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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 478/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CO NZ, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1135/2022 depositato il 11/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Rutigliano - Piazza Kennedy 70018 Rutigliano BA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
1 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1610/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 27/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7015-2020 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: // Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1610/9/2021, depositata il 27/10/2021, la C.T.P. di Bari, sez.9, rigettava, con condanna alle spese di giudizio, i ricorsi riuniti, per infondatezza dei diversi motivi addotti, non provati, proposti dalla società Ricorrente_2 Srl e dal sig. Ricorrente_1, rappresentati e difesi come in atti, contro l'avviso di accertamento in rettifica e pagamento IMU per l'anno 2016, meglio descritto in epigrafe, emesso dal Comune di Rutigliano, con il quale era stato richiesto il pagamento della predetta imposta e oneri accessori, per la questione che riguardava la natura edificabile ed il valore imponibile dei suoli edificabili stimati dal Comune
Il Comune di Rutigliano si costituiva con controdeduzioni con le quali contrastava nel merito, con diverse motivazioni, le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiedeva il rigetto e la conferma della legittimità dell'atto impugnato, con condanna alle spese di giudizio.
I predetti ricorrenti appellavano nei termini la sentenza di prime cure, censuravano le statuizioni della medesima ritenendole illegittime, ingiustificate e ingiuste e riproponevano le medesime argomentazioni e motivi del ricorso. Concludevano per l'integrale riforma della impugnata sentenza, l'accoglimento dell'appello e l'annullamento dell'atto impositivo, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
2 Il Comune di Rutigliano si costituiva con controdeduzioni con le quali contrastava nel merito le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiedeva il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese di giudizio.
Ric_2La società Srl depositava in data 24/12/2025 istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio, per aver definito la pretesa tributaria, oggetto del contenzioso tributario pendente, mediante intervenuta istanza di definizione agevolata presentata al predetto Comune in data
10/11/2023, prot.6781, da questi accettata, con sviluppo del piano di rateizzazione e pagamento della prima rata, in data 26/02/2024, e successivamente pagamento anche delle altre rate, tranne le ultime due non ancora scadute (cfr. fascicolo).
L'udienza odierna si è svolta in pubblica udienza, nessuno è presente anche da remoto, e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che l'appellante ha depositato l'istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, per aver definito la pretesa tributaria, oggetto del contenzioso tributario pendente, con compensazione integrale delle spese di giudizio, mediante intervenuta istanza per la definizione agevolata presentata al predetto Comune e da questi accettata con pagamento delle rate, tranne le ultime due non ancora scadute (cfr. fascicolo).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez.3, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere in seguito a intervenuta definizione agevolata delle controversie tributarie.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Bari, in camera di consiglio, in data 23/01/2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
3
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CO NZ, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1135/2022 depositato il 11/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Rutigliano - Piazza Kennedy 70018 Rutigliano BA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
1 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1610/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 27/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7015-2020 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: // Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1610/9/2021, depositata il 27/10/2021, la C.T.P. di Bari, sez.9, rigettava, con condanna alle spese di giudizio, i ricorsi riuniti, per infondatezza dei diversi motivi addotti, non provati, proposti dalla società Ricorrente_2 Srl e dal sig. Ricorrente_1, rappresentati e difesi come in atti, contro l'avviso di accertamento in rettifica e pagamento IMU per l'anno 2016, meglio descritto in epigrafe, emesso dal Comune di Rutigliano, con il quale era stato richiesto il pagamento della predetta imposta e oneri accessori, per la questione che riguardava la natura edificabile ed il valore imponibile dei suoli edificabili stimati dal Comune
Il Comune di Rutigliano si costituiva con controdeduzioni con le quali contrastava nel merito, con diverse motivazioni, le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiedeva il rigetto e la conferma della legittimità dell'atto impugnato, con condanna alle spese di giudizio.
I predetti ricorrenti appellavano nei termini la sentenza di prime cure, censuravano le statuizioni della medesima ritenendole illegittime, ingiustificate e ingiuste e riproponevano le medesime argomentazioni e motivi del ricorso. Concludevano per l'integrale riforma della impugnata sentenza, l'accoglimento dell'appello e l'annullamento dell'atto impositivo, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
2 Il Comune di Rutigliano si costituiva con controdeduzioni con le quali contrastava nel merito le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiedeva il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese di giudizio.
Ric_2La società Srl depositava in data 24/12/2025 istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio, per aver definito la pretesa tributaria, oggetto del contenzioso tributario pendente, mediante intervenuta istanza di definizione agevolata presentata al predetto Comune in data
10/11/2023, prot.6781, da questi accettata, con sviluppo del piano di rateizzazione e pagamento della prima rata, in data 26/02/2024, e successivamente pagamento anche delle altre rate, tranne le ultime due non ancora scadute (cfr. fascicolo).
L'udienza odierna si è svolta in pubblica udienza, nessuno è presente anche da remoto, e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che l'appellante ha depositato l'istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, per aver definito la pretesa tributaria, oggetto del contenzioso tributario pendente, con compensazione integrale delle spese di giudizio, mediante intervenuta istanza per la definizione agevolata presentata al predetto Comune e da questi accettata con pagamento delle rate, tranne le ultime due non ancora scadute (cfr. fascicolo).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez.3, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere in seguito a intervenuta definizione agevolata delle controversie tributarie.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Bari, in camera di consiglio, in data 23/01/2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
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