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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1546/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6320/2020 depositato il 12/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Siracusa - Piazza Duomo N.4 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 758/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 05/03/2020 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140014592469 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa rigettava il ricorso proposto dal contribuente, che proponeva appello.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune, che chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Nelle more del procedimento il contribuente ha chiesto la rinuncia agli atti del giudizio, avendo aderito al beneficio previsto dall'art. 1, commi 231 e ss., l. 197/2022 e succ. mod. e depositato nel termine copia della domanda di definizione e del versamento della prima rata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'art. 12-bis, comma 1, D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio
2025, n. 108, è stata data la seguente interpretazione autentica : "Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3- bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata".
Va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo.
Spese compensate. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe.
Il Presidente
LU TR
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6320/2020 depositato il 12/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Siracusa - Piazza Duomo N.4 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 758/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 05/03/2020 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140014592469 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa rigettava il ricorso proposto dal contribuente, che proponeva appello.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune, che chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Nelle more del procedimento il contribuente ha chiesto la rinuncia agli atti del giudizio, avendo aderito al beneficio previsto dall'art. 1, commi 231 e ss., l. 197/2022 e succ. mod. e depositato nel termine copia della domanda di definizione e del versamento della prima rata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'art. 12-bis, comma 1, D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio
2025, n. 108, è stata data la seguente interpretazione autentica : "Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3- bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata".
Va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo.
Spese compensate. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe.
Il Presidente
LU TR