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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 26/02/2026, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1064/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI UI, Presidente
UI PAOLO, TO
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1671/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250018034975000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 383/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso n. 1671/25, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento notificata da Agenzia delle entrate - Riscossione il 12/3/2025 conseguente al controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, con il quale l'ente creditore ha recuperato a tassazione separata il reddito da TFR da ella percepito nell'anno 2020.
Eccepiva la ricorrente l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa tributaria, siccome calcolata, per il trattamento di fine rapporto erogato, applicando erroneamente l'aliquota media del quinquennio precedente
(2014-2018) nonostante la c.d. “clausola di salvaguardia”; chiedeva, dunque, l'accoglimento il ricorso, e la conseguente dichiarazione della illegittimità della cartella.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, che depositava controdeduzioni con le quali richiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
Ritenuto il collegio di potere decidere allo stato degli atti, la causa veniva decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Ed invero, i profili di illegittimità della pretesa erariale in ragione della operatività della c.d. clausola di salvaguardia anche per i TFR successivi al 31.12.2000 (e ciò per effetto delle modifiche normative introdotte al TUIR) sono stati già oggetto di interventi giurisprudenziali oramai costanti.
L'Ente impositore sostiene anche in questo giudizio che non sarebbe dovuto il rimborso al contribuente, in quanto la clausola di salvaguardia sarebbe stata abrogata e l'Ufficio avrebbe correttamente applicato semplicemente e direttamente l'aliquota media degli ultimi cinque anni.
Tuttavia la normativa a cui fa riferimento l'Ufficio non ha inteso abrogare la precedente disciplina di maggior favore con l'applicazione della clausola di salvaguardia ed infatti l'abrogazione che era stata contemplata all'articolo 12 comma 11 del disegno di legge versione della camera 5534 bis del 18 ottobre 2012 non è stata approvata, mentre è stata approvato l'ultimo disegno di legge con alcune modifiche, ma senza l'abrogazione della clausola di salvaguardia, come si riscontra nella versione finale della legge di stabilità del 2013 approvata come legge 228 del 24 dicembre 2012.
Il ricorso dunque deve essere accolto e le spese, in ragione della complessità della vicenda, compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese processuali. Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2026. Il Giudice est. Il Presidente
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI UI, Presidente
UI PAOLO, TO
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1671/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250018034975000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 383/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso n. 1671/25, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento notificata da Agenzia delle entrate - Riscossione il 12/3/2025 conseguente al controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, con il quale l'ente creditore ha recuperato a tassazione separata il reddito da TFR da ella percepito nell'anno 2020.
Eccepiva la ricorrente l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa tributaria, siccome calcolata, per il trattamento di fine rapporto erogato, applicando erroneamente l'aliquota media del quinquennio precedente
(2014-2018) nonostante la c.d. “clausola di salvaguardia”; chiedeva, dunque, l'accoglimento il ricorso, e la conseguente dichiarazione della illegittimità della cartella.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, che depositava controdeduzioni con le quali richiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
Ritenuto il collegio di potere decidere allo stato degli atti, la causa veniva decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Ed invero, i profili di illegittimità della pretesa erariale in ragione della operatività della c.d. clausola di salvaguardia anche per i TFR successivi al 31.12.2000 (e ciò per effetto delle modifiche normative introdotte al TUIR) sono stati già oggetto di interventi giurisprudenziali oramai costanti.
L'Ente impositore sostiene anche in questo giudizio che non sarebbe dovuto il rimborso al contribuente, in quanto la clausola di salvaguardia sarebbe stata abrogata e l'Ufficio avrebbe correttamente applicato semplicemente e direttamente l'aliquota media degli ultimi cinque anni.
Tuttavia la normativa a cui fa riferimento l'Ufficio non ha inteso abrogare la precedente disciplina di maggior favore con l'applicazione della clausola di salvaguardia ed infatti l'abrogazione che era stata contemplata all'articolo 12 comma 11 del disegno di legge versione della camera 5534 bis del 18 ottobre 2012 non è stata approvata, mentre è stata approvato l'ultimo disegno di legge con alcune modifiche, ma senza l'abrogazione della clausola di salvaguardia, come si riscontra nella versione finale della legge di stabilità del 2013 approvata come legge 228 del 24 dicembre 2012.
Il ricorso dunque deve essere accolto e le spese, in ragione della complessità della vicenda, compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese processuali. Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2026. Il Giudice est. Il Presidente