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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2024, n. 11550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11550 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 16631/2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 14/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to i DE CUPIS DANIELA
ricorrente contro
Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il , formulando le seguenti conclusioni: “- Controparte_1
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento delle due classi biennali per il periodo dal 01/11/1990 al 31/10/1994, con tutte le conseguenze di legge in termini di progressione economica e di trattamento retributivo;
- ORDINARE alla resistente di emettere ogni atto consequenziale a seguito all'accoglimento delle domande;
- CONDANNARE la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA E CPA”
Il convenuto, nonostante la ritualità della notifica restava CP_2
contumace.
La causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Infatti, il ricorrente ha agito nella sua qualità di dipendente del
[...]
appartenente alla carriera militare. CP_1
Ebbene, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs n 165/2001, comma 1, “In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare…”.
Pertanto, appartenendo il ricorrente al personale di diritto pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
Nulla sulle spese, vista la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo;
nulla sulle spese.
Pag. 2 di 3 14/11/2024
Il Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 16631/2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 14/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to i DE CUPIS DANIELA
ricorrente contro
Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il , formulando le seguenti conclusioni: “- Controparte_1
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento delle due classi biennali per il periodo dal 01/11/1990 al 31/10/1994, con tutte le conseguenze di legge in termini di progressione economica e di trattamento retributivo;
- ORDINARE alla resistente di emettere ogni atto consequenziale a seguito all'accoglimento delle domande;
- CONDANNARE la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA E CPA”
Il convenuto, nonostante la ritualità della notifica restava CP_2
contumace.
La causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Infatti, il ricorrente ha agito nella sua qualità di dipendente del
[...]
appartenente alla carriera militare. CP_1
Ebbene, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs n 165/2001, comma 1, “In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare…”.
Pertanto, appartenendo il ricorrente al personale di diritto pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
Nulla sulle spese, vista la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo;
nulla sulle spese.
Pag. 2 di 3 14/11/2024
Il Giudice
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