catanzaro, 23 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Fortunata Esposito
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