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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6864 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 3850/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3850 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce ricorso, dall'avv. SORRENTINO MARIA presso la quale elettivamente domicilia in Genzano di Roma alla Piazza Giuseppe Impastato n.7
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti BUONANNO ROSANNA e
GIORGIA VOLPE presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via dei Mille
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.02.2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con a Napoli il 12.09.2008; che dalla loro relazione erano nati tre CP_1 Per_ figli, , in data 27.02.2010, , i data 18.07.2011 e in data 23.11.2012, Per_2 Per_3
rappresentava di essersi separato dalla moglie in forza di accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita in data 14.06.2023 autorizzato dal PM di Napoli in data 26.06.2023 e che da quando era intervenuta la separazione, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in ragione del suo trasferimento a Roma per motivi di lavoro, chiedeva una modifica dei tempi di permanenza dei minori presso di lui e una riduzione della ripartizione delle spese straordinarie a suo carico rispetto a quanto pattuito in sede di separazione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla domanda di divorzio. Contestava quanto dedotto dal ricorrente in ordine al peggioramento delle sue condizioni economiche e spiegava domanda riconvenzionale tesa ad ottenere un aumento del contributo a carico del ricorrente per il mantenimento dei figli. Non si opponeva alla modifica del calendario di incontri padre -figli in ragione del trasferimento del ricorrente a Roma, pur evidenziando il mancato rispetto da parte del primo del calendario concordato in sede di separazione
All'udienza dell'8.10.2024 le parti, comparse personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, dopo ampia discussione, addivenivano ad un accordo in merito alle modifiche da apportare al regime di permanenza dei minori presso il padre. Il giudice disponeva in conformità e per le restanti condizioni, confermava quanto pattuito in sede di separazione rinviando in prosieguo per discussione orale.
All'udienza del 10.04.2025, alla luce del rientro del ricorrente a Napoli, il Giudice ripristinava il regime di frequentazione padre- figli come pattuito dalle parti in sede di separazione e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sullo status come richiesto dalle parti, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita e autorizzato dal PM presso la Procura di Napoli in data 26.06.2023 nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Accoglie la domanda e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Napoli il 12.09.2008 (atto n.130, parte II, Parte_2 CP_1
Serie A Atti di Matrimonio dell'anno 2008);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3.Dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4.Spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3850 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce ricorso, dall'avv. SORRENTINO MARIA presso la quale elettivamente domicilia in Genzano di Roma alla Piazza Giuseppe Impastato n.7
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti BUONANNO ROSANNA e
GIORGIA VOLPE presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via dei Mille
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.02.2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con a Napoli il 12.09.2008; che dalla loro relazione erano nati tre CP_1 Per_ figli, , in data 27.02.2010, , i data 18.07.2011 e in data 23.11.2012, Per_2 Per_3
rappresentava di essersi separato dalla moglie in forza di accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita in data 14.06.2023 autorizzato dal PM di Napoli in data 26.06.2023 e che da quando era intervenuta la separazione, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in ragione del suo trasferimento a Roma per motivi di lavoro, chiedeva una modifica dei tempi di permanenza dei minori presso di lui e una riduzione della ripartizione delle spese straordinarie a suo carico rispetto a quanto pattuito in sede di separazione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla domanda di divorzio. Contestava quanto dedotto dal ricorrente in ordine al peggioramento delle sue condizioni economiche e spiegava domanda riconvenzionale tesa ad ottenere un aumento del contributo a carico del ricorrente per il mantenimento dei figli. Non si opponeva alla modifica del calendario di incontri padre -figli in ragione del trasferimento del ricorrente a Roma, pur evidenziando il mancato rispetto da parte del primo del calendario concordato in sede di separazione
All'udienza dell'8.10.2024 le parti, comparse personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, dopo ampia discussione, addivenivano ad un accordo in merito alle modifiche da apportare al regime di permanenza dei minori presso il padre. Il giudice disponeva in conformità e per le restanti condizioni, confermava quanto pattuito in sede di separazione rinviando in prosieguo per discussione orale.
All'udienza del 10.04.2025, alla luce del rientro del ricorrente a Napoli, il Giudice ripristinava il regime di frequentazione padre- figli come pattuito dalle parti in sede di separazione e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sullo status come richiesto dalle parti, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita e autorizzato dal PM presso la Procura di Napoli in data 26.06.2023 nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Accoglie la domanda e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Napoli il 12.09.2008 (atto n.130, parte II, Parte_2 CP_1
Serie A Atti di Matrimonio dell'anno 2008);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3.Dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4.Spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino