TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/10/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
In composizione monocratica e in persona del G.O.P. avv. Anna Tinivella ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1210/2024 promossa da:
in qualità di tutore di elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1 Persona_1
Lungo Po Antonelli n. 141, presso lo studio dell'avv. Silvia GRECO, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso introduttivo
- ricorrente –
Contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore e in Controparte_2
persona del Dirigente Scolastico pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv.
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO
- resistenti –
MOTIVI IN FATTO E RAGIONI IN DIRITTO
1 Con ricorso ex artt. 3 e 4 L. 67/2006 e art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 4 giugno
2024, , in qualità di tutore della figlia, , persona con disabilità grave Parte_1 Persona_1
ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, iscritta per l'anno scolastico 2023/2024 alla classe
5 di conveniva in giudizio il Parte_2 CP_2
e l' medesimo, lamentando una serie Controparte_1 Controparte_3
di condotte discriminatorie in violazione della L. 67/2006.
In particolare, la ricorrente deduceva che:
- l'adozione da parte dell'Istituto, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, di un nuovo modello didattico (PNRR Next Generation Classroom), con rotazione degli studenti delle classi del triennio in aule tematiche dislocate in due edifici diversi,
avrebbe di fatto escluso l'alunna , affetta da disturbo autistico, dalla Persona_1
partecipazione alla vita della classe, costringendola a trascorrere la quasi totalità
dell'orario scolastico in un'aula di sostegno;
- l'alunna sarebbe stata illegittimamente esclusa dall'uscita didattica prevista dalla scuola il giorno 6 febbraio 2024 presso il cinema "Splendor" di dove era CP_2
programmata la visione del film “Io capitano”;
- il giorno 6 febbraio 2024 un'insegnante di sostegno avrebbe minacciato telefonicamente la madre di attivare un Trattamento Sanitario Obbligatorio qualora non si fosse recata immediatamente a scuola per prelevare la figlia, particolarmente agitata ed irrequieta;
Per_
- in data 25 marzo 2024 i genitori venivano nuovamente contattati per prelevare ,
a causa di difficoltà nella gestione da parte del corpo docente;
la madre, presentatasi
Per_ a scuola, trovava che le veniva consegnata da due insegnanti che la tenevano
Per_ ognuna per un braccio;
a seguito di detto episodio non frequentò più la scuola;
2 - dal 17 maggio 2024 l'Istituto abbandonava il sistema di rotazione degli studenti sulle aule e decideva di dedicare un'aula fissa che veniva individuata, diversamente dagli anni precedenti, nel corpo centrale dell'Istituto; i problemi connessi all'autismo non consentivano alla ragazza di affrontare spostamenti in luoghi a lei poco familiari,
pena reazioni di disadattamento, aggressività e disagio.
Tali condotte, qualificate come discriminazione diretta, indiretta e molestie, avrebbero causato un grave danno non patrimoniale all'alunna, per il quale la ricorrente chiedeva il risarcimento in via equitativa in misura non inferiore ad € 10.000,00, oltre alla condanna alla pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale.
Si costituivano in giudizio il e l' , Controparte_1 Controparte_3
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando integralmente le accuse.
La difesa resistente sosteneva che le scelte organizzative erano state dettate dalla necessità di
Per_ contemperare il diritto all'inclusione di con le sue oggettive difficoltà comportamentali e con il diritto degli altri studenti a un ambiente di studio sereno. In particolare, si
Per_ evidenziava che aveva sempre trascorso poco tempo in classe a causa della sua imprevedibilità e di episodi di aggressività, e che la soluzione adottata mirava a garantirle uno spazio familiare, senza isolarla.
Quanto all'uscita didattica, si addebitava la mancata partecipazione all'inerzia della famiglia,
che non avrebbe manifestato interesse a seguito della comunicazione sul registro elettronico.
Infine, l'episodio della minaccia del TSO veniva ricondotto a un momento di grande difficoltà nella gestione dell'alunna, che stava tentando la fuga e si era gettata per terra, con comportamenti fortemente oppositivi.
3 Rigettata l'istanza di mutamento del rito, la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'interrogatorio formale della Dirigente Scolastica.
All'udienza del 10 settembre 2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva discussa oralmente.
La domanda di parte ricorrente è infondata e deve essere rigettata.
Essa, avente ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati da condotte discriminatorie asseritamente poste in essere nei confronti di un soggetto affetto da disabilità di cui alla L. n.
104 del 1992, è stata correttamente proposta, atteso che ai sensi dell'art. 3 L. n. 67 del 2006,
è assoggettata alla disciplina processuale dettata dal D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, che al comma 1, dichiara applicabile il rito sommario di cognizione ed al secondo individua quale giudice territorialmente competente quello del luogo in cui il ricorrente ha il proprio domicilio.
Il procedimento è stato pertanto trattato con la forma del rito semplificato.
Con la L. n. 67 del 2006 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità
vittime di discriminazioni"), il legislatore ha inteso dare piena attuazione al principio costituzionale di pari dignità dei cittadini, promuovendo la parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali (art. 1).
In applicazione di tale principio, all'art. 2 è sancito il divieto assoluto di porre in essere condotte discriminatorie in pregiudizio delle persone affette da disabilità.
La stessa norma precisa inoltre che "si ha discriminazione diretta quando, per motivi
connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata
o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga" e che "si ha
discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto
4 o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una
posizione di svantaggio rispetto ad altre persone” (art. 2 commi 2 e 3 L. n. 67 del 2006).
Nel caso di specie il thema probandum verte sulla sussistenza di tre condotte asseritamente discriminatorie: l'isolamento in un'aula di sostegno, l'esclusione dalla gita e la minaccia di
TSO.
La valutazione comparata delle deposizioni rese nel corso del giudizio non consente tuttavia di ritenere provati i fatti costitutivi della discriminazione.
1) Sulla presunta esclusione dalla vita di classe.
La tesi di parte ricorrente, secondo cui l'introduzione della didattica con aule tematiche rotanti, deliberata dal Collegio Docenti per aderire al PNRR, ha costituito una discriminazione indiretta, ponendo l'alunna in una posizione di svantaggio e determinandone l'isolamento nell'aula di sostegno, si fonda essenzialmente sulla testimonianza del padre,
. Quest'ultimo ha dichiarato che, quando a dicembre era andato alla riunione Testimone_1
Parte del (Gruppo di Lavoro Operativo), aveva avuto la conferma che la figlia "non era mai
andata in classe con gli altri compagni", basando la sua conoscenza su quanto riportato nel diario scolastico, che documentava solo sporadici accessi di pochi minuti. All'udienza del
5.03.2025 dichiarava: “mi risulta che sia andata in classe con i compagni 8 volte nell'anno
scolastico per pochi minuti. Dico questo perchè abbiamo rilevato le volte che è stata con la
classe dal diario scolastico cartaceo. Quando non veniva segnato nulla era perchè Per_1
Parte stava nell'aula di sostegno, come mi hanno confermato nella riunione del ”.
A questa testimonianza indiretta si contrappongono le deposizioni precise e concordanti del personale scolastico che ha avuto in carico l'alunna.
L'insegnante di sostegno , l'educatrice e la prof.ssa Persona_2 CP_4 Tes_2
Per_
hanno tutte confermato che veniva regolarmente accompagnata in classe, sia
[...]
5 nella sede centrale, che in quella associata. Tuttavia, le stesse testi hanno unanimemente descritto una realtà complessa: la permanenza in classe era breve, non per una scelta della scuola, ma per volontà o per le condizioni dell'alunna stessa.
La teste che in qualità di educatrice, trascorreva con la ragazza circa 7 / 8 ore la CP_4
settimana, ha specificato che quando la classe stava nella sede associata, e ciò avveniva 7
ore sulle 32 ore settimanali, come precisato da parte ricorrente e risultante dall'orario scolastico (doc. 5 parte ricorrente), l'ingresso in classe "non era sempre possibile perché
non era sempre d'accordo ad entrare nella classe…… La maggior parte delle volte Per_1
non voleva entrare nell'aula, allora si andava in palestra, ma spesso correva per il Per_1
corridoio, passava ore a correre. Era una ragazza irrequieta”. La teste forniva anche un quadro di comparazione rispetto agli anni precedenti: “ rispetto alla prima è cambiata Per_1
molto negli ultimi anni, l'ultimo anno è stato faticosissimo da parte nostra e da parte della
ragazza, perchè era molto agitata. Non stava spesso bene, qualsiasi cosa la irritava, se
faceva un po' di caldo tendeva a spogliarsi, aveva atteggiamenti aggressivi anche nei nostri
confronti, eravamo in allerta affinchè non facesse male a noi o agli altri”.
Per_ La teste che nell'anno scolastico in questione faceva con circa 4 ore la Tes_2
settimana, precisava: “alcune volte sono stata con in aula di sostegno, mi è capitato Per_1
anche di stare nell'aula dove stavano i compagni. Mi è capitato sia in sede associata che in
sede centrale. veniva accompagnata anche nell'aula della sede centrale. stava in Per_1 Per_1
aula con i compagni, poteva starci 5 -10 minuti, ma c'erano giorni che non era possibile ci
rimanesse in quanto scappava e noi dovevamo seguirla. Noi la portavamo nell'aula, se lei
Per_ non era d'accordo usciva”. Ma la teste aggiunge anche che , che quell'anno era in quinta, era abituata “agli spostamenti fra le due sedi perché anche negli anni precedenti
6 avveniva che ci si spostasse da una parte all'altra, per esempio, per andare al bar o in
palestra ci si spostava nella sede centrale”. Non erano pertanto luoghi a lei sconosciuti.
La ricorrente lamenta che non avere un luogo familiare, sempre lo stesso, in cui trovare la propria abituale routine scolastica, ha costituito per l'alunna motivo di forte disagio,
aggressività, irrequietezza e che proprio l'essere stata assegnata all'aula di sostegno senza la presenza dei suoi compagni ha determinato il grave malessere.
Tuttavia, la prova del nesso causale non è emersa.
Cruciale è la testimonianza della coordinatrice di classe, prof.ssa , Testimone_3
insegnante di italiano e storia che svolgeva sulla classe 6 ore settimanali, la quale non solo
Per_ ha confermato che veniva portata in classe durante le sue ore, ma ha anche precisato
Per_ che la durata della permanenza di era sostanzialmente la stessa degli anni precedenti,
quando il modello delle aule tematiche non era ancora stato introdotto (" entrava, Per_1
girava per l'aula e in un'ora di lezione rimaneva all'incirca una decina di minuti in classe
….Anche negli anni precedenti in cui insegnai nella classe di , posso dire che stava in Per_1
classe lo stesso tempo, più o meno sempre dieci minuti nell'arco di un'ora").
Per_ Anche la professoressa , insegnante di sostegno di dalla prima alla Testimone_4
quinta, riferiva che nell'anno scolastico 2023-2024 “capitava che con io andassi nelle Per_1
aule dell'edificio dove non c'era l'aula di sostegno dove stava , che è l'edificio Per_1
denominato B, quindi andavamo nell'edificio denominato A o andavamo in palestra o a fare
un giro, o andavamo in presidenza. Io stavo con quasi tutti i giorni e quando era con Per_1
me andavamo nell'edificio A e raggiungevamo a volte anche i compagni in classe”.
Per_ Per_ Infine, , insegnante di sostegno di dalla terza, che faceva con Persona_2
nove ore alla settimana, precisava “la portavo fuori dall'aula di sostegno, poteva essere la
palestra o con i compagni, ovvero nell'aula dove stavano i compagni in quel momento,
7 oppure a volte la portavo in sede centrale al bar della sede, oppure la portavo in palestra
sia in quella della sede centrale che in quella della sede associata”.
Il confronto tra le testimonianze rivela una palese divergenza. Da un lato, la percezione del genitore, basata su dati parziali;
dall'altro, un quadro coeso, dettagliato e coerente fornito da cinque diverse figure professionali (tre insegnanti di sostegno, un'educatrice, un'insegnante curricolare), che hanno vissuto quotidianamente la situazione.
La concordanza delle loro deposizioni, che descrivono non una volontà di escludere, ma una oggettiva difficoltà a gestire la permanenza in classe dell'alunna a causa del suo comportamento (descritto da tutti come peggiorato, con agitazione e tentativi di fuga), rende la loro versione dei fatti assai più attendibile.
Per_ D'altra parte, la consultazione del diario cartaceo di nel quale, secondo la testimonianza del padre, sarebbero stati annotati soltanto otto accessi di pochi minuti in tutto l'anno, non può essere ritenuto probante e decisivo, dovendo essere recessivo rispetto alle plurime e concordanti deposizioni testimoniali dirette rese dal personale scolastico. Peraltro,
dall'istruttoria è emerso che tale diario non costituiva una rendicontazione analitica e completa delle attività svolte, ma uno strumento di comunicazione informale per annotazioni di rilievo. Le stesse insegnanti , hanno confermato che non ogni Per_2 CP_4 Tes_2
singolo accesso alla classe veniva annotato, specialmente se di breve durata.
Non è provata, pertanto, una condotta discriminatoria di isolamento. La scelta della scuola di
Per_ mantenere per un punto di riferimento stabile nell'aula di sostegno, portandola in classe quando possibile e compatibilmente con la sua volontà denota piuttosto un tentativo di accomodamento ragionevole, che contemperava l'obiettivo dell'inclusione con le concrete difficoltà comportamentali dell'alunna e la necessità di garantirle uno spazio sicuro.
8 Non si configura, pertanto, la violazione dell'art. 2 della L. 67/2006, né del diritto all'integrazione scolastica sancito dall'art. 12 della L. 104/1992, in quanto l'istituto ha tentato di garantire la socializzazione nei limiti imposti dalle condizioni dell'alunna stessa.
2. Sull'esclusione dall'uscita didattica.
Per_ La ricorrente lamenta l'esclusione di dall'uscita al cinema "Splendor" del 6 febbraio
2024 quale atto di discriminazione diretta.
Anche su questo punto, l'istruttoria ha chiarito le circostanze.
La Dirigente Scolastica e la prof.ssa hanno confermato che l'uscita era stata Tes_3
comunicata tramite circolare sul registro elettronico, modalità standard per tutti gli alunni.
La famiglia, pur ammettendo di aver visto la comunicazione, ha dichiarato di aver "subito questa decisione" in quanto il PEI demandava la valutazione alle insegnanti.
La prof.ssa ha spiegato la decisione delle insegnanti di sostegno: "io e la prof. Per_2 [...]
, in accordo con il consiglio di classe, abbiamo ritenuto più opportuno tenerla a Tes_4
scuola, anche considerato il tipo di uscita, ovvero la proiezione di un film in una sala
cinematografica", motivando tale scelta con le "grandissime difficoltà a livello
Per_ comportamentale" che stava manifestando in quel periodo.
Tale valutazione, sebbene non preventivamente discussa con la famiglia, rientrava nell'autonomia decisionale attribuita ai docenti dal PEI (come confermato dal teste e Per_1
appare giustificata dalla preoccupazione per la gestione di una crisi in un contesto esterno e di difficile controllo come una sala cinematografica.
Non emerge un intento discriminatorio, ma una scelta prudenziale basata sulle condizioni specifiche e contingenti dell'alunna, che non avrebbe potuto seguire la proiezione del film,
non avrebbe tratto alcun giovamento dall'uscita, avrebbe impegnato le insegnanti di
9 sostegno presumibilmente nel tentativo di calmarla in un luogo a lei sconosciuto, al di fuori dell'ambiente scolastico.
3. Sulla minaccia di TSO.
L'episodio lamentato è la telefonata del 6 febbraio 2024, in cui la prof.ssa avrebbe Tes_4
minacciato l'attivazione di un TSO. La stessa insegnante, sentita come teste, ha fornito una versione dettagliata dell'accaduto. Ha descritto una situazione di grave pericolo, con l'alunna che "si è messa a correre verso i giardini, è andata oltre l'edificio dell'istituto Monti, il mio
terrore era che uscisse anche fuori, correndo ho chiamato la mamma dicendo che Per_1
stava scappando e ho detto che non sapevo più come tenerla, se poteva venirla a prendere".
Per_ In quel contesto in giardino, in cui "si è tolta le scarpe, le calze, si è buttata per terra,
si rotolava nelle foglie, le mangiava", l'insegnante ha ammesso di aver detto alla madre "che
la dirigente ci aveva autorizzato a chiedere anche un TSO", ma ha anche precisato di essersi scusata subito dopo l'arrivo della madre, chiarendo che intendeva dire "che avrei fatto
intervenire il 118".
Pur essendo l'uso del termine "TSO" inappropriato e potenzialmente intimidatorio, il contesto fattuale descritto dalla teste ridimensiona la portata della condotta. Si è trattato di una reazione, seppur scomposta, a una situazione di emergenza e di grave preoccupazione per l'incolumità dell'alunna. Non si ravvisa in tale singolo episodio, isolato e dettato dalla concitazione del momento, quella condotta indesiderata e reiterata finalizzata a creare un
"clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità" che configura la molestia ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 67/2006.
4. Sul danno risarcibile.
Anche qualora si volessero ravvisare profili di illegittimità nelle condotte della scuola, la domanda risarcitoria sarebbe comunque da rigettare per mancata prova del danno. La
10 giurisprudenza è costante nell'affermare che il danno non patrimoniale, anche in caso di lesione di diritti inviolabili, non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato come "danno-
conseguenza".
La parte ricorrente si è limitata ad allegare genericamente una lesione del diritto all'inclusione, senza fornire alcun elemento concreto (ad esempio, certificazioni che attestino un peggioramento delle condizioni psico-fisiche dell'alunna causalmente riconducibile alle condotte della scuola) idoneo a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio effettivo.
Per_ L'aggressività e il disagio manifestati da , come emerso dalle testimonianze, erano preesistenti e connaturati alla sua patologia, e non è stato provato che siano stati causati o aggravati dalle scelte organizzative dell'istituto. In assenza della prova dell'esistenza stessa di un danno risarcibile, non è possibile procedere ad alcuna liquidazione, neppure in via equitativa.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte ricorrente. Si ritiene equo liquidare tali spese in favore della parte resistente applicando i valori minimi (D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.), tenuto conto della non particolare complessità
delle questioni di fatto e di diritto trattate, nonchè della particolare natura della controversia,
che attiene alla tutela dei diritti di soggetto con grave disabilità in ambito scolastico, e della considerazione che l'azione legale, sebbene infondata all'esito dell'istruttoria, trae origine da una comprensibile preoccupazione della famiglia per il percorso di inclusione della figlia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
RIGETTA il ricorso proposto da , in qualità di tutore di;
Parte_1 Persona_1
11 CONDANNA parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente,
che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 18 ottobre 2025.
Il GOP
Avv. Anna Tinivella
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
In composizione monocratica e in persona del G.O.P. avv. Anna Tinivella ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1210/2024 promossa da:
in qualità di tutore di elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1 Persona_1
Lungo Po Antonelli n. 141, presso lo studio dell'avv. Silvia GRECO, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso introduttivo
- ricorrente –
Contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore e in Controparte_2
persona del Dirigente Scolastico pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv.
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO
- resistenti –
MOTIVI IN FATTO E RAGIONI IN DIRITTO
1 Con ricorso ex artt. 3 e 4 L. 67/2006 e art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 4 giugno
2024, , in qualità di tutore della figlia, , persona con disabilità grave Parte_1 Persona_1
ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, iscritta per l'anno scolastico 2023/2024 alla classe
5 di conveniva in giudizio il Parte_2 CP_2
e l' medesimo, lamentando una serie Controparte_1 Controparte_3
di condotte discriminatorie in violazione della L. 67/2006.
In particolare, la ricorrente deduceva che:
- l'adozione da parte dell'Istituto, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, di un nuovo modello didattico (PNRR Next Generation Classroom), con rotazione degli studenti delle classi del triennio in aule tematiche dislocate in due edifici diversi,
avrebbe di fatto escluso l'alunna , affetta da disturbo autistico, dalla Persona_1
partecipazione alla vita della classe, costringendola a trascorrere la quasi totalità
dell'orario scolastico in un'aula di sostegno;
- l'alunna sarebbe stata illegittimamente esclusa dall'uscita didattica prevista dalla scuola il giorno 6 febbraio 2024 presso il cinema "Splendor" di dove era CP_2
programmata la visione del film “Io capitano”;
- il giorno 6 febbraio 2024 un'insegnante di sostegno avrebbe minacciato telefonicamente la madre di attivare un Trattamento Sanitario Obbligatorio qualora non si fosse recata immediatamente a scuola per prelevare la figlia, particolarmente agitata ed irrequieta;
Per_
- in data 25 marzo 2024 i genitori venivano nuovamente contattati per prelevare ,
a causa di difficoltà nella gestione da parte del corpo docente;
la madre, presentatasi
Per_ a scuola, trovava che le veniva consegnata da due insegnanti che la tenevano
Per_ ognuna per un braccio;
a seguito di detto episodio non frequentò più la scuola;
2 - dal 17 maggio 2024 l'Istituto abbandonava il sistema di rotazione degli studenti sulle aule e decideva di dedicare un'aula fissa che veniva individuata, diversamente dagli anni precedenti, nel corpo centrale dell'Istituto; i problemi connessi all'autismo non consentivano alla ragazza di affrontare spostamenti in luoghi a lei poco familiari,
pena reazioni di disadattamento, aggressività e disagio.
Tali condotte, qualificate come discriminazione diretta, indiretta e molestie, avrebbero causato un grave danno non patrimoniale all'alunna, per il quale la ricorrente chiedeva il risarcimento in via equitativa in misura non inferiore ad € 10.000,00, oltre alla condanna alla pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale.
Si costituivano in giudizio il e l' , Controparte_1 Controparte_3
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando integralmente le accuse.
La difesa resistente sosteneva che le scelte organizzative erano state dettate dalla necessità di
Per_ contemperare il diritto all'inclusione di con le sue oggettive difficoltà comportamentali e con il diritto degli altri studenti a un ambiente di studio sereno. In particolare, si
Per_ evidenziava che aveva sempre trascorso poco tempo in classe a causa della sua imprevedibilità e di episodi di aggressività, e che la soluzione adottata mirava a garantirle uno spazio familiare, senza isolarla.
Quanto all'uscita didattica, si addebitava la mancata partecipazione all'inerzia della famiglia,
che non avrebbe manifestato interesse a seguito della comunicazione sul registro elettronico.
Infine, l'episodio della minaccia del TSO veniva ricondotto a un momento di grande difficoltà nella gestione dell'alunna, che stava tentando la fuga e si era gettata per terra, con comportamenti fortemente oppositivi.
3 Rigettata l'istanza di mutamento del rito, la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'interrogatorio formale della Dirigente Scolastica.
All'udienza del 10 settembre 2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva discussa oralmente.
La domanda di parte ricorrente è infondata e deve essere rigettata.
Essa, avente ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati da condotte discriminatorie asseritamente poste in essere nei confronti di un soggetto affetto da disabilità di cui alla L. n.
104 del 1992, è stata correttamente proposta, atteso che ai sensi dell'art. 3 L. n. 67 del 2006,
è assoggettata alla disciplina processuale dettata dal D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, che al comma 1, dichiara applicabile il rito sommario di cognizione ed al secondo individua quale giudice territorialmente competente quello del luogo in cui il ricorrente ha il proprio domicilio.
Il procedimento è stato pertanto trattato con la forma del rito semplificato.
Con la L. n. 67 del 2006 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità
vittime di discriminazioni"), il legislatore ha inteso dare piena attuazione al principio costituzionale di pari dignità dei cittadini, promuovendo la parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali (art. 1).
In applicazione di tale principio, all'art. 2 è sancito il divieto assoluto di porre in essere condotte discriminatorie in pregiudizio delle persone affette da disabilità.
La stessa norma precisa inoltre che "si ha discriminazione diretta quando, per motivi
connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata
o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga" e che "si ha
discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto
4 o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una
posizione di svantaggio rispetto ad altre persone” (art. 2 commi 2 e 3 L. n. 67 del 2006).
Nel caso di specie il thema probandum verte sulla sussistenza di tre condotte asseritamente discriminatorie: l'isolamento in un'aula di sostegno, l'esclusione dalla gita e la minaccia di
TSO.
La valutazione comparata delle deposizioni rese nel corso del giudizio non consente tuttavia di ritenere provati i fatti costitutivi della discriminazione.
1) Sulla presunta esclusione dalla vita di classe.
La tesi di parte ricorrente, secondo cui l'introduzione della didattica con aule tematiche rotanti, deliberata dal Collegio Docenti per aderire al PNRR, ha costituito una discriminazione indiretta, ponendo l'alunna in una posizione di svantaggio e determinandone l'isolamento nell'aula di sostegno, si fonda essenzialmente sulla testimonianza del padre,
. Quest'ultimo ha dichiarato che, quando a dicembre era andato alla riunione Testimone_1
Parte del (Gruppo di Lavoro Operativo), aveva avuto la conferma che la figlia "non era mai
andata in classe con gli altri compagni", basando la sua conoscenza su quanto riportato nel diario scolastico, che documentava solo sporadici accessi di pochi minuti. All'udienza del
5.03.2025 dichiarava: “mi risulta che sia andata in classe con i compagni 8 volte nell'anno
scolastico per pochi minuti. Dico questo perchè abbiamo rilevato le volte che è stata con la
classe dal diario scolastico cartaceo. Quando non veniva segnato nulla era perchè Per_1
Parte stava nell'aula di sostegno, come mi hanno confermato nella riunione del ”.
A questa testimonianza indiretta si contrappongono le deposizioni precise e concordanti del personale scolastico che ha avuto in carico l'alunna.
L'insegnante di sostegno , l'educatrice e la prof.ssa Persona_2 CP_4 Tes_2
Per_
hanno tutte confermato che veniva regolarmente accompagnata in classe, sia
[...]
5 nella sede centrale, che in quella associata. Tuttavia, le stesse testi hanno unanimemente descritto una realtà complessa: la permanenza in classe era breve, non per una scelta della scuola, ma per volontà o per le condizioni dell'alunna stessa.
La teste che in qualità di educatrice, trascorreva con la ragazza circa 7 / 8 ore la CP_4
settimana, ha specificato che quando la classe stava nella sede associata, e ciò avveniva 7
ore sulle 32 ore settimanali, come precisato da parte ricorrente e risultante dall'orario scolastico (doc. 5 parte ricorrente), l'ingresso in classe "non era sempre possibile perché
non era sempre d'accordo ad entrare nella classe…… La maggior parte delle volte Per_1
non voleva entrare nell'aula, allora si andava in palestra, ma spesso correva per il Per_1
corridoio, passava ore a correre. Era una ragazza irrequieta”. La teste forniva anche un quadro di comparazione rispetto agli anni precedenti: “ rispetto alla prima è cambiata Per_1
molto negli ultimi anni, l'ultimo anno è stato faticosissimo da parte nostra e da parte della
ragazza, perchè era molto agitata. Non stava spesso bene, qualsiasi cosa la irritava, se
faceva un po' di caldo tendeva a spogliarsi, aveva atteggiamenti aggressivi anche nei nostri
confronti, eravamo in allerta affinchè non facesse male a noi o agli altri”.
Per_ La teste che nell'anno scolastico in questione faceva con circa 4 ore la Tes_2
settimana, precisava: “alcune volte sono stata con in aula di sostegno, mi è capitato Per_1
anche di stare nell'aula dove stavano i compagni. Mi è capitato sia in sede associata che in
sede centrale. veniva accompagnata anche nell'aula della sede centrale. stava in Per_1 Per_1
aula con i compagni, poteva starci 5 -10 minuti, ma c'erano giorni che non era possibile ci
rimanesse in quanto scappava e noi dovevamo seguirla. Noi la portavamo nell'aula, se lei
Per_ non era d'accordo usciva”. Ma la teste aggiunge anche che , che quell'anno era in quinta, era abituata “agli spostamenti fra le due sedi perché anche negli anni precedenti
6 avveniva che ci si spostasse da una parte all'altra, per esempio, per andare al bar o in
palestra ci si spostava nella sede centrale”. Non erano pertanto luoghi a lei sconosciuti.
La ricorrente lamenta che non avere un luogo familiare, sempre lo stesso, in cui trovare la propria abituale routine scolastica, ha costituito per l'alunna motivo di forte disagio,
aggressività, irrequietezza e che proprio l'essere stata assegnata all'aula di sostegno senza la presenza dei suoi compagni ha determinato il grave malessere.
Tuttavia, la prova del nesso causale non è emersa.
Cruciale è la testimonianza della coordinatrice di classe, prof.ssa , Testimone_3
insegnante di italiano e storia che svolgeva sulla classe 6 ore settimanali, la quale non solo
Per_ ha confermato che veniva portata in classe durante le sue ore, ma ha anche precisato
Per_ che la durata della permanenza di era sostanzialmente la stessa degli anni precedenti,
quando il modello delle aule tematiche non era ancora stato introdotto (" entrava, Per_1
girava per l'aula e in un'ora di lezione rimaneva all'incirca una decina di minuti in classe
….Anche negli anni precedenti in cui insegnai nella classe di , posso dire che stava in Per_1
classe lo stesso tempo, più o meno sempre dieci minuti nell'arco di un'ora").
Per_ Anche la professoressa , insegnante di sostegno di dalla prima alla Testimone_4
quinta, riferiva che nell'anno scolastico 2023-2024 “capitava che con io andassi nelle Per_1
aule dell'edificio dove non c'era l'aula di sostegno dove stava , che è l'edificio Per_1
denominato B, quindi andavamo nell'edificio denominato A o andavamo in palestra o a fare
un giro, o andavamo in presidenza. Io stavo con quasi tutti i giorni e quando era con Per_1
me andavamo nell'edificio A e raggiungevamo a volte anche i compagni in classe”.
Per_ Per_ Infine, , insegnante di sostegno di dalla terza, che faceva con Persona_2
nove ore alla settimana, precisava “la portavo fuori dall'aula di sostegno, poteva essere la
palestra o con i compagni, ovvero nell'aula dove stavano i compagni in quel momento,
7 oppure a volte la portavo in sede centrale al bar della sede, oppure la portavo in palestra
sia in quella della sede centrale che in quella della sede associata”.
Il confronto tra le testimonianze rivela una palese divergenza. Da un lato, la percezione del genitore, basata su dati parziali;
dall'altro, un quadro coeso, dettagliato e coerente fornito da cinque diverse figure professionali (tre insegnanti di sostegno, un'educatrice, un'insegnante curricolare), che hanno vissuto quotidianamente la situazione.
La concordanza delle loro deposizioni, che descrivono non una volontà di escludere, ma una oggettiva difficoltà a gestire la permanenza in classe dell'alunna a causa del suo comportamento (descritto da tutti come peggiorato, con agitazione e tentativi di fuga), rende la loro versione dei fatti assai più attendibile.
Per_ D'altra parte, la consultazione del diario cartaceo di nel quale, secondo la testimonianza del padre, sarebbero stati annotati soltanto otto accessi di pochi minuti in tutto l'anno, non può essere ritenuto probante e decisivo, dovendo essere recessivo rispetto alle plurime e concordanti deposizioni testimoniali dirette rese dal personale scolastico. Peraltro,
dall'istruttoria è emerso che tale diario non costituiva una rendicontazione analitica e completa delle attività svolte, ma uno strumento di comunicazione informale per annotazioni di rilievo. Le stesse insegnanti , hanno confermato che non ogni Per_2 CP_4 Tes_2
singolo accesso alla classe veniva annotato, specialmente se di breve durata.
Non è provata, pertanto, una condotta discriminatoria di isolamento. La scelta della scuola di
Per_ mantenere per un punto di riferimento stabile nell'aula di sostegno, portandola in classe quando possibile e compatibilmente con la sua volontà denota piuttosto un tentativo di accomodamento ragionevole, che contemperava l'obiettivo dell'inclusione con le concrete difficoltà comportamentali dell'alunna e la necessità di garantirle uno spazio sicuro.
8 Non si configura, pertanto, la violazione dell'art. 2 della L. 67/2006, né del diritto all'integrazione scolastica sancito dall'art. 12 della L. 104/1992, in quanto l'istituto ha tentato di garantire la socializzazione nei limiti imposti dalle condizioni dell'alunna stessa.
2. Sull'esclusione dall'uscita didattica.
Per_ La ricorrente lamenta l'esclusione di dall'uscita al cinema "Splendor" del 6 febbraio
2024 quale atto di discriminazione diretta.
Anche su questo punto, l'istruttoria ha chiarito le circostanze.
La Dirigente Scolastica e la prof.ssa hanno confermato che l'uscita era stata Tes_3
comunicata tramite circolare sul registro elettronico, modalità standard per tutti gli alunni.
La famiglia, pur ammettendo di aver visto la comunicazione, ha dichiarato di aver "subito questa decisione" in quanto il PEI demandava la valutazione alle insegnanti.
La prof.ssa ha spiegato la decisione delle insegnanti di sostegno: "io e la prof. Per_2 [...]
, in accordo con il consiglio di classe, abbiamo ritenuto più opportuno tenerla a Tes_4
scuola, anche considerato il tipo di uscita, ovvero la proiezione di un film in una sala
cinematografica", motivando tale scelta con le "grandissime difficoltà a livello
Per_ comportamentale" che stava manifestando in quel periodo.
Tale valutazione, sebbene non preventivamente discussa con la famiglia, rientrava nell'autonomia decisionale attribuita ai docenti dal PEI (come confermato dal teste e Per_1
appare giustificata dalla preoccupazione per la gestione di una crisi in un contesto esterno e di difficile controllo come una sala cinematografica.
Non emerge un intento discriminatorio, ma una scelta prudenziale basata sulle condizioni specifiche e contingenti dell'alunna, che non avrebbe potuto seguire la proiezione del film,
non avrebbe tratto alcun giovamento dall'uscita, avrebbe impegnato le insegnanti di
9 sostegno presumibilmente nel tentativo di calmarla in un luogo a lei sconosciuto, al di fuori dell'ambiente scolastico.
3. Sulla minaccia di TSO.
L'episodio lamentato è la telefonata del 6 febbraio 2024, in cui la prof.ssa avrebbe Tes_4
minacciato l'attivazione di un TSO. La stessa insegnante, sentita come teste, ha fornito una versione dettagliata dell'accaduto. Ha descritto una situazione di grave pericolo, con l'alunna che "si è messa a correre verso i giardini, è andata oltre l'edificio dell'istituto Monti, il mio
terrore era che uscisse anche fuori, correndo ho chiamato la mamma dicendo che Per_1
stava scappando e ho detto che non sapevo più come tenerla, se poteva venirla a prendere".
Per_ In quel contesto in giardino, in cui "si è tolta le scarpe, le calze, si è buttata per terra,
si rotolava nelle foglie, le mangiava", l'insegnante ha ammesso di aver detto alla madre "che
la dirigente ci aveva autorizzato a chiedere anche un TSO", ma ha anche precisato di essersi scusata subito dopo l'arrivo della madre, chiarendo che intendeva dire "che avrei fatto
intervenire il 118".
Pur essendo l'uso del termine "TSO" inappropriato e potenzialmente intimidatorio, il contesto fattuale descritto dalla teste ridimensiona la portata della condotta. Si è trattato di una reazione, seppur scomposta, a una situazione di emergenza e di grave preoccupazione per l'incolumità dell'alunna. Non si ravvisa in tale singolo episodio, isolato e dettato dalla concitazione del momento, quella condotta indesiderata e reiterata finalizzata a creare un
"clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità" che configura la molestia ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 67/2006.
4. Sul danno risarcibile.
Anche qualora si volessero ravvisare profili di illegittimità nelle condotte della scuola, la domanda risarcitoria sarebbe comunque da rigettare per mancata prova del danno. La
10 giurisprudenza è costante nell'affermare che il danno non patrimoniale, anche in caso di lesione di diritti inviolabili, non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato come "danno-
conseguenza".
La parte ricorrente si è limitata ad allegare genericamente una lesione del diritto all'inclusione, senza fornire alcun elemento concreto (ad esempio, certificazioni che attestino un peggioramento delle condizioni psico-fisiche dell'alunna causalmente riconducibile alle condotte della scuola) idoneo a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio effettivo.
Per_ L'aggressività e il disagio manifestati da , come emerso dalle testimonianze, erano preesistenti e connaturati alla sua patologia, e non è stato provato che siano stati causati o aggravati dalle scelte organizzative dell'istituto. In assenza della prova dell'esistenza stessa di un danno risarcibile, non è possibile procedere ad alcuna liquidazione, neppure in via equitativa.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte ricorrente. Si ritiene equo liquidare tali spese in favore della parte resistente applicando i valori minimi (D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.), tenuto conto della non particolare complessità
delle questioni di fatto e di diritto trattate, nonchè della particolare natura della controversia,
che attiene alla tutela dei diritti di soggetto con grave disabilità in ambito scolastico, e della considerazione che l'azione legale, sebbene infondata all'esito dell'istruttoria, trae origine da una comprensibile preoccupazione della famiglia per il percorso di inclusione della figlia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
RIGETTA il ricorso proposto da , in qualità di tutore di;
Parte_1 Persona_1
11 CONDANNA parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente,
che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 18 ottobre 2025.
Il GOP
Avv. Anna Tinivella
12