Trib. Pescara, sentenza 13/01/2025, n. 28
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Sentenza 13 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara, nella persona del Giudice Dott.ssa Patrizia Medica, riguarda un'opposizione avverso un atto di ingiunzione per il pagamento di un tributo COSAP. L'attrice, una società, ha contestato la legittimità dell'ingiunzione, sostenendo che l'area occupata da un dehor non fosse soggetta alla disciplina del canone, in quanto di proprietà privata e non assoggettata a servitù di pubblico passaggio. Dall'altra parte, ICA S.p.A. e il Comune di Pescara hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza, sostenendo che anche le aree private con servitù di pubblico passaggio debbano pagare il canone.

Il Giudice ha accolto l'opposizione, ritenendo che non fosse stata provata l'esistenza di una servitù di uso pubblico sull'area in questione. Ha argomentato che, non essendo dimostrato un uso collettivo dell'area da parte della cittadinanza, l'occupazione non potesse essere assoggettata al pagamento del COSAP. Pertanto, ha annullato l'atto di accertamento e condannato ICA S.p.A. e il Comune di Pescara al pagamento delle spese processuali, evidenziando la soccombenza dei convenuti. La decisione si fonda su un'accurata analisi della normativa vigente e della prova dell'uso pubblico, stabilendo un importante precedente in materia di occupazione di suolo pubblico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pescara, sentenza 13/01/2025, n. 28
    Giurisdizione : Trib. Pescara
    Numero : 28
    Data del deposito : 13 gennaio 2025

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