TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2095/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 febbraio 2024
da
Dott. ST Marongiu, nata a [...] il [...], cittadina italiana, (C.F.:
[...]
), residente in [...], con l'Avv. Carlo Beltrani (C.F.: C.F._1 [...]
) del Foro di Brescia e l'Avv. Alessandra Levito Negrini (C.F. C.F._2 [...]
, presso i quali ha eletto domicilio telematico C.F._3
e
Dott. nato a [...] il [...], cittadino italiano, (C.F. Controparte_1 [...]
), residente in [...], con l'Avv. Francesca Paoletti (C.F. C.F._4 [...]
) del Foro di Ancona, presso la quale ha eletto domicilio telematico C.F._5
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Serra San Quirico (AN) in data
22.07.2022 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Serra San Quirico, anno 2022, atto n. 8, parte II, serie A).
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.03.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile del Comune di Milano;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Milano, Via Verro
n. 30, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, al proprietario Dott. Controparte_1 3. Confermare che i coniugi, dotati di reddito da lavoro, rinunciano al proprio mantenimento personale.
4. Le spese di giudizio omnicomprensive, pari ad € 3.000,00 oltre oneri di legge per la difesa della Sig.ra Marongiu, sono a carico del dott. il quale provvederà ad evadere CP_1 le stesse in favore dello al momento dell'omologa.” Parte_1
Le parti hanno, inoltre, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate rinunciando altresì all'impugnazione della presente sentenza.
In data 22.05.2024 il Tribunale di Milano ha pronunciato con sentenza la separazione personale e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno confermato di voler ottenere la pronuncia di divorzio e hanno rinunciato all'impugnazione della Sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alle parti e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Serra San Quirico (AN), il 22 luglio 2022 tra i coniugi ST Marongiu e Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese legali a carico del Sig. come da accordo tra le parti;
Controparte_1
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serra San Quirico (AN), nonché alla comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, ove l'atto è stato parimenti trascritto, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 febbraio 2024
da
Dott. ST Marongiu, nata a [...] il [...], cittadina italiana, (C.F.:
[...]
), residente in [...], con l'Avv. Carlo Beltrani (C.F.: C.F._1 [...]
) del Foro di Brescia e l'Avv. Alessandra Levito Negrini (C.F. C.F._2 [...]
, presso i quali ha eletto domicilio telematico C.F._3
e
Dott. nato a [...] il [...], cittadino italiano, (C.F. Controparte_1 [...]
), residente in [...], con l'Avv. Francesca Paoletti (C.F. C.F._4 [...]
) del Foro di Ancona, presso la quale ha eletto domicilio telematico C.F._5
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Serra San Quirico (AN) in data
22.07.2022 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Serra San Quirico, anno 2022, atto n. 8, parte II, serie A).
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.03.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile del Comune di Milano;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Milano, Via Verro
n. 30, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, al proprietario Dott. Controparte_1 3. Confermare che i coniugi, dotati di reddito da lavoro, rinunciano al proprio mantenimento personale.
4. Le spese di giudizio omnicomprensive, pari ad € 3.000,00 oltre oneri di legge per la difesa della Sig.ra Marongiu, sono a carico del dott. il quale provvederà ad evadere CP_1 le stesse in favore dello al momento dell'omologa.” Parte_1
Le parti hanno, inoltre, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate rinunciando altresì all'impugnazione della presente sentenza.
In data 22.05.2024 il Tribunale di Milano ha pronunciato con sentenza la separazione personale e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno confermato di voler ottenere la pronuncia di divorzio e hanno rinunciato all'impugnazione della Sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alle parti e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Serra San Quirico (AN), il 22 luglio 2022 tra i coniugi ST Marongiu e Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese legali a carico del Sig. come da accordo tra le parti;
Controparte_1
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serra San Quirico (AN), nonché alla comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, ove l'atto è stato parimenti trascritto, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG