Art. 1.
E' concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo, a carico dello Stato, di lire 300.000.000.
E' concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo, a carico dello Stato, di lire 300.000.000.