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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/04/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.A.L. n.3370/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di ON, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno
2023, al numero 3370, promossa con domanda depositata in data 26.9.2023 da
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al Parte_1 ricorso, dall'Avv. Paola Cerrito ed elettivamente domiciliata presso di lei in
ON, Viale America Latina n.34 contro
Controparte_1
, in persona del Dirigente e legale
[...] rappresentante p. t., elettivamente domiciliato in ON, Via Olimpia n.14, rappresentato e difeso da proprio funzionario giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato allegata in atti
Oggetto del giudizio: accertamento del diritto di parte ricorrente a vedersi assegnato un incarico di supplenza sino al 30 giugno per l'a.s. 2022/2023; diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio che avrebbe ottenuto se le fosse stato conferito l'incarico annuale;
diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale conseguente al mancato conferimento dell'incarico
Conclusioni: per la parte costituita, quelle del ricorso, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art.414 c.p.c. ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di ON, in funzione di Giudice del Lavoro, il
[...]
, deducendo che: 1) è docente (precaria) di Controparte_1 scuola primaria (EEEE); 2) in data 23.5.2022 aveva presentato domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze - G.P.S. (Provincia di
ON ) di prima fascia per la classe di concorso di cui sopra (EEEE); 3) in conseguenza, nell'anno scolastico 2022/2023 era stata inserita nelle suddette
G.P.S. di prima fascia (EEEE scuola primaria -posto comune-), oltre che nelle graduatorie incrociate di prima fascia (ADEE primaria - posti di sostegno), ma con il punteggio di soli 20 punti anziché 92 punti cui aveva diritto;
4) tempestivamente e più volte (con reclamo del 14 agosto 2022 e con reclamo del
2 settembre 2022) aveva segnalato l'errore all'Amministrazione, chiedendo la rettifica del punteggio da punti 20 a punti 92, senza esito (doc. n.2 e doc. n.3);
5) aveva allora proposto ricorso ex art.700 c.p.c., al fine di ottenere il giusto punteggio di 92 punti, giudizio definito con l'ordinanza cautelare di accoglimento n.787 del 17 gennaio 2023, confermata anche in sede di reclamo con l'ordinanza del 28 marzo 2023 (doc. n. 6); 6) a causa della ingiusta attribuzione di punteggio e quindi della condotta colpevole dell'Amministrazione resistente, nel suddetto anno scolastico 2022/2023 aveva lavorato con incarichi di supplenze brevi e saltuarie (tra l'altro alcuni su ed altri su e in istituto scolastici diversi), CP_1 CP_2 soltanto per n.129 giorni (doc. n. 7), che equivalgono a soli punti 8 nelle GPS;
7) se invece le fosse stato attribuito il giusto punteggio di 92 punti avrebbe lavorato con supplenza sino al termine delle attività didattiche, con un incarico equivalente a 12 punti da inserire nell'aggiornamento delle GPS previsto per il
2024; 8) infatti, già dal primo Bollettino degli incarichi di supplenza del 16 settembre 2022 (doc. n.8) si evinceva che avrebbe avuto diritto ad uno dei numerosi incarichi sino al termine delle attività didattiche, su ADEE (sostegno primaria), che invece erano stati conferiti sulle sedi indicate in domanda (ad es.
e : doc. n.9) ad aspiranti, senza titoli di riserva, tutti Per_1 Per_2 Per_3 inseriti nelle graduatorie incrociate di prima fascia con punteggio inferiore a punti
92; 9) aveva quindi diritto ad ottenere il risarcimento dei danni ingiustamente patiti per l'erronea attribuzione di punteggio, cui era conseguito il mancato conferimento di un incarico sino al termine delle attività didattiche. Ciò sia in termini di perdita di chances lavorative, sia in termini economici, sia in termini di incremento di punteggio di graduatoria, da commisurarsi e quantificarsi in relazione alle retribuzioni non percepite nell'anno scolastico 2022/2023, nonché in relazione agli ulteriori punti 12 che avrebbe conseguito con un incarico sino al termine delle attività didattiche (così come previsto dalla tabella 1 di valutazione dei titoli annessa all'O.M. n. 112 del 2022, doc. n.10).
Su queste premesse, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere per l'anno scolastico 2022/2023 un incarico di supplenza (su ADEE – primaria posto di sostegno-
) con durata sino al termine delle attività didattiche, 30 giugno 2023, e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente, a titolo di risarcimento dei danni, al riconoscimento di 12 punti da inserirsi nel prossimo aggiornamento delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze di prima fascia ( scuola primariaEEEE-) della Provincia di
ON; 2) Condannare, altresì, sempre a titolo di risarcimento dei danni,
l'Amministrazione resistente al pagamento delle retribuzioni non percepite ( ivi compresa la tredicesima mensilità e TFR, e detratto l'aliunde perceptum ) nell'a.s.
2022/2023, o della diversa somma ritenuta di giustizia, se del caso da valutarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il ricorso è stato ritualmente notificato al convenuto, che si è CP_1 costituito deducendo che la ricorrente nell'a.s. 2022/2023 aveva comunque prestato servizio dal 3.10.2022 sino al 12.06.2023, seppure in modo saltuario, ottenendo delle supplenze sia su posto normale, sia su posti di sostegno, come dimostrato dal prospetto allegato (cfr. All. Gestione assunzioni supplenze Fiorini
A.S. 2022/2023). La ricorrente aveva quindi totalizzato, sulla base del servizio reso, 9 punti a fronte di 163 giorni lavorativi. Pertanto, anche se in misura minore di 12, la ricorrente aveva comunque ottenuto un incremento del suo punteggio attuale, dato appunto dal servizio effettivamente reso nelle Istituzioni scolastiche ove aveva prestato le supplenze. Inoltre la ricorrente, avendo ottenuto incarichi di supplenza, aveva percepito la relativa retribuzione per il lavoro prestato. Su queste premesse il convenuto ha rassegnato le seguenti CP_1 conclusioni, chiedendo di: “1. In via principale, rigettare il ricorso perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal
[...]
.
2. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento Controparte_1 della domanda principale, accertare, per i motivi di cui al ricorso, il minor importo dovuto alla ricorrente che risulterà di giustizia, anche in via equitativa;
3. In ogni caso, condannare la ricorrente a rimborsare all'amministrazione resistente le spese calcolate secondo quanto previsto dall'art.152 bis c.p.c.. 4. In subordine, compensare le spese.
5. In ogni caso, condannare la controparte ex art. 96 cpc per lite temeraria”.
Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per i motivi appresso indicati.
È provato documentalmente (si veda il primo Bollettino degli incarichi di supplenza del 16 settembre 2022: doc. n.8 e, comunque, non contestato, Pt_1 che ove l'Amministrazione avesse attribuito alla ricorrente il corretto punteggio di 92 punti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze - G.P.S. (Provincia di
ON ) di prima fascia per la classe di concorso EEEE – come accertato dal
Tribunale di ON con l'ordinanza cautelare di accoglimento n.787 del 17 gennaio 2023, confermata anche in sede di reclamo con l'ordinanza del 28 marzo
2023 (doc. n.
6 - la ricorrente avrebbe ottenuto uno dei numerosi incarichi Pt_1 sino al termine delle attività didattiche, cioè sino al 30 giugno 2023, su classe
ADEE, invece conferiti ad altri aspiranti tutti con punteggio inferiore a quello dell'attrice e senza titoli di precedenza e/o riserva (docc. nn.8 e 9 . Pt_1
Orbene, ritiene il Giudicante che al docente cui ingiustamente non siano stati conferiti incarichi di supplenza - come è accaduto nel caso di specie - spetta il risarcimento dei danni in relazione alla perdita di chances lavorative e di esperienza professionale, alla perdita economica ed al mancato punteggio. Tali danni possono essere commisurati ragionevolmente alle retribuzioni non percepite a cui avrebbe avuto diritto e al riconoscimento del relativo punteggio in graduatoria (cfr Cass. n.852/2006).
Nel caso di specie, accertato il diritto della ricorrente ad ottenere per l'anno scolastico 2022/2023 un incarico di supplenza nella classe ADEE sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2023), va, da un lato dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna dell'Amministrazione resistente al riconoscimento di 12 punti da inserire nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima fascia, giacché l'attrice è stata immessa in ruolo in data 22.11.2024 e quindi non ha più interesse all'attribuzione di 12 punti nelle
GPS, come dalla stessa dedotto all'udienza del 22.1.2025. Dall'altro,
l'amministrazione va condannata, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento della differenza tra le retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito ove avesse ottenuto l'incarico annuale cui aveva diritto e quelle effettivamente percepite in relazione ai 163 giorni di supplenze pacificamente effettuati nell'a.s.
2022/2023.
In definitiva, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso può essere deciso nei termini di cui al dispositivo
Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste a carico del , in base ai parametri posti dal Controparte_1
D.M. n.147/2022, tenendo conto della complessità bassa della questione trattata (competenza: cause di lavoro;
valore della causa: fino a €.5.200,00; compenso fase di studio della controversia, valore minimo: €.444,00; compenso fase introduttiva del giudizio, valore minimo: €.213,00; compenso fase istruttoria/trattazione: €.284,00; compenso fase decisionale, valore minimo: €.373,00; compenso complessivo: €.1.314,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_2 Controparte_1
, nella causa iscritta al n.3370/2023, disattesa ogni altra domanda,
[...] istanza ed eccezione:
1) accerta e dichiara il diritto dell'attrice alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2023), nella classe di concorso ADEE;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda dell'attrice di condanna del resistente al riconoscimento di 12 punti CP_1 da inserire nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima fascia, essendo stata l'attrice immessa in ruolo in data 22.11.2024; 3) condanna il convenuto al pagamento della differenza tra le CP_1 retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito ove avesse ottenuto l'incarico annuale cui aveva diritto, di cui al capo 1), e le retribuzioni effettivamente percepite in relazione ai 163 giorni di supplenze effettuate nell'a.s. 2022/2023, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei del credito al saldo;
4) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.1.314,00, per compenso professionale, oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.118,50 per spese di contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore attoreo,
Avv. Paola Cerrito, dichiaratasi antistataria.
ON, 8.4.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di ON, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno
2023, al numero 3370, promossa con domanda depositata in data 26.9.2023 da
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al Parte_1 ricorso, dall'Avv. Paola Cerrito ed elettivamente domiciliata presso di lei in
ON, Viale America Latina n.34 contro
Controparte_1
, in persona del Dirigente e legale
[...] rappresentante p. t., elettivamente domiciliato in ON, Via Olimpia n.14, rappresentato e difeso da proprio funzionario giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato allegata in atti
Oggetto del giudizio: accertamento del diritto di parte ricorrente a vedersi assegnato un incarico di supplenza sino al 30 giugno per l'a.s. 2022/2023; diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio che avrebbe ottenuto se le fosse stato conferito l'incarico annuale;
diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale conseguente al mancato conferimento dell'incarico
Conclusioni: per la parte costituita, quelle del ricorso, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art.414 c.p.c. ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di ON, in funzione di Giudice del Lavoro, il
[...]
, deducendo che: 1) è docente (precaria) di Controparte_1 scuola primaria (EEEE); 2) in data 23.5.2022 aveva presentato domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze - G.P.S. (Provincia di
ON ) di prima fascia per la classe di concorso di cui sopra (EEEE); 3) in conseguenza, nell'anno scolastico 2022/2023 era stata inserita nelle suddette
G.P.S. di prima fascia (EEEE scuola primaria -posto comune-), oltre che nelle graduatorie incrociate di prima fascia (ADEE primaria - posti di sostegno), ma con il punteggio di soli 20 punti anziché 92 punti cui aveva diritto;
4) tempestivamente e più volte (con reclamo del 14 agosto 2022 e con reclamo del
2 settembre 2022) aveva segnalato l'errore all'Amministrazione, chiedendo la rettifica del punteggio da punti 20 a punti 92, senza esito (doc. n.2 e doc. n.3);
5) aveva allora proposto ricorso ex art.700 c.p.c., al fine di ottenere il giusto punteggio di 92 punti, giudizio definito con l'ordinanza cautelare di accoglimento n.787 del 17 gennaio 2023, confermata anche in sede di reclamo con l'ordinanza del 28 marzo 2023 (doc. n. 6); 6) a causa della ingiusta attribuzione di punteggio e quindi della condotta colpevole dell'Amministrazione resistente, nel suddetto anno scolastico 2022/2023 aveva lavorato con incarichi di supplenze brevi e saltuarie (tra l'altro alcuni su ed altri su e in istituto scolastici diversi), CP_1 CP_2 soltanto per n.129 giorni (doc. n. 7), che equivalgono a soli punti 8 nelle GPS;
7) se invece le fosse stato attribuito il giusto punteggio di 92 punti avrebbe lavorato con supplenza sino al termine delle attività didattiche, con un incarico equivalente a 12 punti da inserire nell'aggiornamento delle GPS previsto per il
2024; 8) infatti, già dal primo Bollettino degli incarichi di supplenza del 16 settembre 2022 (doc. n.8) si evinceva che avrebbe avuto diritto ad uno dei numerosi incarichi sino al termine delle attività didattiche, su ADEE (sostegno primaria), che invece erano stati conferiti sulle sedi indicate in domanda (ad es.
e : doc. n.9) ad aspiranti, senza titoli di riserva, tutti Per_1 Per_2 Per_3 inseriti nelle graduatorie incrociate di prima fascia con punteggio inferiore a punti
92; 9) aveva quindi diritto ad ottenere il risarcimento dei danni ingiustamente patiti per l'erronea attribuzione di punteggio, cui era conseguito il mancato conferimento di un incarico sino al termine delle attività didattiche. Ciò sia in termini di perdita di chances lavorative, sia in termini economici, sia in termini di incremento di punteggio di graduatoria, da commisurarsi e quantificarsi in relazione alle retribuzioni non percepite nell'anno scolastico 2022/2023, nonché in relazione agli ulteriori punti 12 che avrebbe conseguito con un incarico sino al termine delle attività didattiche (così come previsto dalla tabella 1 di valutazione dei titoli annessa all'O.M. n. 112 del 2022, doc. n.10).
Su queste premesse, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere per l'anno scolastico 2022/2023 un incarico di supplenza (su ADEE – primaria posto di sostegno-
) con durata sino al termine delle attività didattiche, 30 giugno 2023, e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente, a titolo di risarcimento dei danni, al riconoscimento di 12 punti da inserirsi nel prossimo aggiornamento delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze di prima fascia ( scuola primariaEEEE-) della Provincia di
ON; 2) Condannare, altresì, sempre a titolo di risarcimento dei danni,
l'Amministrazione resistente al pagamento delle retribuzioni non percepite ( ivi compresa la tredicesima mensilità e TFR, e detratto l'aliunde perceptum ) nell'a.s.
2022/2023, o della diversa somma ritenuta di giustizia, se del caso da valutarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il ricorso è stato ritualmente notificato al convenuto, che si è CP_1 costituito deducendo che la ricorrente nell'a.s. 2022/2023 aveva comunque prestato servizio dal 3.10.2022 sino al 12.06.2023, seppure in modo saltuario, ottenendo delle supplenze sia su posto normale, sia su posti di sostegno, come dimostrato dal prospetto allegato (cfr. All. Gestione assunzioni supplenze Fiorini
A.S. 2022/2023). La ricorrente aveva quindi totalizzato, sulla base del servizio reso, 9 punti a fronte di 163 giorni lavorativi. Pertanto, anche se in misura minore di 12, la ricorrente aveva comunque ottenuto un incremento del suo punteggio attuale, dato appunto dal servizio effettivamente reso nelle Istituzioni scolastiche ove aveva prestato le supplenze. Inoltre la ricorrente, avendo ottenuto incarichi di supplenza, aveva percepito la relativa retribuzione per il lavoro prestato. Su queste premesse il convenuto ha rassegnato le seguenti CP_1 conclusioni, chiedendo di: “1. In via principale, rigettare il ricorso perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal
[...]
.
2. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento Controparte_1 della domanda principale, accertare, per i motivi di cui al ricorso, il minor importo dovuto alla ricorrente che risulterà di giustizia, anche in via equitativa;
3. In ogni caso, condannare la ricorrente a rimborsare all'amministrazione resistente le spese calcolate secondo quanto previsto dall'art.152 bis c.p.c.. 4. In subordine, compensare le spese.
5. In ogni caso, condannare la controparte ex art. 96 cpc per lite temeraria”.
Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per i motivi appresso indicati.
È provato documentalmente (si veda il primo Bollettino degli incarichi di supplenza del 16 settembre 2022: doc. n.8 e, comunque, non contestato, Pt_1 che ove l'Amministrazione avesse attribuito alla ricorrente il corretto punteggio di 92 punti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze - G.P.S. (Provincia di
ON ) di prima fascia per la classe di concorso EEEE – come accertato dal
Tribunale di ON con l'ordinanza cautelare di accoglimento n.787 del 17 gennaio 2023, confermata anche in sede di reclamo con l'ordinanza del 28 marzo
2023 (doc. n.
6 - la ricorrente avrebbe ottenuto uno dei numerosi incarichi Pt_1 sino al termine delle attività didattiche, cioè sino al 30 giugno 2023, su classe
ADEE, invece conferiti ad altri aspiranti tutti con punteggio inferiore a quello dell'attrice e senza titoli di precedenza e/o riserva (docc. nn.8 e 9 . Pt_1
Orbene, ritiene il Giudicante che al docente cui ingiustamente non siano stati conferiti incarichi di supplenza - come è accaduto nel caso di specie - spetta il risarcimento dei danni in relazione alla perdita di chances lavorative e di esperienza professionale, alla perdita economica ed al mancato punteggio. Tali danni possono essere commisurati ragionevolmente alle retribuzioni non percepite a cui avrebbe avuto diritto e al riconoscimento del relativo punteggio in graduatoria (cfr Cass. n.852/2006).
Nel caso di specie, accertato il diritto della ricorrente ad ottenere per l'anno scolastico 2022/2023 un incarico di supplenza nella classe ADEE sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2023), va, da un lato dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna dell'Amministrazione resistente al riconoscimento di 12 punti da inserire nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima fascia, giacché l'attrice è stata immessa in ruolo in data 22.11.2024 e quindi non ha più interesse all'attribuzione di 12 punti nelle
GPS, come dalla stessa dedotto all'udienza del 22.1.2025. Dall'altro,
l'amministrazione va condannata, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento della differenza tra le retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito ove avesse ottenuto l'incarico annuale cui aveva diritto e quelle effettivamente percepite in relazione ai 163 giorni di supplenze pacificamente effettuati nell'a.s.
2022/2023.
In definitiva, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso può essere deciso nei termini di cui al dispositivo
Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste a carico del , in base ai parametri posti dal Controparte_1
D.M. n.147/2022, tenendo conto della complessità bassa della questione trattata (competenza: cause di lavoro;
valore della causa: fino a €.5.200,00; compenso fase di studio della controversia, valore minimo: €.444,00; compenso fase introduttiva del giudizio, valore minimo: €.213,00; compenso fase istruttoria/trattazione: €.284,00; compenso fase decisionale, valore minimo: €.373,00; compenso complessivo: €.1.314,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_2 Controparte_1
, nella causa iscritta al n.3370/2023, disattesa ogni altra domanda,
[...] istanza ed eccezione:
1) accerta e dichiara il diritto dell'attrice alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2023), nella classe di concorso ADEE;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda dell'attrice di condanna del resistente al riconoscimento di 12 punti CP_1 da inserire nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima fascia, essendo stata l'attrice immessa in ruolo in data 22.11.2024; 3) condanna il convenuto al pagamento della differenza tra le CP_1 retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito ove avesse ottenuto l'incarico annuale cui aveva diritto, di cui al capo 1), e le retribuzioni effettivamente percepite in relazione ai 163 giorni di supplenze effettuate nell'a.s. 2022/2023, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei del credito al saldo;
4) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.1.314,00, per compenso professionale, oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.118,50 per spese di contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore attoreo,
Avv. Paola Cerrito, dichiaratasi antistataria.
ON, 8.4.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi