TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/10/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7072/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 7072/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
08/07/2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Antonio Maria Olivieri Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Antonio Maria Olivieri Parte_2 ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 8.4.1985 tra i Sigg.ri ed , ordinando la trascrizione Parte_1 Parte_2 della emananda sentenza nei registi dello stato civile.
b) Nulla a titolo di assegno di mantenimento o di divorzio sia per i due coniugi che per i figli Per_ ed , essendo sia i coniugi che i figli medesimi economicamente autosufficienti. Per_1
c) Il Sig. , al fine di regolare definitivamente i rapporti economici con la Sig.ra Pt_2
promette di cedere e vendere entro il 31.12.2025 alla Sig.ra la nuda proprietà Pt_1 Pt_1 dell'immobile così censito:
COMUNE DI ALBIGNASEGO - Catasto Fabbricati - fg.
9 - mapp.nn.:
- 365 sub 1 - LO UD ST n.
7 - p. T - cat. A/3 - cl.
2 - vani 4,5 - RC Euro
406,71;
- 365 sub 2 - LO UD ST n.
7 - p. T - cat. C/6 – cl.
2 - mq. 20 - RC Euro 52,68; - 365 sub 3 - LO UD ST n.
7 - p. T - B.C.N.C.; con la sottostante e circostante area di pertinenza censita al Catasto Terreni stessi Comune e foglio, mapp. 365 di are 3.13
E.U.; fra confini: ad est LO ST, a sud proprietà , ad ovest mapp.n. 168; Per_3 per l'effetto di detta cessione la Sig.ra consoliderà il proprio diritto di Parte_1 usufrutto e diverrà piena proprietaria dell'immobile descritto.
d) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
e) Nulla sulle spese”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in data 08.04.1985 in Padova, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 101 parte II serie A .
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Padova all'udienza del 29.03.2011 e la separazione è stata omologata in data 12.04.2022.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto c) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_2 comune di Padova n. 101 parte II serie A;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 09.10.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 7072/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
08/07/2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Antonio Maria Olivieri Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Antonio Maria Olivieri Parte_2 ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 8.4.1985 tra i Sigg.ri ed , ordinando la trascrizione Parte_1 Parte_2 della emananda sentenza nei registi dello stato civile.
b) Nulla a titolo di assegno di mantenimento o di divorzio sia per i due coniugi che per i figli Per_ ed , essendo sia i coniugi che i figli medesimi economicamente autosufficienti. Per_1
c) Il Sig. , al fine di regolare definitivamente i rapporti economici con la Sig.ra Pt_2
promette di cedere e vendere entro il 31.12.2025 alla Sig.ra la nuda proprietà Pt_1 Pt_1 dell'immobile così censito:
COMUNE DI ALBIGNASEGO - Catasto Fabbricati - fg.
9 - mapp.nn.:
- 365 sub 1 - LO UD ST n.
7 - p. T - cat. A/3 - cl.
2 - vani 4,5 - RC Euro
406,71;
- 365 sub 2 - LO UD ST n.
7 - p. T - cat. C/6 – cl.
2 - mq. 20 - RC Euro 52,68; - 365 sub 3 - LO UD ST n.
7 - p. T - B.C.N.C.; con la sottostante e circostante area di pertinenza censita al Catasto Terreni stessi Comune e foglio, mapp. 365 di are 3.13
E.U.; fra confini: ad est LO ST, a sud proprietà , ad ovest mapp.n. 168; Per_3 per l'effetto di detta cessione la Sig.ra consoliderà il proprio diritto di Parte_1 usufrutto e diverrà piena proprietaria dell'immobile descritto.
d) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
e) Nulla sulle spese”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in data 08.04.1985 in Padova, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 101 parte II serie A .
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Padova all'udienza del 29.03.2011 e la separazione è stata omologata in data 12.04.2022.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto c) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_2 comune di Padova n. 101 parte II serie A;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 09.10.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari