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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 02/02/2026, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1612/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FIORE GIOVAN FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21885/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale | Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 01084471 05 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9963/2025 depositato il 26/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese di lite.
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 novembre 2024 presso questa Corte Tributaria Provinciale, previa rituale e tempestiva notifica, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento numero 071 2024 01084471 05 000, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione e a lui notificata il 28 agosto 2024. A sostegno di tale impugnazione e della richiesta di annullamento dell'atto ha dedotto: -di aver ricevuto un controllo formale ex art. 36-ter relativamente alla sua dichiarazione IRPEF 2020, col quale v'era stata una rettifica in riduzione relativamente alle ritenute d'acconto da lui dichiarate, con un consequenziale debito fiscale a suo carico di € 2.723,00; -di aver ottemperato in data 6 dicembre 2023 alla richiesta di produrre documentazione circa le ritenute non riconosciute (copia delle fatture emesse, movimentazione bancaria attestante l'incasso delle stesse e dichiarazione sostitutiva di atto notorio) ma di non aver ricevuto alcun successivo riscontro fino alla notifica della cartella impugnata;
-di aver quindi inviato in data 10 settembre
2024 un'istanza di sgravio in autotutela e di aver ottenuto il 26 settembre 2024 solo uno sgravio parziale, con riduzione della pretesa tributaria ad € 270,04; -che anche tale somma minimale non era da lui dovuta, in quanto costituente la conseguenza di un errore commesso dalla società ICAP srl che, pur avendogli corrisposto nel 2020 un compenso lordo imponibile di € 6.660,27 (cui corrispondeva una ritenuta d'acconto di € 1.332,06) aveva invece dichiarato nella certificazione unica presentata ritenute d'acconto sulla minor somma di € 5.724,68.
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, si è costituita in giudizio in data 10 dicembre 2024 ed ha documentato di aver compiuto in pari data un ulteriore sgravio in accoglimento totale delle doglianze del ricorrente: pertanto ha richiesto una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza pubblica di discussione del 19 maggio 2025, sentite le parti, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel caso di specie l'ente impositore, dopo aver esaminato le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente, ha provveduto - seppur tardivamente- allo sgravio totale della cartella di pagamento riconoscendo la fondatezza delle argomentazioni del ricorrente e la sussistenza di tutte le ritenute d'acconto da lui dichiarate.
Dunque risulta cessata la materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto, anche potenziale, tra le parti.
Alla luce di tale considerazione questo Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, non essendovi stato assenso alla compensazione delle spese di lite, va affermata la "soccombenza virtuale" dell'Agenzia delle Entrate, che solo tardivamente ha riconosciuto le ragioni del Ricorrente_1, dopo averlo "costtretto" a roporre ricorso innanzi a questa Corte. Dunque le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate così come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale I di Napoli, al pagamento in favore di Ricorrente _1 di € 200,00 a titolo di spese di lite, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FIORE GIOVAN FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21885/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale | Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 01084471 05 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9963/2025 depositato il 26/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese di lite.
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 novembre 2024 presso questa Corte Tributaria Provinciale, previa rituale e tempestiva notifica, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento numero 071 2024 01084471 05 000, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione e a lui notificata il 28 agosto 2024. A sostegno di tale impugnazione e della richiesta di annullamento dell'atto ha dedotto: -di aver ricevuto un controllo formale ex art. 36-ter relativamente alla sua dichiarazione IRPEF 2020, col quale v'era stata una rettifica in riduzione relativamente alle ritenute d'acconto da lui dichiarate, con un consequenziale debito fiscale a suo carico di € 2.723,00; -di aver ottemperato in data 6 dicembre 2023 alla richiesta di produrre documentazione circa le ritenute non riconosciute (copia delle fatture emesse, movimentazione bancaria attestante l'incasso delle stesse e dichiarazione sostitutiva di atto notorio) ma di non aver ricevuto alcun successivo riscontro fino alla notifica della cartella impugnata;
-di aver quindi inviato in data 10 settembre
2024 un'istanza di sgravio in autotutela e di aver ottenuto il 26 settembre 2024 solo uno sgravio parziale, con riduzione della pretesa tributaria ad € 270,04; -che anche tale somma minimale non era da lui dovuta, in quanto costituente la conseguenza di un errore commesso dalla società ICAP srl che, pur avendogli corrisposto nel 2020 un compenso lordo imponibile di € 6.660,27 (cui corrispondeva una ritenuta d'acconto di € 1.332,06) aveva invece dichiarato nella certificazione unica presentata ritenute d'acconto sulla minor somma di € 5.724,68.
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, si è costituita in giudizio in data 10 dicembre 2024 ed ha documentato di aver compiuto in pari data un ulteriore sgravio in accoglimento totale delle doglianze del ricorrente: pertanto ha richiesto una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza pubblica di discussione del 19 maggio 2025, sentite le parti, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel caso di specie l'ente impositore, dopo aver esaminato le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente, ha provveduto - seppur tardivamente- allo sgravio totale della cartella di pagamento riconoscendo la fondatezza delle argomentazioni del ricorrente e la sussistenza di tutte le ritenute d'acconto da lui dichiarate.
Dunque risulta cessata la materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto, anche potenziale, tra le parti.
Alla luce di tale considerazione questo Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, non essendovi stato assenso alla compensazione delle spese di lite, va affermata la "soccombenza virtuale" dell'Agenzia delle Entrate, che solo tardivamente ha riconosciuto le ragioni del Ricorrente_1, dopo averlo "costtretto" a roporre ricorso innanzi a questa Corte. Dunque le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate così come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale I di Napoli, al pagamento in favore di Ricorrente _1 di € 200,00 a titolo di spese di lite, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.