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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 778/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RANIERI VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1964/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250009153536000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, in qualità di procuratore di se stesso, con ricorso depositato il 15.4.2025, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento nr. 100 2025 00091535 36 000, emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Salerno, afferente la Tassa automobilistica anno
2019 per Euro 570,06, oltre diritti di notifica, per l'importo complessivo pari a Euro 575,94.
Eccepiva l'assenza della prodromica notificazione degli atti presupposti in essa indicati, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto di riscuotere la sottesa pretesa tributaria
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha contestato integralmente le argomentazioni in ricorso concludendo per il rigetto dello stesso, vinte le spese, eccependo, altresì, il difetto di legittimazione con riferimento alle eccezioni afferenti gli atti prodromici, di competenza dell'Ente impositore.
All'udienza del 7 Novembre 2025, il giudice disponeva un rinvio rilevando la mancata costituzione nel giudizio della Regione Campania, constatato che il ricorso introduttivo risultava notificato ad un indirizzo PEC diverso da quello espressamente indicato nella cartella di pagamento per il contenzioso. Ordinava al ricorrente di rinotificare il ricorso presso l'indirizzo di posta elettronica corretto, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della ordinanza, rinviando il giudizio per il prosieguo.
All'udienza del 13 Febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
In data 3 Marzo 2025 l'odierno ricorrente riceveva in notificazione sul proprio domicilio PEC la cartella di pagamento nr. 100 2025 00091535 36 000, emessa sul ruolo n. 2025/001174, dichiarato esecutivo in data
09-12-2024, relativa all'asserito omesso pagamento della tassa automobilistica - annualità 2019, in relazione al veicolo di tipo Modello_Auto_1 Tg. Targa_1
L'impugnazione è fondata sulla mancata rituale notificazione del titolo presupposto prodromico in essa richiamato, id est l'avviso di accertamento avente nr. 964277346772/2019, relativo al citato tributo automobilistico 2019, in violazione del principio giurisprudenziale del “corretto procedimento di formazione della pretesa tributaria”.
Occorre preliminarmente rilevare la mancata costituzione, alla data odierna, dell'ente impositore individuato nella Regione Campania - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, in persona del l.r.p.t., nonostante la regolarità della rinotifica effettuata in data 11/11/2025 all'indirizzo PEC presente sulla cartella esattoriale,
Email_4, in ossequio a quanto disposto espressamente da questa Corte in sede di ordinanza interlocutoria del 07/11/2025.
Il ricorrente ha documentato che, a seguito di previa istanza di accesso in data 05/06/2024, la Regione
Campania inoltrava con PEC del 19/06/2024 l'avviso di accertamento in questione, avente nr.
964277346772/2019, asseritamente notificato a mezzo racc.ta A/R, producendo copia di un avviso di ricevimento totalmente in bianco, non sottoscritto e non compilato in alcuna parte di esso, nonché recante sul retro la dicitura “compiuta giacenza”, priva tuttavia di sottoscrizione da parte del messo notificatore ed ancora del tutto priva della data e del timbro dell'incaricato.
In particolare, su detto documento, è presente esclusivamente la sola indicazione meccanizzata dell'asserita compiuta giacenza del 10/10/2022, sulla quale tuttavia non è stata posta alcuna sottoscrizione. In sostanza,
l'asserito “avviso di ricevimento”, prodotto da parte resistente, oltre a non essere sottoscritto, non fa menzione nemmeno del nominativo del presunto incaricato che avrebbe effettuato la notifica, impedendo dunque di accertare la riconducibilità dell'atto al relativo addetto e senza nemmeno alcuna possibilità materiale di verificare se l'asserita notificazione sia stata effettuata da un soggetto regolarmente abilitato ed autorizzato ad attribuire pubblica fede all'atto.
Nella sostanza, non è stato dimostrato di aver ottemperato alle formalità necessarie ad attribuire all'avviso di ricevimento – ovvero all'avviso di giacenza - valore di fede privilegiata, nonché necessarie ad attribuire qualità di pubblico ufficiale al soggetto incaricato del servizio postale che in quel momento procede alla notifica.
Difatti, sul punto, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare, in tema di servizio postale, che l'avviso di ricevimento “costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario” (Cass. Sez. V, sentenza 5 novembre 2013 - 30 gennaio
2014, n. 2035).
Tuttavia, a tali fini, è necessario il rispetto di determinate formalità, nel caso di specie non dimostrate.
Pertanto, l'Ente impositore non ha assolto all'onere, su di esso ricadente, di dimostrare in giudizio l'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, la cui prova doveva essere necessariamente resa attraverso la produzione in giudizio di una valida e regolare – dunque regolarmente datata e sottoscritta - “comunicazione di avviso di deposito” (cd. CAD), la cui esibizione è indispensabile nel caso in cui l'atto da notificare non sia stato consegnato al destinatario (per assenza o rifiuto al riceverlo), come espressamente statuito da Cass. civ., Sez. Unite, 15/04/2021, n. 10012, che, risolvendo una volta per tutte il contrasto giurisprudenziale sul punto, ha stabilito così testualmente: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso, ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale
(c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Ne consegue che l'Avviso di accertamento n. 964277346772/2019 non è stato ritualmente notificato, dunque non è idoneo ad interrompere il termine prescrizionale triennale in riferimento alla pretesa tributaria relativa al pagamento della Tassa Automobilistica 2019.
Conseguentemente, dal momento che il primo atto validamente notificato in data 03/03/2025 consiste esclusivamente nella cartella di pagamento n. 100 2025 00091535 36 000, risulta prescritto il credito vantato, riferito alla Tassa Automobilistica Regionale - annualità 2019, pari a Euro 405,80, per decorso del termine triennale in attuazione del disposto di cui all'art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, secondo cui:
“L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro 200,00 oltre accessori di legge, con anticipazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro
200,00 oltre accessori di legge, con anticipazione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosene antistatario.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 13 Febbraio 2026.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RANIERI VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1964/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250009153536000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, in qualità di procuratore di se stesso, con ricorso depositato il 15.4.2025, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento nr. 100 2025 00091535 36 000, emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Salerno, afferente la Tassa automobilistica anno
2019 per Euro 570,06, oltre diritti di notifica, per l'importo complessivo pari a Euro 575,94.
Eccepiva l'assenza della prodromica notificazione degli atti presupposti in essa indicati, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto di riscuotere la sottesa pretesa tributaria
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha contestato integralmente le argomentazioni in ricorso concludendo per il rigetto dello stesso, vinte le spese, eccependo, altresì, il difetto di legittimazione con riferimento alle eccezioni afferenti gli atti prodromici, di competenza dell'Ente impositore.
All'udienza del 7 Novembre 2025, il giudice disponeva un rinvio rilevando la mancata costituzione nel giudizio della Regione Campania, constatato che il ricorso introduttivo risultava notificato ad un indirizzo PEC diverso da quello espressamente indicato nella cartella di pagamento per il contenzioso. Ordinava al ricorrente di rinotificare il ricorso presso l'indirizzo di posta elettronica corretto, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della ordinanza, rinviando il giudizio per il prosieguo.
All'udienza del 13 Febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
In data 3 Marzo 2025 l'odierno ricorrente riceveva in notificazione sul proprio domicilio PEC la cartella di pagamento nr. 100 2025 00091535 36 000, emessa sul ruolo n. 2025/001174, dichiarato esecutivo in data
09-12-2024, relativa all'asserito omesso pagamento della tassa automobilistica - annualità 2019, in relazione al veicolo di tipo Modello_Auto_1 Tg. Targa_1
L'impugnazione è fondata sulla mancata rituale notificazione del titolo presupposto prodromico in essa richiamato, id est l'avviso di accertamento avente nr. 964277346772/2019, relativo al citato tributo automobilistico 2019, in violazione del principio giurisprudenziale del “corretto procedimento di formazione della pretesa tributaria”.
Occorre preliminarmente rilevare la mancata costituzione, alla data odierna, dell'ente impositore individuato nella Regione Campania - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, in persona del l.r.p.t., nonostante la regolarità della rinotifica effettuata in data 11/11/2025 all'indirizzo PEC presente sulla cartella esattoriale,
Email_4, in ossequio a quanto disposto espressamente da questa Corte in sede di ordinanza interlocutoria del 07/11/2025.
Il ricorrente ha documentato che, a seguito di previa istanza di accesso in data 05/06/2024, la Regione
Campania inoltrava con PEC del 19/06/2024 l'avviso di accertamento in questione, avente nr.
964277346772/2019, asseritamente notificato a mezzo racc.ta A/R, producendo copia di un avviso di ricevimento totalmente in bianco, non sottoscritto e non compilato in alcuna parte di esso, nonché recante sul retro la dicitura “compiuta giacenza”, priva tuttavia di sottoscrizione da parte del messo notificatore ed ancora del tutto priva della data e del timbro dell'incaricato.
In particolare, su detto documento, è presente esclusivamente la sola indicazione meccanizzata dell'asserita compiuta giacenza del 10/10/2022, sulla quale tuttavia non è stata posta alcuna sottoscrizione. In sostanza,
l'asserito “avviso di ricevimento”, prodotto da parte resistente, oltre a non essere sottoscritto, non fa menzione nemmeno del nominativo del presunto incaricato che avrebbe effettuato la notifica, impedendo dunque di accertare la riconducibilità dell'atto al relativo addetto e senza nemmeno alcuna possibilità materiale di verificare se l'asserita notificazione sia stata effettuata da un soggetto regolarmente abilitato ed autorizzato ad attribuire pubblica fede all'atto.
Nella sostanza, non è stato dimostrato di aver ottemperato alle formalità necessarie ad attribuire all'avviso di ricevimento – ovvero all'avviso di giacenza - valore di fede privilegiata, nonché necessarie ad attribuire qualità di pubblico ufficiale al soggetto incaricato del servizio postale che in quel momento procede alla notifica.
Difatti, sul punto, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare, in tema di servizio postale, che l'avviso di ricevimento “costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario” (Cass. Sez. V, sentenza 5 novembre 2013 - 30 gennaio
2014, n. 2035).
Tuttavia, a tali fini, è necessario il rispetto di determinate formalità, nel caso di specie non dimostrate.
Pertanto, l'Ente impositore non ha assolto all'onere, su di esso ricadente, di dimostrare in giudizio l'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, la cui prova doveva essere necessariamente resa attraverso la produzione in giudizio di una valida e regolare – dunque regolarmente datata e sottoscritta - “comunicazione di avviso di deposito” (cd. CAD), la cui esibizione è indispensabile nel caso in cui l'atto da notificare non sia stato consegnato al destinatario (per assenza o rifiuto al riceverlo), come espressamente statuito da Cass. civ., Sez. Unite, 15/04/2021, n. 10012, che, risolvendo una volta per tutte il contrasto giurisprudenziale sul punto, ha stabilito così testualmente: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso, ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale
(c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Ne consegue che l'Avviso di accertamento n. 964277346772/2019 non è stato ritualmente notificato, dunque non è idoneo ad interrompere il termine prescrizionale triennale in riferimento alla pretesa tributaria relativa al pagamento della Tassa Automobilistica 2019.
Conseguentemente, dal momento che il primo atto validamente notificato in data 03/03/2025 consiste esclusivamente nella cartella di pagamento n. 100 2025 00091535 36 000, risulta prescritto il credito vantato, riferito alla Tassa Automobilistica Regionale - annualità 2019, pari a Euro 405,80, per decorso del termine triennale in attuazione del disposto di cui all'art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, secondo cui:
“L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro 200,00 oltre accessori di legge, con anticipazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro
200,00 oltre accessori di legge, con anticipazione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosene antistatario.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 13 Febbraio 2026.