Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2195/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2195/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
13.12.2024, da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/08/1982, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Pizzi ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), Via Tuderte
n. 2, presso il Difensore;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
(PG), Fraz. Messenano n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Pimpinicchio ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto, Via K. Marx n. 19, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Spoleto in data 31.07.2008 (Atto n. 21,
Parte I, Anno 2008); con i figli: , nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_2
minorenni;
pagina 1 di 6
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente fermo l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli e vivranno con la madre nell'abitazione condotta in locazione dalla stessa;
_1 Per_2
3. Il SI. ha già corrisposto alla SI.ra la somma una tantum di €. CP_1 Parte_1
1.500,00 a titolo di partecipazione alle spese di caparra dell'immobile che la stessa condurrà in locazione e di integrale liquidazione dei beni mobili che resteranno nella casa coniugale e dovranno intendersi di esclusiva proprietà del marito, fatta eccezione per alcuni beni mobili, acquistati in via esclusiva dalla SI.ra , che come da separato accordo potranno essere prelevati Parte_1
dalla stessa.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
I figli minori, e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. Persona_1 Persona_2
La responsabilità genitoriale sui figli sarà esercitata da entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione e salute dei minori tenendo conto delle attitudini, aspirazioni e capacità dei medesimi favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
I genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni evento ( di salute, scolastico, relazionale etc.) che riguarda i figli, concordando eventuali iniziative da assumere.
4. Fermo l'affidamento condiviso, e salvo diverso accordo, i figli minori restano collocati prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze :
a -il padre potrà tenere con se i minori ogni settimana il martedi pomeriggio dalle 17.30 alle 21.30 ed il venerdì pomeriggio dalle ore 17,30 sino alle ore 18,00 del sabato pomeriggio, quando li riporterà presso la dimora materna;
b- durante la settimana gestiranno in comune accordo le attività sportive praticate dai figli, alternandosi secondo i rispettivi impegni lavorativi;
6.per quanto riguarda le festività e le vacanze, salvo diverso accordo tra i coniugi, i genitori condividono quanto segue: pagina 2 di 6 Per il periodo corrispondente alle vacanze scolastiche natalizie, tenuto conto che il padre in detto periodo non lavora, lo stesso potrà tenere i figli con sé ogni mattina dalle ore 10,00 sino alle ore 16,00 del pomeriggio, quando li riporterà presso la dimora materna;
Il giorno del 25 dicembre i figli alterneranno di anno in anno con ciascun genitore il pranzo e la cena, si accorderanno di volta in volta su eventuali pernottamenti dei minori con il genitore con cui avranno trascorso la cena;
per l'anno 2024 le parti pattuiscono che i ragazzi trascorrano con la madre il pranzo e con il padre la cena senza pernottamento, salvo diverso accordo.
Quanto al Capodanno, i figli trascorreranno con la madre il giorno del 31 dicembre fino alle ore 17 del giorno successivo, quando andranno dal padre per restare con lo stesso anche a cena;
il padre in accordo con la madre li riporterà dopo cena all'orario concordato, salvo che i minori vogliano pernottare con il padre, il quale potrà tenerli con sé sino alle 17 del 2 gennaio.
Per le vacanze pasquali, il padre potrà tenere i figli con sé ogni mattina dalle ore 10,00 sino alle ore
16,00 del pomeriggio, quando li riporterà presso la dimora materna;
il giorno di Pasqua lo trascorreranno con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre, dalla mattina alla sera dopo cena, dove li riporterà presso la dimora materna non oltre le ore 22,00
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 15 giorni, anche non consecutivi, che dovranno essere preventivamente comunicati tra le parti entro il mese di maggio di ciascun anno;
gli stessi potranno inoltre seguire dei campus estivi ove concordato tra i genitori.
e trascorreranno le altre festività infrasettimanali secondo il principio _1 Per_2 dell'alternanza ( un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore), con l'intesa che quest'anno trascorreranno l'8 dicembre con la madre.
6. e festeggeranno i loro rispettivi compleanni con entrambi i genitori, a pranzo _1 Per_2 con l'uno ed a cena con l'altro, ad anni alterni. Nel caso in cui i genitori decidano di organizzare una piccola festa di compleanno, i genitori potranno festeggiare insieme ai figli partecipando alla relativa festa.
CP_ 7. Le parti concordano che l'assegno unico universale erogato dall' venga versato interamente alla SI.ra , genitore presso la cui dimora sono collocati i figli minori;
Parte_1
8. Il SI. tenuto conto anche dell'assegnazione della casa coniugale pattuita, verserà alla SI.ra _1
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, per i figli ( € 300,00) e Parte_1 Persona_1
( € 300,00) il contributo di mantenimento pari nel complesso ad € 600,00, assegno Persona_2
che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
detto importo sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla SI.ra IBAN: [...]. Parte_1
pagina 3 di 6 9. che le spese della mensa per il figlio e le spese per i mezzi pubblici necessari ad entrambi Per_2
i minori sono posti a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come al 50% tra i genitori saranno suddivise le spese necessarie per il corredo scolastico e per il vestiario di inizio anno scolastico;
- che le spese straordinarie nell'interesse dei figli, salvo l'accordo di cui al punto precedente, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% a titolo esemplificativo secondo il seguente criterio:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature pagina 4 di 6 (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
9.che i coniugi dichiarano di essere tra loro economicamente indipendenti e autosufficienti. Pertanto, dichiarano di non avere pretese economiche a titolo di contribuzione al proprio mantenimento l'uno dall'altro;
10. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
All'udienza del 26.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
20.12.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Spoleto in data 31.07.2008 (Atto n. 21,
Parte I, Anno 2008);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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