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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/10/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato ex art. 437 e 447bis c.p.c. cpc la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2018/2025 promossa da
(P. IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata e nello studio dell'avv. che la Parte_2 Parte_2 rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Ricorrente
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Milano, Via Alzaia Naviglio Grande, 46,
Resistente contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 23.10.2025 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio la società chiedendo di accertare l'inadempimento posto in CP_2 essere dalla società e di dichiarare ai sensi dell'art 1456 c.c. la risoluzione del CP_1 contratto di sublocazione, con conseguente ordine di rilascio dell'immobile e condanna al pagamento dei canoni scaduti (€ 36.600,00) oltre interessi, rivalutazione e somme dovute fino alla liberazione dei locali. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1 1. Ha stipulato in data 15 gennaio 2014 un contratto di leasing immobiliare con
Credemleasing spa relativo ad un capannone sito in Pisa, Località Darsena Pisana;
2. Previo nulla osta del concedente, in data 31 gennaio 2023 ha concesso in sublocazione il medesimo immobile alla società Controparte_1
3. Nel contratto di sublocazione le parti hanno concordato un canone mensile di €
6.000,00 oltre IVA e una clausola risolutiva espressa (art. 6) in caso di mancato pagamento di quattro mensilità, anche non consecutive;
4. La resistente ha omesso il pagamento dei canoni da gennaio 2025, ad eccezione della mensilità di aprile, senza fornire alcuna giustificazione;
5. Il sub-conduttore non ha provveduto a corrispondere neppure gli oneri condominiali di sua spettanza;
6. In data 22 aprile 2025 ha dichiarato la risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456
c.c., invitando la parte resistente a liberare i locali;
7. Parte resistente non ha ottemperato alla richiesta, né ha corrisposto le somme dovute;
8. La procedura di mediazione attivata in data 9 maggio 2025 ha avuto esito negativo, per mancata comparizione della resistente, regolarmente convocata.
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti.
Il Giudice all'udienza del 08.10.2025, dato atto della regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di parte resistente e ha rinviato la causa per la discussione.
All'udienza del 23.10.2025 parte resistente ha precisato le conclusioni come da note scritte.
***
Risulta dagli atti di causa che le parti hanno sottoscritto, in data 31 gennaio 2023 (doc. 1 all.to al ricorso), contratto con il quale la società ha concesso in sublocazione Parte_1 alla società un'unità immobiliare ad uso cantieristico sita in Pisa, Via del Controparte_1
Nugolaio, previo consenso del concedente originario Credemleasing spa. Le parti hanno pattuito, all'art. 4, il pagamento di un canone mensile pari a € 6.000,00 oltre IVA, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese.
2 Le parti hanno inoltre stabilito, all'art. 6 del medesimo contratto, che il mancato pagamento anche non consecutivo di almeno quattro mensilità costituisse causa di risoluzione automatica del contratto, ai sensi dell'art 1456 c.c.; sul punto parte ricorrente, oltre ad avere dedotto l'inadempimento di parte resistente, ha prodotto le fatture emesse e la PEC del 22.05.2025 avente ad oggetto la dichiarazione di volersi avvalere della clausola citata (doc. 2 e 3 all.ti al ricorso).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, grava sull'attore l'onere di provare la fonte negoziale del proprio diritto e il relativo termine di adempimento, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al convenuto l'onere di dimostrare l'estinzione dell'obbligazione o comunque l'adempimento (Cass. Civ., Sez. II, ord. n.
13685 del 21 maggio 2019 e più risalente pronuncia della Cassazione Civile sentenza
SSUU n. 13533 del 2001 secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore,
3 anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).”).
Dal canto suo, la conduttrice, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova dell'adempimento, né ha allegato o dimostrato l'esistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui diritto azionato.
Visto quanto sopra, considerato che parte ricorrente ha prodotto il titolo contrattuale – contratto di sub-locazione – ed ha dedotto l'inadempimento di parte resistente, che parte resistente, contumace nel presente procedimento, non ha fornito la prova né del suo corretto adempimento né di un fatto estintivo della sua obbligazione, è ritenuto provato l'inadempimento di parte resistente. Nel caso di specie, il contratto di sublocazione deve pertanto considerarsi risolto ope legis in applicazione dell'art. 1456 c.c., ai sensi del quale “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite”, a condizione che la parte interessata dichiari a controparte di volersi avvalere della clausola stessa, dichiarazione intervenuta formalmente a mezzo PEC il 22 aprile 2025.
Pertanto, alla luce della clausola risolutiva validamente pattuita e dell'inadempimento accertato, deve ritenersi integrata la fattispecie legale di cui all'art. 1456 c.c., con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto e obbligo di rilascio dell'immobile.
Merita altresì accoglimento la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti e da scadere (recte indennità di occupazione) fino all'effettivo rilascio.
L'art. 1591 c.c. – danni per ritardata restituzione – stabilisce che “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”. Sul punto la giurisprudenza di legittimità afferma che “In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto - sia contrattualmente, sia giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile (Cass. Civ. 10926/2018)”.
In ragione delle allegazioni della ricorrente, la società è dunque Controparte_1 condannata al pagamento in favore della società della complessiva somma di € Pt_1
4 36.600,00 a titolo di canoni scaduti (canoni non corrisposti n. 5 pari ad € 30.000 oltre IVA per complessivi € 36.600,00), nonché al pagamento delle indennità di occupazione a decorrere dalla data del 05.04.2025 e fino all'effettivo rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art. 1591 c.c., per l'importo mensile pari al canone di locazione, oltre interessi di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalle singole scadenze all'introduzione della domanda giudiziale e al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002 (ex art. 1284, co. 4, c.c.) da detta data al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2018/2025, disattesa ogni contraria istanza,
Accoglie le domande proposte da e per l'effetto; Parte_1
Accertata la risoluzione del contratto di sublocazione stipulato in data 31 gennaio 2023 tra e , Controparte_1 Parte_1
Condanna a rilasciare il predetto immobile libero da persone e Controparte_1 cose entro il 30.11.2025;
Condanna al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
30.000,00 oltre IVA per complessivi € 36.600,00 – a titolo di canoni scaduti –, oltre €
6.000,00 mensili - a titolo di indennità di occupazione - a decorrere dalla data del
05.04.2025 e fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi di cui all'art. 1284, co.
1, c.c. dalle singole scadenze all'introduzione della domanda giudiziale e al tasso di cui al
D. Lgs. n. 231/2002 da detta data al saldo;
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 Pt_1
liquidate in € 2.906,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese generali.
[...]
Pisa, 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
5
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato ex art. 437 e 447bis c.p.c. cpc la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2018/2025 promossa da
(P. IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata e nello studio dell'avv. che la Parte_2 Parte_2 rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Ricorrente
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Milano, Via Alzaia Naviglio Grande, 46,
Resistente contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 23.10.2025 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio la società chiedendo di accertare l'inadempimento posto in CP_2 essere dalla società e di dichiarare ai sensi dell'art 1456 c.c. la risoluzione del CP_1 contratto di sublocazione, con conseguente ordine di rilascio dell'immobile e condanna al pagamento dei canoni scaduti (€ 36.600,00) oltre interessi, rivalutazione e somme dovute fino alla liberazione dei locali. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1 1. Ha stipulato in data 15 gennaio 2014 un contratto di leasing immobiliare con
Credemleasing spa relativo ad un capannone sito in Pisa, Località Darsena Pisana;
2. Previo nulla osta del concedente, in data 31 gennaio 2023 ha concesso in sublocazione il medesimo immobile alla società Controparte_1
3. Nel contratto di sublocazione le parti hanno concordato un canone mensile di €
6.000,00 oltre IVA e una clausola risolutiva espressa (art. 6) in caso di mancato pagamento di quattro mensilità, anche non consecutive;
4. La resistente ha omesso il pagamento dei canoni da gennaio 2025, ad eccezione della mensilità di aprile, senza fornire alcuna giustificazione;
5. Il sub-conduttore non ha provveduto a corrispondere neppure gli oneri condominiali di sua spettanza;
6. In data 22 aprile 2025 ha dichiarato la risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456
c.c., invitando la parte resistente a liberare i locali;
7. Parte resistente non ha ottemperato alla richiesta, né ha corrisposto le somme dovute;
8. La procedura di mediazione attivata in data 9 maggio 2025 ha avuto esito negativo, per mancata comparizione della resistente, regolarmente convocata.
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti.
Il Giudice all'udienza del 08.10.2025, dato atto della regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di parte resistente e ha rinviato la causa per la discussione.
All'udienza del 23.10.2025 parte resistente ha precisato le conclusioni come da note scritte.
***
Risulta dagli atti di causa che le parti hanno sottoscritto, in data 31 gennaio 2023 (doc. 1 all.to al ricorso), contratto con il quale la società ha concesso in sublocazione Parte_1 alla società un'unità immobiliare ad uso cantieristico sita in Pisa, Via del Controparte_1
Nugolaio, previo consenso del concedente originario Credemleasing spa. Le parti hanno pattuito, all'art. 4, il pagamento di un canone mensile pari a € 6.000,00 oltre IVA, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese.
2 Le parti hanno inoltre stabilito, all'art. 6 del medesimo contratto, che il mancato pagamento anche non consecutivo di almeno quattro mensilità costituisse causa di risoluzione automatica del contratto, ai sensi dell'art 1456 c.c.; sul punto parte ricorrente, oltre ad avere dedotto l'inadempimento di parte resistente, ha prodotto le fatture emesse e la PEC del 22.05.2025 avente ad oggetto la dichiarazione di volersi avvalere della clausola citata (doc. 2 e 3 all.ti al ricorso).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, grava sull'attore l'onere di provare la fonte negoziale del proprio diritto e il relativo termine di adempimento, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al convenuto l'onere di dimostrare l'estinzione dell'obbligazione o comunque l'adempimento (Cass. Civ., Sez. II, ord. n.
13685 del 21 maggio 2019 e più risalente pronuncia della Cassazione Civile sentenza
SSUU n. 13533 del 2001 secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore,
3 anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).”).
Dal canto suo, la conduttrice, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova dell'adempimento, né ha allegato o dimostrato l'esistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui diritto azionato.
Visto quanto sopra, considerato che parte ricorrente ha prodotto il titolo contrattuale – contratto di sub-locazione – ed ha dedotto l'inadempimento di parte resistente, che parte resistente, contumace nel presente procedimento, non ha fornito la prova né del suo corretto adempimento né di un fatto estintivo della sua obbligazione, è ritenuto provato l'inadempimento di parte resistente. Nel caso di specie, il contratto di sublocazione deve pertanto considerarsi risolto ope legis in applicazione dell'art. 1456 c.c., ai sensi del quale “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite”, a condizione che la parte interessata dichiari a controparte di volersi avvalere della clausola stessa, dichiarazione intervenuta formalmente a mezzo PEC il 22 aprile 2025.
Pertanto, alla luce della clausola risolutiva validamente pattuita e dell'inadempimento accertato, deve ritenersi integrata la fattispecie legale di cui all'art. 1456 c.c., con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto e obbligo di rilascio dell'immobile.
Merita altresì accoglimento la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti e da scadere (recte indennità di occupazione) fino all'effettivo rilascio.
L'art. 1591 c.c. – danni per ritardata restituzione – stabilisce che “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”. Sul punto la giurisprudenza di legittimità afferma che “In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto - sia contrattualmente, sia giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile (Cass. Civ. 10926/2018)”.
In ragione delle allegazioni della ricorrente, la società è dunque Controparte_1 condannata al pagamento in favore della società della complessiva somma di € Pt_1
4 36.600,00 a titolo di canoni scaduti (canoni non corrisposti n. 5 pari ad € 30.000 oltre IVA per complessivi € 36.600,00), nonché al pagamento delle indennità di occupazione a decorrere dalla data del 05.04.2025 e fino all'effettivo rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art. 1591 c.c., per l'importo mensile pari al canone di locazione, oltre interessi di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalle singole scadenze all'introduzione della domanda giudiziale e al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002 (ex art. 1284, co. 4, c.c.) da detta data al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2018/2025, disattesa ogni contraria istanza,
Accoglie le domande proposte da e per l'effetto; Parte_1
Accertata la risoluzione del contratto di sublocazione stipulato in data 31 gennaio 2023 tra e , Controparte_1 Parte_1
Condanna a rilasciare il predetto immobile libero da persone e Controparte_1 cose entro il 30.11.2025;
Condanna al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
30.000,00 oltre IVA per complessivi € 36.600,00 – a titolo di canoni scaduti –, oltre €
6.000,00 mensili - a titolo di indennità di occupazione - a decorrere dalla data del
05.04.2025 e fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi di cui all'art. 1284, co.
1, c.c. dalle singole scadenze all'introduzione della domanda giudiziale e al tasso di cui al
D. Lgs. n. 231/2002 da detta data al saldo;
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 Pt_1
liquidate in € 2.906,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese generali.
[...]
Pisa, 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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