TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 4312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4312 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 2.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4250/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 24/03/1979 in Brasile, c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Torcetta Federica;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “1
La Sig.ra é attualmente portatrice delle seguenti infermità: Parte_1
“Esiti di sigmoidectomia da adenocarcinoma dt tipo intestinale dì basso grado (pT4a
nN 1b1 - 4/04/2023) già chemiotratto in paziente affetta da depressione reattiva di grado moderato in terapia farmacologica e segni di neurotossicità indotta da chemioterapici in follow up senza segni in atto di ripresa di malattia”. 2 Date le condizioni cliniche della perizianda descritte nelle certificazioni in nostro possesso, è possibile affermare che, il paziente, oltre ad essere totalmente inabile, si trova nelle condizioni di potere attendere in maniera autonoma agli atti quotidiani della vita così come statuito dalla Commissione Medica a seguito della seduta del 19.06.2024. 3 La paziente va considerata portatrice di handicap in situazione di gravità (comma 3 art 3) con indicazione di data di verifica nel mese di marzo 2027”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare che lo stato patologico della Signora è tale da integrare i presupposti per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'ATP obbligatorio, con espresso riferimento all'indennità di accompagnamento a partire della data della convocazione CP_ a visita di revisione avvenuta in data 19 giugno 2024 ed al riconoscimento dei requisiti previsti dall'art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “le patologie che affliggono parte ricorrente concorrono complessivamente a determinare un grado di Invalidità del 100% ( cento per cento), con riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in quanto parte ricorrente non è in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della in autonomia, necessitando dell'aiuto di terzi. Si propone che i suddetti benefici abbiano decorrenza dalla data di revisione e cioè dal 19.06.2024. Si propone altresì revisione a 2
(due) anni e cioè ad Agosto 2027”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente, con la conseguenza che l'opposizione va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza da
19.6.2024; CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di entrambe le fasi del giudizio, che liquida nella misura complessiva di € 3.862,50 (di cui € 1.168,50 per l'ATP ed € 2.694,00 per l'opposizione ad ATP), per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 02/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 2.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4250/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 24/03/1979 in Brasile, c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Torcetta Federica;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “1
La Sig.ra é attualmente portatrice delle seguenti infermità: Parte_1
“Esiti di sigmoidectomia da adenocarcinoma dt tipo intestinale dì basso grado (pT4a
nN 1b1 - 4/04/2023) già chemiotratto in paziente affetta da depressione reattiva di grado moderato in terapia farmacologica e segni di neurotossicità indotta da chemioterapici in follow up senza segni in atto di ripresa di malattia”. 2 Date le condizioni cliniche della perizianda descritte nelle certificazioni in nostro possesso, è possibile affermare che, il paziente, oltre ad essere totalmente inabile, si trova nelle condizioni di potere attendere in maniera autonoma agli atti quotidiani della vita così come statuito dalla Commissione Medica a seguito della seduta del 19.06.2024. 3 La paziente va considerata portatrice di handicap in situazione di gravità (comma 3 art 3) con indicazione di data di verifica nel mese di marzo 2027”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare che lo stato patologico della Signora è tale da integrare i presupposti per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'ATP obbligatorio, con espresso riferimento all'indennità di accompagnamento a partire della data della convocazione CP_ a visita di revisione avvenuta in data 19 giugno 2024 ed al riconoscimento dei requisiti previsti dall'art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “le patologie che affliggono parte ricorrente concorrono complessivamente a determinare un grado di Invalidità del 100% ( cento per cento), con riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in quanto parte ricorrente non è in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della in autonomia, necessitando dell'aiuto di terzi. Si propone che i suddetti benefici abbiano decorrenza dalla data di revisione e cioè dal 19.06.2024. Si propone altresì revisione a 2
(due) anni e cioè ad Agosto 2027”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente, con la conseguenza che l'opposizione va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza da
19.6.2024; CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di entrambe le fasi del giudizio, che liquida nella misura complessiva di € 3.862,50 (di cui € 1.168,50 per l'ATP ed € 2.694,00 per l'opposizione ad ATP), per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 02/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2