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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7120 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
IA OS IZ Presidente
IA Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 5876 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'esito dell'udienza del 10.09.2025, a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ) - Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del p.t. rappresentato e difeso, per Parte_2 Pt_3 legge, dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ), presso i cui uffici si P.IVA_2 domicilia, in Roma, Via dei Portoghesi 12- APPELLANTE -
E
Gen. (CF. , elettivamente CP_1 Controparte_2 C.F._1 domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Francesco Innocenti (CF.
, che lo rappresenta e difende per procura in atti – C.F._2
APPELLATO –
OGGETTO: Appello del nei confronti di Parte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 14395/2022, in data
04/10/2022, resa tra le parti a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 39294/2021, promosso da nei confronti del – annullamento, Controparte_2 Parte_1 previa sospensione, di provvedimenti amministrativi di avviso di rilascio e di avvio di procedimento di rideterminazione del canone di occupazione-
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
r.g. n. 1 Con atto di citazione in riassunzione notificato l'08.07. 2021 presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, rassegna le seguenti conclusioni. Controparte_2
<< (…) annullare, previa sospensione, il provvedimento impugnato e dunque: l'avviso di rilascio e avvio procedimento di rideterminazione del canone di occupazione ai sensi del d.m. 16 marzo 2011 M_D E24476 REG2020 0041638 16 09-2020, notificato in data
01.10.2020, con cui veniva richiesto al Brig. Gen. Luigi il pagamento CP_2 dell'importo di € 53.917,60 a titolo di equo canone, maggiorato del 50%, a far data dal
1° agosto 2002 al 31.08.2020, per la locazione dell'alloggio sito in Ciampino, Via
Mura dei Francesi n. 195/M, al netto di quanto già versato (doc. 9); OGNI ALTRO
ATTO presupposto, successivo, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e che comunque imponga, al Brig. Gen. il pagamento di somme Controparte_2
a titolo di equo canone maggiorato del 50% per la locazione dell'alloggio sito in
Ciampino, Via Mura dei Francesi n. 195/M - Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio. Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia ammonta ad € 87.568,93 e sconta un contributo unificato pari ad € 759,00>>
A sostegno delle riportate conclusioni, il Brig. Gen. allega. Controparte_2
- Nel 1990, il gli assegna per ragioni di servizio, Controparte_3 in concessione e per otto anni, l'alloggio in Ciampino, via Mura dei Tes_1
Francesi 195/M.
- Terminata l'assegnazione, il il 02.05.1999, gli chiede il Parte_2 rilascio dell'immobile, salvo, in seguito, accogliere la domanda del deducente, per la permanenza presso detto alloggio, con applicazione dell'equo canone ex art. 43 L. 724/1994, senza maggiorazione, in ragione del proprio reddito e dell'appartenenza, al proprio nucleo familiare, sino a settembre 2014, della figlia dichiarata invalida, con accertamento non più soggetto a revisione della
Commissione Sanitaria della del 10/03/09, determinando Parte_4
l'importo mensile dovuto a titolo di canone di locazione e trattenendolo in busta paga sino a marzo 2020 (per il periodo successivo indica la diversa modalità di pagamento con bonifico).
- Il 01.10.2020 riceve i provvedimenti amministrativi per cui è causa, di rideterminazione del canone/indennità di occupazione, che negano il diritto all'applicazione del canone “protetto” (1. L'avviso di rilascio e avvio procedimento di rideterminazione del canone di occupazione ai sensi del d.m.
r.g. n. 2 16/02/2011 M_D E24476 REG2020 0041638 16-09-2020, per l'importo di euro
53.917,60, a titolo di equo canone, maggiorato del 50%, a far data dall'1/08/02 al 31/08/20, per la locazione dell'alloggio per cui è causa, al netto di quanto già versato.
2. L'avviso di rilascio e avvio procedimento di rideterminazione del canone di occupazione ai sensi del d.m. 16/02/2011 M_D E24476 REG2020
0041008 14-9-2020, per l'importo di euro 33.651,33, a titolo di equo canone, maggiorato del 50%, a far data dal 01/01/09 al 31/07/20, per la locazione dell'alloggio, al netto di quanto già versato), per l'annullamento dei quali ricorre al TAR Lazio, che declina la propria giurisdizione e assegna termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario, il secondo dei quali, in autotutela, il 21.12.2020 il secondo dei due provvedimenti amministrativi è annullato.
- La contestazione della domanda di pagamento si fonda sulle seguenti difese.
1) “CIRCA LA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DEL D.M. DIFESA 16 MARZO 2011 E
DELL'ART. 7 LEGGE 241/1990 – ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO
IMPUGNATO MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E
CONTRADDITTORIETÀ – NON DEFINITIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
– LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO”. Il sostiene la violazione dell'art. 3 commi 1 e 3 CP_2
D.M. Difesa 16/03/11 (<i comandi militari, competenti per la gestione degli alloggi di servizio, provvedono alla rideterminazione del canone di cui all'art. 2, previa comunicazione, al personale interessato, dell'avvio del procedimento e contestuale richiesta della documentazione dimostrativa dell'appartenenza a soglia di reddito familiare che comporti l'eventuale applicazione del coefficiente correttivo di cui all'art. 2. (…) Al termine della procedura di cui ai commi precedenti, i comandi emanano i definitivi provvedimenti amministrativi di rideterminazione del canone e provvedono alla notifica agli interessati, dalla quale decorre l'applicazione del nuovo canone>>.). A tal fine, sostiene che alla mancata richiesta di integrazione documentale, consegue violazione diritto di difesa e di partecipazione al procedimento amministrativo;
di non aver potuto produrre documentazione (concernente sia la soglia reddituale sia la composizione del nucleo familiare) a sostegno del diritto all'applicazione dell'equo canone senza maggiorazione;
la illegittimità della richiesta di pagamento prima della definizione del procedimento amministrativo;
la mancata r.g. n. 3 indicazione, nel provvedimento comunicato e opposto, come previsto dall'art. 7
L. 241/90, della data entro cui deve concludersi il procedimento amministrativo e dei rimedi esperibili contro la richiesta di pagamento.
2) “CIRCA LA VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DEL D.M. DIFESA
16 MARZO 2011 – RETROATTIVITÀ DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE – ILLEGITTIMITÀ”. Il sostiene violazione CP_2 dell'art. 3 del D.M. Difesa 16/03/11 anche per applicazione retroattiva della maggior misura di canone, laddove non può che essere successiva al provvedimento finale di rideterminazione del canone, mentre il provvedimento notificato in data 01.01.2020, chiede il pagamento di importi per il periodo compreso fra il 01.08.2002 e il 31.08.2020.
3) “CIRCA LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI
CRITERI DI BUONAANDAMENTO, IMPARZIALITÀ ED EFFICIENZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA NONCHÉ DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL
LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI
PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA, EVIDENTE TRAVISAMENTO DEI FATTI,
ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA”. Il CP_2 allega violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e del proprio legittimo affidamento sulla correttezza della misura del canone corrisposta, ingenerato dai comportamenti del che ha sempre provveduto Parte_2 autonomamente a prelevare le somme autonomamente determinate come dovute dal tramite trattenuta sulla busta paga. CP_2
4) In via subordinata, “CIRCA LA VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE:
TRAVISAMENTO DEI FATTI E VIZIO DI ISTRUTTORIA. ERRONEA APPLICAZIONE
DELLA MAGGIORAZIONE DEL 50% ALL'EQUO CANONE ED ERRONEA
DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE”. Il sostiene che la CP_2 figlia, dichiarata invalida con accertamento non più soggetto a revisione, in data
10/03/09, dalla Commissione sanitaria della , ha fatto parte del Parte_4 proprio nucleo familiare sino al settembre 2014, con conseguente diritto all'applicazione dell' equo canone senza maggiorazione del 50% sino a settembre 2014, secondo la previsione dell'art. 43 L. 724/94 ( aventi titolo alla concessione dell'alloggio venisse applicato, in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazione, per quanti si trovavano nelle condizioni fissate dal DM attuativo previsto dall'art. 9, comma 7, della legge n. 537/1999. Il decreto
r.g. n. 4 attuativo veniva emanato (…) soltanto in data 16 marzo 2011, con cui venivano espressamente esclusi, dalla procedura di rideterminazione del canone di occupazione, gli utenti senza titolo che, al 31.12.2010, rientravano nelle categorie previste dall'art. 2 del DM Difesa del 23.06.2010, emanato ai sensi dell'art. 306, comma 2, D.Lgs. n. 66/10, e, dunque, coloro il cui nucleo familiare comprendeva un portatore di handicap grave>>).
5) “CIRCA LA VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 2948 C.C. -
INTERVENUTA PARZIALE PRESCRIZIONE”. Il riconduce il diritto a CP_2 percepire gli importi azionati dal , al termine di prescrizione Parte_1 quinquennale di cui all'art. 2948 cc o in subordine al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cc (con conseguente estinzione del credito quantomeno sino al 30.09.2010).
Si costituisce in giudizio il e rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…): Dichiarare la nullità della citazione introduttiva. Nel merito, respingere le avversarie domande ivi compresa l'avversa domanda cautelare, siccome non provate e comunque infondate. Con vittoria delle spese di lite.>>
A sostegno delle riportate conclusioni, conferma la esistenza di un originario atto di concessione in uso dell'alloggio di servizi sino al 31.01.1999; allega di aver chiesto il rilascio dell'alloggio entro il 02.05.1999 e la produzione di un atto notorio per la determinazione della indennità di occupazione ormai senza titolo;
di non aver mai assentito alla occupazione dell'immobile; che nel 2000, nel 2002, nel 2003 e nel 2004 il dichiara un reddito rispettivamente di euro 22.608,40, di euro 36.997,19, di CP_2 euro 39.986,68 e di euro 43.756,36; che il 31/07/2000, dichiara altresì un nucleo familiare formato dalla moglie e tre figli, di non essere proprietario di alcun alloggio, e di non essere – né di avere nel nucleo familiare – un soggetto portatore di handicap;
che il 30/07/2003 dichiara altresì un nucleo familiare formato dalla moglie e tre figli, di non essere proprietario di alcun alloggio e di avere nel proprio nucleo familiare un soggetto portatore di grave handicap; che la figlia, per provvedimento in data 07/06/2001 della
Commissione per l'accertamento dell'handicap della , risulta portatrice di Parte_4 handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, rivedibile a luglio 2002 e che in seguito, il 13/02/2002, una diversa commissione (Commissione sanitaria di prima istanza – accertamento invalidità civile) le riconosce una invalidità civile con riduzione permanente del 75% della capacità lavorativa, rivedibile a febbraio 2004, quando le anzidette condizioni di invalidità vengono confermate;
che il 14/02/2020 il CP_2
r.g. n. 5 cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età a decorrere dal 5/03/2020; che il
25/06/2020, il consegna al Comando Militare la dichiarazione sostituiva di CP_2 certificazione relativa agli anni 2009-2019, alla quale segue la notifica dei provvedimenti oggetto di causa.
L'alloggio è rilasciato a dicembre 2020.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< (…): accoglie la opposizione, condanna l'opposto soccombente alla rifusione delle spese di questa fase di giudizio in favore di parte opponente, determinate in euro E
4.835,00 onnicomprensive, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%>>
Di seguito, le ragioni della decisione.
- Per l'art. 3, comma 1 e 3, del D.M. difesa 16 marzo 2011 :“Ai sensi dell'art.
312, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, i comandi militari o gli organismi designati dagli Stati maggiori di Forza armata, competenti per la gestione degli alloggi di servizio, provvedono alla rideterminazione del canone di cui all'art. 2, secondo le modalità indicate nell'allegato «A» al presente decreto, previa comunicazione, al personale interessato, dell'avvio del procedimento e contestuale richiesta della documentazione dimostrativa dell'appartenenza a soglia di reddito familiare che comporti l'eventuale applicazione del coefficiente correttivo di cui all'art.
2……..Al termine della procedura di cui ai commi precedenti, i comandi o gli organismi di cui al comma 1 emanano i definitivi provvedimenti amministrativi di rideterminazione del canone e provvedono alla notifica agli interessati, dalla quale decorre l'applicazione del nuovo canone”.
- La comunicazione di avvio del procedimento doveva contenere esclusivamente l'avviso dell'avvio del procedimento e la richiesta di documentazione, non anche la richiesta di pagamento di canoni non ancora definitivamente accertati.
- Il provvedimento opposto è affetto da violazione di legge e quindi annullabile.
- L'illegittimità della procedura che ha portato alla determinazione del calcolo ed alla ingiunzione si riverbera sulla debenza del credito, con la conseguenza che la opposizione è fondata.
- Spese di giudizio regolate secondo la soccombenza e liquidate in dispositivo.
Con l'atto di appello, il rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
r.g. n. 6 << (…): 1) in via pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex artt. 283 c.p.c. e 351 c.p.c.; 2) nel merito, annullare e/o riformare la sentenza di primo grado per tutti i motivi esposti in narrativa 3) in via gradata ed in subordine, la riforma della decisione, nel senso che ricomprenda le somme incontrovertibilmente dovute all'Amministrazione. Con vittoria di spese di lite.>>
Con la comparsa di costituzione e risposta, rassegna le seguenti Controparte_2 conclusioni.
<< (…) IN VIA CAUTELARE “rigettare e/o dichiarare l'inammissibilità della istanza di sospensione della sentenza impugnata, mancandone i presupposti tutti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora”; IN VIA PRELIMINARE
“dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità dell'appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., per come esposto in premessa”;
“”dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 – bis del c.p.c., per come esposto in premessa””; “”dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, per come ampiamente dedotto in narrativa””. NEL MERITO “”rigettare il proposto appello e confermare la sentenza
(…).IN OGNI CASO. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.>>
Il articola sette motivi di appello. Parte_1
- 1) Rubricato: “ERRATA RICOSTRUZIONE DEL FATTO E FALSA
RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ. OMESSA E/O ERRONEA VALUTAZIONE
DEL MATERIALE ISTRUTTORIO IN ATTI. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. E DELL'ART. 2697 C.C.”. Il censura la Parte_1 decisione per omessa pronuncia sulle difese del (il Comando non ha Parte_1 concesso alcuna autorizzazione a permanere nell'alloggio; il 5 marzo 1999 il
Comando comunica al la fine della concessione dal 1° febbraio 1999 e CP_2 intima il rilascio entro il 2 maggio 1999, con richiesta di restituzione dell'atto notorio per l'aggiornamento non più del canone ma dell'indennità di occupazione;
il 10 maggio 1999 la PA comunica all'utente che il mancato rilascio fa sì che l'occupazione divenga sine titulo e l'applicazione dell'indennità di occupazione pari all'equo canone senza maggiorazioni, in quanto il reddito dichiarato è inferiore alla soglia di lire 63.779.000 prevista dall'art. 43 L.
724/94; il reddito annuo lordo complessivo dichiarato nel 2002 e nel 2003 risulta superiore alla soglia di protezione prevista rispettivamente dal DM 22/11/2002 e dal DM 17/04/2003, con la conseguenza che il a far data dal 2002, non CP_2
r.g. n. 7 avrebbe più potuto beneficiare dell'equo canone senza maggiorazioni;
il certificato prodotto dal attesta un'invalidità civile, irrilevante ai fini CP_2 del beneficio economico per cui è causa, e non un handicap grave.)
- 2) Rubricato: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 22 NOVEMBRE
2002 E DEL D.M. 17 APRILE 2003 IN RELAZIONE ALLA MANCATA PERSISTENZA
NEL TEMPO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA”. Il lamenta Parte_1 la omessa considerazione del superamento della soglia di protezione da parte del reddito annuo lordo dichiarato nel 2002 (reddito: euro 36.007,19; soglia: euro
34.530,78) e nel 2003 (reddito: euro 39.986,78; soglia: euro 35.388,14); la insussistenza, dunque, del requisito reddituale di cui al DM 22/11/02 e al DM
17/04/03 sin dal 2002 per la occupazione dell'alloggio, pur in assenza del titolo concessorio.
- 3) Rubricato: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 22 NOVEMBRE
2002 E DEL D.M. 17 APRILE 2003 IN RELAZIONE ALLA PRESENZA NEL NUCLEO
FAMILIARE DI UN PORTATORE DI HANDICAP GRAVE ACCERTATO. VIOLAZIONE
E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 104/92”. Il lamenta la omessa Parte_1 valutazione della allegazione, fondata sull' dell'art. 2 comma 2 di entrambi i citati decreti, della mancanza del requisito della presenza, nel nucleo familiare, di un soggetto portatore di handicap grave (il certificato relativo all'handicap grave della figlia del LL VI risale al 07.06.2001 ed è prodotto all'Amministrazione solo nel 2003, quando è ormai scaduto;
la invalidità civile riconosciuta alla figlia del nel 2002 è del tutto inconferente, poiché CP_2
l'unica protezione prevista dai citati decreti è per il soggetto portatore di
«handicap grave» e non già per l'«invalido civile»).
- 4) Rubricato: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL D.M. 16
MARZO 2011 E DELL'ART. 7 DELLA L. N. 241/90 IN RELAZIONE ALL'AVVIO DEL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DELLA DEFINITIVITÀ DEL
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO”. Il lamenta la omessa pronuncia sulla Parte_1 difesa per la quale il provvedimento impugnato è stato adottato solo a seguito dell'esame delle dichiarazioni sostitutive relative agli anni dal 2009 al 2019 presentate tutte insieme, dal il 25.06.2020, con ciò prendendo parte al CP_2 procedimento amministrativo esitato nel provvedimento impugnato.
- 5) Rubricato: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL D.M. 16
MARZO 2011 IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE
r.g. n. 8 MAGGIORAZIONI NON VERSATE DURANTE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
FINALIZZATO AL CALCOLO DELL'INDENNITÀ D'OCCUPAZIONE
RIDETERMINATA”. Il esclude la contro dedotta retroattività del Parte_1 provvedimento, trattandosi di un provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento con richiesta di pagamento della maggiorazione, rispetto all'equo canone, non corrisposta da un soggetto privo dei requisiti per beneficiare della agevolazione (equo canone senza maggiorazioni).
- 6) Rubricato: “ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL
PRINCIPIO DEL «LEGITTIMO AFFIDAMENTO”. Il Ministero esclude la configurabilità del contro dedotto legittimo affidamento e allega la mala fede del (nella dichiarazione sostitutiva riferita all'anno 2002», presentata CP_2 in data 30 luglio 2013, egli dichiara di avere nel proprio nucleo familiare un portatore di grave handicap;
nelle dichiarazioni sostitutive riferite agli anni
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, presentate, tutte quante insieme, in data 25 giugno 2020, egli dichiara di avere, nel proprio nucleo familiare, un portatore di grave handicap, ai sensi dell'art. 3, co. 3 della L. n. 104/92 mentre l'unico documento attestante tale condizione è stato rilasciato dalla
Commissione per l'accertamento dell'handicap della ASL RM/H il 7 giugno
2001 in favore di LL VI e riporta una postilla che recita “rivedibile luglio duemiladue”, con la conseguenza che il certificato da agosto 2002 non è più valido e per il periodo successivo non è documentato l'handicap).
- 7) Rubricato: “SULLA QUANTIFICAZIONE DELLA MAGGIOR SOMMA DOVUTA
ALL'AMMINISTRAZIONE CONVENUTA”. Il allega la inapplicabilità Parte_1 della prescrizione quinquennale e l'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale.
Con le censure in esame il sostanzialmente lamenta la omessa pronuncia sul Parte_1 diritto di credito azionato e ripropone la domanda di pagamento oggetto dei provvedimenti amministrativi notificati al non valutata in sentenza;
vengono CP_2 valutate congiuntamente e sono meritevoli di accoglimento nei limiti di cui di seguito, considerata la eccezione di prescrizione sollevata dal CP_2
La controversia ha a oggetto i canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento di alloggio di servizio, con riferimento al periodo di occupazione senza titolo decorrente dalla cessazione della concessione originaria e rientra nella giurisdizione del giudice r.g. n. 9 ordinario, poiché la controversia in questione, prescindendo dal rapporto di lavoro pubblico ed avendo contenuto meramente patrimoniale, ricade nella sfera di applicabilità dell'art 133 del d.lgs. n. 104 del 2010, che, in relazione ai rapporti di concessione di beni pubblici, esclude dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 21/01/2020, n. 1180).
Il contendere, dunque, ha ad oggetto una posizione di diritto soggettivo (considerato in astratto, a prescindere da ogni scrutinio di fondatezza dei suoi fatti costitutivi), e non di interesse legittimo, consegue l'inesistenza di un potere propriamente provvedimentale, nonché all'assenza di discrezionalità amministrativa, in capo alla pubblica amministrazione, nella fase del rapporto di “occupazione” pacificamente successivo alla scadenza del titolo concessorio dell'alloggio.
E' escluso che, nella fattispecie, vi sia esercizio di poteri amministrativi (e conseguentemente di attività provvedimentale in senso stretto), dunque non rilevano tutte le irregolarità ipoteticamente affliggenti la procedura preordinata alla domanda di pagamento, non essendo rimesso al giudice ordinario di verificare la sua immunità dai vizi propri del provvedimento amministrativo (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere), bensì di verificare, secondo il principio dispositivo (art. 115 c.p.c.), i fatti costitutivi del diritto vantato in giudizio dal e , per contro, dal Parte_1 CP_2 con buona pace delle doglianze con cui il sostiene la presunta “illegittimità” CP_2 del provvedimento “per mancata indicazione dei termini per impugnare” o per mancata interlocuzione sulla domanda di pagamento.
Venendo al merito della domanda di pagamento del , contrastata dal Parte_1 CP_2
Occorre esaminare preliminarmente la eccezione di prescrizione sollevata dal CP_2
Il contrasta, sostanzialmente, la domanda dell'Amministrazione per il CP_2 pagamento della indennità di occupazione dell'alloggio, prima oggetto di concessione, per il periodo dal 01.08.2002 al 31.08.2020.
Allo scadere della concessione, rispetto alla quale non è prospettabile una rinnovazione per facta concludentia, in ciò dovendosi disattendere anche le difese del sulla CP_2 configurabilità di un legittimo affidamento, il concessionario si viene a trovare in una situazione di detenzione senza titolo, del tutto analoga quella prevista per la locazione dall'art. 1591 c.c., che disciplina i danni per ritardata restituzione della cosa locata ed è analogicamente applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo.
r.g. n. 10 Se ne può ricavare la natura risarcitoria dell'indennità di occupazione, ai sensi dell'art. 1591 c.c., per il quale: dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno [1223, 1224]>> e l'applicabilità del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., per il quale: <Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni>>.
In tema di mancata riconsegna di un bene già oggetto di concessione non rinnovata alla scadenza, dunque, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1591 cod. civ, essendo espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo, allorché, il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre il termine finale del rapporto senza averne più il titolo.
Alla natura contrattuale della relativa responsabilità consegue altresì che il risarcimento del danno, provocato dal citato inadempimento, si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. e non in quello, quinquennale, di cui agli artt.
2947, primo comma, cod. civ. (non versandosi in materia di fatto illecito extracontrattuale) ovvero 2948, primo comma, n. 3, cod. civ. (che ha riguardo ai corrispettivi del godimento della cosa) (cfr. Cass. n.9977/2011)
Nel concreto, l'avviso di rilascio e avvio procedimento di rideterminazione del canone di occupazione ai sensi del d.m. 16 marzo 2011 è stato notificato in data 01.10.2020; con tale avviso viene richiesto, al Brig. il pagamento dell'importo di Parte_5 euro 53.917,60, a titolo di equo canone, maggiorato del 50%, a far data dal 1° agosto
2002 al 31.08.2020, per la locazione dell'alloggio sito in Ciampino, Via Mura dei
Francesi n. 195/M, al netto di quanto già versato.
Gli unici atti interruttivi della prescrizione del diritto a ricevere dall'utente sine titulo
l'indennità di occupazione, fatti valere dal sono i provvedimenti Parte_2 impugnati dal il primo notificato il 01.10.2020, dunque, il credito è prescritto CP_2 sino al 30.09.2010 e sono dovuti solo gli importi maturati dal 01.10.2010 al rilascio.
Non rilevano, a tal fine, le difese del sul possesso dei requisiti per beneficiare CP_2 dell'equo canone senza maggiorazione ( requisito reddituale;
composizione del nucleo familiare e presenza, nel nucleo familiare di un soggetto per il quale sia previsto tale beneficio) in quanto la quantificazione del danno viene fatta nella prospettiva del creditore ( e non del debitore danneggiante), dato che non si discute della determinazione di un canone di locazione alla quale il aveva diritto, dato che, CP_2
r.g. n. 11 ripetesi, la concessione era terminata e non è prospettato il diritto del di CP_2 ottenerne il rinnovo o di ottenere la locazione dell'immobile.
Escluso che il avesse diritto ad ottenere il rinnovo della concessione o avesse CP_2 il diritto di ottenere l'immobile in locazione, i criteri di valutazione del danno da lui invocati non appaiono condivisibili, poiché non è dato ritenere che il danneggiato avrebbe concesso in utilizzo l'immobile ad un soggetto titolare di tali benefici, anzi ben potendosi ritenere, al contrario, che la titolarità dei presupposti per un canone agevolato sia statisticamente inferiore rispetto alla possibilità di concedere l'utilizzo ad un soggetto privo dei requisiti invocati dal CP_2
Tale considerazione è assorbente ai fini della individuazione del criterio di calcolo dell'indennizzo per occupazione senza titolo.
Giova, tuttavia, aggiungere che il superamento del limite reddituale nel 2010 è incontestato e che già nel 2002 il reddito annuo lordo complessivo (euro 36.007,19) era superiore alla soglia (euro 34.530,78) prevista dall'art. 2 D.M. 22/11/2002; che il certificato relativo all'handicap grave di un componente del nucleo familiare convivente con il concessionario risale 07.06.2001, già nel 2003 ha perso validità e non vi è prova che sia stato rinnovato, dato che il richiama, esclusivamente, documentazione CP_2 relativa all'invalidità civile del medesimo componente del nucleo familiare e sino al
2014 ( allorquando per stessa prospettazione del il nucleo familiare non CP_2 comprendeva più detto componente), non rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio invocato.
Quanto alla misura del danno.
Si ravvisa limitatamente al periodo che intercorre tra il 1°ottobre 2010 (per il periodo precedente di è prescritto) e il 30 novembre 2020 (data di avvenuto rilascio dell'immobile, come da comunicazione del Comandante al Comando Pt_6
Militare della Capitale e per conoscenza al . CP_2
Appare condivisibile il criterio della applicazione dell'equo canone maggiorato del
50%.
È possibile far riferimento ai dati riportati nei conteggi depositati per il , non Parte_1 oggetto di contestazione se non quanto all'applicazione della maggiorazione e nei quali sono riportati anche i dati relativi agli importi corrisposti, nel corso del periodo di riferimento, a titolo di indennità di occupazione, dal CP_2
Ciò detto, per il periodo di occupazione tra il 1° ottobre 2010 e il 30 novembre 2020, il danno viene liquidato in euro 29.740,54, pari all'importo di euro 89.221,00 (dovuto in r.g. n. 12 base al criterio dell'equo canone maggiorato del 50%), da cui viene detratto l'importo di euro 59.480,46 (corrisposto per il medesimo periodo da al medesimo titolo). CP_2
Spese di lite.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass.n. 9064 del 12/04/2018).
In considerazione dell'esito complessivo della lite, tenuto conto della misura di accoglimento della domanda e dell'accoglimento della eccezione di prescrizione, le spese processuali del doppio grado si compensano, tra le parti, in ragione di 1/2 e per la restante parte seguono la soccombenza.
I compensi si liquidano, ex dm 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del grado di complessità della lite, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare (valore della causa: da euro 26.001,00 a euro 52.000,00; compensi medi, con esclusione, per l'appello, della fase istruttoria non espletata).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, come in atti proposto dal nei Controparte_4 confronti di avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. Controparte_2
14395/2022, resa fra le parti il 04/10/2022, a definizione del giudizio iscritto al n.r.g.
39294/2021, promosso da nei confronti del Controparte_2 [...]
ogni diversa conclusione disattesa, Controparte_4 così provvede:
- Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, in parziale accoglimento della domanda dell'appellante, condanna a Controparte_2 corrispondere, all'appellante, l'importo di euro 29.740,54.
- Compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio nella misura di ½; condanna alla rifusione in favore dell'appellante Controparte_2 della restante metà, che liquida, per tale parte, per il primo grado, in euro
3.808,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge;
per il presente grado, in euro 3.473,00 per compensi ed euro 570,00 per r.g. n. 13 spese prenotate a debito, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
Roma,12.11.2025
Il Consigliere relatore
IA Speranza Ferrara Il Presidente
IA OS IZ
r.g. n. 14