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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/05/2024, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 1747 dell'anno 2021 vertente
TRA
difesa dall'Avv. GUGLIELMO ROBERTO, Parte_1
ricorrente
E
difesa dagli Avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA Controparte_1
PAOLA convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.07.2021 la ricorrente in epigrafe, premesso:
- di essere titolare di pensione di reversibilità cat. SO n. 20073947 con decorrenza
01.02.2015; di pensione di reversibilità (fondo pensione ex N. Org_1
00025510 dal gennaio 2015 e di pensione ex n. 09598300 a partire dal CP_2
settembre 2018;
- di aver ricevuto con riferimento alla pensione di reversibilità cat. SO n. 20073947 due comunicazioni di indebito, una in data 04.11.2017 per complessivi € 2.399,73 per “rideterminazione della quota di incumulabilità ex art. 1 comma 41 L. 335/95”, per cui dal 2015 al 2017 la pensione della ricorrente veniva ridotta da circa € 1.047,00
(al netto della quota incumulabile) ad € 980,97; la seconda comunicazione di
1 indebito del 01.11.2018 per complessivi € 778,94 relativa agli anni 2017 al 2018 per “rideterminazione della quota di incumulabilità ex art. 1 comma 41 L. 335/95”;
- che per tali indebiti l' operava una trattenuta di circa € 99,99 sulla pensione CP_1 della ricorrente per i mesi da marzo 2018 ad aprile 2019, così recuperando la somma complessiva di € 1.394,77;
- che a seguito di ricostituzione di pensione del 22.03.2019 l' rideterminava CP_3
nuovamente la quota di incumulabilità ex art. 1 co. 41, L. 335/95 annullando di fatto i precedenti provvedimenti di indebito, e riportando la pensione della ricorrente per gli anni dal 2015 al 2017, da € 980,87 ad € 1.047,00;
- che, inoltre, sulla pensione di reversibilità a partire dall'anno 2018 l' ha CP_1
applicato una trattenuta per cumulo pensioni diversa del 40%, così come previsto, a causa dell'errato cumulo per gli anni 2018 e 2019 dei redditi da pensione dell'anno in corso con i redditi da lavoro per l'anno precedente (2017).
Adiva, pertanto, l'intestato Tribunale chiedendo: “accertare il corretto importo della pensione cat. SO n. 20073947, con le relative quote di incumulabilità, in godimento della ricorrente.
Per l'effetto Voglia condannare l' alla restituzione dell'importo di € 1.394,77 CP_1 illegittimamente recuperato, nonché al pagamento della somma di € 3.200,70 illegittimamente trattenuta a titolo di quote di incumulabilità”.
L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_1
diritto.
In particolare, l dava atto di non aver annullato le posizioni di indebito, bensì CP_1
di aver effettuato compensazioni tra quanto doveva essere recuperato sui ratei di pensione, rideterminata in ragione della corretta applicazione delle quote di incumulabilità dei redditi da lavoro dipendente, e le somme a credito della ricorrente derivanti dalla ricostituzione della pensione effettuata nel 2019.
Inoltre, l'ente precisava di aver provveduto in data 11.01.2022 a un ricalcolo della pensione cat. SO n. 20073947 dal quale è scaturito: per l'anno 2018 un credito lordo di
€ 2.321,93 (posto in pagamento al netto delle ritenute IRPEF con la rata di pensione di marzo 2022); alcuna variazione per l'anno 2019, in quanto da accertamenti presso l' nell'anno 2018 la ricorrente ha percepito un ulteriore reddito Controparte_4
2 da partecipazione di € 24.756,93 che è influente ai fini dell'applicazione della tabella F sull'anno 2019 determinando una trattenuta al 50%.
All'udienza del 15.01.2024, successivamente rinviata, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alle somme restituite dall'Ente, pari ad € 2.321,93, relative ai ratei di pensione sino al 31.12.2018.
Con riferimento invece alle somme richieste per l'anno 2019, per le quali l'ente costituendosi in giudizio ha dedotto la percezione di un maggior reddito relativamente all'anno 2018, parte ricorrente chiedeva la condanna dell' alla CP_1 restituzione della ulteriore somma di € 2.309,00 trattenuta sulla pensione per errata applicazione della trattenuta di cui alla Tabella F.
All'odierna udienza, a seguito della fruizione del periodo di interdizione obbligatoria per maternità ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a) e c) del d.lgs. n. 151 del 2001 e di un ulteriore periodo di astensione facoltativa, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
Occorre preliminarmente precisare che oggetto del presente giudizio è unicamente l'accertamento del corretto importo della pensione cat. SO n. 20073947, in relazione alle quote di incumulabilità ai sensi dell'art. 1 comma 41 L. 335/95.
Com'è noto l'art. 1 comma 41 l. 335/1995 dispone: “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con
3 figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
In particolare, la tabella F prevede che, nel caso di reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio (quindi per il 2019, da euro
20.007,39 a euro 26.676,52), la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità sia del 75 % (quindi con una riduzione del 25%); nel caso di reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo (nel 2019 da euro 22.6676,52 a 33.345,65) la cumulabilità sia del 60% (riduzione del 40%); nel caso di redditi superiori a 5 volte il trattamento minimo (nel 2019, oltre i 33.345,65) la cumulabilità sia del 50%, con pari riduzione della pensione, il tutto con i limiti massimi quantitativi previsti dalla norma medesima.
Nel caso di specie, la ricorrente è titolare di pensione cat. SO n. 20073947 con decorrenza dal 01.02.2015.
La pensione ai superstiti categoria SO è soggetta al limite dell'incumulabilità con i redditi propri del beneficiario nei limiti fissati dall'art. 1, comma 41, della legge n.
335/1995.
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti risulta:
- una comunicazione di del 04.11.2017 (cfr. doc. 1 – ricorso) avente oggetto CP_1
“rideterminazione della pensione cat. SO n. 20073947” con la quale la pensione della ricorrente veniva ridotta per gli anni 2015-2016-2017 da circa € 1.047,03 ad €
980,87 con la motivazione “rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1, comma 41 L. 335/95 per le pensioni di reversibilità”, e da cui risultava corrisposto per il periodo da febbraio 2015 a novembre 2017 un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di € 2.399,73 da recuperare attraverso una trattenuta per n. 24 rate mensili, sulle pensioni in godimento, a partire dal mese di marzo 2018 e fino ad estinzione del debito;
- una seconda comunicazione di dell'01.11.2018 (cfr. doc. 2 – ricorso) avente CP_1 oggetto “rideterminazione della pensione cat. SO n. 20073947” con la quale la 4 pensione della ricorrente veniva aumentata per l'anno 2017 da € 980,87 a €
1.037,56 e veniva ridotta per l'anno 2018 da € 1.019,45 ad € 881,64 con la motivazione “rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1, comma 41 L. 335/95 per le pensioni di reversibilità”, e da cui risultava corrisposto per il periodo da gennaio 2018 a novembre 2018 un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di € 778,94 da recuperare attraverso una trattenuta per n. 24 rate mensili, sulle pensioni in godimento, a partire dal mese di marzo 2019 e fino ad estinzione del debito;
- una terza comunicazione di del 22.03.2019 (cfr. doc. 3 – ricorso) con la quale CP_1
l'Istituto rideterminava nuovamente la quota di incumulabilità ex art. 1 co. 41, L.
335/95 riportando la pensione della ricorrente per gli anni dal 2015 al 2017 all'importo originario di € 1.047,03, lasciando invece immutato l'importo della pensione per l'anno 2018 (€ 881,64) e per l'anno 2019 (€ 886,20); da tale ricalcolo si
è determinato un credito a favore di parte ricorrente per € 1.783,38;
- una quarta comunicazione di riliquidazione dell'11.01.2022 (cfr. modello Te08 dell'11.01.2022 allegato alla memoria , con la quale la pensione della CP_1 ricorrente veniva aumentata per l'anno 2018 da € 881,64 a € 1.057,97 e per l'anno
2022 da € 1.065,94 a € 1.081,24, rimaneva invece immutata per l'anno 2019 (€
886,20), e per gli anni 2020-2021 (€ 1.065,94); da tale ricalcolo si è determinato un credito a favore di parte ricorrente per € 2.321,93.
Ebbene, non può non rilevarsi la cessazione della materia del contendere con riferimento all'anno 2018, considerato che risulta documentalmente che la pensione
è stata ripristinata con un importo addirittura superiore rispetto a quello originario che era di € 1.019,45.
Di contro, con riferimento all'anno 2019, anch'esso oggetto di causa, si osserva che l' ha confermato l'applicazione della trattenuta del 50 % così motivando nella CP_1
propria memoria di costituzione: “per l'anno 2019 l'importo è rimasto invariato in quanto da accertamenti presso l' nell'anno 2018 la pensionata ha Controparte_4 percepito un ulteriore reddito da partecipazione di € 24.756,93 che è influente ai fini dell'applicazione della tabella F sull'anno 2019 determinando una trattenuta al 50%”.
5 Ebbene, dall'esame della documentazione in atti (cfr. docc. b-c–e allegati alle note di trattazione del 14.11.2022) si evince che la ricorrente ha percepito nell'anno 2018 redditi per complessivi € 44.189,00, di cui € 20.693,00 a titolo di retribuzione ed €
21.221,40 a titolo di emolumenti di pensioni (risultanti dalla dichiarazione dei CP_1
redditi) e che l'importo percepito di € 24.756,93 dalla Organizzazione_2
contestato dall consiste in un rimborso in capitale delle somme accantonate CP_1
nel Fondo Pensione AMUNDI, non assoggettabili ad IRPEF e soggette a tassazione separata, ed infatti nemmeno risultanti nella dichiarazione dei redditi.
Sul punto, la circolare n. 38/1996 l' ha recepito quanto chiarito dal Ministero del CP_1
Lavoro con lettera n. 7/61633/L.335-95 dell'8 settembre 1995, secondo cui ai fini della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, in analogia con quanto disposto per l'integrazione al trattamento minimo dal comma 1-bis dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n.638, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, debbono essere considerati i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni (soggetti a tassazione separata e riferibili a più anni anche se percepiti in un unico periodo di imposta), del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, oltre che ovviamente dell'importo della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione.
Ciò detto, con riferimento al caso di specie, è dunque evidente che l'importo di €
24.756,93 percepito a titolo di un rimborso in capitale soggetto a tassazione separata, rientra tra le somme da escludere dal calcolo ai fini della rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1, comma 41 L. 335/95 per le pensioni di reversibilità, così come vanno escluse altresì le somme percepite dalla ricorrente a titolo di pensione di reversibilità (€ 11.971,17).
Pertanto, considerando esclusivamente la somma di € 9.250,23, (a titolo di pensione propria per i mesi da settembre a dicembre 2018 - cfr. CU 2018), e i redditi da CP_1
lavoro dipendente per € 20.692,59, si giunge ad un importo complessivo pari ad €
6 30.711,82, importo rientrante nello scaglione per il quale è prevista la riduzione della pensione del 40%.
Sicché alla pensione di reversibilità per l'annualità 2019, come per le annualità precedenti e successive, deve essere applicata una trattenuta pari al 40 % anziché del
50% come operata dall' CP_1
In conclusione, l' va condannato al pagamento in favore della ricorrente della CP_1
somma di € 2.309,00, somma pari alla differenza tra il trattamento pensionistico effettivamente dovuto e quello erogato, correttamente quantificata dalla ricorrente e non oggetto di specifica contestazione da parte dell' CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del 2022 per controversie di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle rivendicazioni avanzate dalla ricorrente con riferimento alle somme dovute a titolo di pensione per i superstiti per l'anno 2018;
- dichiara il diritto della ricorrente di percepire per l'anno 2019 la pensione di reversibilità cat. SO n. 20073947 con la riduzione del 40% e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente di € 2.309,00 oltre interessi legali CP_1 dalle singole scadenze al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.769,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Latina, 30/05/2024 Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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