Articolo 1 della Legge 30 luglio 1955, n. 645
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26 agosto 1955
Art. 1. Articolo unico.

La rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali gia' scaduti o che scadono per compiuto quadriennio nel 1955 e' rinviata al 1956. Ai sensi dell'art. 8 dil testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , i predetti consiglieri esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione. I sindaci e le Giunte municipali, i presidenti e le Giunte provinciali restano in carica fino alla nomina dei successori.
Rimangono, altresi', in carica fino all'insediamento dei nuovi Consigli le Amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno 1955.
Rimangono anche in carica fino alla nomina dei nuovi Consigli tutte le Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e di altri enti che siano state, per legge o per statuto, nominate dai Consigli predetti e che sono gia' scadute o vengono a scadere entro il 1955.

Entrata in vigore il 26 agosto 1955