Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. N. 6419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.,
con ricorso depositato in data 23/10/2024, da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/12/1969, con il proc. dom. avv. GROSSI IO, giusta procura in atti, e
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
08/01/1972, con il proc. dom. avv. SQUINZI Pierluigi, procura in atti,
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 24/04/2006 a Nembro, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli (n. il Per_1
03/12/2008) e (n. il 05/06/2012), allo stato entrambi minorenni. Per_2
1
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile. Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del
Pubblico Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e , alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono Parte_2
di seguito:
2 “1) Affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
il padre li terrà con sé a Week-end alterni dalle ore 20 del venerdì sera alle ore 20 della domenica con relativi pernotti, una sera infrasettimanale (preferibilmente il martedì) dalle 19 alle 21, fatto salvo, in caso di impegno di , comunicato tempestivamente, per il quale Pt_2 dovesse rientrare tardi la sera, di far pernottare nell'occasione il figlio o entrambi i figli a casa sua, in caso di pernottamento della madre Per_2
fuori casa;
il padre inoltre terrà con sé i figli due settimane durante le vacanze estive, da comunicarsi alla madre con congruo anticipo ed un'altra settimana in altro periodo dell'anno, a Pasqua e a capodanno alternativamente, mentre il
Natale salvo eccezioni i figli staranno con la madre. Si precisa che entrambi i genitori avranno rispettivamente cura di comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno il periodo in cui intendono tenere con sé i figli durante le vacanze;
3) La casa coniugale viene assegnata alla madre, in quanto collocataria dei figli conviventi con la stessa, fino al raggiungimento della loro autonomia economica e con il limite del compimento dell'età dei 30 anni;
4) Il padre avrà cura entro i termini occorrenti a predisporre nella sua unità immobiliare una cameretta esclusiva per il figlio oltre ad un posto Per_1
letto singolo per il figlio ed inoltre nel bilocale di Carona provvederà Per_2
a collocare un divano/letto o un letto singolo per il figlio entro tre Per_1
mesi dalla sentenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) Il padre erogherà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, dal mese successivo al deposito del presente ricorso ed entro il 10 di ogni mese, un assegno mensile di €. 500,00 per ogni figlio (totale €. 1.000,00), finchè i figli, in quanto ancora conviventi con la madre (cui resta inteso spetterà anche l'assegno unico universale) non avranno raggiunto la propria autonomia economica, con la precisazione che se il figlio o i figli, non ancora economicamente indipendenti, non fossero più conviventi con la madre, il padre verserà loro direttamente detto assegno di mantenimento, che in ogni caso verrà annualmente rivalutato secondo la variazione degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
3 6) Il padre si farà carico di tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie e dei costi delle utenze domestiche (esclusi cellulari e fissi)
relativi alla casa assegnata alla madre;
7) Le spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di
Bergamo saranno a carico di al 75% mentre il residuo 25% lo Parte_1
sarà a carico di , spese che di seguito vengono così riportate: Parte_2
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d)
corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
8) I genitori si rilasciano il reciproco benestare per sé e per i figli minori del passaporto e/o altro documento per l'espatrio;
9) provvederà a versare mensilmente a , a far Parte_1 Parte_2 tempo dal giorno 10 del mese successivo all'omologa della separazione, a titolo di utili societari relativi alla BI SC e OT IO
s.a.s.” di cui la stessa è socia accomandante, e per la durata di anni 10 4 l'importo mensile di €.500,00, al netto delle imposte che verranno pagate da con il diritto alla liquidazione della sua quota societaria al momento Pt_1
della liquidazione della società, restando fermo che rinuncia Parte_2
fin da ora a richiedere i maggiori utili societari che dovessero maturare nel corso dei dieci anni su citati, nonché tutti gli utili societari maturati precedentemente all'omologa della separazione, restando inteso che nel caso in cui la società venisse liquidata prima dei dieci anni dovrà comunque Pt_1 versare a l'importo residuo per arrivare al completamento del Pt_2 complessivo importo dovuto per i dieci anni, pari ad €.60.000,00, con il versamento rateizzato mensilmente come sopra;
scaduti detti 10 anni , Pt_2
finché sarà socia della BI SC e OT IO s.a.s.” e finchè la società sarà in essere e produrrà ancora utili, avrà diritto di percepire utili per l'importo mensile di €. 500,00 netti;
10) Le ulteriori disposizioni patrimoniali tra i coniugi vengono precisate nel sottostante ricorso per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario”;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NEMBRO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2006, atto n.6, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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