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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1294 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
04.02.1975, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), alla via Pascoli, n.24, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Esposito, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata a Gragnano (NA), alla Piazza G. Marconi, n. 9, presso lo studio dell' Avv.
Angela Coppola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare dell'08.01.2025 le difese delle parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi e la difesa di parte ricorrente ha chiesto emettersi pronuncia parziale sullo status.
Il P.M., in data 10.02.2025 ha concluso perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con in Sorrento (NA), in data Controparte_1
10.12.1994, dalla cui unione erano nati due figli: , nata il [...], e , nato il Per_1 Per_2
23.10.2002.
Il ricorrente deduceva di essere separato dalla moglie dal 21.03.2022, quando la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata autorizzava l'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
Con il su citato accordo, veniva assegnata la casa coniugale allo – con l'obbligo Parte_1 dell' di trasferire al ricorrente la propria quota del 50 % di proprietà di detta abitazione CP_1 con annesso box pertinenziale – e veniva disposto l'obbligo in capo allo di provvedere Parte_1
esclusivamente e direttamente al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, sostenendo mensilmente la somma di euro 500,00 per il figlio ed euro 800,00 Per_2
per la IG . Per_1
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva disporsi la modifica delle condizioni di separazione e ridursi ad euro 200,00 la somma mensile da versare al figlio , nonché ad euro 300,00 la somma Per_2
mensile da versare alla IG . Per_1
nel costituirsi in giudizio, aderiva alla pronuncia della cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio ma si opponeva alla richiesta di riduzione dell'assegno mensile di mantenimento diretto in favore dei figli.
All'udienza di comparizione del 26.09.2023, il Giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, revocando il provvedimento di assegnazione al ricorrente della casa coniugale, ponendo a carico di l'obbligo di Parte_1
versare entro il giorno 5 di ogni mese ad a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della IG , l'importo mensile di euro 350,00 e, a titolo di contributo per il Per_1 mantenimento del figlio , l'importo mensile di euro 250,00, confermando nel resto le Per_2 condizioni stabilite in sede di separazione e rinviando all'udienza del 07.02.2024.
All'udienza su menzionata, il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.
e rinviava la causa all'udienza del 09.09.2024.
All'udienza su citata, il G.I. rinviava all'udienza dell'08.01.2025 per la precisazione delle conclusioni sulla preliminare questione di status.
Alla predetta udienza, il G.I. riservava la causa al Collegio per decisione sullo status e disponeva darsi comunicazione al P.M. per il relativo parere.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 10.02.2025.
2 La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (nato Parte_1
a Castellammare di Stabia il 04.02.1975) e (nata a [...] il Controparte_1
09.11.1976) in Sorrento in data 10.12.1994;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sorrento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 239, parte II, serie
A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 08.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1294 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
04.02.1975, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), alla via Pascoli, n.24, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Esposito, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata a Gragnano (NA), alla Piazza G. Marconi, n. 9, presso lo studio dell' Avv.
Angela Coppola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare dell'08.01.2025 le difese delle parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi e la difesa di parte ricorrente ha chiesto emettersi pronuncia parziale sullo status.
Il P.M., in data 10.02.2025 ha concluso perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con in Sorrento (NA), in data Controparte_1
10.12.1994, dalla cui unione erano nati due figli: , nata il [...], e , nato il Per_1 Per_2
23.10.2002.
Il ricorrente deduceva di essere separato dalla moglie dal 21.03.2022, quando la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata autorizzava l'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
Con il su citato accordo, veniva assegnata la casa coniugale allo – con l'obbligo Parte_1 dell' di trasferire al ricorrente la propria quota del 50 % di proprietà di detta abitazione CP_1 con annesso box pertinenziale – e veniva disposto l'obbligo in capo allo di provvedere Parte_1
esclusivamente e direttamente al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, sostenendo mensilmente la somma di euro 500,00 per il figlio ed euro 800,00 Per_2
per la IG . Per_1
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva disporsi la modifica delle condizioni di separazione e ridursi ad euro 200,00 la somma mensile da versare al figlio , nonché ad euro 300,00 la somma Per_2
mensile da versare alla IG . Per_1
nel costituirsi in giudizio, aderiva alla pronuncia della cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio ma si opponeva alla richiesta di riduzione dell'assegno mensile di mantenimento diretto in favore dei figli.
All'udienza di comparizione del 26.09.2023, il Giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, revocando il provvedimento di assegnazione al ricorrente della casa coniugale, ponendo a carico di l'obbligo di Parte_1
versare entro il giorno 5 di ogni mese ad a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della IG , l'importo mensile di euro 350,00 e, a titolo di contributo per il Per_1 mantenimento del figlio , l'importo mensile di euro 250,00, confermando nel resto le Per_2 condizioni stabilite in sede di separazione e rinviando all'udienza del 07.02.2024.
All'udienza su menzionata, il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.
e rinviava la causa all'udienza del 09.09.2024.
All'udienza su citata, il G.I. rinviava all'udienza dell'08.01.2025 per la precisazione delle conclusioni sulla preliminare questione di status.
Alla predetta udienza, il G.I. riservava la causa al Collegio per decisione sullo status e disponeva darsi comunicazione al P.M. per il relativo parere.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 10.02.2025.
2 La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (nato Parte_1
a Castellammare di Stabia il 04.02.1975) e (nata a [...] il Controparte_1
09.11.1976) in Sorrento in data 10.12.1994;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sorrento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 239, parte II, serie
A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 08.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
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