Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/04/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 184/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 184/2025 V.G. promosso da:
(C.F.: nata a [...]_1 C.F._1
(AQ), il 05.04.1991, e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Pisotta, del Foro di Avezzano, con studio in Avezzano, Via
Monte Grappa, 46 – C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio del predetto avvocato, come da procura alle liti da intendersi in allegato al ricorso;
e
(C.F.: ), nato ad [...], il Parte_2 C.F._3
05.03.1989 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Di Renzo, del Foro di Avezzano, con studio sito ad Avezzano
(AQ) in via Roma nr. 125, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto avvocato, come da procura alle liti da intendersi in allegato al ricorso;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
1
Le parti, con ricorso depositato il 13.03.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni meglio precisate all'udienza del
16.04.2025,
CONDIZIONI
“1. i coniugi vivranno separati. La SI.ra risiederà in Avezzano (AQ) alla via Parte_1
Germania 17 congiuntamente alle proprie figlie, mentre il SI. rimarrà residente Parte_2 presso la casa dominicale sita in Canistro (AQ) in via Colli Fioriti nr. 1, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. Le figlie minorenni e rimarranno affidate ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione materna all'indirizzo sopra riferito;
3. Il padre potrà vedere le figlie senza limiti di giorni e/o orari, previo accordo con la SI.ra
[...]
Pt_1
4. per quanto attinente alle vacanze estive (per periodi da concordare e comunicare entro il 31 maggio di ogni anno), ciascun genitore terrà con sé le figlie per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi e potrà portarle con sé in vacanza, previa comunicazione all'altro genitore. Tale formula è da ritenersi puramente indicativa, in quanto le parti potranno concordare liberamente e di volta in volta le tempistiche e le modalità delle vacanze;
5. I genitori trascorreranno alternativamente - per giorni ed anni - le festività del Capodanno,
Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, Ferragosto, 1° novembre, 8 dicembre, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano e 31 dicembre, salvo diversi accordi tra le parti, per motivi professionali o diverse pattuizioni;
6. le minori trascorreranno i loro compleanni ed ogni occasione di festa ad esse riferibili, con ambedue i genitori, i quali, di volta in volta, concorderanno le modalità di incontro e/o festeggiamento, impegnandosi a gestire serenamente la condizione, nel rispetto e per il bene delle bambine. In caso di disaccordo tra i genitori, gli stessi concorderanno le modalità di festeggiamento disgiunto;
7. Il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 delle figlie la somma euro 250,00 per ciascuna figlia, per una somma complessiva di euro 500,00 mensili, da versare entro il giorno 16 di ogni mese sul conto corrente bancario della SI.ra
[...]
[...
[...] (IBAN: [...]). La somma dovrà essere adeguata Pt_3 annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. La SI.ra riceverà la quota intera relativa all'assegno unico dalla stessa percepito Parte_1 pari ad euro 395,00 per mese;
9. le spese di carattere straordinario destinate alle figlie e saranno ripartite Per_1 Per_2 nella misura del 50% tra i genitori e comunque facendo applicazione del Protocollo di Intesa del Tribunale di Avezzano, previa rendicontazione di tutte le spese;
10. I coniugi, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale, dichiarano la reciproca indipendenza economica e finanziaria, per cui rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento o alimentare;
11. I coniugi, salvo quanto espressamente previsto nel presente accordo, dichiarano di non avere alcuna ulteriore pretesa reciproca;
12. i genitori prestano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto per entrambe le figlie
Spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 13.03.2025
[...]
e hanno adito congiuntamente il Parte_1 Parte_2
Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario in data 05 agosto 2023, presso il Comune di Canistro - e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune all'Atto n. 1 parte 2 – Serie A- anno 2023, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate e meglio precisate all'udienza del 16.04.2025.
Dall'unione dei coniugi sono nati due figlie, nata ad [...] il 1° Per_1
dicembre 2010 e nata ad [...] il [...]; Per_2
All'udienza del 16 aprile 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
3 Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse dei figli della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi 2025 Parte_1
E come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-ai rapporti tra coniugi e alla casa coniugale:
“1. i coniugi vivranno separati. La SI.ra risiederà in Avezzano (AQ) alla via Parte_1
Germania 17 congiuntamente alle proprie figlie, mentre il SI. rimarrà residente Parte_2 presso la casa dominicale sita in Canistro (AQ) in via Colli Fioriti nr. 1, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
”
-all'affido e al collocamento delle figlie minori:
“2. Le figlie minorenni e rimarranno affidate ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione materna all'indirizzo sopra riferito;
”
- al diritto di visita paterno:
“3. Il padre potrà vedere le figlie senza limiti di giorni e/o orari, previo accordo con la SI.ra
[...]
Pt_1
4. per quanto attinente alle vacanze estive (per periodi da concordare e comunicare entro il 31 maggio di ogni anno), ciascun genitore terrà con sé le figlie per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi e potrà portarle con sé in vacanza, previa comunicazione all'altro
4 genitore. Tale formula è da ritenersi puramente indicativa, in quanto le parti potranno concordare liberamente e di volta in volta le tempistiche e le modalità delle vacanze;
5. I genitori trascorreranno alternativamente - per giorni ed anni - le festività del Capodanno,
Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, Ferragosto, 1° novembre, 8 dicembre, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano e 31 dicembre, salvo diversi accordi tra le parti, per motivi professionali o diverse pattuizioni;
6. le minori trascorreranno i loro compleanni ed ogni occasione di festa ad esse riferibili, con ambedue i genitori, i quali, di volta in volta, concorderanno le modalità di incontro e/o festeggiamento, impegnandosi a gestire serenamente la condizione, nel rispetto e per il bene delle bambine. In caso di disaccordo tra i genitori, gli stessi concorderanno le modalità di festeggiamento disgiunto;
”
-all'assegno di mantenimento per le figlie:
“7. Il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento delle figlie la somma euro 250,00 per ciascuna figlia, per una somma complessiva di euro 500,00 mensili, da versare entro il giorno 16 di ogni mese sul conto corrente bancario della SI.ra (IBAN: [...]). La somma dovrà essere Parte_1 adeguata annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. La SI.ra riceverà la quota intera relativa all'assegno unico dalla stessa percepito Parte_1 pari ad euro 395,00 per mese;
9. le spese di carattere straordinario destinate alle figlie e saranno ripartite Per_1 Per_2 nella misura del 50% tra i genitori e comunque facendo applicazione del Protocollo di Intesa del Tribunale di Avezzano, previa rendicontazione di tutte le spese;
10. I coniugi, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale, dichiarano la reciproca indipendenza economica e finanziaria, per cui rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento o alimentare;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Canistro (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto all'atto n. 1 parte 2 – Serie A- anno 2023
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
5 Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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