Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 23/07/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00889/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ravenna, via Salara n. 16;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
Questura di Ravenna, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento Fasc. n. -OMISSIS-., adottato dal Prefetto di Ravenna in data 23.09.21 e notificato in data 02.10.21, con cui si fa divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni ed ogni altro materiale esplodente nonché “…è fatto obbligo di alienare o disfarsi, nei modi di legge, entro 150 giorni dalla notifica... delle armi e delle munizioni eventualmente in suo possesso, consegnandole, intanto immediatamente al personale incaricato della esecuzione del presente decreto…ai sensi dell'art 6 della L. 22 maggio 1975 n. 152 a far tempo dal centocinquantunesimo giorno dalla data di notifica del presente decreto, la confisca delle armi e delle relative munizioni, qualora l'interessato non provveda ad alienarle o a disfarsene nei modi di legge…” e del Provvedimento del Questore della Provincia di Ravenna Cat. -OMISSIS- notificato in data 04.11.21 al ricorrente in cui veniva decretata la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia n. -OMISSIS- – O rilasciata dalla Questura di Ravenna
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2021, munito di istanza cautelare, -OMISSIS- impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Ravenna aveva disposto a suo carico il divieto di detenzione armi e munizione, con obbligo di alienare o disfarsi di quelle possedute nei modi di legge, nonché il conseguente provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia assunto dal Questore di Ravenna.
La prefettura di Ravenna aveva adottato il suddetto divieto sulla base delle seguenti considerazioni: -il procedimento è stato avviato a seguito della denuncia-querela presentata dalla figlia del ricorrente per il reato di minaccia aggravata, nel corso di un diverbio familiare in relazione alla disponibilità della casa familiare; -la predetta querela si inseriva in un quadro di conflittualità correlata a dissidi di natura economica legati alla disponibilità della casa e ad altre controversie di natura economica conseguenti alla separazione coniugale; -in ambito procedimentale, l’interessato ha evidenziato la conclusione del procedimento penale con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela oltre al superamento dei dissidi; -la remissione di querela attiene solo all’ambito di procedibilità dell’azione penale ma non impedisce una valutazione autonoma del fatto storico come tale; -in data 13.9.2021 l’interessato è stato deferito all’A.G. per detenzione abusiva di armi ex art. 697 c.p. con conseguente emissione del decreto penale di condanna.
L’impugnato provvedimento di revoca del titolo assunto dal Questore, dopo un’esposizione dei fatti, si fondava sostanzialmente sull’intervenuto provvedimento di divieto detenzioni armi
Il ricorrente deduceva i seguenti vizi: “ 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. e della circolare del Ministero dell'interno n. protocollo 557/PAS/U/013490/10171 ”; sarebbe mancato il concreto accertamento dei profili di pericolosità e rischio di abuso delle armi; non sarebbero stati approfonditi gli accadimenti contestati al ricorrente, come indicati nelle note difensive con conseguente violazione anche dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990; “ 2) Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto il profilo sintomatico del difetto di istruttoria sulla personalità del ricorrente, carenza di istruttoria e/o mancata valutazione di atti istruttori; travisamento dei fatti; difetto di motivazione sotto il profilo della erroneità, illogicità ed irragionevolezza ”; l’Amministrazione avrebbe fondato il provvedimento su tre episodi in realtà irrilevanti, senza approfondire le concrete circostanze di fatto; in particolare, la denuncia della propria figlia è stata poi ritirata e, comunque, i fatti posti a base della querela (del tutto insussistenti) non sarebbe stati esaminati; i presunti rapporti “conflittuali coniugali” sarebbero in realtà inesistenti e, comunque, ad oggi del tutto appianati; quanto al decreto penale di condanna (richiamato nell’atto di revoca della Questura), vi è stata assoluzione a seguito di opposizione proposta dal ricorrente; del tutto irrilevanti, infine, sarebbero le segnalazioni (indicate nell’atto di revoca del Questore) in ordine a presunte violazioni in materia urbanistica-edilizia.
Si costituiva in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza -OMISSIS-, assunta alla camera di consiglio del 13 gennaio 2022, era respinta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti gravati.
In vista dell’udienza di discussione nessuna delle parti costituite in giudizio ha depositato ulteriori memorie difensive o nuovi documenti.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 2025, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
I motivi di ricorso, che, per quanto formalmente distinti, possono essere scrutinati unitamente essendo connessi sotto il profilo logico-giuridico, sono infondati.
Pare opportuno, preliminarmente, delineare i principi e i criteri direttivi che regolano la materia in esame, come elaborati dalla giurisprudenza:
- il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto e rappresenta un’eccezione al normale divieto di detenere armi, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività ( Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; id., 7 giugno 2018, n. 3435 );
- i poteri dell’Autorità di P.S. sono ampiamente discrezionali, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo le ipotesi di manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti, e sono finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, per cui i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa ( TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 19 gennaio 2023, n. 177; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 14 novembre 2022, n. 3210 );
-rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso delle armi, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale, essendo all’uopo sufficienti situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta ( Consiglio di Stato, Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759 );
-il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento necessario per affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, tale da far ritenere <più probabile che non> il pericolo di abuso delle armi; è in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva ( Consiglio di Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041 );
- proprio in considerazione di tali rilievi, l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza addirittura senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso ( Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814 );
-ai fini della revoca dell’autorizzazione non è necessario un particolare onere motivazionale, bastando che nei provvedimenti vi siano elementi idonei a far ritenere che le valutazioni dell’Autorità non siano irrazionali o arbitrarie ( Consiglio di Stato, sez. III 17 maggio 2018, n. 2974 );
-il provvedimento di revoca del titolo è privo di finalità sanzionatoria o punitiva, rivestendo natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati ( Consiglio di Stato, n. 2974/2018 cit .);
-proprio in ragione delle finalità del provvedimento negativo (revoca o diniego di rilascio), l’Autorità di P.S. può fondare il giudizio di “non affidabilità” valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, possono essere apprezzati discrezionalmente fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale ( Consiglio di Stato, sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11474 );
- ribadendo principi già consolidati è stato osservato che “il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza” (in tal senso, Consiglio di Stato sez. III, 10 luglio 2020, n. 4449; id., 25 marzo 2019, n. 1972 );
- il rilascio della licenza di porto d’armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva già inclusa nella sfera giuridica del privato, bensì assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall’art. 699 c.p. e ribadito dall’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi ( TAR Sicilia, Palermo, n. 3210/2022 cit. );
- nella valutazione della completezza dell’istruttoria relativa a provvedimenti in materia di armi per uso venatorio, assume rilievo anche il fatto che il provvedimento vada ad incidere su un’attività voluttuaria come la caccia, e non già su un'attività lavorativa: circostanza, questa, che sposta ulteriormente il punto di equilibrio tra le istanze dell’interessato e le esigenze di sicurezza della collettività, nella direzione della tendenziale prevalenza di queste ultime ( TRGA Trentino - Alto Adige/Südtirol, Trento, 19 luglio 2022, n. 142 ).
Ebbene, alla luce degli esposti principi, le censure di parte ricorrente si dimostrano infondate.
Con il provvedimento gravato l’Amministrazione resistente ha espresso un giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi a carico del ricorrente in considerazione del complessivo quadro di conflittualità familiare venutosi a creare in conseguenza di dissidi di natura economica sulla disponibilità della casa familiare e di altre questioni di natura economica, a seguito della separazione del ricorrente dalla propria coniuge; in tale contesto era stata presentata anche denuncia-querela per minaccia aggravata da parte della figlia che riferiva che il ricorrente aveva pronunciato le seguenti frasi: “ dovete andare via perché questa è casa mia. Se no, vi faccio andare via io. Le armi non mi mancano ”..
Dunque, l’Amministrazione, nell’esercizio dei poteri discrezionali ad essa attributi dall’art. 39 del Tulps, ha ritenuto, con una valutazione immune da profili di irragionevolezza e di illogicità alla luce degli elementi di fatto in suo possesso, che il ricorrente non fornisse adeguate garanzie di non abusare delle armi.
In particolare, non è ravvisabile al difetto istruttorio, atteso che la Prefettura ha attentamente valutato le memorie difensive prodotte dal ricorrente, evidenziando che “ la rimessione della querela eccepita dall’interessato nelle sue osservazioni e la conseguente archiviazione del relativo procedimento penale, attiene unicamente all’ambito della procedibilità dell’azione penale, ma non impedisce a questa Amministrazione di valutare autonomamente il fatto storico come tale; un caso tipico tra quelli che giustificano l’adozione del provvedimento di divieto in esame è quello dei rapporti familiari conflittuali coniugali, familiari, tra ex conviventi e similari ”; l’Amministrazione ha, quindi, valutato che “ in un’ottica prudenziale volta a prevenire qualunque situazione pregiudizievole sotto il profilo della sicurezza pubblica, occorre considerare ogni fatto, comportamento o condotta che possa configurare ovvero concorrere a determinare una situazione di pericolo. Alla luce dei fatti sopra evidenziati e in un’ottica di contemperamento dei rispettivi interessi coinvolti –prescindendo dall’attribuzione della responsabilità all’una o all’altra parte – l’eventuale possesso di armi da parte del sig. -OMISSIS- non appare in questo contesto ragionevole. I contenuti delle suindicate informazioni costituiscono elementi prognostici sufficienti per giustificare al momento l’adozione, nei confronti del sig. -OMISSIS-, del provvedimento cautelare previsto dall’art. 39 del Tulps ”.
La Prefettura, dunque, ha effettuato una corretta applicazione della ricordata disposizione del Tulps, alla luce delle finalità –come detto, di natura preventiva e cautelare – che la disposizione medesima intende perseguire. A tal proposito, giova, infatti, ricordare che il giudizio posto alla base del provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni non è costituisce un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato, ma integra un giudizio prognostico sull’affidabilità del medesimo nell’uso delle armi.
Non è condivisibile quanto sostenuto in ricorso in relazione alla asserita mancata valutazione delle memorie difensive prodotte nel procedimento, atteso che nel provvedimento gravato si dà atto delle osservazioni prodotte, degli elementi e dei fatti ivi esplicitati, ma pur valutando tali elementi la Prefettura ha ritenuto, comunque, sussistenti i presupposti per l’adozione del divieto, nei termini sopra già esposti.
Anche sotto tale profilo, pertanto, le doglianze articolate in ricorso non sono condivisibili.
Anche i dedotti vizi di difetto di motivazione sotto il profilo della erroneità, illogicità ed irragionevolezza non sono condivisibili.
Come sopra già ricordato, ai fini della valutazione da parte dell’Autorità di P.S., è sufficiente la presenza di episodi, fatti e circostanze che, seppur non rilevanti sotto il profilo penale –irrilevanza che, nel caso in esame, è dipesa dalla rimessione della querela - facciano presumere un pericolo di abuso dell’arma nonché denotino un’inaffidabilità del soggetto all’uso lecito delle armi stesse.
Nel caso in esame, il giudizio di inaffidabilità, come già evidenziato, appare fondato su determinati elementi di fatto e non risulta inficiato da irragionevolezza o illogicità.
Infine, giova ribadire che la giurisprudenza ha posto in luce che, nella valutazione della completezza dell’istruttoria, assume rilievo anche il fatto che il provvedimento vada ad incidere su un’attività voluttuaria come la caccia, e non già su un'attività lavorativa, circostanza, questa, che sposta ulteriormente il punto di equilibrio tra le istanze dell’interessato e le esigenze di sicurezza della collettività, nella direzione della tendenziale prevalenza di queste ultime.
In definitiva, il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi e munizioni è immune dalle censure articolate in ricorso. Parimenti, immune da tali censure risulta anche il provvedimento di revoca del porto di fucile uso caccia, assunto dal Questore di Ravenna sulla base del precedente provvedimento prefettizio di divieto.
In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.