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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/09/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 9526/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Claudia Dal Martello PRESIDENTE REL/EST.
DOTT. Stefania Caparello GIUDICE
DOTT. Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 25/07/2025
DA
, nata ad [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1 nato a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2 rappresentati e difesi la prima dall'Avv. DE STROBEL GABRIELLA e il secondo dall'Avv. POLITI ENRICA, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1.Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito
1 concordatario in Soave (VR) in data 25.06.2011, come risulta dal Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n. 11, Parte II, serie A, anno 2011;
2.Ordinarsi all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Soave di provvedere alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
3.Confermarsi l'affidamento delle figlie minori (nata a [...]_1 il 25.09.2007) e (nata a [...] il [...]) al Servizio Persona_2
Sociale territorialmente competente, con collocazione prevalente presso la madre;
4.Disporsi le seguenti modalità di frequentazione delle figlie con il padre:
Per la figlia : Persona_2
-tutti i venerdì dall'uscita della scuola alle 21.30, salvo accordi diversi tra le parti;
-fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì all'uscita di scuola o fine attività alla domenica alle 10.30, salvo accordi diversi tra le parti;
-tutti i lunedì dall'uscita della scuola alle 16.30, salvo accordi diversi tra le parti.
Per la figlia : darsi atto della sospensione delle visite tra ed Persona_1 Per_1 il padre dato che il rapporto genitoriale tra il sig. e la figlia continua Per_1 Per_1
a rimanere conflittuale (doc. 7 – provvedimento del Giudice Tutelare Dott.ssa Ballarin
n. 7695/2023 del 13.12.2023).
5.Confermarsi l'obbligo previsto dalla sentenza definitiva del Tribunale di Verona n.
1775/2021 per il sig. di corrispondere alla sig.ra entro il 15 di ogni Per_1 Pt_1 mese a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma base di € 500,00 rivalutabile ISTAT di anno in anno, oltre che gli aggiornamenti ISTAT già maturati che, ad oggi, dalla data della sentenza di separazione, pongono a carico del sig. la Per_1 corresponsione di una somma pari a € 570,00 mensili, entro il 15 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona;
6.Disporsi il versamento a carico del sig. dell'importo di € 5.000,00 a titolo di Per_1 spese accessorie pregresse (maturate sino all'anno 2023), di cui € 2.000,00 alla sottoscrizione del presente accordo (ed entro la data dell'udienza che verrà fissata) e successive rate mensili di € 500,00 (per un totale di € 3.000,00), che andranno a sommarsi al contributo al mantenimento aggiornato e sino ad estinzione del debito;
7.Dichiararsi l'assenza di necessità di un assegno di divorzio tra le parti, essendo entrambi i ricorrenti autosufficienti e non sussistendo nulla da compensare;
2
8.Confermare la prosecuzione di un procedimento ex art 337 c.c. con monitoraggio del
Giudice Tutelare, dott.ssa Federica Ballarin;
9.Disporsi che le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili//lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire, reso le ulteriori dichiarazioni previste dal decreto di fissazione udienza conformemente a quanto indicato nel Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili ed alla normativa vigente ed insistito per l'accoglimento della domanda.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle
3 parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 25.06.2011 e trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2 matrimonio del Comune di Soave (VR) al n. 11, parte II, serie A, anno 2011, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
La Presidente rel/est.
Claudia Dal Martello
4
N. 9526/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Claudia Dal Martello PRESIDENTE REL/EST.
DOTT. Stefania Caparello GIUDICE
DOTT. Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 25/07/2025
DA
, nata ad [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1 nato a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2 rappresentati e difesi la prima dall'Avv. DE STROBEL GABRIELLA e il secondo dall'Avv. POLITI ENRICA, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1.Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito
1 concordatario in Soave (VR) in data 25.06.2011, come risulta dal Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n. 11, Parte II, serie A, anno 2011;
2.Ordinarsi all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Soave di provvedere alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
3.Confermarsi l'affidamento delle figlie minori (nata a [...]_1 il 25.09.2007) e (nata a [...] il [...]) al Servizio Persona_2
Sociale territorialmente competente, con collocazione prevalente presso la madre;
4.Disporsi le seguenti modalità di frequentazione delle figlie con il padre:
Per la figlia : Persona_2
-tutti i venerdì dall'uscita della scuola alle 21.30, salvo accordi diversi tra le parti;
-fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì all'uscita di scuola o fine attività alla domenica alle 10.30, salvo accordi diversi tra le parti;
-tutti i lunedì dall'uscita della scuola alle 16.30, salvo accordi diversi tra le parti.
Per la figlia : darsi atto della sospensione delle visite tra ed Persona_1 Per_1 il padre dato che il rapporto genitoriale tra il sig. e la figlia continua Per_1 Per_1
a rimanere conflittuale (doc. 7 – provvedimento del Giudice Tutelare Dott.ssa Ballarin
n. 7695/2023 del 13.12.2023).
5.Confermarsi l'obbligo previsto dalla sentenza definitiva del Tribunale di Verona n.
1775/2021 per il sig. di corrispondere alla sig.ra entro il 15 di ogni Per_1 Pt_1 mese a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma base di € 500,00 rivalutabile ISTAT di anno in anno, oltre che gli aggiornamenti ISTAT già maturati che, ad oggi, dalla data della sentenza di separazione, pongono a carico del sig. la Per_1 corresponsione di una somma pari a € 570,00 mensili, entro il 15 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona;
6.Disporsi il versamento a carico del sig. dell'importo di € 5.000,00 a titolo di Per_1 spese accessorie pregresse (maturate sino all'anno 2023), di cui € 2.000,00 alla sottoscrizione del presente accordo (ed entro la data dell'udienza che verrà fissata) e successive rate mensili di € 500,00 (per un totale di € 3.000,00), che andranno a sommarsi al contributo al mantenimento aggiornato e sino ad estinzione del debito;
7.Dichiararsi l'assenza di necessità di un assegno di divorzio tra le parti, essendo entrambi i ricorrenti autosufficienti e non sussistendo nulla da compensare;
2
8.Confermare la prosecuzione di un procedimento ex art 337 c.c. con monitoraggio del
Giudice Tutelare, dott.ssa Federica Ballarin;
9.Disporsi che le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili//lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire, reso le ulteriori dichiarazioni previste dal decreto di fissazione udienza conformemente a quanto indicato nel Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili ed alla normativa vigente ed insistito per l'accoglimento della domanda.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle
3 parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 25.06.2011 e trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2 matrimonio del Comune di Soave (VR) al n. 11, parte II, serie A, anno 2011, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
La Presidente rel/est.
Claudia Dal Martello
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