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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2612/2022 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Elvirella Pacini e dell'avv. Luciano Lobina, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5 settembre 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere l'accertamento del proprio diritto ad un maggior indennizzo, a CP_1
seguito di aggravamento delle menomazioni conseguenti ad infortunio sul lavoro (caso n.
513327986 del 3 settembre 2014), per le quali l'Istituto aveva riconosciuto un danno biologico in misura complessiva del 9 percento, successivamente confermata all'esito della procedura di revisione su domanda del 27 maggio 2021.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 5 luglio 2024 ha riscontrato che parte ricorrente, in conseguenza dell'infortunio occorsole pacificamente in data 3 settembre 2014, è affetta da
“esiti d'intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro: di plastica di l.c.a. con innensto del 3° medio del tendine rotuleo, meniscectomia mediale selettiva, shawing condrale”, e ha ritenuto che la sua condizione si sia aggravata rispetto alla situazione che pagina 1 di 3 aveva giustificato in passato il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 9 percento.
Secondo le stime dell'ausiliario, l'aggravamento delle menomazioni, “per gli esiti della condropatia” (codice tabellare 281), fin dalla procedura amministrativa di revisione passiva, comporta un danno biologico nella misura dell'11 percento.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che la ricorrente abbia diritto al maggior indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico dell'11 percento, a far data dalla domanda di revisione del 27 maggio 2021.
L' deve perciò essere condannato a versare in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale commisurato al maggior danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto per la medesima patologia, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 27 maggio
2021.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di riferimento, considerando il valore differenziale dell'indennizzo, è quello compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone gli stessi dichiarato la mancata riscossione.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato Parte_1 ad un danno biologico in misura dell'11 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 27 maggio 2021;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale commisurato al maggior CP_1
pagina 2 di 3 danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto per la medesima patologia, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 27 maggio 2021;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 25 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2612/2022 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Elvirella Pacini e dell'avv. Luciano Lobina, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5 settembre 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere l'accertamento del proprio diritto ad un maggior indennizzo, a CP_1
seguito di aggravamento delle menomazioni conseguenti ad infortunio sul lavoro (caso n.
513327986 del 3 settembre 2014), per le quali l'Istituto aveva riconosciuto un danno biologico in misura complessiva del 9 percento, successivamente confermata all'esito della procedura di revisione su domanda del 27 maggio 2021.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 5 luglio 2024 ha riscontrato che parte ricorrente, in conseguenza dell'infortunio occorsole pacificamente in data 3 settembre 2014, è affetta da
“esiti d'intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro: di plastica di l.c.a. con innensto del 3° medio del tendine rotuleo, meniscectomia mediale selettiva, shawing condrale”, e ha ritenuto che la sua condizione si sia aggravata rispetto alla situazione che pagina 1 di 3 aveva giustificato in passato il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 9 percento.
Secondo le stime dell'ausiliario, l'aggravamento delle menomazioni, “per gli esiti della condropatia” (codice tabellare 281), fin dalla procedura amministrativa di revisione passiva, comporta un danno biologico nella misura dell'11 percento.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che la ricorrente abbia diritto al maggior indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico dell'11 percento, a far data dalla domanda di revisione del 27 maggio 2021.
L' deve perciò essere condannato a versare in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale commisurato al maggior danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto per la medesima patologia, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 27 maggio
2021.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di riferimento, considerando il valore differenziale dell'indennizzo, è quello compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone gli stessi dichiarato la mancata riscossione.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato Parte_1 ad un danno biologico in misura dell'11 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 27 maggio 2021;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale commisurato al maggior CP_1
pagina 2 di 3 danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto per la medesima patologia, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 27 maggio 2021;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 25 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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