Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
Sentenza 29 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 29/05/2023, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 00498/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00971/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 971 del 2022, proposto da
IC LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Emanuele Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Palmieri, 40;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e Liceo Scientifico e Linguistico Giordano Bruno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliati per legge presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento emanato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del Ministero dell'Istruzione in data 5 agosto 2022, n. 11703, comunicato a mezzo pec il giorno stesso, che ha depennato il ricorrente dalla graduatoria di merito del concorso indetto con decreto del Direttore Generale n. 106 del 23 febbraio 2016, approvata con decreto del Direttore Generale prot. n. 7207 del 2 agosto 2017, modificato con decreto prot. n. 9123 del 27 settembre 2017, e che per l'effetto ha dichiarato la decadenza dall'immissione in ruolo del ricorrente;
- nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati e consequenziali del procedimento, ivi compreso il decreto adottato dal Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Giordano Bruno” di Torino in data 11 agosto 2022, prot. 7179, comunicato in pari data, che ha dichiarato la risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato dell'odierno ricorrente stipulato in data 1° settembre 2018 prot. 8157 a decorrere dal 1° settembre 2022 e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e del Liceo Scientifico e Linguistico Giordano Bruno di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, dopo avere insegnato come docente quale diplomato ISEF, ha chiesto di partecipare al concorso indetto con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione n. 106 del 23.2.2016.
La partecipazione è stata resa possibile per effetto dell’ordinanza cautelare di accoglimento e della sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. III, 31.10.2017, n. 10899, che ha annullato la clausola del bando che imponeva il possesso dell’abilitazione all’insegnamento.
Il ricorrente, avendo superato le prove di esame, è stato inserito con riserva nella graduatoria di concorso ed è stato assunto a tempo indeterminato dal Liceo Statale Giordano Bruno di Torino, con contratto sottoscritto il 13.9.2018.
Successivamente egli ha superato il periodo annuale di prova, così da essere confermato in ruolo con atto del dirigente scolastico del Liceo datato 2.9.2019.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5562 del 4.7.2022, nell’accogliere l’appello dell’Amministrazione ha annullato la sentenza del TAR Lazio.
Pertanto l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, con decreto del Direttore Generale del 5.8.2022, ha depennato il ricorrente dalla graduatoria e ha disposto la decadenza dell’immissione in ruolo, con conseguente risoluzione del contratto a decorrere dal 1.9.2022.
Avverso tale provvedimento e gli atti connessi l’interessato è insorto deducendo:
1)violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
2) violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; ingiustizia grave e manifesta; violazione del principio di proporzionalità;
3) violazione dell’art. 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115/2005; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; ingiustizia grave e manifesta;
4) illegittimità derivata della risoluzione del contratto.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte e il Liceo Scientifico e Linguistico Giordano Bruno.
Con ordinanza n. 967 del 13.10.2022 (riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5619 del 30.11.2022) questo TAR ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza del 24 maggio 2023 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nel caso in esame si sono consolidati gli effetti dell’inserimento in graduatoria, dell’assunzione in servizio e dell’immissione in ruolo, talché la sentenza del Consiglio di Stato, richiamata nell’impugnato decreto, non può travolgere la posizione del ricorrente.
Invero, l’art. 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115/2005, convertito nella legge n. 168/2005 (“ Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela ”), esprime il principio per cui l’abilitazione o il titolo per il quale concorre è conseguito dal candidato che abbia superato le prove di concorso, con effetto irreversibile. Il Consiglio di Stato, già con sentenza n. 8601 del 19.12.2019, ha riconosciuto che la suddetta norma è espressione di un principio generale; ad analoga conclusione il Consiglio di Stato è pervenuto in relazione al superamento delle prove di esame del concorso indetto, come nel caso di specie, con D.D.G. n. 106 del 23.2.2016, al conseguente inserimento nella graduatoria di merito e all’immissione in ruolo come docente (Cons. Stato, VII, 24.8.2022, n. 7427, che, come evidenziato nella sopra citata ordinanza cautelare di appello n. 5619 del 30.11.2022, è in termini rispetto alla presente controversia).
Inoltre, l’avere insegnato per almeno 36 mesi produce lo stesso effetto del conseguimento del titolo abilitante (Corte di Giustizia, 26.11.2014, cause C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13), talché il servizio svolto dal deducente, superiore a 36 mesi, vale come conseguimento dell’abilitazione alla docenza. Ne deriva che non trova giustificazione la permanenza in servizio con riserva.
Il principio del consolidamento del titolo, sancito dal citato art. 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115/2005 , “secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato, è estensibile a tutti i corsi di studio e anche alla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 106/2016, in relazione alla quale è stata emessa la sentenza n. 8601/2019 e la Corte costituzionale, con la sentenza 9 aprile 2009 n. 108 e l'ordinanza 19 maggio 2009 n. 158, ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità della disposizione, che ad avviso della Corte non prevede una sanatoria, dato che non riguarda vizi o irregolarità già verificatisi, ma dispone per il futuro, disciplinando in via generale gli effetti dell'azione amministrativa alla luce della necessità di proteggere l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e - in ipotesi - avviato in buona fede la relativa attività professionale, nonché l'interesse generale alla certezza dei tempi di accertamento dell'idoneità dei candidati e dei relativi rapporti da loro instaurati nello svolgimento dell'attività professionale di cui si tratta. Per tale ragione, la Corte ha escluso che la norma violi da un lato la parità di condizioni dei candidati e dall'altro il diritto di difesa dell'amministrazione, perché l'effetto dell'abilitazione consegue pur sempre ad un nuovo accertamento dell'amministrazione ” (Cons. Stato, VII, 24.8.2022, n. 7427).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, restando assorbite le censure non esaminate.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, stante il non univoco orientamento giurisprudenziale sulle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente, Estensore
Marcello Faviere, Referendario
Valentina Caccamo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO