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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 09/12/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. 19-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Benedetta Scarcella Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il 25 luglio 2025 da per l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale di (C.I. e P.I.V.A. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Liquidatore Dott. con sede legale in Macerata Feltria, alla via Controparte_2
Montefeltresca, n. 6; letta altresì la comparsa di costituzione di , che, nel resistere Controparte_1 alla domanda avversaria, ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, ed in particolare dello stato di insolvenza, rilevando che la gestione della liquidazione volontaria ha permesso di ricollocare sul mercato diversi beni immobili, che vi sono diversi altri beni (fra cui la partecipazione societaria del valore di €6.800.000,00, quale socio accomodante, nella società agricola Vannucci s.a.s., che sta tentando di vendere il compendio immobiliare di sua titolarità) e crediti da riscuotere, da cui ricavare un utile pari o superiore all'intero monte debitorio;
letto altresì il ricorso depositato il 30 settembre 2025 dalla per Parte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale di;
Controparte_1 considerato che, in data 3 ottobre 2025, ha depositato atto di desistenza al Parte_1 ricorso del 25 luglio 2025; considerato altresì che ha invece insistito nell'accoglimento del Parte_2 suo ricorso depositato il 30 settembre 2025 e pertanto il presente giudizio non è stato dichiarato estinto, secondo quanto previsto dall'art. 43 c.c.i.i.; letta la memoria depositata da in data 12 novembre 2025, con Parte_2 cui il creditore ha riferito che il debito complessivo della società resistente ammonta ad €14.657.635,60 e che da esso può desumersi lo stato di insolvenza, che il valore di stima della partecipazione societaria nella è notevolmente inferiore a quella indicata dalla società resistente Parte_3
e che la vendita degli immobili di titolarità della (partecipata dalla Parte_3 società debitrice) è stata dimostrata dalla mediante una Controparte_1 lettera di intenti per l'acquisto a firma di ma che è del tutto inveritiera;
Persona_1 rilevato che la società resistente ha depositato una memoria in data 18 novembre 2025, ossia oltre il termine concessogli con il decreto di fissazione dell'udienza del 1° ottobre 2025, e che
[...] ha eccepito la tardività di tale deposito, sicché tale memoria deve Parte_2 ritenersi inammissibile, sebbene i medesimi motivi siano stati riproposti con la memoria, autorizzata dal Giudice all'udienza del 20 novembre 2025, depositata il 1° dicembre 2025; viste le deduzioni rese a verbale nel corso dell'udienza del 20 novembre 2025, all'esito della quale il Giudice designato ha assegnato termini per il deposito di memorie;
letta la memoria depositata il 24 novembre 2025 da che ha Parte_2 riproposto le medesime difese già avanzate con la memoria del 12 novembre 2025, aggiungendo – quanto alle argomentazioni proposte dalla con la memoria Controparte_1 tardiva del 18 novembre 2025 – che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dalla resistente è infondata in quanto il contratto di cessione del credito sottoscritto con la è Controparte_3 pienamente efficace (prevedendo solo una clausola risolutiva espressa del contratto in caso di mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto nel termine pattuito, circostanza questa che non si è verificata), che la cessione del credito non è avvenuta in blocco e quindi non verrebbero in rilievo le norme previste dal t.u.b. e, in particolare, l'art. 114 t.u.b., la cui violazione non renderebbe in ogni caso nulla la cessione;
letta altresì la memoria depositata il 1° dicembre 2025 da , Controparte_1 con cui la società debitrice, oltre a sostenere l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, ha eccepito: l'irritualità e la tardività dei documenti depositati con la memoria difensiva del 24 novembre 2025, in assenza di apposita autorizzazione del Tribunale;
la carenza di legittimazione processuale della ricorrente, alla luce della clausola 6.1 del contratto, che impediva alla cessionaria di intraprendere iniziative giudiziarie per il recupero dei crediti ceduti sino al pagamento del prezzo, nonché della clausola 6.4, secondo cui il cessionario può intraprendere azioni giudiziarie solo a seguito della revoca od al termine del mandato senza rappresentanza;
l'inammissibilità della
“sanatoria” retroattiva della legittimazione attiva, dovuta alla prova del pagamento del prezzo della cessione in data 18 novembre 2025, nonché la carenza della procura alle liti a favore del difensore della ricorrente, atteso che tale procura è stata conferita da un soggetto che non poteva agire in giudizio;
la violazione dell'art. 114.1 t.u.b., entrato in vigore il 7 marzo 2025 (data antecedente alla stipula del contratto di cessione del 10 marzo 2025), che permette l'acquisizione dei crediti bancari deteriorati a soggetti e persone giuridiche che svolgono attività commerciale e professionale con diretta ingerenza alla gestione dei crediti, mentre la svolte esclusivamente attività Parte_2 agricola, oltre alla violazione dell'art. 114.3 t.u.b., che impone l'obbligo di affidamento in gestione dei crediti in sofferenza a terzi;
considerato che
la legittimazione attiva sussiste nei casi in cui chi propone la domanda si dichiara titolare del diritto fatto valere in giudizio (si veda Cass. SS.UU. 2951/2016), mentre l'effettiva titolarità del diritto controverso attiene al merito ed impone, nel caso in cui chi agisce in giudizio non provi gli elementi costitutivi del diritto di cui chiede tutela, il rigetto della domanda nel merito;
rilevato che l'art. 40, c. 6 c.c.i.i. chiarisce che la domanda per la liquidazione giudiziale può essere proposta dal creditore e che quest'ultimo deve ritenersi titolare della legittimazione attiva per la sola circostanza che si dichiara titolare di un credito nei confronti della società per cui chiede l'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
ha riferito che, per effetto del contratto di Parte_2 cessione del credito stipulato con ha acquisito il credito di €702.837,83, portato CP_3 originariamente dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto da (poi diventa Controparte_4
il 17 ottobre 2006 ed oggetto della sentenza n. 1168/2023 della Corte Controparte_1
d'Appello di Ancona e dunque va ritenuta titolare del credito posto a fondamento del ricorso;
rilevato, quanto al contratto di cessione del credito sopra menzionato, che esso è stato prodotto in giudizio e che dalla sua lettura, ed in particolare dal punto 2.2, emerge che la cessione è avvenuto pro soluto agli effetti del 1267 c.c. limitatamente ai crediti di cui all'allegato n. 1 del contratto, fra cui rientra quello posto a fondamento della domanda;
rilevato che la normativa di recente introduzione per effetto del D.Lgs. 116/2024, di cui agli artt. 114.1 e ss. t.u.b., ha evidentemente finalità di regolamentazione amministrativa del settore delle cessioni fra istituti di credito e professionisti, a tutela dell'intero mercato di circolazione dei crediti, ma che manca del tutto una disposizione che dispone la nullità testuale del contratto di cessione qualora tali norme non vengano rispettate;
rilevato, in punto di diritto, che la cessione del credito stipulata a favore di un soggetto a cui, secondo la normativa bancaria, non può acquisire il credito, può astrattamente configurare un illecito di natura amministrativa od imporre alle autorità di vigilanza di esercitare tutti i poteri che la legge gli affida per far fronte alle violazioni di legge (in questo senso appare eloquente il disposto dell'art. 114.11 t.u.b., che disciplina la vigilanza della Banca d'Italia su cedenti e cessionari dei crediti deteriorati), ma non conduce alla declaratoria di invalidità del contratto, anche alla luce della distinzione fra regole di comportamento (che conducono al sorgere di un'obbligazione risarcitoria) e regole di validità (che inficiano ab origine la legittimità del contratto), nell'accezione tipica espressa dalle sentenze della Cassazione a Sezioni Unite n. 26725/2007 e 26724/2007 (e riconfermata da Cass. 25222/2010, Cass. 8462/2014 e Cass. 15099/2021); considerato infatti che la presunta violazione delle norme di cui agli artt. 114.1 e ss. t.u.b., quand'anche fondata, non sembra poter condurre alla declaratoria dell'invalidità della cessione (e, secondo parte attrice, al conseguente rigetto della domanda), dal momento che tali norme dispongono una regolamentazione dei rapporti e delle condotte che cedenti e cessionari devono tenere, sicché vanno qualificate come regole di comportamento che possono al più rilevare come fatto illecito meritevole di risarcimento, ma non incidono sulla validità del contratto di cessione, che rimane in definitiva efficace;
considerato che
la distinzione fra regole di validità e regole di comportamento poc'anzi delineata assume rilievo altresì in merito all'eccezione relativa alla possibilità da parte di Parte_2 di agire in giudizio per ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto la
[...] violazione delle clausole contrattuali di cui ai punti 6.1 e 6.4, che regolamentano i rapporti interni fra cedente e cessionario (e mediante i quali si prevede il conferimento al primo, da parte del secondo, di un mandato senza rappresentanza in merito all'attività giurisdizionale da compiere, dalla stipula sino al saldo del prezzo di cessione), non permettono di ritenere la cessionaria (che è e rimane titolare del credito e che può agire in giudizio anche direttamente, senza avvalersi dell'attività della mandataria) carente di legittimazione ad agire, venendo al più in rilievo una eventuale forma di responsabilità contrattuale per violazione, da parte del cessionario, delle clausole sopra menzionate;
ritenuto pertanto che non può condividersi quanto riferito dalla società debitrice, secondo cui l'unico legittimato a presentare istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale sarebbe sicché CP_3 non è condivisibile neanche l'eccezione relativa alla carenza dello ius postulandi del difensore di anche alla luce della circostanza per cui la presunta carenza di Parte_2 legittimazione attiva di chi agisce in giudizio non inficia, determinandone l'invalidità, la procura alle liti conferita per avviare l'azione giudiziaria, che invece rimane valida;
rilevato che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alla valutazione dello stato di insolvenza di una società posta in liquidazione volontaria è nel senso di affermare che “In tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria.” (Cass. 28193/2020) e che “Gli effetti della deliberazione assembleare che ha deciso lo scioglimento della società e la sua liquidazione si producono, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., dal momento dell'iscrizione, avente natura costitutiva, della deliberazione medesima nel registro delle imprese, con la conseguenza che, da questo momento, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.” (Cass. 12156/2024); rilevato che la debitrice non ha dimostrato che il valore del suo attivo, già oggetto di liquidazione volontaria, sia pari o superiore all'intero monte debitorio, circostanza questa da cui si ricaverebbe la possibilità di soddisfare integralmente il ceto creditorio;
considerato, infatti, che dai bilanci di esercizio depositati e dall'ulteriore documentazione versata in atti, emerge che al 31 dicembre 2024 è pari ad €17.768.402,00 (somma questa di poco inferiore ai debiti al 31 dicembre 2023, pari ad €18.149.400,00) e che ha Controparte_1 riferito nei suoi scritti difensivi che è titolare di crediti per €500.000,00 e di immobilizzazioni materiali per €70.000,00, oltre che della partecipazione societaria nella iscritta a Parte_3 bilancio per €6.800.000,00, ma che, a ben vedere, avrebbe un valore nettamente maggiore (ed addirittura pari o superiore all'intero monte debitorio), atteso il consistente compendio immobiliare di cui tale società è proprietaria, stimato dal consulente di parte resistente in €17.913.393,00; rilevato tuttavia che le argomentazioni di non paiono Controparte_1 condivisibili: in primo luogo, sebbene la debitrice abbia dimostrato che la Parte_3 sia effettivamente titolare di un notevole compendio immobiliare, non sono stati prodotti i bilanci di tale società partecipata e quindi non è possibile comprendere se questa, a seguito della vendita di tale compendio immobiliare, debba destinare tutto o parte del ricavato per soddisfare i suoi creditori, circostanza questa che impedirebbe alla debitrice di acquisire la totalità della somma ricavata dalla vendita;
in secondo luogo, la debitrice ha prodotto in giudizio due lettere di intenti per l'acquisto di tale compendio immobiliare, ma mentre quella a firma di NWG Energia, datata 27 agosto 2025, non indica alcuna offerta di prezzo, limitandosi a sostenere la necessità di valutare la congruità del prezzo di vendita di €18.500.000,00, quella a firma di , datata 5 ottobre 2025, indica un prezzo di acquisto Pt_4 di €7.000.000,00, del tutto inferiore al monte debitorio della società resistente;
rilevato altresì che, quanto alla lettera di intenti presentata da NWG Energia, essa è apparentemente sottoscritta dal Dott. ma, in relazione a tale aspetto, Persona_2 Parte_2 ha prodotto in giudizio corrispondenza mediante e-mails con il menzionato firmatario, il quale ha
[...] affermato che “le anticipo subito in via informale che la firma non è la mia e che si ravvede una truffa bella e buona”, sicché sussistono forti dubbi sull'attendibilità e sulla paternità del documento citato e prodotto da che, peraltro, ne ha chiesto l'espulsione dal Controparte_1 fascicolo;
ritenuto, infine, che ha prodotto in giudizio una relazione di Parte_2 stima del compendio immobiliare di titolarità della in cui si attribuisce Parte_3 un valore complessivo di €7.128.000,00, ben inferiore a quello indicato nella relazione di parte resistente;
rilevato che, a seguito di quanto sino ad ora detto, la c.t.u. richiesta da parte resistente appare inutile, in quanto meramente esplorativa;
ritenuto non integrato il presupposto menzionato dalla giurisprudenza di legittimità già richiamata – ossia l'esistenza di un attivo patrimoniale sufficiente a soddisfare integralmente il ceto creditorio – per evitare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che, dalla visura camerale depositati in atti, emerge che la società resistente è una società commerciale che svolge attività di costruzione di opere civili ed industriali;
letti gli artt. 2, 40 e 121 c.c.i.i.; considerato che l'art. 121 c.c.i.i. è sostanzialmente analogo all'art. 1 l.f., in relazione al quale la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni ha ritenuto che gravasse sul debitore l'onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti c.d. dimensionali necessari per la dichiarazione di fallimento (fra le altre, Cass. 33091/2018 e Cass. 13746/2017), eventualmente anche esibendo i bilanci di esercizio o qualunque altro documento suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 25025/2020); rilevato tuttavia che tali principi non possono trovare compiuta applicazione in relazione al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, posto che l'art. 42 c.c.i.i. prevede che siano acquisiti d'ufficio dati e documenti relativi al debitore e menzionati dall'art. 367 c.c.i.i., al fine di verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
la finalità della norma è evidentemente quella di evitare l'apertura di procedure a carico di imprese non in possesso dei requisiti minimi dimensionali, sicché il principio dell'onere della prova affermato dal successivo art. 121 c.c.i.i. è da ritenersi residuale, applicandosi solo nel caso in cui dagli atti acquisiti d'ufficio o offerti dal creditore non emerga già la natura di impresa minore del debitore;
letto altresì l'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., secondo cui è impresa minore quella che, negli ultimi tre esercizi, ha presentato un attivo patrimoniale superiore ad €300.00,00, dei ricavi superiori ad €200.000,00, ovvero abbia un monte debitorio attuale (e dunque a prescindere da quando questo sia maturato) superiore ad €500.000,00; dato inoltre atto che, nel corso dell'istruttoria preliquidatoria è stata acquisita d'ufficio la documentazione ai sensi degli artt. 42 e 367 c.c.i.i.; rilevato che non è stata fornita la prova che la debitrice sia una c.d. impresa minore secondo il postulato dell'art. 2 c.c.i.i., poiché dai bilanci di esercizio degli anni 2024 (depositato assieme alla memoria di costituzione della ), 2023 e 2022 emerge il superamento delle Controparte_1 soglie relativa all'attivo patrimoniale, ai ricavi ed al monte debitorio;
considerato inoltre che la società evocata in giudizio, pur costituitasi, non ha dimostrato il possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., per qualificarsi quale impresa minore;
ritenuto dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto dalla messa in liquidazione volontaria della società debitrice, dal mancato pagamento della somma oggetto del precetto notificato da in data 19 settembre 2025 e dalla procedura esecutiva Parte_2 avviata nei confronti della società debitrice (e citata da quest'ultima nella sua memoria di costituzione, nonché nella relazione del liquidatore allegata); rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della Controparte_1 di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad €30.000,00 (art. 49, c. 5 c.c.i.i.), posto che la società evocata in giudizio è altresì risultata debitrice, alla data del 30 luglio 2025, anche di € 374.026,97 verso e CP_5 di €2.580.821,98 verso CP_6 visti gli artt. 2, c. 1, lett. b), 121, 27, c. 2, 40, 41 e 49 c.c.i.i.,
P. Q. M.
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.I. e Controparte_1
P.I.V.A. ), con sede legale in Macerata Feltria, alla via Montefeltresca, n. 6; P.IVA_1
Nomina Giudice delegato per la procedura il Dott. Francesco Paolo Grippa;
Nomina Curatori l'Avv.ta Gaia Cesaroni ed il Dott. Gabriele Abrugiato;
Ordina al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, i.r.a.p. ed i.v.a. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i., nella cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni;
Stabilisce il giorno 26 febbraio 2026, ore 12.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo Tribunale;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
Autorizza i Curatori, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att.c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 c.c.i.i..
Urbino, 3 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Benedetta Scarcella Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il 25 luglio 2025 da per l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale di (C.I. e P.I.V.A. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Liquidatore Dott. con sede legale in Macerata Feltria, alla via Controparte_2
Montefeltresca, n. 6; letta altresì la comparsa di costituzione di , che, nel resistere Controparte_1 alla domanda avversaria, ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, ed in particolare dello stato di insolvenza, rilevando che la gestione della liquidazione volontaria ha permesso di ricollocare sul mercato diversi beni immobili, che vi sono diversi altri beni (fra cui la partecipazione societaria del valore di €6.800.000,00, quale socio accomodante, nella società agricola Vannucci s.a.s., che sta tentando di vendere il compendio immobiliare di sua titolarità) e crediti da riscuotere, da cui ricavare un utile pari o superiore all'intero monte debitorio;
letto altresì il ricorso depositato il 30 settembre 2025 dalla per Parte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale di;
Controparte_1 considerato che, in data 3 ottobre 2025, ha depositato atto di desistenza al Parte_1 ricorso del 25 luglio 2025; considerato altresì che ha invece insistito nell'accoglimento del Parte_2 suo ricorso depositato il 30 settembre 2025 e pertanto il presente giudizio non è stato dichiarato estinto, secondo quanto previsto dall'art. 43 c.c.i.i.; letta la memoria depositata da in data 12 novembre 2025, con Parte_2 cui il creditore ha riferito che il debito complessivo della società resistente ammonta ad €14.657.635,60 e che da esso può desumersi lo stato di insolvenza, che il valore di stima della partecipazione societaria nella è notevolmente inferiore a quella indicata dalla società resistente Parte_3
e che la vendita degli immobili di titolarità della (partecipata dalla Parte_3 società debitrice) è stata dimostrata dalla mediante una Controparte_1 lettera di intenti per l'acquisto a firma di ma che è del tutto inveritiera;
Persona_1 rilevato che la società resistente ha depositato una memoria in data 18 novembre 2025, ossia oltre il termine concessogli con il decreto di fissazione dell'udienza del 1° ottobre 2025, e che
[...] ha eccepito la tardività di tale deposito, sicché tale memoria deve Parte_2 ritenersi inammissibile, sebbene i medesimi motivi siano stati riproposti con la memoria, autorizzata dal Giudice all'udienza del 20 novembre 2025, depositata il 1° dicembre 2025; viste le deduzioni rese a verbale nel corso dell'udienza del 20 novembre 2025, all'esito della quale il Giudice designato ha assegnato termini per il deposito di memorie;
letta la memoria depositata il 24 novembre 2025 da che ha Parte_2 riproposto le medesime difese già avanzate con la memoria del 12 novembre 2025, aggiungendo – quanto alle argomentazioni proposte dalla con la memoria Controparte_1 tardiva del 18 novembre 2025 – che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dalla resistente è infondata in quanto il contratto di cessione del credito sottoscritto con la è Controparte_3 pienamente efficace (prevedendo solo una clausola risolutiva espressa del contratto in caso di mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto nel termine pattuito, circostanza questa che non si è verificata), che la cessione del credito non è avvenuta in blocco e quindi non verrebbero in rilievo le norme previste dal t.u.b. e, in particolare, l'art. 114 t.u.b., la cui violazione non renderebbe in ogni caso nulla la cessione;
letta altresì la memoria depositata il 1° dicembre 2025 da , Controparte_1 con cui la società debitrice, oltre a sostenere l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, ha eccepito: l'irritualità e la tardività dei documenti depositati con la memoria difensiva del 24 novembre 2025, in assenza di apposita autorizzazione del Tribunale;
la carenza di legittimazione processuale della ricorrente, alla luce della clausola 6.1 del contratto, che impediva alla cessionaria di intraprendere iniziative giudiziarie per il recupero dei crediti ceduti sino al pagamento del prezzo, nonché della clausola 6.4, secondo cui il cessionario può intraprendere azioni giudiziarie solo a seguito della revoca od al termine del mandato senza rappresentanza;
l'inammissibilità della
“sanatoria” retroattiva della legittimazione attiva, dovuta alla prova del pagamento del prezzo della cessione in data 18 novembre 2025, nonché la carenza della procura alle liti a favore del difensore della ricorrente, atteso che tale procura è stata conferita da un soggetto che non poteva agire in giudizio;
la violazione dell'art. 114.1 t.u.b., entrato in vigore il 7 marzo 2025 (data antecedente alla stipula del contratto di cessione del 10 marzo 2025), che permette l'acquisizione dei crediti bancari deteriorati a soggetti e persone giuridiche che svolgono attività commerciale e professionale con diretta ingerenza alla gestione dei crediti, mentre la svolte esclusivamente attività Parte_2 agricola, oltre alla violazione dell'art. 114.3 t.u.b., che impone l'obbligo di affidamento in gestione dei crediti in sofferenza a terzi;
considerato che
la legittimazione attiva sussiste nei casi in cui chi propone la domanda si dichiara titolare del diritto fatto valere in giudizio (si veda Cass. SS.UU. 2951/2016), mentre l'effettiva titolarità del diritto controverso attiene al merito ed impone, nel caso in cui chi agisce in giudizio non provi gli elementi costitutivi del diritto di cui chiede tutela, il rigetto della domanda nel merito;
rilevato che l'art. 40, c. 6 c.c.i.i. chiarisce che la domanda per la liquidazione giudiziale può essere proposta dal creditore e che quest'ultimo deve ritenersi titolare della legittimazione attiva per la sola circostanza che si dichiara titolare di un credito nei confronti della società per cui chiede l'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
ha riferito che, per effetto del contratto di Parte_2 cessione del credito stipulato con ha acquisito il credito di €702.837,83, portato CP_3 originariamente dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto da (poi diventa Controparte_4
il 17 ottobre 2006 ed oggetto della sentenza n. 1168/2023 della Corte Controparte_1
d'Appello di Ancona e dunque va ritenuta titolare del credito posto a fondamento del ricorso;
rilevato, quanto al contratto di cessione del credito sopra menzionato, che esso è stato prodotto in giudizio e che dalla sua lettura, ed in particolare dal punto 2.2, emerge che la cessione è avvenuto pro soluto agli effetti del 1267 c.c. limitatamente ai crediti di cui all'allegato n. 1 del contratto, fra cui rientra quello posto a fondamento della domanda;
rilevato che la normativa di recente introduzione per effetto del D.Lgs. 116/2024, di cui agli artt. 114.1 e ss. t.u.b., ha evidentemente finalità di regolamentazione amministrativa del settore delle cessioni fra istituti di credito e professionisti, a tutela dell'intero mercato di circolazione dei crediti, ma che manca del tutto una disposizione che dispone la nullità testuale del contratto di cessione qualora tali norme non vengano rispettate;
rilevato, in punto di diritto, che la cessione del credito stipulata a favore di un soggetto a cui, secondo la normativa bancaria, non può acquisire il credito, può astrattamente configurare un illecito di natura amministrativa od imporre alle autorità di vigilanza di esercitare tutti i poteri che la legge gli affida per far fronte alle violazioni di legge (in questo senso appare eloquente il disposto dell'art. 114.11 t.u.b., che disciplina la vigilanza della Banca d'Italia su cedenti e cessionari dei crediti deteriorati), ma non conduce alla declaratoria di invalidità del contratto, anche alla luce della distinzione fra regole di comportamento (che conducono al sorgere di un'obbligazione risarcitoria) e regole di validità (che inficiano ab origine la legittimità del contratto), nell'accezione tipica espressa dalle sentenze della Cassazione a Sezioni Unite n. 26725/2007 e 26724/2007 (e riconfermata da Cass. 25222/2010, Cass. 8462/2014 e Cass. 15099/2021); considerato infatti che la presunta violazione delle norme di cui agli artt. 114.1 e ss. t.u.b., quand'anche fondata, non sembra poter condurre alla declaratoria dell'invalidità della cessione (e, secondo parte attrice, al conseguente rigetto della domanda), dal momento che tali norme dispongono una regolamentazione dei rapporti e delle condotte che cedenti e cessionari devono tenere, sicché vanno qualificate come regole di comportamento che possono al più rilevare come fatto illecito meritevole di risarcimento, ma non incidono sulla validità del contratto di cessione, che rimane in definitiva efficace;
considerato che
la distinzione fra regole di validità e regole di comportamento poc'anzi delineata assume rilievo altresì in merito all'eccezione relativa alla possibilità da parte di Parte_2 di agire in giudizio per ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto la
[...] violazione delle clausole contrattuali di cui ai punti 6.1 e 6.4, che regolamentano i rapporti interni fra cedente e cessionario (e mediante i quali si prevede il conferimento al primo, da parte del secondo, di un mandato senza rappresentanza in merito all'attività giurisdizionale da compiere, dalla stipula sino al saldo del prezzo di cessione), non permettono di ritenere la cessionaria (che è e rimane titolare del credito e che può agire in giudizio anche direttamente, senza avvalersi dell'attività della mandataria) carente di legittimazione ad agire, venendo al più in rilievo una eventuale forma di responsabilità contrattuale per violazione, da parte del cessionario, delle clausole sopra menzionate;
ritenuto pertanto che non può condividersi quanto riferito dalla società debitrice, secondo cui l'unico legittimato a presentare istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale sarebbe sicché CP_3 non è condivisibile neanche l'eccezione relativa alla carenza dello ius postulandi del difensore di anche alla luce della circostanza per cui la presunta carenza di Parte_2 legittimazione attiva di chi agisce in giudizio non inficia, determinandone l'invalidità, la procura alle liti conferita per avviare l'azione giudiziaria, che invece rimane valida;
rilevato che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alla valutazione dello stato di insolvenza di una società posta in liquidazione volontaria è nel senso di affermare che “In tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria.” (Cass. 28193/2020) e che “Gli effetti della deliberazione assembleare che ha deciso lo scioglimento della società e la sua liquidazione si producono, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., dal momento dell'iscrizione, avente natura costitutiva, della deliberazione medesima nel registro delle imprese, con la conseguenza che, da questo momento, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.” (Cass. 12156/2024); rilevato che la debitrice non ha dimostrato che il valore del suo attivo, già oggetto di liquidazione volontaria, sia pari o superiore all'intero monte debitorio, circostanza questa da cui si ricaverebbe la possibilità di soddisfare integralmente il ceto creditorio;
considerato, infatti, che dai bilanci di esercizio depositati e dall'ulteriore documentazione versata in atti, emerge che al 31 dicembre 2024 è pari ad €17.768.402,00 (somma questa di poco inferiore ai debiti al 31 dicembre 2023, pari ad €18.149.400,00) e che ha Controparte_1 riferito nei suoi scritti difensivi che è titolare di crediti per €500.000,00 e di immobilizzazioni materiali per €70.000,00, oltre che della partecipazione societaria nella iscritta a Parte_3 bilancio per €6.800.000,00, ma che, a ben vedere, avrebbe un valore nettamente maggiore (ed addirittura pari o superiore all'intero monte debitorio), atteso il consistente compendio immobiliare di cui tale società è proprietaria, stimato dal consulente di parte resistente in €17.913.393,00; rilevato tuttavia che le argomentazioni di non paiono Controparte_1 condivisibili: in primo luogo, sebbene la debitrice abbia dimostrato che la Parte_3 sia effettivamente titolare di un notevole compendio immobiliare, non sono stati prodotti i bilanci di tale società partecipata e quindi non è possibile comprendere se questa, a seguito della vendita di tale compendio immobiliare, debba destinare tutto o parte del ricavato per soddisfare i suoi creditori, circostanza questa che impedirebbe alla debitrice di acquisire la totalità della somma ricavata dalla vendita;
in secondo luogo, la debitrice ha prodotto in giudizio due lettere di intenti per l'acquisto di tale compendio immobiliare, ma mentre quella a firma di NWG Energia, datata 27 agosto 2025, non indica alcuna offerta di prezzo, limitandosi a sostenere la necessità di valutare la congruità del prezzo di vendita di €18.500.000,00, quella a firma di , datata 5 ottobre 2025, indica un prezzo di acquisto Pt_4 di €7.000.000,00, del tutto inferiore al monte debitorio della società resistente;
rilevato altresì che, quanto alla lettera di intenti presentata da NWG Energia, essa è apparentemente sottoscritta dal Dott. ma, in relazione a tale aspetto, Persona_2 Parte_2 ha prodotto in giudizio corrispondenza mediante e-mails con il menzionato firmatario, il quale ha
[...] affermato che “le anticipo subito in via informale che la firma non è la mia e che si ravvede una truffa bella e buona”, sicché sussistono forti dubbi sull'attendibilità e sulla paternità del documento citato e prodotto da che, peraltro, ne ha chiesto l'espulsione dal Controparte_1 fascicolo;
ritenuto, infine, che ha prodotto in giudizio una relazione di Parte_2 stima del compendio immobiliare di titolarità della in cui si attribuisce Parte_3 un valore complessivo di €7.128.000,00, ben inferiore a quello indicato nella relazione di parte resistente;
rilevato che, a seguito di quanto sino ad ora detto, la c.t.u. richiesta da parte resistente appare inutile, in quanto meramente esplorativa;
ritenuto non integrato il presupposto menzionato dalla giurisprudenza di legittimità già richiamata – ossia l'esistenza di un attivo patrimoniale sufficiente a soddisfare integralmente il ceto creditorio – per evitare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che, dalla visura camerale depositati in atti, emerge che la società resistente è una società commerciale che svolge attività di costruzione di opere civili ed industriali;
letti gli artt. 2, 40 e 121 c.c.i.i.; considerato che l'art. 121 c.c.i.i. è sostanzialmente analogo all'art. 1 l.f., in relazione al quale la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni ha ritenuto che gravasse sul debitore l'onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti c.d. dimensionali necessari per la dichiarazione di fallimento (fra le altre, Cass. 33091/2018 e Cass. 13746/2017), eventualmente anche esibendo i bilanci di esercizio o qualunque altro documento suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 25025/2020); rilevato tuttavia che tali principi non possono trovare compiuta applicazione in relazione al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, posto che l'art. 42 c.c.i.i. prevede che siano acquisiti d'ufficio dati e documenti relativi al debitore e menzionati dall'art. 367 c.c.i.i., al fine di verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
la finalità della norma è evidentemente quella di evitare l'apertura di procedure a carico di imprese non in possesso dei requisiti minimi dimensionali, sicché il principio dell'onere della prova affermato dal successivo art. 121 c.c.i.i. è da ritenersi residuale, applicandosi solo nel caso in cui dagli atti acquisiti d'ufficio o offerti dal creditore non emerga già la natura di impresa minore del debitore;
letto altresì l'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., secondo cui è impresa minore quella che, negli ultimi tre esercizi, ha presentato un attivo patrimoniale superiore ad €300.00,00, dei ricavi superiori ad €200.000,00, ovvero abbia un monte debitorio attuale (e dunque a prescindere da quando questo sia maturato) superiore ad €500.000,00; dato inoltre atto che, nel corso dell'istruttoria preliquidatoria è stata acquisita d'ufficio la documentazione ai sensi degli artt. 42 e 367 c.c.i.i.; rilevato che non è stata fornita la prova che la debitrice sia una c.d. impresa minore secondo il postulato dell'art. 2 c.c.i.i., poiché dai bilanci di esercizio degli anni 2024 (depositato assieme alla memoria di costituzione della ), 2023 e 2022 emerge il superamento delle Controparte_1 soglie relativa all'attivo patrimoniale, ai ricavi ed al monte debitorio;
considerato inoltre che la società evocata in giudizio, pur costituitasi, non ha dimostrato il possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., per qualificarsi quale impresa minore;
ritenuto dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto dalla messa in liquidazione volontaria della società debitrice, dal mancato pagamento della somma oggetto del precetto notificato da in data 19 settembre 2025 e dalla procedura esecutiva Parte_2 avviata nei confronti della società debitrice (e citata da quest'ultima nella sua memoria di costituzione, nonché nella relazione del liquidatore allegata); rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della Controparte_1 di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad €30.000,00 (art. 49, c. 5 c.c.i.i.), posto che la società evocata in giudizio è altresì risultata debitrice, alla data del 30 luglio 2025, anche di € 374.026,97 verso e CP_5 di €2.580.821,98 verso CP_6 visti gli artt. 2, c. 1, lett. b), 121, 27, c. 2, 40, 41 e 49 c.c.i.i.,
P. Q. M.
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.I. e Controparte_1
P.I.V.A. ), con sede legale in Macerata Feltria, alla via Montefeltresca, n. 6; P.IVA_1
Nomina Giudice delegato per la procedura il Dott. Francesco Paolo Grippa;
Nomina Curatori l'Avv.ta Gaia Cesaroni ed il Dott. Gabriele Abrugiato;
Ordina al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, i.r.a.p. ed i.v.a. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i., nella cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni;
Stabilisce il giorno 26 febbraio 2026, ore 12.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo Tribunale;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
Autorizza i Curatori, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att.c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 c.c.i.i..
Urbino, 3 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone