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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/07/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 1795/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1795/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
3 luglio 2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata a Salerno il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Trotta
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...], C.F: , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Sangiovanni;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 07.03.2025 , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il 22.04.1990 nel comune di Battipaglia (Sa) e che dalla loro unione CP_1 erano nati e chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge alle condizioni di Per_1 Per_2 cui al ricorso.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio anche che rappresentava di aver CP_1 raggiunto con la coniuge un accordo in ordine alle condizioni di separazione. Tale accordo depositato 1 r.g. 1795/2025
in data 24.06.2025 e sottoscritto dalle parti il 05.06.2025, prevedeva, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale a . Parte_1
2. All'udienza del 04.07.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti si riportavano all'accordo depositato con le precisazioni di cui alle note sostitutive di udienza.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata a Salerno il [...] a [...] Parte_1
(Sa), C.F. e , nato il [...] a [...], C.F: C.F._1 CP_1
, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto il 05.06.2025, meglio precisate C.F._2 con le note sostitutive di udienza;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come
2 r.g. 1795/2025
modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 28 Parte
II, Serie A, anno 1990);
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1795/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
3 luglio 2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata a Salerno il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Trotta
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...], C.F: , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Sangiovanni;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 07.03.2025 , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il 22.04.1990 nel comune di Battipaglia (Sa) e che dalla loro unione CP_1 erano nati e chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge alle condizioni di Per_1 Per_2 cui al ricorso.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio anche che rappresentava di aver CP_1 raggiunto con la coniuge un accordo in ordine alle condizioni di separazione. Tale accordo depositato 1 r.g. 1795/2025
in data 24.06.2025 e sottoscritto dalle parti il 05.06.2025, prevedeva, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale a . Parte_1
2. All'udienza del 04.07.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti si riportavano all'accordo depositato con le precisazioni di cui alle note sostitutive di udienza.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata a Salerno il [...] a [...] Parte_1
(Sa), C.F. e , nato il [...] a [...], C.F: C.F._1 CP_1
, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto il 05.06.2025, meglio precisate C.F._2 con le note sostitutive di udienza;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come
2 r.g. 1795/2025
modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 28 Parte
II, Serie A, anno 1990);
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Ilaria Bianchi
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