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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 16/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 422/2025
Il Giudice dr. Agostino Abate, tra
Parte_1
Contro
Controparte_1
a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
La presente causa nasce da un ricorso presentato direttamente da lias Parte_2 Pt_1
[...]
Trattandosi di persona detenuta, per principio di economia processuale, lo si è considerato ammissibile operando a favore del mittente un'interpretazione che giustificasse un ricorso all'A.G. civile ordinaria.
Sulla base di queste premesse è stata fissata un'udienza in modalità cartacea, rubricandola come azione cautelare non meglio specificata se possessoria o residuale ex art. 700 cpc, attendendo che il nominato difensore della parte ricorrente provvedesse a meglio illustrare la natura dell'azione.
Il difensore così partecipava e concludeva all'udienza, ove la controparte non si presentava:
“Il sottoscritto Avv. Riccardo Gabaglio, procuratore della Sig.ra lias Parte_2 Pt_1
previa declaratoria di contumacia di controparte si riporta a tutti gli scritti depositati dalla
[...] propria assistita e ne chiede l'accoglimento. Si chiede altresì all'Ill.mo Giudicante di valutare l'eventuale estensione del contraddittorio alla
, al PRAP di al e al Controparte_2 CP_1 CP_3 Controparte_4
È evidente che alcun contributo di chiarezza processuale o sostanziale emerga da tali conclusioni, unico atto del difensore, né tantomeno specifiche sulla natura dell'azione e delle prove a sostegno,
Pagina 1 e neanche dei motivi perché venisse considerato estendere il contraddittorio a Enti tra loro anche sovrapponibili.
Resta quindi il solo ricorso autografo, che consiste in sostanza in una serie di proteste contro le decisioni che sarebbero state prese dalla Direzione dell'Istituto di reclusione di ove anche CP_1 oggi è parte ricorrente, in materia di oggetti ammessi nella cella di detenzione e di interruzione di trattamenti sanitari relativi alle condizioni della persona ricorrente.
Rispetto a ciò non emerge alcuna attività di spoglio o molestia di possesso, trattandosi di situazioni che non costituiscono un diritto di possesso, né in alcun modo è ipotizzabile il ricorso all'azione residuale di cui all'art. 700 cpc.
Ciò perché tutte le proteste indicate nel ricorso hanno la loro sede giurisdizionale specifica nel procedimento previsto dall'art. 35 bis , ossia nel reclamo giurisdizione esperibile dalla persona detenuta in primo luogo alla Magistratura di sorveglianza.
Manca qualsiasi elemento perché si possa affermare una violazione del diritto di possesso ed è inammissibile un'azione ai sensi dell'art. 700 cpc.
Per completezza è opportuno trasmettere copia del presente procedimento al Magistrato di Sorveglianza competente per per le sue valutazioni. CP_1
Il ricorso va respinto e l'assenza di costituzione consente la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Respinge il ricorso e compensa le spese. Dispone che la Cancelleria trasmetta per via telematica l'intero contenuto del procedimento e la presente decisione al Magistrato di Sorveglia sopra indicato.
Como, 14 giugno 2025
Il Giudice
dott. Agostino Abate
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